Qual è la distinzione tra un giornale ed un sito [1] ? Dove inizia e dove finisce la responsabilità del provider[2], della persona fisica registrante del dominio, dell’amministratore di sistema o del “webmaster”[3] in relazione a contenuti diffamatori? Chi paga per un commento inserito a margine di un post anonimo? È lecito sequestrare un intero server per le poche righe oggetto di procedimento giudiziario?
Tante piccole questioni che tutte insieme decideranno del futuro della rete, della possibilità di fare informazione libera ed anche delle giuste tutele per chi non vuole essere diffamato in tutto il globo da personaggi anonimi.
Tutti temi facilmente risolvibili con una legge quadro, e non con una postilla distratta ed ambigua a margine della nuova legge sulla stampa; e neanche con i fiumi di retorica “anni ‘60” delle campagne di solidarietà, del bavaglio, della libertà.
Chiedere, e magari proporre, una legge quadro cancellerebbe l’attuale paradosso di sentenze contraddittorie, quasi causali, frutto dell’istinto e della preparazione tecnologica di magistrati spesso poco ferrati su blog, ip tables, record del NIC[4]. Vediamo tre casi simbolici.
Stampa clandestina. L’analogia
Quando il magistrato non ha le idee chiare, si affida a quanto di più simile la sua mente gli propone. Un po’ come quando si applicava il diritto di navigazione ai neonati aeroplani. Il 16 giugno 2008, Carlo Ruta viene condannato ad una pena pecuniaria dal Tribunale di Modica, perché il suo sito è considerato alla stregua della stampa clandestina. Secondo la “Legge sulla stampa” (articolo 16, risalente al 1948) il reato lo commette chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta…
Il termine “clandestino” è indubbiamente molto evocativo, e per questo la vicenda è diventata piuttosto popolare ed ha dato origine ad accorati appelli e raccolte di firme.
Al momento di discutere l’equiparazione tra carta e web, qualche anno fa, in Parlamento si arrivò ad un compromesso dell’ultimo minuto, una postilla all’italiana, una semplice parola magica (“periodicità”), che diventava lo spartiacque tra il giornale (soggetto ad una serie di obblighi, come la registrazione al Tribunale e la presenza di un “Direttore responsabile” iscritto all’Ordine dei giornalisti) ed il resto dell’universo, non gravato da obbligo alcuno: la legge 62/01, infatti, prevede che i siti che non sono diffusi con periodicità regolare non sono soggetti all`obbligo dell`iscrizione nel registro della stampa.
Ecco la citazione esatta: “3. […] Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.
Cosa poi significherà periodicità regolare è un mistero frutto della mente malsana del legislatore, che ha scaricato sui giudici l’onere impossibile di un concetto di difficile ed ampia interpretazione.
Regolarità significa a cadenza fissa? Dunque se aggiorno il sito (come avviene ormai per molti blog) ogni giorno, sto producendo un quotidiano? Oppure, si potrebbe controbattere, la periodicità va intesa alla lettera, cioè l’aggiornamento deve avvenire sempre ad una determinata ora (come ad esempio il quotidiano che “esce” dalla tipografia sempre alle 6)?
Sì, deve aver pensato il magistrato di Modica. O forse no. O forse, se il sito di Ruta è aggiornato quotidianamente (o mensilmente, l’importante è la regolarità) si tratta di un giornale (o può esservi equiparato), dunque se non ha i requisiti di legge è “clandestino”.
Le campagne di solidarietà probabilmente serviranno a risolvere il singolo caso, ma non cancelleranno l’imbarazzo del prossimo magistrato, con davanti la massa dei blogger e delle reti di informazione libera ed alternativa, alle spalle un comma inconcludente.
Commenti. La responsabilità
Una delle differenze maggiori tra editoria cartacea ed elettronica è l’interattività. Blog e forum permettono all’autore di un “post” di interagire con i lettori. Non di rado, i commenti successivi possono diventare anche più interessanti del primo inserimento, e – nel caso dei forum – sono altrettanto importanti.
Il cosiddetto Web 2.0 si fonda sull’interattività, sui network sociali, sulla linea sempre più sottile tra autore e lettore, giornalista e commentatore, su una orizzontalità crescente. Anche il giornalismo, la politica, la televisione, la musica, il cinema stanno facendo i conti con cambiamenti epocali e probabilmente inarrestabili, con cui tutti devono confrontarsi, persino le aziende. La comunicazione pubblicitaria si basa su alcuni dogmi, come la verticalità del messaggio, l’obiettivo della massima efficacia della comunicazione (da raggiungere con tutti i mezzi), l’assenza assoluta di contraddittorio.
Il web sta cambiando queste regole: sono sempre di più gli spazi dove i consumatori confrontano prezzi e servizi, e li giudicano: ad esempio nelle pagine dedicate all’ospitalità turistica i clienti esprimono giudizi sulla cortesia del titolare, la pulizia delle stanze, etc.
Essere giudicati da utenti spesso anonimi non è sempre piacevole, così come non è gradevole per i consumatori pagare in silenzio per servizi non soddisfacenti. C’è chi si adegua a questo “nuovo mondo”, chi reagisce malamente con avvocati e carte bollate, avviando una inutile lotta contro i mulini a vento digitali.
“La voce grossa su Internet la fanno in genere i navigatori più che le aziende. È significativo osservare come grandissime aziende nelle conversazioni in rete abbiano la necessità di ridurre la propria voce ad un fiato singolo e personale, l`unica maniera sensata di affrontare un ambiente da pari a pari per definizione. Per affrontare la rete le aziende intelligenti scendono dal piedistallo e diventano “uno”, e questa mutazione tende a equilibrare i rapporti di forza”.
Non la pensava evidentemente così l`amministratore delegato di “Mosaico Arredamenti”, annunciando una querela nei confronti di un commento di un post del blog di Sergio Sarnari.
“Occorre intanto considerare che “Google è capace di incidere profondamente (nel bene e nel male) nei meccanismi di reputazione in rete. Specialmente nei casi delle piccole e medie imprese che hanno generalmente Page Rank[5] modesti, sono sufficienti una manciata di commenti negativi su una decina di blog differenti per ottenere di fatto e rapidissimamente l`effetto pubblicitario opposto rispetto a quello desiderato. Se l`intento di minacciare querele era quello di ridurre al silenzio critiche (magari anche ingenerose) ai propri prodotti, occorre comprendere che per le aziende oggi Internet è “la grande cristalleria”: nel comunicare se stessi in relazione agli altri creare danni di immagine molto ampi è un attimo”.
“La soluzione condivisa a questa grande variabilità è inevitabilmente accettare la grande conversazione: l`ecosistema informativo che oggi avvolge un prodotto in rete, preso nella sua interezza, è il miglior giudice del prodotto stesso e gli strumenti per comprenderlo interamente sono oggi sempre più frequentemente utilizzati”[6].
Tutto il sito. La confusione
“Il sequestro – dell’intero sito internet, non dell’articolo incriminato in attesa del giudizio – va mantenuto per evitare la pubblicazione e la divulgazione sempre attraverso lo stesso sito di altri articoli di eguale tenore”.
È quanto prevede il GIP (Giudice per le indagini preliminari) nell’ordinanza che riguarda il sito di Antonino Monteleone, giornalista di Reggio Calabria. L’articolo incriminato raccontava semplicemente alcune vicende giudiziarie in cui era stato coinvolto l’ex sottosegretario Galati, UDC, di Lamezia Terme. Nota giustamente Monteleone che ‘il giudice parla di “eguale tenore” non di “eguale contenuto”. Il pericolo non è che io possa scrivere ancora del Galati, ma che io possa continuare a scrivere articoli piuttosto critici dell’operato dei politici calabresi. Questa è la cosa particolarmente grave, perché viene adottata una misura cautelare per impedire la commissione di reati d’opinione’.
In un altro paese
Oltre alla periodicità ed alla figura del direttore responsabile, rimangono altre questioni importanti: la differenza tra tipografia e server, nella definizione del luogo del reato, specie quando il server si trova all’estero. L’assurda analogia tra “registrant” (colui che immette i propri dati anagrafici all’atto di acquisto di un dominio) e direttore responsabile di testata.
Il diritto all’oblio, cioè il fatto che i motori di ricerca possano eliminare o comunque aggiornare elementi diffamatori che riguardano un soggetto. Ultima vicenda significativa, il caso dei Rom di Catania accusati di essere “ladri di bambini” e poi assolti. I motori continuavano a riportare i cima ai risultati gli articoli del rapimento inventato[7].
I nuovi media non sono equiparabili ai “vecchi”, non più di quanto si possano equiparare carrozze a cavalli ed aeroplani supersonici. Occorrono leggi nuove, che difendano il diritto a non essere diffamati da un lato e la libertà di espressione dall’altro. E che soprattutto non pongano ostacoli alle nuove forme di comunicazione, ed alle opportunità irripetibili che offrono.
È anche vero che nonostante sentenze fantasiose, leggi carenti e giudici impreparati, l’Italia è sostanzialmente un’isola libera in un mondo dove la possibilità di scrivere in rete è fortemente limitata.
Gli arresti dei blogger dal 2003 al 2007 sono stati 64. Un terzo riguarda la Cina, l`Egitto e l`Iran, ma nella blacklist delle nazioni che prevedono la prigione risultano anche Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Francia e Grecia. In media i tempi di detenzione per i reati da “blogging” sono sui 15 mesi, ma il record assoluto è di ben otto anni[8].
[1] Il server è il computer che ospita il sito web, solitamente con un contratto di noleggio chiamato hosting. Il registrant è la persona fisica o giuridica che a cui è intestata la titolarità del dominio, cioè il nome del sito web.
[2] Il provider è l’azienda che fornisce connettività e/o spazio web.
[3] Il webmaster è la figura professionale che si occupa della gestione del sito. In siti web di grosse dimensioni o altamente specializzati un ruolo da “tuttofare” tende a scomparire in diversi ruoli specialistici. L’amministratore di sistema è colui che si occupa del buon funzionamento del server.
[4] I blog differiscono dai siti web per l’interattività e per la possibilità di autopubblicazione. Spesso sono curati da una sola persona. L’IP è il codice numerico unico che identifica il sito web, a cui sono associati i nomi dei domini, registrati nel gigantesco archivio mondiale del NIC, l’ente che si occupa dell’attribuzione.
[5] Il Page Rank è il punteggio (da 0 a 10) attribuito da Google ad un sito, che influenza in maniera decisiva il posizionamento sul motore di ricerca.
[6] Citazioni tratte da Massimo Mantellini, Le querele online (non) si sprecano, Punto Informatico, 16 giugno 2008, http://punto-informatico.it/2321277/PI/Commenti/contrappunti-querele-online-non-si-sprecano.aspx
[7] Rom, non erano ladri di bambini. Ma dove sono ora le prime pagine?, terrelibere.org, 19 settembre 2008
[8] Università di Washington, Rapporto World Information Access (WIA), giugno 2008