Le politiche del governo sui migranti

Minori non accompagnati a Lampedusa

Fulvio Vassallo
  La recente “emergenza Nord Africa” ha riproposto la questione dell`arrivo di un numero elevato di minori non accompagnati dalle coste del sud del Mediterraneo, prima con l`arrivo di numerosi giovani tunisini, a partire da febbraio di quest`anno, poi con la ripresa degli arrivi dalla Libia, qualche tempo dopo. La loro situazione è diversa da quella di tutti gli altri migranti, ma lo Stato italiano non se ne accorge.
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Si segnala da anni all`interno dei c.d. flussi misti di migranti che arrivano via mare alle frontiere italiane, un numero crescente di minori non accompagnati (MNA), molti dei quali provenienti da aree geografiche interessate da situazioni di guerra e violenza generalizzata. Già nel 2006 il governo italiano adottava una specifica direttiva che stabiliva precisi doveri in capo agli agenti istituzionali che fossero entrati in contatto con questi soggetti, nel corso di attività di contrasto dell`immigrazione irregolare e dopo gli sbarchi, generalmente assistiti con l`intervento delle forze di polizia, per ragioni di soccorso e salvataggio.

In base alla Direttiva Amato del 7 dicembre 2006 ( registrata alla Corte dei Conti il 7 marzo 2007, a differenza di altri provvedimenti ministeriali adottati di recente nella stessa materia), “i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli enti che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengono a conoscenza dell`ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato sono tenuti a fornirgli, in forma adeguata all`età e alla comprensione del minore, le pertinenti informazioni sulla sua facoltà di chiedere asilo e ad invitarlo ad esprimere la propria opinione al riguardo, a tali fini garantendo al minore l`assistenza di mediatore culturale o di un`interprete che parli la sua lingua d`origine o quella da lui conosciuta”. Inoltre “gli Uffici di Polizia di Frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e le Questure garantiscono, inoltre, al minore straniero non accompagnato, presente in frontiera o sul territorio nazionale, l`effettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo, agevolando, per quanto di loro competenza e in collaborazione con l`alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) e gli altri organismi che operano nell`ambito della protezione dei richiedenti asilo, una tempestiva e completa informazione sulla normativa di riferimento, utilizzando allo scopo anche l`opuscolo informativo, di cui l`art. 2, comma 6, del DPR 16/9/2004, n. 303, redatto in più lingue straniere dalla Commissione nazionale per il diritto d`asilo”.

L`art. 343 del Codice Civile (Apertura della tutela) stabilisce poi che “se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale”.

Nel sistema prefigurato dalla direttiva Amato del 7 dicembre 2006, la Questura affidava temporaneamente il minore straniero non accompagnato, che avesse espresso la volontà di chiedere asilo, come risultante dal relativo verbale, ai Servizi Sociali del Comune in cui si trovava il medesimo, dandone comunicazione al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare competente per il territorio, ai fini dell`apertura della tutela e della nomina del tutore (art. 343 -346 c. c.) e dell`adozione dei provvedimenti conseguenti (art. 371, comma 1, n. 1 c.c.).

Il Comune, a sua volta, segnalava immediatamente il minore al Servizio centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ai fini del tempestivo avvio dell`attività di protezione nell`ambito dei servizi del Sistema di protezione cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell`asilo. Il servizio centrale del Sistema di protezione provvedeva ad indirizzare l`inserimento del minore presso l`Ente Locale segnalante o presso l`Ente locale più vicino che abbia disponibilità di posti d`accoglienza, specificamente ai minori, nell`ambito di strutture per minori, cofinanziati dal Fondo per le politiche e i servizi dell`asilo.

L`Ente locale inserito nel sistema di protezione informava il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, e per conoscenza il servizio centrale, dell`avvenuta presa in carico del minore. Il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, sentito il minore, confermavano, qualora risulti conforme al suo interesse, il suo inserimento nelle strutture di accoglienza.

Le procedure di identificazione avvenivano comunque con una certa rapidità, ed il passaggio dall`isola di Lampedusa ad altre strutture di prima accoglienza si verificava al massimo nell`arco delle 3-4 giorni, al punto che in diverse occasioni, anche in sedi internazionali, il Prefetto Morcone del Ministero dell`interno, parlava di un vero e proprio “Sistema Lampedusa”. Molti minori non accompagnati, tuttavia, lasciavano dopo pochi giorni le strutture di accoglienza e si rendevano irreperibili e, trattandosi di soggetti particolarmente vulnerabili, era forte il sospetto che potessero ricadere nel giro di organizzazioni criminali. I problemi non nascevano tanto dalle direttive impartite dal governo, che andavano nella direzione di una maggiore tutela dei diritti dei minori, quanto dalle disfunzioni verificabili nei rapporti tra enti di accoglienza, comuni e Prefetture.

Secondo un rapporto dell`organizzazione Save The Children del 2009 le criticità erano dunque evidenti già allora. Si trattava, di una “situazione particolarmente complessa che coinvolge diversi livelli di responsabilità. Le Prefetture, spinte dalla necessità di collocare i minori in arrivo via mare, hanno avviato convenzioni con gli enti gestori delle comunità per un numero di posti 4 o 5 volte superiore rispetto al limite di 10 posti previsto dal DPCM308/2001, non hanno verificato sistematicamente i requisiti delle comunità (tra cui l’iscrizione all’Albo Regionale) e non sempre hanno verificato le capacità e disponibilità finanziarie degli enti locali sui cui territori sono state avviate le comunità convenzionate. I Comuni, a loro volta, pur avendo dirette responsabilità in materia di accoglienza dei minori (sia in base a quanto stabilito dalla legge 328/2000, sia perché spesso affidatari dei minori accolti) non hanno attivato, attraverso i meccanismi previsti dalla normativa (Piani di zona 18, ecc.) le richieste di finanziamento necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’accoglienza dei minori e non hanno effettuato una ricognizione delle strutture già esistenti sul territorio (in alcuni casi da anni) e dei relativi requisiti e costi.

Save The Children operava ( ed opera) nell’ambito del progetto “Praesidium III”, svolgendo anche attività di monitoraggio all’interno del Centro di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA) di Lampedusa, al fine di verificare la conformità delle procedure di accoglienza dei minori in esso applicate agli standard previsti dalla normativa nazionale ed internazionale vigente in materia. La situazione verificata allora appare ancora più grave oggi, dopo la ripresa degli sbarchi di minori non accompagnati provenienti non solo dalla Libia, non solo subsahariani, ma originari anche dai paesi nordafricani, quindi con una maggiore incidenza di egiziani e tunisini.

Come sempre, tutto parte dalla incerta natura giuridica del trattenimento nei centri di diversa ( e variabile) denominazione ubicati nell`isola di Lampedusa. Secondo Save The Children, “il CSPA in questione dal 2006, è finalizzato a garantire un’assistenza immediata ai migranti in arrivo a Lampedusa, prima che si proceda al loro trasferimento presso gli altri centri per migranti. Pertanto, i migranti dovrebbero essere trattenuti in questo centro per un periodo di tempo limitato ad un massimo di 48 ore, tale cioè da consentire le attività di soccorso e di prima accoglienza. In particolare,secondo quanto dichiarato da questa organizzazione, “il periodo di permanenza dei minori all’interno del suddetto CSPA -registrato nel periodo tra maggio e dicembre 2008 – è stato in media di 5 giorni; alcuni minori sono stati trattenuti nel centro per periodi superiori ai 20 giorni. Già allora, ma ancora di più oggi, come si dirà, la permanenza dei minori nelle strutture di prima accoglienza di Lampedusa risultava assai più lunga.

Dopo il 2008 il sistema di accoglienza dei minori stranieri aveva già funzionato dunque con numerosi aspetti critici legati ai tempi delle procedure, alla mancanza di informazioni ed all`elevato tasso di abbandono dei minori che lasciavano le strutture di accoglienza, ma si era almeno interrotta la prassi delle forze di polizia, invalsa sino a quel tempo, di rinchiudere i minori vicini alla maggiore età negli stessi centri di detenzione amministrativa nei quali venivano rinchiusi gli adulti, come rilevato dalla Commissione de Mistura nelle attività ispettive svolte nel corso del 2007. Nel corso di ogni visita effettuata da parlamentari ed associazioni al centro di detenzione Vulpitta di Trapani fino a quell`anno si era sempre riscontrata la presenza di minori stranieri indebitamente trattenuti.

Nel 2010, il blocco apparente degli arrivi, conseguenza degli accordi di respingimento conclusi tra Italia e Libia, aveva fatto ritenere che il problema dell`accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, e più in generale dei richiedenti protezione internazionale, fosse ormai risolto, con la esternalizzazione dei controlli di frontiera nei paesi nordafricani, oltre che con la prassi dei respingimenti collettivi alle frontiere portuali dell`Adriatico. Il sistema di accoglienza previsto per i minori stranieri non accompagnati veniva di fatto smantellato, e persino lo SPRAR ( sistema di accoglienza e protezione per rifugiati e richiedenti asilo) risultava ridimensionato.

La recente “emergenza Nord Africa” ha riproposto la questione dell`arrivo di un numero elevato di minori non accompagnati dalle coste nord-africane, prima con l`arrivo di numerosi giovani tunisini, a partire dai primi giorni di febbraio di quest`anno, poi con la ripresa degli arrivi dalla Libia, qualche tempo dopo. La situazione diventava così sempre più difficile perchè per effetto della situazione di guerra in Libia e della fuga di centinaia di migliaia di persone da questo paese verso l`Egitto e la Tunisia, la composizione dei minori non accompagnati risultava sempre più eterogenea, per età, nazionalità e progetti migratori. In molti casi questi minori, soprattutto dalla Tunisia e dall`Egitto, fuggivano in Europa per aiutare le famiglie in gravi difficoltà economica dopo la crisi sociale e politica che aveva colpito i loro paesi. Molti volevano soltanto raggiungere i loro parenti regolarmente residenti in Italia o in altri paesi europei.

E quindi una lunga permanenza in strutture di trattenimento ed identificazione, senza alcun provvedimento da potere almeno impugnare, risultava ancora più penosa, soprattutto per l`assenza di prospettive offerte dallo stato italiano e per i gravi ritardi delle autorità preposte al successivo trasferimento e all`assistenza di questi minori. Inoltre, soprattutto nel caso di minori vicini al compimento della maggiore età, il protrarsi del trattenimento ai fini della identificazione veniva avvertito (come in effetti era) finalizzato alla successiva detenzione ed espulsione, non appena compiuta la maggiore età.

Come segnalato in un recente rapporto dell`Agenzia delle Nazioni Unite per il monitoraggio della Convenzione a protezione dei diritti dell`infanzia, ancora nel 2011 in Italia, anche nei casi di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, le garanzie previste dal Dlgs. 25/2008, e segnalate nel Rapporto governativo, spesso risultano nella pratica inevase, in particolare rispetto alle prassi segnalate in merito alla determinazione dell’età, all’apertura della tutela e conseguente nomina del tutore.

All`esigenza generalmente avvertita di un maggiore coordinamento delle iniziative a protezione dei minori stranieri non accompagnati si è poi risposto con una trasformazione radicale del sistema di prima e di seconda accoglienza, con gli ennesimi provvedimenti di protezione civile, che nella loro intempestività e per la mancanza di adeguate risorse, stanno determinando problemi ancora più gravi di quelli che si intendeva risolvere. Non sembra ancora seriamente affrontato il problema di una equa distribuzione dei minori non accompagnati su tutto il territorio nazionale, e il coordinamento richiesto ad una pletora di organi burocratici, di nuova o di antica istituzione, rischia di tradursi in una clamorosa violazione degli obblighi di protezione ed assistenza fissati dalla legge. Alla fine, compare sempre lo spauracchio della detenzione e dell`espulsione, senza alternative possibili nella legalità, al compimento della maggiore età, e questo sembra destinato ad alimentare una crescente propensione alla fuga dai centri di accoglienza. Il trattamento assai pesante riservato dalla polizia ai minori stranieri non accompagnati, soprattutto tunisini ed egiziani, non costituisce certo la premessa per una mediazione e per la costruzione di un rapporto basato sul rispetto reciproco di diritti e doveri.

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