1. Nel 2008 la Corte europea dei diritti dell`uomo, con una decisione della Grand Chambre, ha imposto all`Italia di non espellere in Tunisia Nassim Saadi, sospettato di terrorismo, per il rischio che una volta in patria potesse essere torturato o sottoposto a trattamento degradante o disumano (Saadi c. Italia, [GC], n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008). Appena un anno dopo, nel febbraio del 2009, la Corte, sempre in un caso riguardante un cittadino tunisino sospettato di terrorismo, Ben Khemais, che il governo italiano aveva espulso in Tunisia, malgrado l’ordine di sospensiva della misura dell’accompagnamento forzato, pronunciata nel mese di giugno 2008 dalla stessa Corte, condannava l’Italia (ricorso n.246/07) per la violazione dell’articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) e dell’articolo 34 (diritto di presentare un ricorso davanti alla CEDU) della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo.
In questo caso il ricorrente, destinatario di un provvedimento di espulsione, aveva chiesto alla Corte di Strasburgo un intervento per sospendere tale provvedimento in via d’urgenza ai sensi dell’art. 39 del regolamento. La Corte, nel marzo 2007, aveva invitato le autorità italiane a sospendere la procedura di espulsione del ricorrente, anche in questo caso per il rischio che il cittadino tunisino Ben Khemais, una volta rimpatriato, fosse soggetto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nonostante ciò, nel giugno 2008, le autorità italiane espellevano il ricorrente verso la Tunisia dove veniva immediatamente arrestato dalla polizia locale subito dopo il suo arrivo.
La Corte Europea ha quindi condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, per aver eseguito l’espulsione malgrado la tempestiva e motivata richiesta di sospensione avanzata dai giudici di Strasburgo. La CEDU ha condannato l’Italia anche per la violazione dell’art. 34 della Convenzione, non essendosi uniformata alle misure provvisorie indicate ai sensi dell’art. 39 del Regolamento. Infatti, con la esecuzione della misura dell’accompagnamento forzato in frontiera, secondo la Corte di Strasburgo, l’Italia non ha rispettato l’impegno di non ostacolare in nessun modo l’esercizio efficace del diritto di difesa e dunque del diritto di presentare ricorso davanti alla stessa Corte.
Al caso Ben Khemais, ne era seguito un altro simile, quello del ex-imam tunisino Mourad Trabelsi, espulso nel dicembre 2008 dalle autorità italiane verso la Tunisia, nonostante la CEDU avesse indicato all’Italia di non procedere. Ed ancora la Corte di Strasburgo, con la sentenza n. 37257/06 emanata in data 24 marzo 2009, ha deciso che l’eventualità dell’esecuzione del provvedimento espulsivo deciso dalle autorità italiane in data 1 settembre 2006 nei confronti di un cittadino tunisino, regolarmente residente in Italia, in virtù dell’art. 3 della legge n. 144/2005 (“Misure urgenti per combattere il terrorismo internazionale”), costituirebbe una violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché esporrebbe l’interessato a seri rischi di essere sottoposto a tortura e trattamenti inumani o degradanti da parte delle autorità tunisine. La Corte europea ha fondato il suo giudizio sulla base di rapporti di organismi internazionali che indicano l’esistenza di numerosi casi di tortura cui sarebbero sottoposte le persone sospettate o condannate per fatti di terrorismo in Tunisia. Secondo la Corte europea, le rassicurazioni fornite dalle autorità tunisine, su sollecitazione delle autorità italiane, che all’interessato verrebbe garantito il rispetto dei diritti umani fondamentali ed il diritto ad un procedimento penale equo ed imparziale, non sono in grado di offrire una protezione effettiva contro il rischio che l’interessato subisca forme di tortura e di maltrattamento in caso di rimpatrio, a fronte di evidenze di casi di tortura e maltrattamenti di imputati e indagati per reati di terrorismo fornite da rapporti di autorevoli organismi internazionali e dell’impossibilità accertata dell’interessato, in caso di detenzione da parte delle autorità tunisine, di avere diretto accesso a rappresentanti legali internazionali.
Nello stesso mese di marzo del 2009 i giudici di Strasburgo hanno deciso in altri sette casi contro l’Italia, accogliendo le richieste dei ricorrenti, tutti cittadini tunisini, presenti in Italia da tempo, destinatari di un decreto di espulsione, alcuni in base alla legge Pisanu del 2005, altri in base al Testo Unico sull’immigrazione del 1998. La Corte Europea accertava infatti che se i ricorrenti fossero stati espulsi in Tunisia, avrebbero corso il rischio concreto di essere sottoposti a tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell’art. 3 della Convenzione che vieta la tortura e trattamenti inumani o degradanti.
2. Dall’esame di tutte queste decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo emergono le gravi violazioni dello stato di diritto ricorrenti da anni in Tunisia, dove i diritti fondamentali della persona umana risultano sostanzialmente negati al punto da far ritenere che possa essere violato anche un principio fondamentale come il divieto assoluto di tortura o di trattamenti e pene inumani o degradanti, garantito dall’art. 3 della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo. Rischio circa l’assenza delle garanzie dello stato di diritto, che recentemente è stato confermato anche al di fuori di casi di sospetto di terrorismo, come in occasione dell’arresto e del ferimento di numerosi lavoratori che nella regione meridionale di Redeyef avevano protestato contro le condizioni di lavoro alle quali erano sottoposti, e ancora dall’arresto di studenti che avevano organizzato rivolte studentesche all’interno degli atenei, e da ultimo anche di semplici cittadini che utilizzando internet avevano violato la rigida censura imposta dal governo ( in materia si rinvia agli ultimi rapporti di Refworld, di Human Rights Watch e di Amnesty).
Malgrado tutti questi documenti, proprio negli ultimi giorni, le autorità italiane hanno eseguito da Gradisca d’Isonzo l’accompagnamento forzato in Tunisia di tre cittadini di quel paese giunti nei mesi scorsi a Lampedusa, un rimpatrio forzato effettuato malgrado gli stessi avessero presentato una istanza di asilo e nonostante non fossero ancora scaduti i termini per il ricorso contro il diniego.
Si assiste adesso alla dura condanna dell’Italia contenuta nell’ultima Relazione del Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa Thomas Hammarberg, proprio con riferimento alla applicazione della legge Pisanu n.155 del 2005 a citadini tunisini rimpatriati nel loro paese contro le decisioni di questa stessa Corte.
Nel Rapporto Hammarberg sulla sua ultima visita in Italia , avvenuta tra il 13 ed il 15 gennaio 2009, il Commissario esprime “profonda preoccupazione”, specificamente sul caso di espulsione di Cherif “avvenuta nel gennaio 2007 grazie al decreto Pisanu”. Secondo il rapporto del Commissario Europeo, che richiamava un rapporto di Amnesty International del 2008, “ relazioni credibili dimostrano che il deportato è stato sottoposto a torture e altre forme di maltrattamento, mentre era in stato di detenzione in Tunisia (punto 96 del rapporto).
Secondo lo stesso rapporto Hammarberg, nelle conclusioni, “il commissario si oppone fermamente al rimpatrio forzato di cittadini stranieri sulla base di assicurazioni diplomatiche provenienti spesso da paesi con una storia comprovata di uso della tortura”. “In particolare per quanto riguarda la Tunisia, dove l’Italia ha rimpatriato a forza diverse persone, il commissario rileva che esistono relazioni credibili che attestano l’esistenza di una tendnza al ricorso alla tortura e maltrattamenti dei detenuti, in particolare se arrestati per reati relativi alla sicurezza, compreso il rimpatrio forzato dall’estero” ( punto 107 del rapporto).
Secondo il punto 110 della relazione del commissario Hammarberg sulla sua visita in Italia nel gennaio del 2009 “ la debolezza implicita delle assicurazioni diplomatiche è stata dimostratain due importanti sentenze della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella causa Cahal c/Regno Unito ( 15/11/96) e in quella già citata di Saadi c/Italia (28/2/2008). In entrambe le cause la Corte ha rilevato che l’applicazione dell’espulsione, rispettivamente verso l’India e la Tunisia, degli stranieri ricorrenti costituiva una violazione dell’art. 3 della Convenzione, nonostante le garanzie diplomatiche richieste ( e ottenute nel primo caso) dagli stati convenuti”.
Secondo il punto 111della stessa relazione “in tali circostanze, l’adesione di uno Stato ai trattati internazionali sui diritti umani non può essere considerata di per sé, o in combinazione con le assicurazioni diplomatiche, una garanzia sufficiente e affidabile contro il rischio reale di tortura o di altre forme di maltrattamento vietati dall’art. 3 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo. In tali casi, gli Stati membri sono invitati ad utilizzare le misure alternative al rimpatrio forzato, quali ad esempio, nell’ordinamento italiano, la sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno.
Ancora al punto 113 “ il commissario desidera sottolineare che in caso di rimpatrio forzato lo Stato che emette il decreto di espulsione ha il dovere di controllare efficacemente il ricevimento dei rimpatriati e garantire la piena tutela della loro sicurezza e dignità”.
Dopo la relazione del Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa si può prevedere che i governi interessati attaccheranno il Commissario Hammarberg come già successo in precedenti occasioni, senza raccogliere l’invito a rivedere la legislazione interna in modo da ricondurla a standard conformi al diritto internazionale e comunitario in materia di immigrazione ed asilo. I tentativi di delegittimazione saranno durissimi, come sono già durissimi nei confronti delle associazioni indipendenti che si battono per la difesa dei diritti dei migranti.
La relazione Hammarberg arriva in un momento di grave difficoltà per il governo, diviso al suo interno sulle scelte estreme inposte dalla Lega in senso repressivo, e con un bilancio assai magro dopo la militarizzazione di Lampedusa ed i protocolli operativi e gli accordi bilaterali siglati durante l’inverno da Maroni con la Tunisia e la Libia. Quegli accordi vanno oggi rivisti alla luce di quanto denunciato dal Consiglio d’Europa.
Invitiamo tutti alla massima vigilanza perché proprio in queste circostanze potrà essere più duro l’attacco ai diritti di libertà ed alle garanzie costituzionali, a partire da un ulteriore abuso della decretazione d’urgenza, e si potrà diffondere ancora la mistificazione o l’uso strumentale dei fatti. Oltre alla controinformazione occorrerà anche elevare il livello della mobilitazione. La giornata del 18 aprile, che vedrà in tutta Italia numerose manifestazioni per la difesa dei diritti dei migranti e per la promozione di rapporti sociali basati sull’inclusione e sul rispetto reciproco, alla viglia della scadenza del decreto legge sulla sicurezza, costituisce un passaggio importante per la costruzione di un movimento antirazzista nazionale.
NOTA. Sull’applicazione in Italia della legge Pisanu e sui consistenti dubbi sulla sua costituzionalità, si rinvia a BONETTI P., Terrorismo e stranieri nel diritto italiano. Disciplina legislativa e profili costituzionali. II parte. Il terrorismo nelle norme speciali e comuni in materia di stranieri, immigrazione e asilo, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2005, fascicolo 4, p.22