L’art. 14 infatti modifica la seconda parte del comma 1 dell’art.1 della famigerata legge n. 1158/1971, legge che aveva istituito la società Stretto di messina con il fine della costruzione di un attraversamento stabile dello stretto. Con tale modifica sparisce dagli azionisti della società Stretto di Messina l’IRI, poi Fintecna, e nel secondo comma dell’art.14 del decreto si specifica che gli impegni finanziari di Fintecna per il Ponte saranno destinati al Ministero dell’economia e delle finanze nel capitolo di spesa relativo ad opere infrastrutturali e per la tutela dell’ambiente e del suolo per la Sicilia e la Calabria.
In tale intervento normativo non possiamo non notare tre stranezze:
Viene tenuta in piedi la prima parte del comma 1 dell’art. 1 della legge n.1158/71 dove si dice che “alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente – opera di prevalente interesse nazionale – si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione…”
Il nuovo art.1, così come modificato dall’art. 14 del decreto, prevede inoltre che la Stretto di Messina e “altresì autorizzata a svolgere all`estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse.
Il secondo comma del decreto dice inoltre che “…una volta trasferita ad altra società controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a possedute da Fintecna spa….”
Se abbiamo interpretato bene il suddetto art. 14 il risultato di tali modifiche sarebbe che:
Il Ponte sullo Stretto rimane come opera di prevalente interesse nazionale
La Stretto di Messina non solo rimane in piedi ma viene rilanciata a livello internazionale
Le azioni di Fintecna passano ad altra società dello Stato, per cui si presume che lo Stato mantenga il suo interesse per il Ponte e conferma il suo capitale nell’opera
Urgono a questo punto chiarimenti immediati del Governo e delle forze politiche che lo sostengono visto che i segnali che in questi giorni ci arrivano sono per lo meno contraddittori per non dire schizofrenici. Ci riferiamo sia alle varie dichiarazioni di politici del centro-sinistra pro-ponte (vedi Rutelli), che alla mozione del centro-sinistra approvata l’11 ottobre dalla Camera e nella quale si ribadisce che il Ponte sullo Stretto non è opera prioritaria e che le risorse dello Stato vadano a favore di altre opere indispensabili per il Sud.
Insomma: ci sono o ci fanno?
Di seguito l’art. 14 del decreto n. 266/2006 e l’art. 1 della legge n. 1158/1971
DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n.262
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (GU n. 230 del 3-10-2006)
Art. 14.
Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe
1. All`articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l`Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all`estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;
b) il secondo comma è soppresso.
2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferita ad altra società controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell`economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell`ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria», il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
ART.1. Legge n. 1158/1971
Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente – opera di prevalente interesse nazionale – si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione,nonché dell`esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l`istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento.
Il restante 49 per cento del capitale sociale sarà sottoscritto dall`azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, dall`Anas, dalle Regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici.
La concessione è assentita con decreto dei Ministri per i Lavori Pubblici e per i Trasporti e l`Aviazione Civile, di concerto con i Ministri per il Bilancio e la Programmazione Economica, per il Tesoro, per le Partecipazioni Statali e per la Marina Mercantile, sentito il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell`ANAS e previo parere del Consiglio di stato, la convenzione che disciplina la concessione.
Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche alla convenzione.