(AGI) – Roma, 2 Mar. – La questione e` inammissibile: questa la risposta data dalla Corte costituzionale al Tar della Sicilia in merito al via libera al progetto preliminare del Ponte sullo Stretto di Messina.
Con una ordinanza depositata oggi in cancelleria la Corte ha dichiarato “l`incompetenza per territorio” del giudice amministrativo locale a sollevare la questione di costituzionalita` delle leggi 443 del 2001, 166 e 190 del 2002 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, nella parte in cui – questa l`accusa che era stata formulata – non prevedono adeguate forme di partecipazione dei Comuni e delle Citta` metropolitane alla approvazione dei progetti preliminari delle opere previste.
Il Tar aveva prospettato i dubbi di incostituzionalita` nel corso di un giudizio promosso da alcuni cittadini di Messina contro la delibera del Cipe di approvazione del progetto preliminare del ponte, nonche` contro la valutazione di impatto ambientale formulata dalla Commissione speciale V.I.A. e contro gli atti ministeriali, i pareri, le intese delle Regioni Sicilia e Calabria in ordine alla localizzazione dell`infrastruttura.
Nella sostanza i ricorrenti si sono rivolti alla magistratura amministrativa sostenendo che ai rappresentanti degli enti locali direttamente interessati da una infrastruttura non e` assicurata la partecipazione attiva all`assemblea del Cipe per l`approvazione del progetto preliminare. I giudici della Consulta non sono entrati nel merito ne` di questa ne` di altre accuse: si sono limitati ad affermare il “difetto di competenza del giudice rimettente”. La questione di costituzionalita`, ha tra l`altro fatto rilevare la Corte, e` nata dalla “impugnazione di atti la cui efficacia territoriale non e` limitata al solo territorio per il quale sussiste la competenza del Tar per la Sicilia, trattandosi di atti concernenti l`approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un`opera di collegamento viario tra due Regioni, la Sicilia e la Calabria, e come tale ad efficacia ultraregionale”.
(AGI) Gvm 021304 MAR 05.