La Corte di giustizia UE ha stabilito che la direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei migranti irregolari “osta ad una normativa nazionale che punisce con la reclusione il cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare che non si sia conformato a un ordine di lasciare il territorio nazionale. Una sanzione penale quale quella prevista dalla legislazione italiana può compromettere la realizzazione dell’obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali”. In altri termini la “cattiveria” di Maroni, con l`inasprimento di tutte le sanzioni penali introdotto dai diversi “pacchetti sicurezza”, e la criminalizzazione di qualunque ipotesi di irregolarità, hanno solo prodotto clandestinità e non sono servite, oltre alle vittorie elettorali, ad assicurare una efficace politica dei rimpatri. Adesso lo dice anche l`Unione Europea.
La pronuncia della Corte di Lussemburgo prevale sulla normativa interna, e i giudici che dovranno occuparsi nei prossimi giorni di convalide di respingimenti, espulsioni e misure di trattenimento dovranno tenere conto dei principi affermati dai giudici europei. Infatti, secondo la Corte “il giudice nazionale, incaricato di applicare le disposizioni del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia, dovrà quindi disapplicare ogni disposizione nazionale contraria al risultato della direttiva (segnatamente, la disposizione che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni) e tenere conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
La decisione della Corte di Giustizia costituisce una condanna irreversibile delle politiche repressive e demagogiche adottate negli ultimi anni dai diversi governi in materia di immigrazione irregolare, senza che il breve periodo di Prodi e Amato fosse riuscito a modificare l`impianto della legge Bossi-Fini, successivamente aggravato dal pacchetto sicurezza introdotto dalla legge 94 del 2009. Si afferma per la prima volta il principio che la sanzione penale non può costituire lo strumento per governare fenomeni complessi che richiedono un giusto equilibrio tra l`efficacia degli interventi ed il rispetto dei principi fondamentali della persona umana, principi da riconoscere senza deroga alcuna anche agli immigrati irregolari.
Secondo la Corte “… gli stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all`insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all`allontanamento coattivo…. una pena detentiva, come quella prevista dall`art. 14, comma 5 ter del d.lgs 286/98, solo perchè un cittadino di un paese terzo, dopo che gli stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale.” Appare al riguardo particolarmente importante l`affermazione secondo la quale “… se è vero che la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrano, in linea di principio, nella competenza degli stati membri, su tale ambito giuridico può nondimeno incidere il diritto dell`Unione”. In base alla direttiva comunitaria sui rimpatri, che vieta qualunque automatismo nella sanzione penale e nelle misure limitative della libertà personale, indicando la necessità del preventivo esperimento del rimpatrio volontario, salvo casi indicati tassativamente, “… tale privazione della libertà deve avere durata quanto più breve possibile e protrarsi solo per il tempo necessario all`espletamento diligente delle modalità di rimpatrio”.
La sentenza non tocca, per ora, il reato contravvenzionale di clandestinità introdotto nel 2009 con l`art. 10 bis, ma anche su questa norma pende un giudizio di rinvio davanti alla Corte di Lussemburgo, e se la Corte non adotterà valutazioni di bilanciamento politico, ma resterà coerente con i principi enunciati nella sentenza di ieri, anche questo reato, nella sua attuale formulazione, dovrà essere dichiarato in contrasto con la Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri.
La decisione dei giudici di Lussemburgo ha infatti una portata molto ampia. La Corte ricorda che: ” … al giudice del rinvio… spetterà disapplicare ogni disposizione del D.Lgs 286/98 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l`art. 14, comma 5 ter…”. Anche la materia dei trattenimenti nei centri di identificazione ed espulsione, o nelle diverse strutture improprie nelle quali in queste ultime settimane sono stati rinchiusi i migranti che si riteneva di respingere o di espellere, rimane fortemente incisa dalla sentenza emessa ieri.
Effetti rilevanti si avranno anche nelle carceri. Coloro che sono colpevoli soltanto di inottemperanza all`ordine di lasciare entro 5 giorni il territorio (il c.d. foglio di via) dovranno essere rilasciati. Occorrerà promuovere infatti le istanze di scarcerazione per tutti coloro che siano detenuti in attesa di giudizio o per effetto di sentenza definitiva di condanna per il reato commesso dopo il 24 dicembre 2010, data ultima per il recepimento della Direttiva rimpatri. Finalmente, la criminalizzazione degli immigrati irregolari, detenuti soltanto per non avere ottemperato all`ordine di allontanamento del Questore, dovrebbe cessare.
Adesso occorrerebbe denunciare al giudice penale le espulsioni adottate o eseguite, senza provvedimenti formali, come quelle disposte ed eseguite in Sicilia e in Campania, o senza provvedimenti conformi alla direttiva rimpatri, e sollevare eccezioni di costituzionalità nei giudizi in corso, su tutta la disciplina dei rimpatri forzati e della detenzione amministrativa contenuta nel T.U. sull`immigrazione, magari sulla base delle stesse considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia, per effetto del richiamo degli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione che affermano il primato del diritto comunitario.
Non si dovrebbe comunque cantare vittoria troppo presto, perchè adesso Maroni e soci tireranno fuori un bel decreto legge, e temo che il Presidente della Repubblica Napolitano in questo momento firmerà qualsiasi provvedimento in materia di immigrazione. Su questo è facile prevedere che il governo si possa ricompattare. Del resto, per la Lega, l`unico vero motivo per dire no ai bombardamenti sulla Libia è proprio la paura dell`immigrazione che Gheddafi potrebbe “scagliare” contro il nostro paese.
La sentenza della Corte di Lussemburgo non è una sentenza “buonista” ma tende soltanto a riaffermare principi democratici come la riserva di legge, la necessità di un controllo giurisdizionale, il primato del diritto comunitario, questioni sulle quali in tema di immigrazione l`Italia sta tradendo i principi costituzionali comuni a tutti gli stati dell`Unione Europea. “Ci sono altri Paesi europei che prevedono il reato di clandestinità e non sono stati censurati” ha dichiarato Maroni, continuando a diffondere in malafede la falsa interpretazione secondo la quale la sentenza avrebbe riguardato il reato di clandestinità.
La sentenza dei giudici di Lussemburgo non colpisce – per ora – il reato di clandestinità ma l`abuso della sanzione penale e del carcere nei confronti degli immigrati irregolari. Le dichiarazioni di Maroni costituiscono un tentativo per nascondere il fallimento dell`intera politica dell`immigrazione, e un richiamo alla logica della paura sulla quale la Lega ha costruito il suo successo elettorale. Secondo il ministro dell`interno “l`eliminazione del reato, accoppiata alla direttiva europea sui rimpatri, rischia di fatto di rendere impossibili le espulsioni, trasformandole solo in intimazione ad abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni. Questo rende assolutamente inefficaci le politiche di contrasto all`immigrazione clandestina”.
L’“inefficacia” delle politiche di contrasto adottate dall`Italia risiede nel fallimento della politica di “esternalizzazione” dei controlli di frontiera, basata sugli accordi con dittatori del calibro di Ben Alì e Gheddafi, una politica che è costata centinaia di morti a mare e migliaia di vittime di abusi nei paesi di transito, con i respingimenti collettivi in mare per i quali l`Italia andrà presto a giudizio davanti alla Corte Europea dei diritti dell`uomo.
Non si può attendere che siano soltanto che le corti internazionali a sanzionare le norme e le prassi violente con le quali il governo italiano affronta quella che definisce “emergenza” ma che costituisce in realtà un fenomeno strutturale. Un fenomeno che non si può affrontare con le manette, con le tendopoli/CIE e con i respingimenti sommari come quelli che in queste settimane si stanno praticando verso la Tunisia. Mentre Maroni sta pensando a come “porre rimedio” alla sentenza della Corte di Lussemburgo, occorre rilanciare con forza la richiesta di una regolarizzazione permanente dei migranti irregolari e riaprire canali legali di ingresso, che costituiscono l`unico strumento per ridurre l`immigrazione irregolare. E se si vuole davvero aiutare i processi democratici nei paesi del Nordafrica, occorrerà rivedere tutti gli accordi bilaterali, a partire da quello tuttora vigente con l`Egitto, per dare un segnale di discontinuità rispetto ai rapporti con le precedenti dittature e per restituire ai cittadini di quei paesi la speranza di un futuro nel quale sia possibile esercitare anche la libertà di circolazione.