Il diritto degli stranieri vigente in Italia sta per essere sottoposto ad un altro mutamento profondo.
Il succedersi dal 1986 di norme che tentano di regolare l’immigrazione extracomunitaria hanno dimostrato che un Paese come l’Italia che ha migliaia di chilometri di coste su uno dei mari più navigabili e i cui vicini sono Paesi ad elevata pressione emigratoria può mirare ad una equilibrata e lungimirante regolazione del fenomeno migratorio soltanto quando contestualmente alle misure limitative dell’immigrazione irregolare si prevede una disciplina realistica dei flussi di ingresso regolare per lavoro e un aumento delle misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Poco efficaci e alla fine controproducenti si sono invece dimostrate tutte le norme che hanno voluto impedire l’immigrazione extracomunitaria con l’aumento della repressione dell’immigrazione irregolare, con la limitazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti e con la cessazione degli ingressi regolari per lavoro.
Occorre invece osservare che le medesime illusioni che si sono dimostrate del tutto controproducenti in passato caratterizzano le nuove misure.
Infatti dopo la decisione del Governo in carica di non adottare per il 2009 nuovi decreti di determinazione delle quote di ingresso per lavoro non stagionale le norme che il Parlamento si accinge ad approvare con la presunta finalità di assicurare la sicurezza pubblica si caratterizzano per una duplice chiave restrittiva:
- introducono una severa restrizione delle possibilità di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti (restringendo i ricongiungimenti familiari e rendendo più severi requisiti e termini per ottenerli, limitando l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, esigendo nuovi tributi per le domande di cittadinanza e di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno)
- aumentano in modo forte le misure di prevenzione e repressione dell’immigrazione irregolare
Le Commissioni riunite I- Affari costituzionali e II -Giustizia della Camera dei deputati hanno peraltro modificato il testo che il Senato aveva approvato.
In particolare
1) si sopprime la norma del ddl che avrebbe abrogato il divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che accedono alle cure urgenti ed essenziali
2) si reintroduce (nell’art. 45) il prolungamento da 2 a 6 mesi del periodo massimo di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (consentendo al Questore di chiedere al giudice di pace ulteriori periodi di proroga di 60+60 giorni dopo i primi 60 giorni in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi);
Il prolungamento dei tempi di trattenimento non equivale ad una maggiore efficacia degli allontanamenti, perché se manca la collaborazione dei Paesi di provenienza l`aggiunta di mesi non sortisce l`effetto di consentire il rimpatrio effettivo dei destinatari dei provvedimenti di espulsione o di respingimento. Si tratta di evidenze già messe in luce dal rapporto finale del 30 gennaio 2007 della commissione di indagine del Ministero dell’Interno sui centri di permanenza temporanea ed assistenza (cosiddetta Commissione De Mistura) e che invece sono ignorate.
E’ infatti noto che attualmente meno della metà degli immigrati trattenuti nei CIE italiani è effettivamente accompagnata alla frontiera, come conferma lo stesso Ministro dell’Interno rispondendo il 29 aprile 2009 alla Camera dei deputati ad una interrogazione a risposta immediata, secondo il quale soltanto 1.640 dei 4.474 stranieri che dal 1° gennaio al 27 aprile 2009 sono transitati nei CIE sono stati effettivamente allontanati.
Il drastico e generalizzato inasprimento della durata dei trattenimenti non è conforme alla Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri la quale autorizza ogni Stato dell`Unione ad attuare periodi di trattenimento anche fino a 18 mesi, ma comunque prevede una gradualità di misure di allontanamento in relazione alla concreta situazione dello straniero ed introduce la misura del rimpatrio volontario alla quale lo straniero deve potere comunque accedere prima dell`applicazione della misura di allontanamento coattivo. Nelle more del recepimento della Direttiva gli Stati dell`Unione sono tenuti a non adottare norme che si pongono in contrasto con i principi della Direttiva.
3) si uniforma a 60 giorni prima della scadenza di ogni tipo di permesso di soggiorno il termine previsto per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno;
4) si riduce dal 4^ grado al 2^ grado il grado di parentela col cittadino italiano convivente che impedisce l`espulsione dello straniero irregolare; perciò i conviventi con parenti italiani di terzo e quarto grado potranno essere espulsi
5) si introduce nell`art. 116 cod. civ. una norma che sostituirebbe con un`autocertificazione il nulla-osta consolare al matrimonio dello straniero allorchè costui appartenga ad un Paese il cui ordinamento impedisca il rilascio di tale nulla-osta per motivi contrari all`ordine pubblico italiano, secondo un elenco che sarà previsto da un apposito decreto interministeriale.
6) si ridefinisce il recente reato di cessione di immobile a straniero irregolare prevedendo che esso punisca “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione”
In quest`ultimo caso non è chiaro se si voglia colpire il proprietario (e indirettamente lo straniero) non soltanto al momento della stipula, ma anche al momento del rinnovo del contratto (nel qual caso non potrebbero rinnovarlo tutti gli stranieri che non abbiano un valido titolo di soggiorno al momento del rinnovo del contratto) oppure se in realtà si vogliano limitare gli oneri di controllo di costoro soltanto al momento della stipula e del rinnovo del contratto stesso. Così lo stesso parere del Comitato per la legislazione della Camera suggerisce di chiarire se la fattispecie penale opera soltanto in presenza di un contratto di locazione.
Per il resto il disegno di legge prevede molte norme che inaspriscono in senso restrittivo la condizione giuridica degli stranieri e che aumentano le pene e i reati ad essa collegati (per i reati di favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegale e di uso o fabbricazione di documenti falsi o contraffatti).
In particolare si segnala che il disegno di legge:
1) aumenta da 6 mesi a 2 anni (3 per i residenti all’estero), il periodo minimo dalla celebrazione del matrimonio col cittadino italiano dopo il quale lo straniero può presentare la domanda per ottenere la cittadinanza italiana. I tempi di dimezzano se ci sono figli nati o adottati dai coniugi (art. 4);
2) prevede il pagamento di una tassa di 200 euro e di un contributo di 200 euro per la presentazione di ogni istanza o dichiarazione di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana (art.4)
Si scoraggeranno così non soltanto le domande di acquisto della cittadinanza italiana, ma anche la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana che tra i 18 e i 19 anni può fare ogni straniero che sia stato regolarmente residente in Italia ininterrottamente fin dalla nascita.
3) obbliga gli stranieri che vogliono celebrare il loro matrimonio in Italia a esibire il permesso di soggiorno (art.6);
Al di là delle conseguenze di una simile norma al fine di impedire eventuali matrimoni fittizi (finalità che potrebbe eventualmente essere assicurata con altre norme), essa appare incostituzionale per violazione del limite previsto dall’art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali, perché prevedendo un limite assoluto ed inderogabile alla celebrazione e registrazione di matrimoni nei quali anche uno solo dei nubendi sia sprovvisto di un valido titolo di soggiorno impedisce l’esercizio del diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, diritti garantiti dall’art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848) e dall’art. 23, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881).
Si viola, anche per il cittadino italiano, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia legittima, quando si voglia sposare una persona irregolarmente soggiornante, previsto dalla convenzione europea per i diritti dell`uomo. Il cittadino italiano vedrebbe subordinata la propria libertà di contrarre matrimonio in Italia al possesso, da parte del partner, di un titolo di soggiorno in corso di validità, ma tale circostanza nulla ha che vedere con impedimenti soggettivi sostanziali al matrimonio, tanto che il matrimonio stesso potrebbe essere celebrato all`estero.
Quanto al cittadino dell`Unione Europea, la Corte di Giustizia dell`Unione Europea ha chiarito (Sent. C-127-08) che ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalità – legali o illegali – di ingresso, nonché dalla data e dal luogo in cui si e` costituito il legame familiare (tale legame potendo quindi essersi costituito nello Stato membro ospitante, mentre lo straniero soggiornava illegalmente).
La disposizione viola perciò il diritto di libera circolazione perché impone al cittadino dell`Unione Europea e al suo partner di lasciare l`Italia per costituire formalmente il legame familiare.
In ogni caso così si impediscono i matrimoni di qualsiasi straniero extracomunitario irregolare, il che significa che si impedisce il matrimonio anche tra “irregolare” ed “irregolare”, che comunque non comporterebbe alcun tipo di “regolarizzazione.
4) introduce il reato di ”ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”: si tratta di una contravvenzione che punirebbe con una ammenda da 5 mila a 10 mila euro lo straniero, escluso quello destinatario di un provvedimento di respingimento alla frontiera, che fa ingresso o che si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle norme vigenti; si prevede peraltro la sospensione del procedimento penale in caso di presentazione della domanda di protezione internazionale e la successiva archiviazione in caso di riconoscimento della stessa; il procedimento penale sarebbe archiviato in caso di esecuzione del provvedimento di respingimento disposto dal questore o del provvedimento amministrativo di espulsione, mentre nei casi in cui non sussistano impedimenti che imporrebbero il trattenimento si disporrebbe l`espulsione quale sanzione sostitutiva della pena; per l’esecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione nei confronti dello straniero indagato per il reato di ingresso o soggiorno illegale si esenta dalla richiesta del nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente, il che crea per essa una corsia preferenziale (art. 21).
Nella versione più recente il reato da delitto è ridotto a contravvenzione e non comporta più una pena detentiva, ma si assomma al respingimento disposto dal Questore o al provvedimento amministrativo di espulsione.
La norma appare oggettivamente inutile perché l’elemento oggettivo del nuovo reato coincide con il presupposto per l’adozione del provvedimento di respingimento del Questore o del provvedimento amministrativo di espulsione del Prefetto per ingresso o soggiorno irregolare, tanto che l’esecuzione dell’espulsione appare il vero obiettivo della nuova norma, come confermano l’esenzione dal nulla osta, la sentenza di non luogo a procedere e l’espulsione come sanzione sostitutiva della pena pecuniaria (non oblazionabile) comminata per il nuovo reato.
In realtà l`introduzione del reato di soggiorno illegale ha dichiaratamente l`intento di consentire all’ordinamento italiano di avvalersi dell`art. 2, comma 2 della Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri, che dà agli Stati la facoltà di non applicare la Direttiva stessa agli stranieri per i quali il rimpatrio sia sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale. Poichè introducendo nell`ordinamento italiano il reato di soggiorno illegale l`espulsione si fa conseguire alla condanna per tale reato (espulsione disposta dal giudice quale sanzione sostitutiva della pena prevista per il reato) si potrà prescindere, per ogni straniero espulso, dall`applicazione delle disposizioni della Direttiva che invece privilegiano, di norma, il rimpatrio volontario e non quello coattivo e prevedono che ogni forma di trattenimento sia soltanto un rimedio eccezionale e residuale.
In ogni caso attraverso tale nuova norma l`ordinamento italiano si mette in condizione di eludere quasi totalmente l`obbligo di attuare la direttiva sui rimpatri. Una simile norma appare illegittima, perché non conforme rispetto agli obblighi comunitari. Infatti nella nuova norma nazionale il rimpatrio non è – come invece esige la direttiva – sanzione del reato commesso, né conseguenza del reato commesso, ma è misura collegata alla sanzione penale in via del tutto residuale ed eventuale, cioè soltanto se e quando il giudice giunga al giudizio e se e quando egli disponga l’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena, mentre ciò a cui si mira davvero è l’immediata esecuzione del respingimento del Questore o del provvedimento amministrativo di espulsione, tanto che l’avvenuta esecuzione comporta l’archiviazione del procedimento penale.
Peraltro un analogo risultato potrebbe essere raggiunto, senza bisogno di prevedere come reato l`ingresso o il soggiorno illegale, in base all`art. 15, co. 1 lett. a) della stessa Direttiva, che consente di disporre il trattenimento e il rimpatrio coattivo in tutte le ipotesi in cui vi sia rischio di fuga dello straniero – rischio che, ovviamente, può sempre essere legittimamente ravvisato dall`Amministrazione.
In ogni caso l`introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale rende obbligatoria la denuncia da parte di ogni pubblico ufficiale (art. 361 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.) che venga a conoscenza di una situazione di irregolarità del soggiorno, con esclusione soltanto del settore sanitario per il quale resterebbe in vigore il divieto di segnalazione.
In particolare, i dirigenti scolastici avranno l`obbligo di denunciare il genitore del minore iscritto a scuola, ove ne rilevino la condizione di soggiorno illegale, benchè al minore straniero, quale che sia la condizione di soggiorno, si applichi (art. 38 del testo unico sull`immigrazione approvato con D. Lgs. n. 286/1998 e art. 45 del regolamento di attuazione dello stesso testo unico approvato con D.P.R. n. 394/1999) il diritto/dovere di istruzione scolastica, sicché il rischio di essere denunciati indurrebbe i genitori in condizioni di soggiorno irregolare a non mandare i figli a scuola e appena entrata in vigore la legge, col semplice perdurare della condizione di irregolarità i dirigenti scolastici sarebbero tenuti a denunciare i genitori dei minori già iscritti per i quali sia nota la condizione di soggiorno illegale.
L’introduzione della sanzione penale contro l’immigrazione clandestina non costituirà comunque un deterrente capace di prevenire o limitare nuovi flussi migratori illegali verso l’Italia. Infatti l’Italia è uno Stato che ha 8000 km di coste su un mare navigabile in cui i Paesi rivieraschi non appartengono all’Unione europea, ma sono quasi tutti ad elevata pressione migratoria, sicché la vera prevenzione dell’immigrazione clandestina sarebbe l’aumento degli ingressi regolari per lavoro: l’esperienza dimostra che è inefficace la prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina senza incanalare la costante pressione dei flussi migratori attraverso un nuovo sbocco regolare di ingressi per lavoro ed anche i Paesi nei cui ordinamenti è previsto il reato di immigrazione illegale conoscono flussi massicci di immigrazione clandestina.
5) subordina l`accoglimento all’anagrafe della richiesta presentata di chiunque (italiani e stranieri) alla verifica da parte del Comune dell’idoneità igienico-sanitaria dell’immobile in cui abitano, con iscrizione nell`anagrafe con riserva di cancellazione qualora la verifica non sia avvenuta entro i successivi 30 giorni (art. 42). Se da un lato si cancella così per i senza fissa dimora (ma non solo) la possibilità di iscrizione anagrafica, si istituisce anche presso il Ministero dell’Interno un registro per i senza fissa dimora (che dovrà essere disciplinato con successivo regolamento entro i successivi 180 giorni), anche se si prevede che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio, che la persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio e che in mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita. Correttamente il Comitato per la legislazione della camera osserva che si dovrebbe almeno comunque disporre un coordinamento fra la disposizione in esame e l’obbligo generale di iscrizione all’anagrafe previsto dall’articolo 2 della legge n. 1228/1954 e le norme che correlano effetti a tale iscrizione, quale ad esempio, l’iscrizione nelle liste elettorali (art. 4 D.P.R.n. 223/1967), anche con riguardo all’applicazione di tale disposizione alle persone senza fissa dimora, la cui disciplina dell’iscrizione all’anagrafe è modificata dall’art. 50 ddl
Queste norme appaiono di dubbia conformità rispetto alla libertà di circolazione e di soggiorno prevista dall`art. 16 Cost e con le norme comunitarie sul soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari.
Peraltro in base al regolamento anagrafico comporterebbe comunque l`iscrizione nello speciale registro anagrafico comunale delle persone temporaneamente presenti.
In ogni caso occorre ricordare che la residenza è il presupposto per accedere ai servizi sociali, sanitari, d’istruzione e ai servizi elettorali e scolastici attivati nel Comune in cui risiede la persona, ma anche per il rilascio da parte di quel Comune della carta d’identità e di tutte le certificazioni anagrafiche e dello stato civile e per molte altre prestazioni e servizi erogati dal Comune e previsti dalle leggi statali e regionali. La residenza è importante per gli stranieri oltre per tali essenziali aspetti anche per altri motivi specifici: per i cittadini comunitari la residenza e l’iscrizione anagrafica sono il presupposto per ottenere dal Comune di residenza il certificato attestante il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente (cfr. artt. 9 e 15 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30) e per l’iscrizione alle liste elettorali aggiunte per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo a livello comunale (cfr. D. Lgs. n. 197/1996) e per l’esercizio di voto in Italia per il Parlamento europeo (cfr. D.L. n. 408/1994, come modificato dalla Legge n. 128/1998) , mentre per gli stranieri extracomunitari l’iscrizione anagrafica evita allo straniero l’onere di dichiarare al questore il trasferimento della propria dimora, provvedendo direttamente a tale impedimento lo stesso Comune di residenza (art. 6 D. Lgs. n. 286/1998).
La nuova norma interviene in un contesto nel quale le abitazioni italiane non sono tutte dotate della certificazione di abitabilità, ben potendo essere state realizzate prima della normativa di settore che impone detta certificazione o di quella che impone la conformità degli impianti tecnologici. In tale situazione versano, peraltro, anche molti alloggi pubblici, assegnati dagli Enti locali.
Ciò significa che molti italiani, stranieri o apolidi abitano già oggi in abitazioni non dotate dei requisiti di abitabilità o conformità degli impianti, ma non per questo può configurasi la loro cancellazione dai Registri della popolazione residente né il divieto di abitare nel luogo scelto.
Poiché si prevede una mera riserva di cancellazione dall’iscrizione anagrafica per le iscrizioni effettuate senza preventiva verifica è evidente che la norma potrebbe essere usatala dai Comuni in modo discrezionale, per impedire o cancellare l’iscrizione anagrafica di taluni e non di altri, sicchè norma potrebbe essere usata soprattutto nei confronti dei soli stranieri, spesso costretti a vivere in abitazioni prive dei requisiti di abitabilità o sovraffollate (peraltro a prezzi eccessivi e sproporzionati) ed in particolare a minoranze etniche – quali i Rom – che vivono, volontariamente ma spesso coattivamente, in situazioni ritenute in insediamenti abusivi.
Nei casi in cui l’immobile fosse in proprietà della medesima persona che vi risiede la norma viola l’art. 47 Cost. che impone alla Repubblica di favorire l’accesso del capitale alla proprietà dell’abitazione, perché potrebbe indurre persone meno abbienti a sostenere ingenti spese per risanare determinati immobili ad uso di abitazione al solo fine di ottenere un certificato di agibilità dal Comune (per il quale occorrono numerose dichiarazioni delle imprese costruttrici dell’immobili e degli impianti, spesso difficili da rintracciare, ex artt. 5, 24 e 25 TU edilizia d.p.r. 380(2001) e può addirittura diventare il pretesto per privare la persona anche dell’alloggio precario o povero in cui vive.
6) irrigidisce il requisito alloggiativo richiesto per ogni ricongiungimento familiare, esigendo un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (non si richiede più in alternativa né l`accertamento della ASL, nè i requisiti di edilizia residenziale pubblica previsti dalla legge regionale – il che è di dubbia conformità rispetto all`art. 7, comma 1, lett. a) della direttiva 22 settembre 2003, n. 2003/86/CE in materia di diritto al ricongiugimento familiare che consente agli Stati di esigere anche “un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione“) (art. 42)
7) sopprime la vigente forma di silenzio-assenso al ricongiungimento familiare: si prevede soltanto che il nulla-osta al ricongiungimento deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta.
Così non sarà più possibile richiedere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare se il nulla osta non verrà rilasciato dopo 180 giorni dal perfezionamento della pratica.
Si sopprime così la sola efficace garanzia che l’ordinamento prevedeva a tutela del diritto al riacquisto dell’unità familiare, al fine di limitare i danni delle eventuali lentezze burocratiche, il che potrebbe incentivare nuova immigrazione irregolare.
8) obbliga gli sportelli di money transfer a fotocopiare il titolo di soggiorno dei loro clienti e a segnalare alla polizia quelli che non lo hanno: i cosiddetti servizi di money transfer dovranno richiedere il titolo di soggiorno e di conservarne copia per dieci anni e dovranno comunicare l’avvenuta erogazione del servizio all’autorità competente nel caso riguardi una persona sprovvista di un valido titolo di soggiorno (art. 43).
In proposito lo stesso parere del Comitato per la legislazione della Camera suggerisce di precisare in quale modo tale obbligo vada adempiuto con riguardo all’acquisizione del documento ed alla decorrenza del termine nell’ipotesi in cui lo stesso soggetto effettui più operazioni a distanza di tempo.
9) modifica l’art. 6 comma 2 del T.U. sull`immigrazione approvato con D. Lgs. 286/1998, eliminando l’eccezione attualmente prevista in base a cui il cittadino straniero è esonerato dall’obbligo di presentare il titolo di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile. Si prevede così un`estensione del vigente obbligo di esibizione di un valido titolo di soggiorno anche agli atti dello stato civile (matrimonio, registrazione della nascita, riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte) (art. 45)
Il rischio di mancata registrazione della nascita del minore resta, sia perchè la vigente normativa sullo stato civile prevede che l`atto di nascita può essere registrato su richiesta di persona diversa dal genitore (come i sanitari) soltanto se il bambino nasce in una struttura sanitaria, sicchè sarebbe escluso da resistrazione chi nasce per strada o in casa (come tuttora accade talvolta in taluni insediamenti abusivi o campi nomadi), sia perchè il divieto di espulsione previsto dall`art. 19 T.U. per la donna incinta o per la puerpera (e per il marito con essa convivente) che consente loro di ottenere un permesso di soggiorno non è esaustivo, poichè il permesso può essere rilasciato soltanto se lo straniero dispone di un valido documento di viaggio (passaporto), mentre il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre clandestino sarà impossibile, non essendo previsto il rilascio di alcun tipo di permesso al padre naturale.
La norma nella parte in cui impedisce la registrazione alla nascita del minore è incostituzionale per vari profili.
In primo luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (art. 30, comma 1 Cost.).
In secondo luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato.
La norma è altresì incostituzionale per violazione del limite previsto dall’art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali. Essa si pone infatti in palese contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che agli articoli 7 e 8 riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari”. La disposizione in oggetto violerebbe inoltre l’art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere un nome.
Le conseguenze di tale modifica normativa sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari sarebbero gravissime.
I minori che non saranno registrati alla nascita, infatti, resteranno privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini invisibili, senza identità, e dunque esposti a ogni violazione di quei diritti fondamentali che ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono essere riconosciuti a ogni minore. Ad esempio, in mancanza di un documento da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno dunque apolidi di fatto. Per tutta la vita incontreranno ostacoli nel rapportarsi con qualsiasi istituzione, inclusa la scuola. Proprio a causa della loro invisibilità, saranno assai più facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta di esseri umani.
In secondo luogo, vi è il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno non potendo ottenerlo a causa della mancata disponibilità di un passporto o altro valido documeno di viaggio, essendo a quest’ultimi impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato d’abbandono. Questi bambini, dunque, potranno essere separati dai loro genitori, in violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (ad eccezione dei casi in cui ciò sia contrario all’interesse del minore), sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dalla legislazione italiana.
E’ probabile, infine, che molte donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, decidano di non partorire in ospedale. Anche in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui vivono molti immigrati irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo comporterebbe per la salute sia del bambino che della madre, con un conseguente aumento delle morti di parto e delle morti alla nascita.
10) introduce un contributo sulla domanda di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno che andrà da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro: che ogni straniero ha l`obbligo di versare un contributo da 80 a 200 euro (da fissarsi con successivo decreto interministeriale) per tutte le pratiche di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, esclusi i permessi per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari (è implicitamente escluso anche il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) (art. 45);
La norma appesantisce inutilmente gli oneri di regolarità del soggiorno dello straniero, senza che vi si precisi neppure se il contributo è aggiuntivo o sostitutivo dei costi che già gravano sul richiedente, come suggerisce lo stesso parere del Comitato per la legislazione della Camera.
In ogni caso appare irragionevole che il gettito di tale contributo vada tutto a finanziare il Fondo rimpatri del Ministero dell’Interno che in via prioritaria finanzia le spese dei rimpatri degli stranieri e in via soltanto residuale le attività istruttorie connesse al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno.
11) istituisce presso il Ministero dell’Interno un apposito Fondo rimpatri, finanziato sia con fondi dell’Unione europea, sia con il gettito del nuovo contributo versato dagli stranieri regolarmente soggiornanti per il rilascio o il rinnovo del loro permesso di soggiorno. Il Fondo è finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza e, in via residuale, gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.
12) prevede l`obbligo di superare un apposito test di lingua italiana per lo straniero che chiede il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 45)
13) obbliga gli stranieri che chiedano un permesso di soggiorno a sottoscrivere un ”accordo di integrazione”, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. I criteri e le modalità verranno stabiliti da un apposito regolamento da emanarsi entro i successivi 6 mesi – strumento normativo sulla cui congruità avanza dubbi anche lo stesso parere del Comitato per la legislazione della Camera (art. 47).
La previsione rimette integralmente ad un regolamento governativo la compiuta definizione dei contenuti dell’accordo e dei poteri della pubblica amministrazione è di dubbia legittimità costituzionale in riferimento alla riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista dall’art. 10, comma 2, Cost. Non accompagnato da alcun rafforzamento delle misure di integrazione sociale l’accordo di integrazione sembra voler esasperare la amministrativizzazione e la precarizzazione della condizione giuridica del migrante per motivi di lavoro e di studio, ai quali prevalentemente si rivolge.
14) estende ai minori comunitari che esercitano la prostituzione le norme sul rimpatrio assistito degli extracomunitari, quando sia necessario nell’interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 53).
La norma è di dubbia conformità con le disposizioni della direttiva 2004/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell`Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nel cui considerando n. 24 si prevede che “Soltanto in circostanze eccezionali, qualora vi siano motivi imperativi di pubblica sicurezza, dovrebbe essere presa una misura di allontanamento nei confronti di cittadini dell`Unione che hanno soggiornato per molti anni nel territorio dello Stato membro ospitante, in particolare qualora vi siano nati e vi abbiano soggiornato per tutta la vita. Inoltre, dette circostanze eccezionali dovrebbero valere anche per le misure di allontanamento prese nei confronti di minorenni, al fine di tutelare i loro legami con la famiglia, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989”
E’ dubbio che l’esercizio della prostituzione legittimi di per sé il rimpatrio allorché sia semplicemente necessario nell’interesse del minore, trattandosi comunque di un provvedimento coercitivo – e per di più da adottarsi a carico di persona incapace di agire – che potrebbe essere adottato in modo legittimo soltanto da un’autorità giudiziaria in conformità con la riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 Cost.
15) prevede che sono cause ostative all`ingresso e al soggiorno i reati per i quali sia stata disposta una condanna anche soltanto di primo grado e le condanne per i reati che violano la proprietà intellettuale (falso d`autore)
16) prevede la cancellazione d’ufficio dai registri anagrafici dello straniero dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno
17) aumenta le pene per il reato di mancata esibizione del titolo di soggiorno e/o del documento di identificazione ad ogni ufficiale o agente di pubblica sicurezza: tale reato è punito con una pena più dura: non più l`arresto fino a 6 mesi e l`ammenda fino a 413 euro, ma l`arresto fino ad 1 anno e l`ammenda fino a 2000 euro;
18) prevede un esplicito divieto di ricongiungimento familiare per il coniuge nell’ambito di un rapporto coniugale poligamo;
19) limita la possibilità del “ricongiungimento a rovescio” del genitore naturale col figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia: il minore dovrà essere già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore (e non più senza l’altro genitore) e il genitore naturale dovrà dimostrare di disporre fin dal momento dell’ingresso (e non più entro 1 anno dall’ingresso) dei requisiti di alloggio e reddito necessari per il ricongiungimento, valutandosi a tal fine anche l’alloggio e il reddito dell’altro genitore già soggiornante in Italia
20) prevede una disciplina derogatoria per gli ingressi e i soggiorni ammessi al lavoro al di fuori della determinazione delle quote annuali nelle ipotesi dei dirigenti, dei professori universitari e dei lavoratori ammessi a svolgere temporaneamente lavori presso datori di lavoro: si semplificano le procedure di autorizzazione al lavoro, ma soltanto ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.