Una delle ipotesi per la chiusura della questione “Ponte sullo Stretto” riguarda ipotetiche “penali” del valore di 300 milioni, La bozza della legge di stabilità discussa nel Consiglio dei Ministri del 9 settembre accantonava tale somma per coprire “oneri derivanti dalla mancata realizzazione di interventi per i quali sussistano titoli giuridici perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge”. L`ipotesi sembra accantonata, ma potrebbe essere nuovamente presa in considerazione. È bene chiarire che, secondo il contratto stipulato tra Stretto di Messina SpA ed Eurolink nel 2006, non esiste alcun “titolo giuridico perfezionato” che dia diritto a penali. Infatti l’art. 43 del contratto stabilisce che le penali scattano solo se, aperti i cantieri, il Governo o la Stretto di Messina SpA dovessero decidere di bloccare i lavori. Se invece, un anno e mezzo dopo l’approvazione del progetto da parte del CIPE, non si dovessero poter avviare i cantieri, alle imprese spetterebbe solo il rimborso delle spese di progettazione, accresciute del 10% (art. 44). Allo stato non è completata la procedura di VIA dal Ministero dell’Ambiente e il progetto non è stato approvato dal CIPE, il quale ha peraltro facoltà di dichiararlo “non meritevole di approvazione”.
La pretesa di una “penale anticipata” si basa su un “accordo” riservato stipulato tra Stretto di Messina SpA ed Eurolink nel settembre del 2009 che, modificando il contratto precedente, introduce (tra l’altro) la penale riportata dalla stampa. Questa insorgerebbe a seguito della semplice “approvazione” del progetto da parte della società Stretto di Messina. Nell’ottobre 2009 Pietro Ciucci, nella qualità di Commissario Straordinario per il Ponte, aveva “assentito” a tale accordo, che appare in realtà illegittimo. Infatti:
a) la rinegoziazione dei contratti risultanti da pubblica gara di appalto è esclusa da copiosa giurisprudenza e da un’apposita circolare della Presidenza del Consiglio (n. 12727 del 12.11.2001) che recepisce l’orientamento in merito dell’U.E.;
b) lo stesso contratto era parte integrante del bando di gara ed era stato “incondizionatamente accettato” da tutte le imprese partecipanti alla gara, “a pena di esclusione”, secondo quanto affermato dallo stesso Ciucci nel 2005, in una risposta alla Sen. Anna Donati (prot. SdM 1899 del 21/12/2005). In essa l’AD di SdM assicurava che la penale sarebbe scattata solo dopo l’apertura dei cantieri, garantendo in sostanza che l’eventuale decisione politica di sospendere le procedure non avrebbe creato alcun diritto da parte del General Contractor, salvo (naturalmente) il riconoscimento del lavoro svolto.
Ricapitolando:
- secondo il contratto le penali scattano solo a partire dall’apertura dei cantieri;
- l’accordo del 2009 ha alterato ex post i termini sia della gara che dell’offerta vincente (peraltro, in danno allo Stato) ed è quindi probabilmente illegittimo;
- in questo momento il progetto non è approvato dal CIPE e i cantieri non potranno comunque avviarsi entro l’entrata in vigore della legge di stabilità. Se questo è lo “stato dell’arte”, le penali appaiono inesistenti: un fantasma privo di realtà.
Pare che nel Governo vada maturando l’opinione di chiudere col Ponte ed assegnare al raggruppamento vincitore un “pacchetto” di lavori nell’area dello Stretto. Ben venga questa prospettiva, purchè si tratti di lavori realmente utili al territorio. Ci permettiamo di dare un suggerimento: si investa nella sicurezza del territorio, iniziando con un piano di ristrutturazione antisismica dell’edilizia pubblica (dalle scuole agli uffici amministrativi) e di prevenzione degli eventi alluvionali e franosi e coinvolgendo in questa iniziativa imprese e lavoratori locali. Passeremmo così da inutili sperperi di denaro pubblico a investimenti che danno ossigeno all’economia locale, creano occupazione netta e servono al territorio.
Guido Signorino – Docente di Economia Applicata – Università di Messina