Naufragi

Migranti. Ancora sotto accusa chi salva la vita in mare

Fulvio Vassallo
  Da dieci giorni in carcere in Agrigento i sette pescatori tunisini ‘colpevoli’ di aver salvato la vita a 44 migranti in pericolo. Ma è solo uno dei tanti casi in cui i governi invitano a spezzare le leggi del mare, che insegnano da sempre soccorso e solidarietà, e a lasciare morire donne, uomini e bambini. Proponiamo, al riguardo, una dettagliata ricostruzione degli eventi ed una accurata panoramica giuridica nazionale ed internazionale.
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Il 28 giugno di quest’anno un rimorchiatore maltese aveva soccorso 23 naufraghi in acque internazionali, 60 miglia a sud di Lampedusa, ripescando in mare il cadavere di una donna annegata. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, mancavano altre 4 persone all’appello: un uomo, due donne e un bambino. Dispersi sui fondali di un cimitero chiamato Mediterraneo, dal quale ogni giorno affiorano cadaveri di migranti.

Negli stessi giorni un’altra tragedia le cui conseguenze sono state limitate per l’intervento di salvataggio di un peschereccio nelle acque libiche. Soccorsi dal peschereccio islandese Eyborg, della compagnia maltese Ta’ Mattew Fish Farms, 23 naufraghi aggrappati alle gabbie dei tonni trainate dall’Eyborg hanno parlato di almeno 7 dispersi in mare. L’Eyborg aveva recuperato il corpo di una donna annegata e aveva fatto rotta verso Malta, grazie alla determinazione del capitano Raymond Bugeja. Il governo maltese aveva imposto a Bugeja di riportare i naufraghi in Libia nel porto di Misurata, tradendo il diritto marittimo internazionale che prevede l’accompagnamento non certo nel porto più vicino ma in quello più sicuro. Ed è ben noto che a Misurata sono imprigionati centinaia di profughi eritrei che in violazione di tutte le convenzioni internazionali, che la Libia si rifiuta di riconoscere,vengono periodicamente riconsegnati al paese dal quale sono fuggiti.

Il governo libico aveva già concesso l’autorizzazione per l’attracco nel porto di Misurata, ma il comandante Bugeja si era rifiutato, nonostante le pressioni delle autorità maltesi, che lo avrebbero minacciato di arresto con l’accusa di traffico di esseri umani. Bugeja aveva affermato che la Libia non era un “luogo sicuro” per un richiedente asilo politico.I naufraghi infatti erano in maggioranza eritrei. Alla fine La Valletta, sotto la pressione di diversi stati europei, e con la promessa di una successiva redistribuzione dei profughi tra diversi stati dell’Unione Europea, aveva deciso di inviare una nave per trasbordare i 20 giovani eritrei, etiopi, nigeriani e somali. E il comandante Bugeja non è stato arrestato. A differenza di quanto successo invece, pochi giorni fa, nell’isola di Lampedusa.

La sera dell’otto agosto sono stati arrestati dalla polizia a Lampedusa sette pescatori che avevano soccorso e salvato 44 migranti alla deriva nel Canale di Sicilia in burrasca a 40 miglia a Sud di Lampedusa.I sette marittimi tunisini sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, esattamente la stessa denuncia minacciata dalle autorità maltesi al capitano Bugeja. Si tratta dei comandanti e dei cinque uomini d’equipaggio di due motopesca della flotta di Monastir, dunque battenti bandiera tunisina.

Gli immigrati, tra cui 11 donne e due bambini, avevano lanciato l’Sos con un telefono satellitare. Secondo le prime notizie di stampa diffuse dal Giornale di Sicilia il 9 agosto e poi dal quotidiano La Sicilia, quando i pescherecci si trovavano in acque internazionali, la Guardia Costiera avrebbe negato l’autorizzazione all’ingresso nelle acque territoriali, intimando ai comandanti dei due pescherecci di fare rotta verso le coste nordafricane. Secondo l’agenzia ADNKRONOS del 9 agosto, per gli investigatori “i due motopesca, che … hanno salvato 43 clandestini alla deriva su un gommone a 40 miglia a sud della più grande delle isole Pelagie, potrebbero aver fatto da “nave madre”per lasciare i migranti su barche di piccole dimensioni in prossimità dell’isola”. Ma la ricostruzione giornalistica appare in netto contrasto con il fatto che i migranti si trovavano a bordo delle due imbarcazioni battenti bandiera tunisina, con numerosi componenti di equipaggio, e non su scafi più piccoli senza bandiera, come quelli che a decine hanno raggiunto acque territoriali italiane in questi ultimi mesi.

Delle piccole imbarcazioni sulle quali avrebbero dovuto essere caricati i “clandestini” nessuno ha trovato traccia. Sembrerebbe anche, da altre fonti di stampa, che la versione dei fatti dei pescatori tunisini sia stata confermata dalle dichiarazioni dei naufraghi. All’arrivo a Lampedusa è comunque scattato l’arresto «in flagranza di reato» dei sette marittimi e il sequestro delle due imbarcazioni, disposto dalla Procura di Agrigento.

Successive dichiarazioni dei pescatori tunisini, visitati in carcere dal parlamentare europeo Giusto Catania, pubblicate il 12 agosto sul quotidiano Liberazione, fornivano una dinamica degli avvenimenti alquanto diversa rispetto alle contrastanti ricostruzioni ufficiali. I marinai tunisini avrebbero riferito, secondo quanto riportato dal giornale, “ di aver ricevuto un SOS proveniente da un gommone che stava affondando alle 7 di mattina e di aver lanciato l’allarme”. Dopo avere raggiunto i naufraghi ed averli caricati a bordo, sono sopraggiunte le motovedette italiane ”solo dieci ore dopo e i militari hanno intimato ai pescherecci di portarsi verso le acque prospicienti Lampedusa. A poche miglia dalla costa dell’isola hanno poi intimato agli stessi di tornare al largo, facendo segno che altrimenti sarebbe scattato l’arresto. Si era però alzato un forte vento e le imbarcazioni hanno attraccato per scaricare gli immigrati e ripartire”.

Non è ancora chiaro, comunque, in quale lingua si siano svolte le comunicazioni tra i pescherecci tunisini e le unità navali italiane, e la incomprensione degli ordini trasmessi dalle autorità italiane potrebbe avere determinato l’erroneo convincimento su una autorizzazione all’ingresso nelle acque territoriali. Subito dopo l’ormeggio a Lampedusa i marinai tunisini venivano arrestati, perché le autorità italiane non avrebbero creduto alla versione dei fatti da loro fornita, soprattutto in quanto “ sui pescherecci non c’era né pesce né attrezzatura da pesca”. Anche secondo quanto riferito dal giornale La Sicilia dell’11 agosto, i migranti avrebbero però escluso che i pescatori che li avevano tratti in salvo fossero degli scafisti. Nella ricostruzione dell’ipotesi accusatoria formulata dalla polizia di frontiera risulterebbe determinante la prova indiziaria derivante dalla mancanza di reti a bordo dei pescherecci tunisini sequestrati dalle autorità italiane. Ma di altre imbarcazioni sulle quali avrebbero dovute salire i migranti per lo sbarco a Lampedusa non c’è traccia mentre sembra facilmente verificabile la dichiarazione dei due comandanti secondo i quali non avevano reti a bordo perché avrebbero condotto una battuta di pesca in collaborazione con altre imbarcazioni dotate di reti. In realtà, come riferisce il quotidiano Liberazione del 12 agosto,”i due natanti dovevano illuminare i fondali e aiutare un’altra imbarcazione a tirare le reti”.

La visita di un medico a bordo di pescherecci aveva poi accertato le condizioni fisiche dei migranti definendole non particolarmente gravi allo scopo di escludere che i pescatori potessero invocare uno stato di necessità per giustificare il loro attracco a Lampedusa. Secondo le autorità mediche inviate dalla polizia di frontiera le condizioni di salute delle persone a bordo dei pescherecci tunisini non sarebbero state preoccupanti, come se gli obblighi di salvataggio a mare, o il divieto di respingimento collettivo, imposti dal diritto internazionale, fossero dipendenti dalle apparenti “condizioni di salute” dei naufraghi al momento dell’ingresso nelle acque territoriali.

In realtà la previsione dell’art. 54 del codice penale che fa riferimento allo stato di necessità, come causa esimente che esclude la responsabilità penale di chi agevola un ingresso irregolare nel territorio italiano, si amplia sensibilmente per effetto del dettato dell’art. 12 del Testo Unico sull’immigrazione del 1998 che afferma espressamente come “non costituiscono reato le attività di soccorso e di assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizione di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato”. Si osserva da parte della dottrina (CAMARDA) come “l’obbligo dello Stato di cooperare per la conclusione dell’operazione di soccorso in mare, consentendo lo sbarco dei naufraghi, impone comportamenti consequenziali che prescindono dal potere dello Stato stesso di perseguire i presunti favoreggiatori (comandante ed equipaggio) o di adottare verso i clandestini (ma in tutta sicurezza) i provvedimenti previsti dalla legge”.

Rimane poi da verificare nella competente sede giudiziaria, soprattutto sulla base della documentazione delle comunicazioni intercorse tra le autorità italiane ed i pescherecci tunisine, la catena di comando, le modalità ed i contenuti delle comunicazioni radio e quindi la esatta dinamica dei fatti. Nel rispetto della autonomia della magistratura occorre fare chiarezza su quanto realmente avvenuto e sul doveroso rispetto dei diritti fondamentali delle persone.

Nella ricostruzione fornita dalle autorità di polizia alla magistratura, desumibile dalla notizia di reato riportata dai mezzi di informazione, sembra non assumere nessun rilievo, ancora una volta, la circostanza che tra i naufraghi, già entrati nelle acque territoriali italiane, vi fossero donne, minori, potenziali richiedenti asilo, come gli eritrei che, in caso di respingimento verso la Tunisia o la Libia rischiano di essere rimpatriati nei paesi di provenienza, in violazione del divieto di refoulement previsto dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra. Persino la lettura più restrittiva della normativa italiana in materia di asilo da parte della giurisprudenza ammette che” in assenza di una legge organica sull’asilo politico, che ne fissi le condizioni, i termini, i modi e individui gli organi competenti in materia di richiesta e concessione, il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all’ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Appare in sostanza inconfutabile che il potenziale richiedente asilo che entra irregolarmente nel territorio italiano esercita un diritto riconosciutogli dalla Costituzione, almeno per quanto concerne l’accesso al territorio e quindi alla procedura.

Il Testo Unico sull’immigrazione del 1998, modificato nel 2002 dalla legge Bossi-Fini, prevede inoltre che non sono espellibili o respingibili in frontiera quelle persone che rischiano nel paese di transito, o nel paese di provenienza, in caso di un successivo “refoulement”, trattamenti inumani e degradanti. Nello stesso senso, l’art. 3 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Tutte le pratiche di respingimento in mare rivolte indistintamente verso un gruppo di migranti, soprattutto quando si verificano nelle acque territoriali, configurano la violazione di un divieto di refoulement (respingimento) perché impediscono un esame individuale delle singole posizioni ed una effettiva possibilità di difesa e di assistenza legale, in violazione degli articoli 10 e 24 della Costituzione italiana. Il respingimento collettivo di migranti è vietato anche dalla Carta di Nizza del 2000, documento che per giurisprudenza ormai costante si può ritenere fonte di diritto vincolante anche per il giudice nazionale.

Il Libro verde sul futuro regime europeo in materia di asilo, presentato dalla Commissione Europea nel giugno scorso, ribadisce che i flussi migratori sono ormai “flussi misti”, composti in altri termini da persone che bisognose di protezione, come minori, donne e richiedenti asilo, oltre che di migranti economici, definiti genericamente come “clandestini”. Di fronte a questa evidenza, confermata anche dall’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, anche la Commissione ricorda come occorra “migliorare l’effettivo accesso alla possibilità di presentare una domanda di asilo” e quindi ottenere protezione internazionale nel territorio dell’Ue, mentre a tutti i migranti irregolari andrebbe comunque il riconoscimento effettivo dei diritti della persona umana, a partire dal rispetto da parte degli stati dei doveri di salvaguardia della vita umana a mare.

Se la dinamica degli avvenimenti verificatasi dopo il salvataggio dei naufraghi da parte dei pescherecci tunisini, così come riferita dagli stessi migranti e quindi dai mezzi di informazione, sarà confermata in sede di indagine giudiziaria, si può fondatamente ritenere che le attività di soccorso prestate dai pescherecci tunisini non assumono rilevanza penale in quanto l’ingresso nelle acque territoriali e il successivo sbarco a Lampedusa, anche a seguito delle mutate condizioni del mare e della impossibilità di ritorno verso la Tunisia, configurava una attività di assistenza umanitaria che comunque rientrava nell’ambito territoriale dello Stato italiano, come tale non penalmente perseguibile in base all’”esimente umanitaria”prevista dall’art. 12 del Testo Unico sull’immigrazione. La stessa attività di assistenza umanitaria a mare non si può peraltro limitare soltanto ai potenziali richiedenti asilo, come se fosse possibile abbandonare in mezzo al mare tutti gli altri naufraghi, o respingerli (con un quale mezzo ?) verso il porto di partenza.

In base alla Convenzione on Marittime Search and Rescue SAR 1979 si impone a tutti, mezzi militari e commerciali, un preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare “regardlerss of the nationality or status of such a person or the circumstances in which that person is found”, stabilendo altresì, oltre l’obbligo della prima assistenza anche il dovere di sbarcare i naufraghi in un “luogo sicuro”.

Una particolare considerazione merita la problematica relativa a ciò che debba intendersi per conduzione della persona salvata in luogo sicuro. Infatti è dal momento dell’arrivo in tale luogo che cessano gli obblighi internazionali (e nazionali) relativamente alle operazioni di salvataggio, che pertanto non si esauriscono con le prime cure mediche o con la soddisfazione degli altri più immediati bisogni (alimentazione etc.). Con l’entrata in vigore (luglio 2006) degli emendamenti all’annesso della Convenzione SAR 1979 (luglio 2006) e alla Convenzione SOLAS 1974 (e successivi protocolli) e con le linee guida – adottate in sede IMO lo stesso giorno di approvazione degli emendamenti alle convenzioni e protocolli – viene fatta maggiore chiarezza sul concetto di place of safety e sul fatto che la nave soccorritrice è un luogo puramente provvisorio di salvataggio, il cui raggiungimento non coincide con il momento terminale delle operazioni di soccorso. Le “linee guida” insistono particolarmente sul ruolo attivo che deve assumere lo Stato costiero nel liberare la nave soccorritrice dal peso non indifferente di gestire a bordo le persone salvate. Il luogo sicuro può anche essere il luogo di sbarco più vicino, ma quest’ultimo, come nel caso della Libia o della Tunisia, può anche non essere il “luogo sicuro” nel quale il comandante di una imbarcazione è obbligato a sbarcare i naufraghi.

Secondo gli ordini impartiti dai mezzi militari, riconducibili al Ministero dell’interno, in base al decreto interministeriale del 14 luglio 2003 i naufraghi salvati dai pescatori, malgrado avessero già fatto ingresso nelle acque territoriali, e dunque nel territorio dello Stato italiano, avrebbero dovuto essere respinti verso il porto di partenza e consegnati alle autorità tunisine. Ma sono ancora drammaticamente attuali i casi di immigrati respinti verso la Tunisia ( i famosi “pirati” che lo scorso luglio avrebbero tentato addirittura il “dirottamento” di un peschereccio) e poi allontanati da questo paese verso la Libia, dove, anche donne e minori si sono ritrovati esposti ad ogni genere di abusi, al punto da rivolgersi -senza esito- alla rappresentanza dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati a Tripoli, mentre altri loro familiari venivano salvati da mezzi italiani e condotti a Lampedusa e quindi a Crotone. Quale che sia l’esito della vicenda giudiziaria che riguarda i pescatori tunisini sembra comunque possibile trarre da quest’ultimo caso alcune considerazioni sulle linee di politica internazionale e sulle prassi applicative seguite dal nostro paese nel “controllo dell’immigrazione clandestina via mare”.

Le autorità italiane, nella delicata gestione delle frontiere marittime, sembrano ritornare ad una sostanziale continuità con il precedente governo Berlusconi, che pure era stato costretto, proprio negli ultimi giorni della passata legislatura, a sospendere i respingimenti collettivi dall’Italia verso la Libia, anche a seguito delle denunce del movimento antirazzista e delle successive condanne del Parlamento Europeo e delle principali agenzie umanitarie come Human Rights Watch ed Amnesty International.

Anche in Tunisia, come in Libia, il trattamento riservato ai migranti irregolari, soprattutto se provengono dai paesi del centro africa, è durissimo. Come ricordava il giornalista Fabrizio Gatti in una sua inchiesta del 2003, in Tunisia, “hanno preso sul serio le pressioni del governo italiano e dell’Unione europea. Linea dura non solo contro chi guadagna con l’immigrazione. Ma tolleranza zero anche contro gli immigrati. Non importa se sono appena sopravvissuti a un naufragio, se sono stati rapinati di tutti i loro risparmi, se chiedono aiuto. Così 35 migranti sopravvissuti ad un naufragio a fine giugno di quell’anno a Sidi Daoud, “sono passati direttamente dai battelli di salvataggio alla prigione”. Sorte analoga è poi toccata a centinaia di migranti detenuti per mesi negli undici centri di detenzione tunisini o respinti verso i paesi limitrofi.

Le iniziative della polizia di frontiera sembrerebbero riconoscere adesso nella Tunisia un “paese terzo sicuro” verso il quale potere respingere imbarcazioni che hanno compiuto interventi di salvataggio nel canale di Sicilia. Un riconoscimento che è tanto lontano dal vero quanto sono ben note le attività di rimpatrio verso paesi terzi che le autorità tunisine pongono in essere anche se, a differenza della Libia, almeno formalmente, la Tunisia ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 1951. I migranti di paesi terzi , in particolare quelli provenienti dal Corno d’Africa e dall’Africa sub sahariana che hanno ottenuto il diritto di asilo in Tunisia sono poche centinaia, come risulta dai più recenti rapporti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, mentre la maggior parte dei migranti irregolari non tunisini respinti dall’Italia viene successivamente respinta verso la Libia ed altri paesi confinanti, con la certezza di subire trattamenti inumani o degradanti.

Sono poi numerose le testimonianze di migranti giunti a Lampedusa o negli altri centri di detenzione italiani che raccontano di come diverse imbarcazioni commerciali che li avevano avvistati nelle acque del Canale di Sicilia, avessero poi proseguito la loro rotta senza intervenire. Persino le autorità maltesi, in un recente caso, si sono limitate a rifornire di acqua e di giubbotti salvagente una imbarcazione carica di migranti che attraversava le loro acque territoriali proseguendo poi con i propri mezzi in direzione della Sicilia.

In questo quadro, può costituire la premessa per gravi violazioni dei diritti fondamentali dei migranti, l’incriminazione dei pescatori tunisini accusati per avere effettuato un intervento di salvataggio.

Sono già noti gli effetti delle denunce di pescatori che negli anni passati avevano salvato altri migranti. Molti sopravvissuti alle stragi nel Canale di Sicilia hanno testimoniato che, dopo queste denunce, sebbene non ci siano ancora state condanne da parte della magistratura, i pescherecci si rifiutano di intervenire tempestivamente nel salvataggio dei migranti in difficoltà, limitandosi ad avvertire le forze militari italiane con un inevitabile ritardo negli interventi di soccorso. Il caso di questi giorni ha un precedente lo scorso anno. Nel 2006 la nave Sibilla della Marina Militare italiana ha praticato nel canale di Sicilia, in collaborazione con unità navali della Marina militare tunisina, il primo respingimento in mare verso un porto tunisino, consegnando alle autorità di quel paese una imbarcazione carica di migranti che era stata intercettata in acque internazionali.

Nessuna Convenzione internazionale prevede questo tipo di respingimento in mare, e il Decreto interministeriale emanato nel 2003 dal governo Berlusconi, che prevedeva il “blocco” in acque internazionali delle imbarcazioni cariche di migranti irregolari allo scopo di effettuare le ispezioni a bordo ( la cd. visita di bandiera) ed eventualmente il respingimento verso il porto di partenza, era rimasta per anni inattuata perché in evidente contrasto con il diritto internazionale del mare, oltre che per l’esemplare impegno di salvataggio della nostra marina.

Come osservano gli studiosi di diritto internazionale del mare (SCOVAZZI), peraltro, l’Italia non ha mai istituito una “zona contigua” alle acque territoriali nella quale esercitare poteri di interdizione della navigazione delle imbarcazioni cariche di migranti irregolari, zona contigua che era prevista dal decreto 14 luglio 2003 del governo Berlusconi, ma che poi è rimasta lettera morta anche per la dubbia legittimità del decreto interministeriale. Nelle acque internazionali, al di fuori dei casi di terrorismo, pirateria ed inquinamento ambientale, solo da parte dello stato di bandiera ( o con la autorizzazione dello Stato di bandiera) si può esercitare un potere di interdizione della navigazione di una imbarcazione carica di migranti irregolari. Sul punto gli accordi di riammissione e di cooperazione di polizia sono assai lacunosi, almeno nei pochi testi che si conoscono, perché ciascun paese di transito tende ad evitare il respingimento verso le sue coste di cittadini di paesi terzi, che poi dovrebbero essere successivamente espulsi verso i paesi di provenienza.

Nessuna norma di diritto internazionale del mare autorizza dunque uno Stato ad esercitare poteri di interdizione su imbarcazioni sospettate di trasportare migranti irregolari nelle acque internazionali (SCOVAZZI).“Le violazioni delle norme sull’immigrazione possono costituire illeciti rilevanti per gli ordinamenti nazionali degli Stati che ne sono coinvolti ( Stato di partenza o Stato di arrivo o entrambi). Ma è ovvio che qualsiasi illecito di immigrazione clandestina si consuma soltanto dopo che le persone coinvolte sono entrate nel mare territoriale dello Stato di destinazione ( o di uno Stato di transito), e non già prima, e cioè quando la nave che li trasporta si trova ancora in alto mare” ( così T. Scovazzi in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2003, n.4, p.52).

Le prescrizioni eventualmente derivanti da direttive comunitarie, come quella che nel 2004 ha istituito l’Agenzia di controllo delle frontiere esterne Frontex, o la attuazione di Accordi internazionali come il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale relativo al traffico clandestino di migranti, non intaccano questi principi, autorizzando soltanto il diritto di visita in acque internazionali nel caso di nave senza nazionalità o non battente una bandiera di stato. Occorre depenalizzare al più presto gli interventi di salvataggio a mare da parte delle imbarcazioni commerciali e da pesca, in modo da rendere più tempestive le azioni di salvataggio ed adottare una legge organica sul diritto di asilo e sulla protezione umanitaria che garantisca l’accesso al territorio nazionale ed alla procedura per tutti coloro che fuggono da guerre, persecuzioni e violazioni sistematiche dei diritti fondamentali della persona.

Le prassi di respingimento collettivo in mare indotte in base al decreto interministeriale del 14 luglio 2003, in attuazione della legge Bossi Fini, derivano da decisioni delle autorità politiche, che si sovrappongono agli interventi umanitari e di salvataggio, ponendosi in contrasto con il diritto internazionale del mare ed alimentando il rischio di nuove stragi. Queste prassi amministrative possono costituire una gravissima lesione del diritto di asilo riconosciuto a livello internazionale e dalla Costituzione italiana.

Il Decreto interministeriale va immediatamente riformulato, con la precisazione degli obblighi di salvataggio, e dei diritti dei potenziali richiedenti asilo, con la cancellazione delle ipotesi di rinvio verso i porti di provenienza.

La sicurezza dei cittadini, l’ordine pubblico e il contrasto dell’immigrazione clandestina in mare, nuovi totem davanti ai quali non si esita a sacrificare quotidianamente il destino di uomini, donne e bambini in fuga dalle persecuzioni e dal bisogno, non possono essere certo scalfiti, in un paese che conta sessanta milioni di abitanti, dal salvataggio di alcune migliaia di migranti che tentano la traversata del canale di Sicilia. Il principio di legalità va rispettato da tutti, a partire dagli obblighi di protezione della vita umana a mare imposti dalle convenzioni internazionali e dal diritto interno.

Fulvio Vassallo Paleologo – Associazione studi giuridici sull’immigrazione ( ASGI)

Università di Palermo

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