No Ponte

Ponte sullo Stretto: le ragioni della messa in mora dell`Europa

WWF Italia
  L`articolato documento dell`Ufficioo legale del WWF Italia che spiega le ragioni della messa in mora della Commisione europea all`Italia per violazione della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat a seguito dell`approvazione del Progetto di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
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PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

LETTERA DI MESSA IN MORA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL’ ITALIA PER VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UCCELLI E DELLA DIRETTIVA HABITAT CON RIGUARDO AL NON CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PROGETTO DEL PONTE SULLO STRETTO.

Con nota del 21 ottobre 2005 la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha comunicato al WWF Italia che la Commissione Europea ha “messo in mora” la Repubblica italiana, contestando all’Italia di “Non avere adottato (…) misure idonee a prevenire il deterioramento degli habitat e le perturbazioni dannose agli uccelli (…)” in riferimento agli impatti su due IBA (International Bird Areas – classificate come 150 – 153 ) e di “ (…) non aver correttamente eseguito la valutazione di incidenza” del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, con riguardo a due ZPS (Zone di Protezione Speciale),

classificate come ITA 030011 e ITA 030008, L’Italia, quindi, è stata messa in mora per non avere rispettato l’art. 4 paragrafo 4 della “Direttiva Uccelli”

(Direttiva 79/409) che impone agli stati membri di attuare tutte le misure atte a prevenire il disturbo e il danno all’avifauna protetta nelle aree individuate per la tutela di queste specie (le IBA 150 e 153).

L’Italia , inoltre, viene ammonita anche per non avere correttamente proceduto alla Valutazione di Incidenza, come previsto dall’art. 6 della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43, attuata in Italia con DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni).

La “Valutazione di Incidenza” prodotta dalla società “Stretto di Messina SpA”, secondo il documentato dossier presentato dal WWF Italia il 15 luglio 2004 alla Commissione Europea , da cui scaturisce la procedura di infrazione, non corrisponde nel modo più assoluto alle prescrizioni della Direttiva Habitat e dei

decreti di recepimento italiani.

La lettera di costituzione in mora al Governo italiano della CE arriva a seguito della presentazione da parte del WWF Italia di un reclamo sullo svolgimento della VIA (derivante dalla Direttiva 97/11/CE sulla VIA) e della Valutazione di Incidenza (derivante dalla Direttiva 79/409/CEE – Uccelli e dalla Direttiva 92/43/CEE – Habitat), e dopo che il 15 luglio 2004 aveva consegnato uno specifico ed argomentato dossier di 85 pagine, sul caso specifico della mancata valutazione di incidenza e dell’inevitabile deterioramento degli habitat citati nella nota della CE.

Iter della procedura di infrazione

La “lettera di costituzione in mora” è stata inviata a norma dell’art. 226 del Trattato CE, che conferisce alla Commissione la facoltà di promuovere un procedimento legale nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.

La “costituzione in mora” costituisce l`avvio di un procedimento di infrazione (primo ammonimento scritto) che la Commissione invia allo Stato membro inadempiente e con cui intima alle autorità dello stesso di presentare le proprie

osservazioni entro un termine stabilito, generalmente due mesi.

Sulla scorta della risposta o in assenza di risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato membro un “parere motivato” (ammonimento scritto finale) in cui illustra i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato periodo, di solito ulteriori due mesi.

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto a prendere le misure necessarie per conformarsi al diritto comunitario.

L`articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ancora una volta attraverso l`invio di un primo ammonimento scritto (lettera di costituzione in mora) e di un secondo e ultimo ammonimento scritto (parere motivato). Sempre a norma dell`articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato.

E’ utile ricordare che il 18 ottobre 2005 la Commissione UE ha avviato contro l`Italia 11 nuove procedure per violazioni della normativa ambientale (tra cui una sulla Via per le “opere strategiche” ) e, fatto ancor più grave , una procedura per “mancanza di cooperazione con la Commissione” da parte del Governo italiano, con violazione dell`articolo 10 del Trattato, a norma del quale gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per consentire a quest`ultima di eseguire i propri compiti.

Nel maggio 2005 la Commissione ha inviato richieste di informazioni per 11 casi , seguite da un sollecito nel mese di luglio, ai quali l`Italia non ha mai risposto. Stavros Dimas, Commissario responsabile dell`ambiente, ha dichiarato: “Nonostante i precedenti ammonimenti l`Italia non rispetta completamente la normativa ambientale comunitaria o non coopera adeguatamente per quanto concerne le nostre richieste di informazioni. Le autorità italiane devono adottare rapidamente le misure necessarie affinché i cittadini italiani e l`ambiente del loro paese possano beneficiare della protezione sancita dal diritto comunitario”.

Effetti della lettera di costituzione in mora per il progetto del Ponte

Rispetto, quindi, alla procedura avviata sul progetto del Ponte, dovrebbe ora seguire una risposta del Governo italiano che motivi la violazione delle direttive prima citate. Se la risposta non arriva o non è ritenuta dalla Commissione esaustiva, seguirà un parere motivato della CE che, in assenza di controdeduzioni soddisfacenti potrebbe portare la CE a deferire l’Italia alla Corte

Europea. Questo comporterebbe l’obbligo di rivedere la procedura sul progetto del Ponte cosa che porta, oltre che al rischio di una sanzione pecuniaria, anche la sospensione di qualsiasi contributo CE, già nella fase di perfezionamento dell’iter.

Questo significa che il giudizio di compatibilità ambientale positivo, reso con Delibera n. 66 dell’agosto 2003 dal CIPE, ed il parere positivo del giugno 2003 della “Commissione speciale sulle infrastrutture strategiche” reso sul progetto preliminare, elaborato dalla Stretto di Messina SpA (ai sensi dell’art. 3 e degli

artt. Da 17 a 20 del D.Lgs. n. 190/2002, decreto attuativo della cosiddetta Legge Obiettivo, l. n. 443/2001) sono viziati e che si deve riaprire un’altra procedura VIA e di Valutazione di incidenza , nel rispetto del Direttive Ue, compresa la garanzia di trasparenza e partecipazione all’iter di cittadini, enti locali ed associazioni ambientaliste.

Ciò avrà indubbi riflessi sull’affidamento della gara del General Contractor, che ha visto lo scorso 12 ottobre l’assegnazione da parte della Stretto di Messina SpA al general contractor, capeggiato da Impregilo, della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e delle opere connesse in Calabria e Sicilia.

Le questioni inerenti il rischio di deterioramento degli habitat e specie protetti, il danno all’avifauna e la necessità della valutazione di incidenza non sono facilmente eludibili: posto che nelle aree individuate insistono anche strutture fondamentali per il ponte quali i piloni (di 382 metri di altezza, per 50-60 metri di scavo) che sorreggono sulle due coste il ponte ad unica campata (per 3,3 km di lunghezza).

Infatti, le IBA (IBA 153 “Monti Peloritani” e IBA 150 “Costa Viola”) e ZPS (1. SIC e ZPS Cod. ITA 030008 – Capo Peloro – Laghi di Ganzirri; 2. pSIC e ZPS Cod. ITA 030011 – Dorsale Curcuraci – Antennammare), citate nella nota della CE, sono rispettivamente: ZPS di Capo Peloro-Ganzirri e IBA di Costa Viola i siti corrispondenti alle rotte migratorie di uccelli protetti dall’Unione europea, dove,

rispettivamente, sul versante siciliano e sul versante calabrese, dovrebbero sorgere i piloni; IBA dei Monti Peloritani, il luogo dove si prevedono diversi cantieri, un nastro trasportatore e le strutture aeree del ponte; e la ZPS della dorsale di Curcuraci-Antennammare, il luogo dove si prevedono depositi di smarino.

Il che significa che, anche se si potranno risolvere i problemi legati alla ZPS di Curcuraci-Antennamare, per le altre tre aree le modifiche obbligano alla presentazione di un nuovo progetto per il ponte sullo Stretto.

Modifiche impossibili dato che è impossibile che vengano modificati nella fase della progettazione definitiva in cui, per le norme ora vigenti in Italia, può essere svolta un’integrazione alla VIA (art. 20, comma 5 del D.Lgs. n. 190/2002 – i punti in cui dovrebbero sorgere i piloni (Capo Peloro – Laghi diGanzirri e Costa Viola) e quindi inevitabile l’impatto aereo della struttura (Monti Peloritani).

Si ricorda che sulla regolarità della procedura VIA, proprio con riferimento alla valutazione di incidenza su SICe ZPS, è aperta un’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma, che fa capo al PM Adriano Iasillo, a cui il WWF Italia ha presentato un “atto di costituzione di persona offesa” producendo specifiche memorie.

Cosa sono le aree protette dalla UE

In un percorso comune a tutti gli Stati membri europei, ciascuno, compresa l’Italia, ha individuato aree naturali che possedevano i criteri e i requisiti dettati dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE) come indicato anche dai rispettivi allegati.

Tali aree sono denominate pSIC (proposto Sito di Importanza Comunitaria, per la Direttiva Habitat 92/43/CEE) e ZPS (Zona a Protezione Speciale per la Direttiva Uccelli 79/409/CEE) e sono elencate con DM 2 aprile 2000, suppl. alla GU serie generale n 95 del 22/04/00 Vi sono anche le IBA, ovvero, le Important Bird Area, territori importanti per l’avifauna che, stante la scarsa presenza di ZPS nel territorio italiano, l’elenco delle medesime IBA viene utilizzato come riferimento legale dalla stessa CGE nelle cause verso i Governi che non hanno applicato la Direttiva Uccelli. Tra le tante cause della Corte di Giustizia Europea in materia di IBA e ZPS, segnalia mo, le Cause C 355/90 e C 374/98 che decretano che “il regime di protezione rigoroso previsto dall’art.4/4 della Direttiva Uccelli si applica alle IBA non ancora designate come ZPS – lo Stato Membro non può sfuggire all’obbligo di proteggere il sito semplicemente non designandolo come ZPS”.

Le norme di tutela

L’Italia, al pari degli altri stati membri, ha obbligo di tutelare le aree individuate come ZPS e pSIC anche se degradati, purchè non si acceleri il degrado.

Per la tutela e gestione delle aree individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), vige il “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche” DPR

357/97, testo aggiornato e coordinato al DPR 12 marzo 2003 n.120 (G.U. n. 124 del 30/05/03).

Non è vietato in assoluto realizzare opere all’interno di questi siti, ma se si intende realizzare un’opera, essa deve essere sottoposta a VIA, se previsto dalla normativa vigente e nella VIA deve essere ricompressa la “Valutazione di Incidenza”. Quest’ultima, deve corrispondere a quanto richiesto dall’allegato G del DPR 357/97 e smi. Nel caso non sia una tipologia di progetto da sottoporre a VIA, esso va comunque sottoposto a Valutazione di Incidenza. Se insistono anche altri progetti sul medesimo sito protetto, vanno sottoposti congiuntamente a quel determinato progetto, a Valutazione di Incidenza. Anche i piani di diverso genere (PRG, piani Agricoli, industriali, venatori, ecc) vanno sottoposti obbligatoriamente a Valutazione di Incidenza.

Solo dopo aver avuto la certezza che l’opera non pregiudicherà il sito o la specie , l’autorità competente può autorizzarla. Poiché vige il principio di precauzione, lo Stato deve agire con la certezza che il progetto proposto non creerà danno alle specie o agli habitat protetti e indicati nella scheda

istitutiva.

Nel caso vi siano impatti possibili e probabili o certi, l’opera non può esser autorizzata.

E’ ammessa deroga solo con precise motivazioni, che devono ovviamente essere documentate in modo esaustivo e solo con un preciso iter che coinvolge anche la Commissione Europea.

Nel caso vi siano specie o habitat prioritari (ed è il caso di diversi pSIC e ZPS interessati dal progetto del ponte) e vi sia la certezza, la probabilità o la possibilità del danno, lo Stato può autorizzare l’opera solo per motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad esigenze primarie per l’ambiente oppure, previo parere della Commissione, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (art. 5 comma 10 del DPR 357/97 e smi).

Vige il principio di precauzione, stabilito anche dal Trattato Europeo che impone quindi, anche in caso di non certezza di impatto ma di probabilità o possibilità, che l’opera proposta non venga autorizzata. Vige anche il principio che vadano sottoposte a Valutazione di Incidenza anche opere esterne alle aree protette, ma che potrebbero avere incidenze negative possibili, probabili e certe sui siti protetti.

Le aree protette dalla UE nello Stretto di Messina

Nell’area dello Stretto di Messina, sono direttamente e indirettamente interessati dalle opere previste per la realizzazione del ponte sullo Stretto, 11 pSIC, 2 ZPS, 2 IBA (Important Bird Area) e una Riserva Naturale Orientata della Regione Sicilia.

Si riporta l’elenco delle aree che potrebbero subire incidenze negative possibili, probabili e certe da tutte le opere sia provvisorie che definitive, previste nel progetto preliminare del ponte sullo Stretto di Messina.

Secondo il proponente il progetto del Ponte invece, i siti interessati da incidenze possibili derivanti dalle opere e inclusi nella “Valutazione di Incidenza” da esso prodotta successivamente allo Studio di Impatto Ambientale, sono solo quelli evidenziati con asterisco nell’elenco a seguire:

Sicilia: 1) pSIC e ZPS Cod. ITA 030008 – Capo Peloro – Laghi di Ganzirri – anche Riserva Naturale Orientata istituita con D. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 21/06/01 * 2) pSIC e ZPS Cod. ITA 030011 – Dorsale Curcuraci – Antennammare * Calabria: 1) pSIC Cod. IT 9350139 – Collina di Pentimele; 2) pSIC Cod. IT 9350143 – Saline Ioniche* 3) pSIC Cod. IT 9350149 – S. Andrea; 4) pSIC Cod. IT 9350158 – Costa Viola e Monte S. Elia; 5) pSIC Cod. IT 9350162 – Torrente S. Giuseppe; 6) pSIC Cod. IT 9350172 – Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi *; 7) pSIC Cod. IT 9350173 – Fondali di Scilla*; 8) pSIC Cod. IT 9350177 – Monte Scrisi; 9) pSIC Cod. IT 9350183 – Spiaggia di Catona.

Le aree protette oggetto della procedura d’infrazione della CE SIC e ZPS Cod. ITA 030008 – Capo Peloro – Laghi di Ganzirri – l’importanza naturalistica – le opere previste.

Questo pSIC/ZPS ricade, insieme al SIC e ZPS Cod. ITA 030011 – Dorsale Curcuraci – Antennammare nell’ IBA 153 “Monti Peloritani”. E’ anche riserva naturale per la regione Sicilia e possiede altri vincoli. Nella scheda istitutiva del pSIC/ZPS sono indicati 4 habitat, di cui uno prioritario (Lagune costiere), una

specie acquatica, e una pianta protetti dalla direttiva Habitat e 25 specie di Uccelli prioritari per la Direttiva Uccelli.

Le opere previste in prossimità e al suo interno, che avrebbero, come affermato in parte nello stesso Studio di Impatto Ambientale e come da noi sostenuto, impatto negativo possibile, probabile e certo sulla Laguna protetta, sull’entomofauna, sulla fauna e flora marina e sull’avifauna migratoria e svernante sono:

a) “Cantiere Ganzirri”;b) “Cantiere Viadotto Pantano c) cantiere Blocco d’ancoraggio d) pontili per il trasferimento dello smarino e) strutture aeree del ponte (impalcato, torre, cavi di ancoraggio, barriere frangivento, pendini, linee elettriche ferroviarie) f) trasferimento via nastro trasportatore di circa 4.630.000

mc di smarino.

Tali opere e azioni altererebbero l’equilibrio chimico – fisico della Laguna con conseguenze non studiate e non valutate su tutta la fauna sia acquatica che terrestre. Nella Laguna sono presenti oltre 400 specie acquatiche, dieci delle quali endemiche. E’ luogo di sosta importantissimo per gli uccelli che migrano lungo la rotta dello Stretto di Messina, uno delle tre più importanti rotte migratorie d’Europa (le altre sono il Bosforo e Gibilterra). L’alterazione della Laguna avrebbe conseguenze sul ruolo trofico che svolge per gli uccelli. Le particolari condizioni meteorologiche e geomorfologiche dello Stretto di Messina hanno consentito che nascesse la pratica del bracconaggio. Tali condizioni infatti portano gli uccelli a volare spesso bassi e a rendere impossibile evitare gli ostacoli, siano essi strutture aeree o i fucili dei bracconieri. Le strutture aeree del ponte, come del resto affermato nello stesso SIA, provocherebbero impatto spesso mortale.

pSIC e ZPS Cod. ITA 030011 – Dorsale Curcuraci – Antennammare

E’ stato istituito per la sua importanza per gli uccelli migratori (33 specie prioritarie nella scheda istitutiva) e per la nidificazione della Magnanina e della Coturnice siciliana. Sono altresì indicati 10 diversi habitat di cui uno prioritario (praterie substeppiche).

Nel progetto preliminare del ponte erano previsti due siti di deposito temporaneo dello smarino che ricadevano in parte nell’area protetta. La stessa Valutazione di Incidenza redatta dalla SdM ammette impatto negativo certo su habitat e uccelli, mortalità diretta e indiretta certa e grave. Per mitigare tale impatto, nella Valutazione di Incidenza si afferma di non voler più realizzare i due siti di deposito.

IBA 153 “Monti Peloritani” e IBA 150 “Costa Viola”.

L’IBA 153 e l’IBA 150 costituiscono uno dei più importanti bootle neck (collo di bottiglia) degli uccelli migratori in Europa ed in particolare per i Falconiformi, con più di 34.000 individui in due mesi nel 2000, più di 35.000 individui in due mesi nel 2003 (rilevamenti campo di studio e sorveglianza del WWF e

dell’Associazione Mediterranea per la Natura), appartenenti a 32 specie diverse. Le strutture aeree del ponte provocherebbero: collisione con esiti mortali; dispersione e perdita di orientamento (provocata dalle luci in caso di nebbia, pioggia, nuvole); alterazione della dinamica dei venti con possibili turbolenze e conseguenti collisioni. Le opere e le azioni connesse, provocherebbero perdita di habitat, frammentazione degli habitat, disturbo, allontanamento dell’avifauna con ulteriore perdita di energia e possibile morte per inedia e stress, alterazione del regime idrico superficiale e sotterraneo con conseguenze sull’ambiente e sulla disponibilità trofica dello stesso per l’avifauna.

25 ottobre 2005

UFFICIO LEGALE – ISTITUZIONALE WWF ITALIA

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