I richiedenti asilo e
l’Italia
Chi sono i richiedenti asilo?
Da dove vengono, quali leggi li riguardano, come vengono accolti? Quanti
ottengono una risposta positiva? Questo saggio prova a rispondere a queste
domande, mettendo in evidenza una faccia importantissima dell’immigrazione,
protetta dal diritto internazionale ma vista sempre più come un fastidioso
problema
Gerlando Fattori
INTRODUZIONE
PARTE PRIMA
Obiettivi di
carattere generale
1)
Richiedente asilo in Italia - contesto sociale
2) Il
Diritto d’Asilo - contesto giuridico
Rifugiati ed
Immigrati: contesto giuridico
La
Convenzione Schengen. Contesto giuridico
La
Convenzione Dublino. Contesto giuridico
La Normativa
e le procedure
Le fonti -
La recente normativa
PARTE
SECONDA
Andamento
dei richiedenti asilo per il riconoscimento dello status di Rifugiato, secondo
gli esiti della Commissione per il riconoscimento della Protezione
Internazionale di Milano
1^ Obiettivo
specifico della ricerca
2^ Obiettivo
specifico della ricerca
CONCLUSIONE
Bibliografia
In questo lavoro analizzeremo la condizione di coloro che
chiedono asilo e, per fare questo dobbiamo porci due ordini di obiettivi: uno
di carattere generale e uno di carattere specifico.
Con l’obiettivo generale, ci proponiamo di definire cosa
significa essere un richiedente asilo in Italia, cioè quale
contesto sociale e giuridico troverà l’asilante al suo arrivo.
Nella prima parte del lavoro osserveremo quale sia la
produzione di senso dominante che guida i discorsi sugli immigrati e i rifugiati
e quali differenze sostanziali distinguono i migranti per motivi economici dai
migranti per motivi politici.
La distinzione tra il fenomeno immigrazione in senso lato e
quello riguardante l’asilo politico è resa necessaria in un panorama
scientifico che presta poca attenzione al tema dei richiedenti asilo.
Solitamente all’interno di alcuni lavori sull’immigrazione è inserita una breve
trattazione sul tema, sotto forma di paragrafi ad hoc.
Anche a livello giuridico si può osservare la stessa
situazione, mancando in Italia, un corpus legislativo organico in
materia d’asilo.
Sempre nella prima parte analizzeremo il contesto giuridico
che regola la permanenza del richiedente asilo sul territorio italiano,
evidenziando in particolare come si traducono norme, leggi e decreti nella
quotidianità del richiedente.
La seconda parte si sviluppa invece intorno ai due obiettivi
specifici di questa ricerca. Con il primo di questi, si intende procedere a una
descrizione dell’andamento dei richiedenti asilo per il riconoscimento dello
status di rifugiato, secondo gli esiti della Commissione per il riconoscimento
della Protezione Internazionale di Milano. “Le caratteristiche strutturali,
l’analisi degli esiti e l’applicazione del modello statistico per determinare i
fattori maggiormente rilevanti al fine di un esito positivo”: sintetizza
l’ultimo obiettivo, il più importante di questa ricerca.
Se consideriamo il contesto in cui vengono a trovarsi i
richiedenti asilo che giungono nel nostro paese, possiamo iniziare a
distinguere tra contesto sociale e contesto giuridico: certo, una
semplificazione che però ci permette di analizzare in profondità il tessuto
complessivo in cui il richiedente cerca di inserirsi.
Con “contesto sociale” ci riferiamo all’insieme di
atteggiamenti diffusi nella società verso i rifugiati e alle conseguenze che
questi hanno nella gestione del fenomeno migratorio (possibilità di inserimento
nel tessuto sociale, strutture rivolte ai richiedenti asilo presenti sul
territorio, processi di inclusione/esclusione nella vita di tutti i giorni).
Con “contesto giuridico” si intendono specificatamente le
norme, gli obblighi, le leggi, di cui si dota l’apparato istituzionale al fine
di regolamentare il fenomeno migratorio e dei richiedenti asilo, in particolare.
Queste due categorie non devono però essere osservate
separatamente, in quanto la loro caratteristica fondamentale è invece quella
di influenzarsi e determinarsi reciprocamente. Atteggiamenti diffusi, campagne
mediatiche, promulgazione di leggi e comportamenti effettivi traggono origine
dallo stesso insieme di sistemi simbolici e culturali che costruisce, cambia,
si rigenera senza soluzione di continuità in un processo in cui l’inizio e la
fine si fondono, scomparendo.
La costruzione dell’immagine del migrante e del richiedente
asilo è un processo nel quale un ruolo importante è rivestito dai mezzi di
comunicazione. Caratteristica propria di tali strumenti è quella di
drammatizzare e amplificare situazioni, eventi singoli che diventando exempla,
vengono poi utilizzati come unica chiave di lettura di realtà molto eterogenee.
Inoltre, la capacità di imporre particolari temi all’attenzione
collettiva, come “i” temi rilevanti e di interesse pubblico (agenda setting),
evidenzia ancora di più l’importanza del ruolo svolto dai media (Arcuri,
Castelli, 1996, pag. 72).
Il tono utilizzato dai media rimane sostanzialmente simile
anche in situazioni di minor consistenza numerica o di minor impatto mediatico.
L’argomento “immigrazione” sembra essere il primo intorno al quale esiste
questa tendenza uniformante nei discorsi.
Se l’interesse verso l’argomento immigrazione tra la fine
degli anni ottanta e i primi anni novanta rimane pressoché costante, sono
invece i toni dei discorsi e delle tematiche affrontate ad essere cambiati. Si
puo’ parlare a tale proposito del passaggio da un’emergenza razzismo”, ad
un’emergenza-criminalità” (M. Maneri, 1998, pag.
238).
Il passaggio
dall’”emergenza-razzismo” all’”emergenza-criminalità ha quasi l’effetto di un
mutamento di paradigma scientifico. La nuova griglia nella quale inquadrare e
leggere episodi di cronaca che coinvolgono i migranti, diventa quella della
devianza, della criminalità, orientando giudizi su situazioni spesso ambigue.
Iniziano a moltiplicarsi i titoli
di quotidiani dove il furto “sembra” essere stato commesso da “extracomunitari”,
probabilmente albanesi”, fino a titoli paradossali…Sappiamo dalla psicologia
della comunicazione come l’utilizzo di un termine (”extracomunitari” nel nostro
caso) anche se in forma negativa o interrogativa abbinato ad un evento, produca
nell’immaginario di chi legge l’effetto di connetterli (Arcuri, Castelli, 1996,
pag. 192). Si è finora fatto riferimento ai mezzi di stampa, ma anche gli altri
mezzi di informazione non sono da meno in questa costruzione del “nemico”.
Il panorama italiano non è costituito solo da atteggiamenti
e rappresentazioni dello straniero come quelle descritte in precedenza.
Associazioni di volontariato, giornalisti, uomini politici,
rappresentanti delle èlite a vario titolo che utilizzano linguaggi differenti,
che si oppongono ad una visione del migrante in generale, come criminale o
comunque come problema, esistono.
Resta comunque vero che buona parte delle forze progressive
ha gradualmente messo in secondo piano temi quali la solidarietà o la questione
dell’integrazione, rispetto al tema della “sicurezza”.
Sistemi antintrusione, innalzamento di muri, barriere, sono
la risposta che molti paesi adottano per i migranti. Barriere normative e
barriere semantiche vanno di pari passo, si veda l’uso e il significato del
termine “fortezza Europa” dopo l’entrata in vigore del trattato di Maastrich
prima e degli accordi di Schengen poi.
Questi accordi insistono sulla necessità dell’elaborazione
di una politica comune dell’immigrazione che preveda un “contenimento della
pressione migratoria; potenziamento delle misure di integrazione degli immigrati
residenti legalmente; gestione dei flussi, soprattutto alle frontiere esterne
della Comunità(….) Da un lato, le frontiere esterne verranno di fatto chiuse ai
gruppi non desiderati ed i controlli esterni verranno rinforzati con l’adozione
di misure comuni rivolte contro i paesi da cui provengono gli immigrati e i
richiedenti asilo (…)
Barriere semantiche dicevamo: l’immagine della fortezza, del
castello, ci ricorda qualcosa di non facile accesso, fortificato e
costantemente controllato per evitare l’intrusione dello straniero. La
protezione della fortezza non è esclusivamente protezione di un luogo fisico e
dei suoi tesori materiali, è anche protezione di regole e costruzioni
simboliche che ne regolano il funzionamento. Gli abitanti della fortezza
condividono norme sociali e valori sui quali si basa la convivenza quotidiana,
lo straniero viene da terre lontane ed è quindi un potenziale inquinatore
dell’ordine interno.
Le motivazioni di una tale chiusura vengono giustificate in
vari modi, ma ci sembra che due siano le categorie di motivazioni che
sottendano attualmente a tale atteggiamento. Da una parte troviamo elementi di
tipo culturale (difesa dell’identità culturale e religiosa dell’occidente,
difficoltà di inserimento per i nuovi venuti), dall’altra troviamo motivi
strettamente economici e politici (sicurezza dei cittadini, recessione
economica).
Ma come vivono i rifugiati l’esperienza dell’essere
assistiti?
Generalmente il dono svilisce colui che lo riceve,
soprattutto quando non c’e’ alcuna intenzione (o possibilità) di ricambiare.
Marcel Mauss riteneva che la disparità di potere fosse alla base della
relazione tra chi dà e chi riceve, a meno che il dono non sia reciproco.
Ma se da un lato si è diffusa la retorica dell’empowerment
dei rifugiati, in particolare delle donne, dall’altro si parla invece molto
poco dell’uso (e abuso) del potere di coloro che distribuiscono l’assistenza
ovvero di coloro che hanno l’autorità di decidere chi debba essere “empowered”.
(B. Harrell-Bond, 2005, pagg 15 e ss.)
E’ stato posto l’accento al malessere associato
all’esperienza del disempowerment connessa al fatto di essere oggetto d’aiuto e
che è tipica di quel processo che trasforma gli individui in rifugiati. La
maggior parte della letteratura che tratta la salute mentale dei rifugiati si
sofferma sulle conseguenze della violenza, della tortura e dello
sradicamento. Vi è la tendenza a mettere in rapporto i problemi mentali dei
rifugiati con l’esperienza della privazione, la quale include la perdita della
propria cultura e che viene spesso considerata una conseguenza della fuga,
oppure con la violenza e/o con le torture subite, a causa delle quali molte
persone sono state costrette a fuggire dal proprio paese.
Anche se non è mai stata una questione centrale degli studi
sull’esperienza dei rifugiati, abbiamo scoperto che “la situazione di stress” è
un’utile struttura di riferimento. Lo stress è un evento o un’esperienza che
sfida gli usuali modelli di sopravvivenza degli individui e che richiede quindi
un nuovo adattamento. Dato che la capacità di riadattarsi allo stress è
limitata, una quantità massiccia di tensione o un’accumulazione di agenti
stressanti può sopraffare l’individuo e provocare una maggiore vulnerabilità
alle malattie.
Coloro che offrono servizi sociali creano solitamente
un’immagine del “rifugiato” tale per cui, in quanto “esperti”, se ne possono
prendere cura. Gli individui sono trasformati in “clienti” attraverso un loro
etichettamento impersonale. La linea di condotta è decisa in modo deduttivo e
unilaterale, con pochi contributi da parte degli stessi rifugiati. Questo crea
“un’epistemologia causale non-reciproca” tra i professionisti, dove i rapporti
di causa ed effetto (…) sono ovvi, dove il fatto di essere rifugiati è costruito
come problema sociale e dove esiste una prescrizione standardizzata di come gli
esperti dovrebbero agire per assicurare la salvezza dei loro clienti.
Per capire l’esperienza dei rifugiati come beneficiari
dell’assistenza è necessaria un’analisi delle dinamiche del dare e del
ricevere.
Si tratta di un argomento molto caro agli antropologi, che
hanno studiato sia società fondate su regole di reciprocità e di scambio, sia
il processo di transizione e adattamento di queste norme a quelle della
“cultura globale”.
L’atto di donare non è un qualcosa di semplicemente
meccanico; il dono definisce le relazioni di status e di potere che esistono
tra il donatore e colui che riceve il dono.
L’importante intuizione antropologica di Mauss era che i
piccoli o grandi atti di generosità raramente sono scevri da interessi
personali, a prescindere che il dono venga offerto da uno Stato o da un
individuo. Fare un regalo richiede reciprocità, sia in termini materiali che
simbolici. L’atto di chi riceve colloca colui che riceve in una posizione di
obbligo, in una posizione di inferiorità rispetto al benefattore, almeno fino a
quando il dono non viene contraccambiato.
L’immagine dei rifugiati indifesi, in una situazione di
bisogno disperata, avvalora l’opinione secondo cui si rende necessario un aiuto
esterno. Questa idea è alla base della volontà di offrire aiuto
umanitario.
Quello della debolezza è uno stereotipo che permea anche
quelle idee sui rifugiati inerenti il ruolo che ci si aspetta essi giochino al
fine di ottenere l’approvazione del benefattore e per procurarsi l’aiuto con
successo.
La necessaria controparte del rifugiato docile e
“riconoscente” è forse quella di una persona imbrogliona, connivente,
manipolatrice e disonesta, di cui non ci si può fidare, il cui scopo è quello
di sovvertire il sistema assistenziale.
E’ un problema cruciale per i rifugiati affrontare coloro
che li aiutano? Ovviamente i rifugiati necessitano, come tutti noi, di aiuti di
un qualche tipo, soprattutto perché, nonostante siano persone ordinarie, si
trovano in una situazione straordinaria. “I loro problemi dipendono dalle
circostanze in cui stanno, dalla società in cui vivono, dalla reazione che le
persone hanno in loro presenza, dalle leggi e dal trattamento inumano cui sono
soggetti”
Al fine di comprende esattamente che cosa si intende con il
termine asilo, risulta innanzitutto opportuno enunciare il significato
letterale della parola e successivamente, osservare alcuni esempi della sua
pratica.
Il significato della parola asilo è inviolabile, dal
greco asylon, senza violenza. Il luogo di asilo è quindi luogo
inviolabile dove violenza non è ammessa, perché è proprio dalla violenza, nelle
sue varie espressioni, che si fugge cercando rifugio.
La semantica di questa parola trae origine dal fatto che gli
antichi greci consideravano i luoghi sacri inviolabili, ossia, al loro interno
era vietata qualsiasi azione violenta. Il motivo di siffatto divieto derivava
dal timore di ritorsioni da parte della divinità dimorante in quei luoghi (A.
Malintoppi, 1983, pag. 35).
Testimonianze in tale senso si rinvengono anche presso le
antiche civiltà azteche, ebraiche, cristiane e musulmane.
Le modalità di concedere asilo in luoghi sacri fu mantenuto
per tutto il medioevo fino al declino del potere della chiesa e fino
all’assunzione, da parte di ciascuno Stato sovrano del potere di amministrare
totalmente la giustizia entro i loro confini. Essa fu infatti abolita sia in
Francia, nel 1515, da Luigi XII e sia in Inghilterra, nel 1625, da un atto del
Parlamento. Nonostante ciò, la tradizione di concedere asilo in luoghi sacri
permane a tutt’oggi (è infatti noto che ancora oggi, nei paesi dove vengono
perpetrate delle persecuzioni, chiese, monasteri e missionari offrono
protezione).
Questi riferimenti storici ci aiutano a comprendere che
l’asilo è considerato un concetto che attiene all’idea di protezione:
protezione che si esprime, da un lato attraverso l’offerta di asilo presso un
luogo sicuro e dall’altro con la garanzia di non essere rimandato verso i
luoghi di persecuzione (A. Malintoppi, 1983, pag. 38).
A partire dal XIX secolo, l’asilo ha assunto i connotati di
un vero e proprio “diritto” degli individui, munito di tutela negli ordinamenti
degli Stati.
A tale riguardo gli Stati distinsero il diritto di asilo in
due maniere: a) diritto di “asilo territoriale”, cioè l’asilo che uno Stato
concede sul proprio territorio, su territori sui quali ricade la sua sovranità,
o su navi in acque internazionali; b) diritto di “asilo extra-territoriale”,
cioè l’asilo concesso nella sede di una missione diplomatica, in un consolato,
o su navi che stazionano in acque straniere.
Il diritto di asilo “extra-territoriale” è una conseguenza
dell’asilo “territoriale”, nel senso che il diritto di asilo riconosciuto da
uno Stato ad un individuo in questa situazione è strettamente connesso con il
principio di estensione della sovranità degli Stati nei luoghi considerati
extraterritoriali.
Le origini dell’asilo territoriale si rinvengono nell’epoca
delle guerre di religione in Europa tra il XVI e il XVII secolo, dovute alla
riforma protestante. Infatti, durante tale periodo gli Stati erano soliti
concedere asilo sul proprio territorio alle persone che, professando la propria
religione, erano in fuga dalle persecuzioni operate negli Stati in cui si
praticava una religione avversa.
Ma fu solo con la rivoluzione francese che esso divenne
un vero principio giuridico.
Infatti il diritto di chiedere asilo per gli esiliati
politici fu espressamente contemplato nella Costituzione del 1793.
Il diritto d’asilo divenne quindi espressione della
sovranità degli Stati, i quali potevano concederlo, o meno, nelle forme a loro
congeniali. La conseguenza di ciò, è che ad oggi non esiste una definizione
universalmente valida per il diritto d’asilo.
L’unica definizione considerata essenziale, quando si cerca
di precisarlo è quella fornita dall’Institut de Droit International nella
sessione di Bath del 1958. Esso è stato così definito: “il diritto di
asilo consiste nella protezione accordata da uno Stato, all’interno della
propria sfera territoriale o in un altro luogo, ad uno straniero che ne
faccia richiesta”(così detta l’art. 2, paragrafo 1, della
Risoluzione dell’Institut de droit international nella sessione di Bath del
1950. D. Anzillotti, in Annoire de l’Institut de droit international, session
de Bath, II, pagg 452 e ss.)
L’asilo è nato come un rapporto che si svolgeva tra
individui privati, per poi divenire un diritto a loro garantito dagli Stati e
regolato attraverso disposizioni interne decise in base alla propria volontà.
L’impulso allo sviluppo della normativa relativa al diritto di asilo negli
Stati, è giunto in seguito agli effetti delle due guerre mondiali.
Questi fatti hanno messo in luce la fondamentale importanza
ricoperta dagli Stati nell’accogliere chi fugge da persecuzioni o dalle
violenze delle guerre. In considerazione di ciò, essi hanno ritenuto che la
concessione dell’asilo dalle persecuzioni dovesse essere un diritto da garantire
ad ogni individuo bisognoso e, pertanto, da regolamentare opportunamente
attraverso i propri ordinamenti interni. Esso è stato infatti stimato dagli
Stati come un diritto individuale a tutela della vita umana, la cui concessione
è espressione della propria sovranità.
Il diritto di asilo è espressione della sovranità degli
Stati. Ma esso ha avuto anche risvolti nell’ambito internazionale per i due
seguenti motivi. Il primo riguarda il fatto che l’applicazione del diritto di
asilo coinvolge almeno due Stati. Lo Stato che concede asilo ad un cittadino di
un altro Stato, lo sottrae alla sua giurisdizione e quest’ultimo, dovendo
rispettare la sovranità territoriale del primo, deve esimersi da ogni azione
nei confronti di colui che beneficia dell’asilo sul territorio altrui.
Il secondo motivo concerne il fatto che gli esodi di massa
di persone intenzionate a richiedere asilo in fuga dalle guerre, richiede una
gestione sopranazionale del problema. Infatti, questo fenomeno, durante i due
conflitti mondiali, ha assunto dimensioni talmente vaste da dovere coinvolgere
le organizzazioni internazionali per meglio gestirlo.
Partendo da queste considerazioni, l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, nella Risoluzione n. 8 dell’11 febbraio 1946, ha affermato che “this problem is international in scope and nature”(A. Malintoppi, op.
cit., 1983, pag. 44), ovvero il problema del diritto d’asilo e le sue
conseguenze sono di interesse internazionale e necessitano della cooperazione
tra gli Stati da porre in essere mediante una regolamentazione internazionale.
Inoltre il diritto di richiedere asilo è stato ritenuto un
diritto fondamentale dell’uomo. Infatti, l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite ha espressamente indicato all’articolo 14 della Dichiarazione Universale
per i diritti dell’Uomo, approvata il 10 dicembre 1948, che “davanti ad
una persecuzione, tutte le persone hanno il diritto di chiedere asilo e di
beneficiare dell’asilo in un altro paese”.
Dal canto loro alcuni Stati, hanno deciso di rendere la
cooperazione in materia di asilo effettiva. Pertanto, essi hanno ratificato
alcune convenzioni in questo senso.
Va peraltro notato che ad oggi non risulta essere stata
adottata una normativa internazionale universale volta a regolamentare tale
diritto: quelle adottate sono perlopiù a carattere locale e settoriale.
Esse sono:
la Convenzione sull’asilo firmata all’Avana il 20 febbraio
1928; la Convenzione sull’asilo politico firmata a Montevideo il 26 dicembre
1933; la Convenzione sull’asilo politico e sui rifugiati firmata a Montevideo
nel 1939; la Convenzione sull’asilo territoriale firmata a Caracas il 28 marzo
1954; la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28
luglio 1951; la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Asilo territoriale del
1967; la Convenzione africana sui rifugiati del 1969; la dichiarazione di
Cartagena del 1984 per l’America latina.
Oltre ai suddetti atti internazionali, vi sono anche alcune
disposizioni, contenute in altre Convenzioni, che riguardano il diritto d’asilo.
Queste sono:
1) la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950 dai governi
membri del Consiglio d’Europa; 2) la Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, adottata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre del 1984. Essa, oltre a definire il
contenuto del proprio oggetto, tutela il diritto di asilo attraverso l’articolo
3, parte 1. Esso infatti dispone il divieto di estradare, espellere o
respingere un cittadino straniero verso uno Stato dove rischia di subire quegli
atti di violenza espressamente in essa indicati; 3) la Convenzione sui diritti del fanciullo adottata dall’assemblea generale dell’ONU il 20
novembre 1989, volta a definire i diritti fondamentali spettanti ad ogni
fanciullo. Tra questi, il diritto di asilo compare all’articolo 22. Esso,
infatti, indica agli Stati di adottare misure adeguate affinché, ad un
fanciullo che ricada nella condizione di rifugiato, siano garantiti tutti i
relativi benefici previsti sia dagli strumenti internazionali relativi ai
diritti dell’uomo, che di natura umanitaria di cui gli Stati sono parti.
Dalla fine degli anni ’70 è emerso all’attenzione pubblica
il fenomeno dei rifugiati, tradizionalmente chiamati Fluchtlinge, ma che
verranno d’ora in poi definiti con un nuovo termine, destinato a una notevole
celebrità in ragione dell’imponente afflusso di ingressi registrato in Germania
negli anni ’80 e ’90: Asylanten. Più precisamente, il
nuovo termine verrà impiegato soprattutto per indicare i rifugiati “non
desiderati”, provenienti da paesi del Terzo mondo e utilizzato
indipendentemente dall’esito della richiesta di rifugio politico (quindi per
indicare tanto i richiedenti asilo la cui istruttoria è in corso, quanto coloro
che hanno visto rigettata la richiesta, quanto ancora quelli che l’hanno vista
accogliere) (L. Zanfrini, 2007, pag. 31).
Secondo la Convenzione sullo status di
rifugiato delle Nazioni Unite adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 si
considera rifugiato chiunque “a causa del timore fondato di essere
perseguitato in ragione della razza, della religione, della nazionalità,
dell’appartenenza ad un particolare gruppo sociale o dell’opinione politica, si
trova al di fuori del paese di cui è cittadino e non puo’ o, a causa di tale
timore, non vuole avvalersi della protezione di quel paese”.
Questa la definizione concernente lo status di rifugiato,
vincolante per gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Ginevra; è evidente da tale definizione che l’essere rifugiato non è la
conseguenza di una scelta ponderata e maturata con tranquillità, quanto una
condizione, spesso improvvisa, in cui una persona si ritrova, suo malgrado.
Ecco una prima differenza tanto evidente quanto profonda,
per le conseguenze che ne scaturiscono, tra chi cerca rifugio per motivi
politici e chi è invece spinto a lasciare il proprio paese per motivi
economici, di sfida, turistici o altro ancora.
E’ utile tenere distinta la figura del migrante forzato da
quella del rifugiato. Quest’ultimo termine ha infatti un preciso significato
giuridico, internazionalmente riconosciuto, per cui è corretto utilizzarlo solo
per definire coloro che hanno effettivamente ottenuto lo status di rifugiato
politico, uno status che implica il diritto alla protezione e all’assistenza da
parte del paese che li ha accolti. (L. Zanfrini, op. cit. 2007, pag. 43).
Dalla lettura del testo della Convenzione di Ginevra emerge
che gli elementi di causa/effetto atti a considerare un individuo rifugiato
sono la sussistenza di una discriminazione e una conseguente persecuzione.
Mentre la condizione “territoriale” è che esso deve trovarsi fuori del proprio
paese. Riguardo al concetto di persecuzione, la Convenzione non definisce chiaramente il suo significato, tuttavia esso lo ricollega all’art.
14 della Dichiarazione Universale per i diritti dell’uomo, il quale menziona la
persecuzione come una condizione che legittima la
richiesta di asilo.
Lo Status di Rifugiato non viene concesso indistintamente a
tutti coloro che ricadono nella definizione di cui all’articolo 1 A della Convenzione. Infatti la Convenzione di Ginevra detta le condizioni che permettono ad uno
Stato di escludere una persona dal beneficio dell’asilo. A questo proposito, l’articolo
1 lettere F b), indica che sono esclusi dal riconoscimento dello status di
rifugiato coloro che: “abbiano commesso un grave crimine di diritto comune
al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammessi in qualità di
rifugiati”.
Dalla lettura di questa disposizione si rileva che uno Stato
può derogare alla applicazione della Convenzione e quindi, rifiutare di
concedere lo Status di rifugiato, solo qualora una persona abbia commesso un “grave
crimine di diritto comune”. Ma a riguardo, si deve notare che essa non
definisce cosa si intende per grave crimine di diritto comune. Di conseguenza
ciò ha comportato una interpretazione non uniforme di questo termine da parte
degli aderenti.
Il rifugiato è una persona costretta a fuggire dal proprio
paese per paura di subire persecuzioni. Il soggetto pertanto è normalmente
sprovvisto di documenti autorizzativi ad entrare e permanere sul suolo di un
altro paese.. Poiché è prassi che l’ingresso irregolare di un cittadino
straniero in un altro Stato venga punito dalle leggi interne, la Convenzione di Ginevra ha disposto che lo Stato che riceve un cittadino di uno Stato terzo
entrato sul suo territorio illegalmente per chiedere asilo, non sia per questo
oggetto di provvedimenti penali. Così facendo, nessun potenziale “rifugiato”
potrà essere scoraggiato a richiedere asilo nello Stato che lo accoglie.
A questo scopo, l’articolo 31 dispone che: “Gli Stati
contraenti non applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno
irregolare a quei rifugiati che provenienti direttamente dal Paese in cui la
loro vita o libertà era minacciata nel senso previsto dall’art. 1, entrino o si
trovino sul loro territorio senza autorizzazione, purchè si presentino senza indugio
alle autorità….”.
Il divieto di sanzionare l’ingresso irregolare, non è
l’unica norma che tutela il rifugiato dalle leggi interne contrarie ai fini
della Convenzione di Ginevra. Ben più incisivo risulta infatti essere il principio
di “non refoulement”.
Tale principio è espresso nell’art. 33. Esso dispone infatti
che “nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere – in nessun
modo – un rifugiato verso le frontiere dei luoghi dove la sua
vita o la sua libertà sarebbero minacciate (…)”.
Attraverso questa disposizione si impedisce ad uno Stato di
espellere o respingere una persona dal proprio territorio verso le frontiere
dei luoghi dove la sua vita è minacciata. L’unica deroga ammessa è qualora il
rifugiato sia considerato un pericolo per la Sicurezza dello Stato stesso o una minaccia per la sua comunità.
Lo Stato che intende comunque espellere un rifugiato dal suo
territorio, puo’ farlo. Ma esso è tenuto a rispettare alcune condizioni. In
questo senso, l’articolo 32 della Convenzione stessa detta le modalità
necessarie per potere espellere un rifugiato dal paese in cui risiede come
beneficiario dell’asilo. In particolare, indica che l’espulsione di un
rifugiato puo’ avvenire solo per motivi di sicurezza nazionale o di
ordine pubblico alle seguenti condizioni: 1) che il rifugiato sia
ammesso a fornire prove a sua discolpa, 2) che gli venga consentito di farsi
ammettere regolarmente in un altro Stato.
Relativamente al punto uno, lo Stato che intende espellere
un rifugiato per i suddetti motivi deve fornire i mezzi di tutela
giurisdizionale normalmente ammessi nel proprio ordinamento; mentre rispetto al
punto due, deve permettere al rifugiato, attraverso una preventiva
autorizzazione da parte di un altro Stato, di farsi espellere dove esso ritiene
più opportuno.
Tali condizioni sono chiaramente tese ad escludere
l’espulsione verso paesi dove il rifugiato potrebbe subire delle persecuzioni.
Infine, si deve dire che l’applicazione della Convenzione di
Ginevra deve essere operata dagli Stati parti senza discriminazione alcuna.
Essa, sottolinea, nel proprio preambolo, il principio della non
discriminazione, secondo il quale si ritiene che la tutela delle persecuzioni
deve essere garantita a tutte le persone senza distinzione di razza, religione
e opinione politica.
La Convenzione Schengen. Contesto giuridico
Alcuni Stati della Comunità Europea hanno adottato delle
norme convenzionali in materia di diritto d’asilo.
Tali Stati hanno inserito alcune disposizioni sul diritto
d’asilo nell’accordo di Schengen relativo alla graduale soppressione dei
controlli alle frontiere comuni, firmato il 14 giugno 1985.
L’obiettivo di tale accordo è la piena realizzazione della
libera circolazione delle persone all’interno dell’area formata dall’insieme
dei territori degli Stati contraenti, detto spazio Schengen .
L’accordo detta delle regole per la graduale soppressione
dei controlli alle frontiere comuni, nonché le condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini extracomunitari valide in tutti gli Stati aderenti.
In particolare, riguardo il diritto d’asilo, si osserva che
gli Stati parti, nonostante le norme che condizionano l’ingresso di cittadini
di Stati terzi, hanno desiderato tutelare il diritto di questi ultimi a
presentare la domanda di asilo.
A questo scopo hanno adottato la seguente disposizione
contenuta nell’articolo 5 parte 1, concernente i criteri generali per
l’ingresso degli stranieri nello spazio Schengen : “l’ingresso nel territorio
delle parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi
tutte queste condizioni, a meno che una parte contraente ritenga necessario
derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero
in virtu’ di obblighi internazionali. In tal caso l’ammissione sarà limitata al
territorio della parte contraente interessata che dovrà avvertire le altre
parti contraenti.
Tali regole non ostano all’applicazione delle disposizioni
particolari relative al diritto di asilo. L’autorità di frontiera puo’
respingere lo straniero privo di mezzi di sussistenza o per ragioni di
sicurezza od ordine pubblico”.
La Convenzione di Schenghen si occupa anche di definire qual
è lo Stato competente a ricevere una domanda di asilo presentata all’interno
dell’area Schenghen. Infatti, al fine di realizzare la libera circolazione
delle persone, prevede che vengano eliminate le frontiere interne.
Di conseguenza si crea un’unica frontiera esterna
delimitante l’area formata dagli Stati parti.
L’assenza di controlli interni ha pero’ determinato alcune
problematiche. Ossia i richiedenti asilo, potendosi muovere liberamente in
questo spazio, avrebbero potuto presentare domanda d’asilo in uno Stato non
competente ad accoglierla, oppure avrebbero potuto presentare più domande in
diversi Stati, facendo venire meno cosi’ l’obbligo di richiederlo solo nel
primo Stato di ingresso e solo in quello.
Tali fenomeni sono stati definiti come di seguito:
a) “richiedenti in orbita”;
b) “asylum shopping”.
Con il primo termine si intende la situazione in cui
vengono a trovarsi i richiedenti asilo che sono rinviati da uno Stato
all’altro, in quanto nessuno di questi si ritiene competente ad accettare la
loro istanza. Mentre il secondo termine, esprime la situazione secondo la
quale, i richiedenti asilo, potendosi muovere indisturbati all’interno
dell’area Schengen, hanno la possibilità di presentare più domande d’asilo in
diversi Stati, nella speranza che almeno una di queste richieste venga accolta
con esito positivo.
Al fine di individuare lo Stato competente ad esaminare una
richiesta d’asilo presentata nell’area Schengen da un cittadino di uno Stato
terzo, gli Stati parti, hanno convenuto di creare un adeguato sistema di
regole.
Sostanzialmente lo Stato competente è quello che ha
rilasciato un titolo di soggiorno o un visto di ingresso, mentre nel caso in cui
più Stati concorrano tra loro per aver rilasciato tali documenti, la competenza
a decidere sulla domanda d’asilo ricade su chi li ha rilasciati per la maggiore
durata. Oppure, quando il richiedente asilo entra irregolarmente in uno Stato
parte della Convenzione, lo Stato competente è considerato quello di primo
ingresso.
Per rendere maggiormente efficace l’individuazione dello
Stato competente, la Convenzione di applicazione ha previsto che gli Stati
parti potessero collaborare tra loro usufruendo del sistema “SIS” (Sistema
informatico Schengen) ideato per lo scambio di informazioni rilevanti per il
controllo delle frontiere. In questo modo, con la Convenzione di Schengen, gli Stati parti, da un lato hanno voluto assicurare che almeno uno
Stato si facesse carico di una richiesta di asilo, dall’altro hanno ritenuto di
risolvere il problema della pluralità della presentazione delle domande, in
quanto la stessa puo’ essere presentata solo in uno Stato.
La Convenzione Dublino. Contesto giuridico
La Convenzione di Dublino detta i criteri a cui si devono
rifare gli Stati per determinare la loro competenza ad esaminare una domanda
d’asilo. Al contempo regola le modalità per lo scambio di informazioni tra
essi, nonché per il trasferimento dei richiedenti asilo da uno Stato a quello
ritenuto competente.
Obiettivo specifico della Convenzione è l’individuazione
dello Stato competente ad esaminare una domanda d’asilo presentata da un
cittadino di uno Stato terzo in uno degli Stati parti della Convenzione.
La competenza deve essere attribuita, in primo luogo allo
Stato parte in cui il richiedente asilo è entrato per primo, in secondo luogo
allo Stato che ha rilasciato il visto d’ingresso o titoli autorizzativi a
permanere sul suo territorio; infine, allo Stato che ospita un parente già
rifugiato del richiedente.
La relazione tra la normativa in materia di asilo e
quella sugli stranieri
La normativa in Italia
La riflessione potrebbe partire da lontano. Sicuramente le
leggi nazionali hanno operato attraverso scelte talora non felici di
commistione delle questioni connesse all’immigrazione con quelle derivanti
dalla richiesta di asilo o dalla concessione dello status di rifugiato. In alcuni
casi l’interazione delle due normative, destinate ad incrociarsi ad esempio nel
caso dell’applicazione dell’espulsione, nelle procedure di notificazione,
nell’individuazione delle modalità di ingresso clandestino piuttosto che
regolare, non è riuscita a mantenere tuttavia una sufficiente ripartizione.
Le fonti
Gli istituti giuridici del diritto d’asilo e dello status di
rifugiato, riguardanti i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale,
trovano la loro fonte di disciplina in primo luogo nella Costituzione
Repubblicana e quindi in leggi ordinarie e regolamenti di attuazione ed
esecuzione.
1.1. L’articolo 10 comma 3 della Carta costituzionale
italiana, fornisce la definizione del diritto d’asilo, laddove prevede, una
tutela per lo straniero che non possa godere nel proprio paese di garanzie di
libertà democratiche quali quelle assicurate presso lo Stato italiano.
L’art. 117 della costituzione, nella nuova formulazione
introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, dettata in particolare
per disciplinare l’autonomia normativa regionale, mantiene allo Stato la
competenza esclusiva in materia di diritto d’asilo e tutela degli stranieri
1.2 Le principali fonti ordinarie, in vero orientate
essenzialmente a disciplinare lo status di rifugiato, sono costituite in primo
luogo da due leggi di ratifica di Convenzioni internazionali: legge 24 luglio
1954 n. 722, di ratifica della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951,
relativa allo status di rifugiati; legge 23 dicembre 1992 n. 523, di ratifica
della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, relativa alla determinazione
dello stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno
degli Stati della Comunità europea.
Il Parlamento italiano è intervenuto anche con una normativa
d’urgenza, costituita dal decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito in
legge 28 febbraio 1990 n. 39: di essa resta in vigore solo il primo articolo,
sostanzialmente integrato e modificato con gli articoli 31 e 32 della legge 30
luglio 2002 n. 189. Il D.P.R. 15 maggio 1990 n. 136 detta poi norme
regolamentari di attuazione dell’articolo 1 comma 2 del suddetto decreto legge,
che tuttavia risultano sostanzialmente superate dalle disposizioni contenute
nel citato articolo 32 della legge n. 189/2002. (c.d. legge Bossi-Fini)
Esiste poi nell’ordinamento italiano un Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286, che contiene alcune disposizioni utili da esaminare, anche se non
espressamente dettate per la materia qui in esame; nonché il regolamento di
attuazione del suddetto testo unico, approvato con D.P.R. 31 agosto 1999 n.
394.
Ricordiamo il decreto legislativo 7 aprile 2003 n. 85, di
attuazione della Direttiva comunitaria 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario, nel quale viene tra l’altro affermato il
principio (art. 7) che l’ammissione alle misure di protezione temporanea non
preclude la presentazione dell’istanza per il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004,
che sostituisce la Commissione centrale per il Diritto d’Asilo e istituisce
sette Commissioni territoriali preposte all’esame delle domande di asilo.,
introduce l’istituto del trattenimento per i richiedenti asilo nei Centri di
Identificazione ed una procedura delle domande semplificata che si aggiunge a
quella ordinaria.
Ricordiamo, infine, il decreto legislativo n. 140 del 2005,
decreto di attuazione della Direttiva 2003/9/CE sulle norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri.
Proprio in questi giorni l’Osservatorio Regionale per
l’integrazione e la multietnicità, nel quadro della presentazione del rapporto 2007 a Milano, ha affrontato il tema dell’accoglienza dei rifugiati. In particolare il dottor
Francesco Grandi si è soffermato sui servizi di accoglienza, protezione e
integrazione. La Lombardia è la seconda regione di arrivo degli asilanti ed è
stato ribadito che è la qualità del territorio e dei servizi a definire
l’accoglienza (e come, per conerso i territori marginali rappresentino invece
sistemi di non accoglienza).
Vi è da dire pero’ che i costi eccessivi dell’accoglienza, siano
a scapito dell’integrazione degli asilanti. L’offerta dei servizi è
standardizzata rispetto alle esigenze dell’asilante.
La commissione delle Comunita’ Europee ha licenziato
in data 6 giugno 2007 in Bruxelles il c.d. Libro Verde sul futuro regime
comune Europeo in materia di asilo.
L’idea è quello di fare dell’Unione Europea uno spazio di
protezione unico per i rifugiati, basato sull’applicazione della Convenzione di
Ginevra in ogni sua componente e sui valori umanitari comuni a tutti gli Stati
membri.
Il libro verde si propone di individuare le possibili scelte
per definire la seconda fase della creazione del regime comune europeo in
materia di asilo, in conformità dell’attuale ordinamento giuridico dell’Unione
Europea.
Il piano di base del regime comune europeo di asilo, quale
definito nel programma di Tampere e confermato nel programma dell’Aia, consiste
nell’instaurare una procedura comune in materia di asilo e uno status
uniforme validi nell’intera Unione.
L’obiettivo ultimo perseguito a livello UE consiste pertanto
nel garantire una reale parità, creando un sistema in grado di assicurare a
coloro che ne hanno veramente bisogno l’accesso a un livello elevato di
protezione in tutti gli Stati membri, a condizioni identiche, riservando al
tempo stesso un trattamento equo ed efficace a quanti non risultino bisognosi
di protezione.
Tenuto conto della necessità di presentare per tempo le
proposte per il varo della seconda fase previsto nel 2010, è essenziale avviare
fin d’ora un’analisi e un dibattito approfonditi sulla futura struttura del
regime comune di asilo europeo.
Le fonti - Il decreto legislativo n. 251 del 19 novembre
2007 e il decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 (procedure)
Il 19 gennaio 2008 è entrato in vigore il decreto
legislativo n. 251 del 19 novembre 2007. Si è trattato della prima fase di realizzazione
, nel nostro ordinamento, di un complesso disegno normativo volto a dare
attuazione alla recente normativa europea intesa ad armonizzare le normative
dei Paesi membri in materia di asilo.
La nuova normativa opera una precisa definizione dei
presupposti in base ai quali operare la valutazione degli atti di
persecuzione (art.7) e dei motivi di persecuzione (art. 8).
L’effetto innovativo di tali norme è duplice. Da un lato,
esse offrono agli organi chiamati a pronunciarsi sull’istanza di
riconoscimento, dei parametri certi sui quali fondare l’esame delle
argomentazioni addotte dall’asilante a sostegno della propria istanza; e,
dall’altro lato, introducono nel nostro ordinamento la definizione di categorie
quali, ad esempio, “razza” “particolare gruppo sociale” , ecc.
che, sino ad oggi, nella prassi applicativa della Convenzione di Ginevra, erano
rimaste alquanto vaghe ed avevano spesso costituito oggetto di incertezze
interpretative.
Come importante contenuto di novità va sottolineato che la
normativa del decreto prevede due forme di riconoscimento della
protezione internazionale: il riconoscimento dello status di rifugiato e la
protezione sussidiaria.
La protezione sussidiaria, pur se fondata su
presupposti che la riconducono all’alveo concettuale entro il quale sino ad
oggi, si era soliti ricondurre la cosiddetta protezione umanitaria,
appare ora caratterizzata dal forte elemento di novità di non costituire più
una forma di protezione aggiunta ad un provvedimento di diniego in
ordine all’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, ma di integrare
invece una autonoma figura di riconoscimento, la quale si fonderà su una
decisione di accoglimento dell’istanza.
In pratica, con la nuova normativa, si vengono a configurare
due diverse tipologie di riconoscimento dello status: lo status di
rifugiato in senso stretto, e questa nuova forma di
riconoscimento dello status di persona ammessa alla protezione
sussidiaria.
Da cio’ discende anche un ulteriore importante corollario
sul quale conviene sin d’ora focalizzare l’attenzione.
E’ chiaro che, stante queste due diverse tipologie di
riconoscimento della protezione internazionale, insorgerà, in capo all’autorità
decidente, anche un più preciso onere di motivazione dei
provvedimenti, che valga a dare conto, in caso di decisione negativa, del perché
non si è ritenuto di poter riconoscere né lo Status di rifugiato e neppure lo
status di persona ammessa alla protezione sussidiaria; e, in caso di
riconoscimento della protezione sussidiaria, del perché si sia ritenuto di
escludere il riconoscimento dello status di rifugiato.
Va infine rimarcato che le due forme di riconoscimento,
conferiranno anche due diversi tipi di status giuridici, ed una prima
sostanziale differenza tra i due status è gia’ indicata nbell’articolo 25 del
Decreto, lì dove – al comma 2 – è previsto che al titolare dello status
di rifugiato è consentito, sia pure con le modalità ed i limiti
previsti per i cittadini dell’Unione Europea, l’accesso al pubblico Impiego,
possibilità che, stando al combinato disposto dei due commi
dell’articolo, sembra da ritenersi esclusa per le persone ammesse
alla protezione sussidiaria.
Permane ancora la possibilità, per le Commissioni
Territoriali, di chiedere al Questore il rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del
T.U. sull’Immigrazione, in tutti quei casi in cui la Commissione ritenga che, pur respingendo l’istanza di riconoscimento dello status di
protezione internazionale, sussista qualche ragione per accordare al soggetto
un periodo di protezione.
Il 2 marzo 2008 è entrato definitivamente in vigore il
decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008.
Le autorità competenti all’esame delle domande di protezione
sono le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale, mentre la competenza a ricevere le domande dei
richiedenti asilo è attribuita alle Questure ed agli Uffici
di Polizia di Frontiera (che sono tenuti, a loro volta,
ad inviarle alle questure competenti per territorio), alle quali è presentata
la richiesta d’asilo.
Per quanto riguarda la questura territorialmente competente
a ricevere la domanda d’asilo l’articolo 26 del decreto legislativo n. 25/2008
fa riferimento alla dimora del richiedente, accezione quest’ultima più
debole (in base alla fattispecie più ampie, individuate dalla giurisprudenza di
merito), rispetto a quella restrittiva di residenza o domicilio. Per tutte le
fasi successive alla presentazione, il decreto stabilisce che le comunicazioni
all’interessato siano inviate al suo domicilio, facendo cosi’ obbligo al
richiedente di comunicarlo tempestivamente – unitamente alle eventuali
variazioni – alle autorità competenti.
La composizione delle Commissioni territoriali resta
invariata, ad eccezione del fatto che, per ogni membro titolare sono previsti uno
o più supplenti, aspetto quest’ultimo di non secondaria importanza,
nelle situazioni più congestionate, grazie alla possibilità di costituire
sotto-commissioni, con compiti istruttori. Per quanto riguarda la durata
dell’incarico (di Presidente, membro effettivo e supplente) questa è fissata in
tre anni eventualmente rinnovabili.
Per particolari afflussi di richiedenti la protezione
internazionale le Commissioni Territoriali possono essere integrate – su
richiesta del Presidente della Commissione Nazionale, da un funzionario del
Ministero degli Affari Esteri, con la qualifica di componente effettivo.
L’articolo 4 del decreto prevede al massimo dieci
Commissioni Territoriali. Alle sette preesistenti si aggiungono Caserta, Torino
e Bari.
Stando allo spirito della norma, la nomina delle Commissioni
Territoriali avviene collettivamente con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno.
La Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo mantiene
rapporti di collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri ed i
collegamenti di carattere internazionale relativi all’attività svolta. Redige
un opuscolo informativo che illustri: le fasi della procedura, i diritti doveri
del richiedente, le modalità di accesso all’assistenza sanitaria, i riferimenti
esaustivi sulle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati. L’opuscolo è
consegnato al richiedente dall’autorità competente a ricevere la domanda,
all’atto della sua presentazione.
Onde assicurare al richiedente una comunicazione adeguata in
sede di colloquio, la Commissione Nazionale cura la formazione degli
Interpreti.
La Commissione Nazionale ha competenza in materia di revoca
e cessazione dello Status.
Vanno esaminate prioritariamente quelle domande:
palesemente fondate, presentate da richiedenti appartenenti sa categorie
di persone vulnerabili, ovvero per le quali siano stati disposti l’accoglienza
o il trattenimento. La Commissione provvederà a sentire
l’interessato, una volta ricevuti gli atti dalla Questura competente, entro
i sette giorni successivi. Se tali termini non possono essere rispettati,
il Questore, chiede al tribunale, in composizione monocratica la proroga del
periodo di trattenimento per ulteriori 30 giorni, per consentire l’espletamento
della procedura dell’esame in via prioritaria.
Nei centri di accoglienza il richiedente puo’ essere
trattenuto per un periodo massimo di 35 giorni.
Le decisioni sulle domande sono comunicate per iscritto e
quelle negative devono contenere le motivazioni di fatto e di diritto, nonche’
le indicazioni sui mezzi di prova ammissibili. A far data dal 2 marzo, è
soppresso l’istituto del riesame.
Le comunicazioni concernenti il procedimento per il
riconoscimento della protezione internazionale sono rese nella prima lingua
indicata dal richiedente, ovvero, quando cio’ non risulti possibile, in lingua
inglese, francese, spagnola o araba. In tutte le fasi del procedimento connesse
alla presentazione ed all’esame della domanda è garantita al richiedente, se
necessario, l’assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a
lui comprensibile.
Avverso i provvedimenti di diniego della protezione
internazionale è ammesso ricorso dinnanzi al Tribunale che ha sede nel
capoluogo di distretto di Corte di Appello, in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento.
Fonte: database “Dublinet” (software in uso presso le
attuali sette Commissioni Territoriali)
Descrizione dell’andamento
dei richiedenti asilo secondo gli esiti della Commissione territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano presso la Prefettura.
Per poter procedere alla descrizione di cui sopra, occorre
precisare che i dati raccolti si riferiscono ad un arco temporale che va dal 21
aprile 2005, giorno in cui cui divennero operative le Commissioni territoriali
fino a marzo del 2008 circa (periodo in cui i dati sono stati reperiti dal database
citato).
Analisi dei dati
In primo luogo si è proceduto all’analisi degli “esiti”
rispetto alla caratteristica strutturale del genere.
Genere
TAB. N. 1
|
2005
|
|
|
|
|
|
|
Sesso
|
Negativo
|
Negativo Umanitaria
|
Positivo
|
%
|
Totale
|
|
valore assoluto
|
|
Donne
|
18,3
|
29,6
|
21,1
|
21,0
|
82
|
|
Uomini
|
81,7
|
70,4
|
78,9
|
79,0
|
308
|
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Totale
|
257
|
81
|
52
|
|
|
|
valore
|
|
|
assoluto
|
390
|
GRAF. N. 1

Nel corso del 2005 gli esiti delle domande di asilo,
esaminate dalla Commissione territoriale di Milano rispetto al genere, hanno registrato
i seguenti andamenti:
Il rigetto della domanda (esito negativo) è stato dell’81,7%
per gli uomini e del 18,3% per le donne.
Il riconoscimento della protezione umanitaria (esito
negativo-umanitaria) è stato del 70,4% per gli uomini e del 29,6% per le
donne (evidente tendenza alla concessione della protezione umanitaria alle
donne a causa dei pericoli cui le stesse andrebbero in corso nell’ipotesi di un
rimpatrio nel paese d’origine, o tendendo conto della situazione di instabilità
politica del paese di provenienza).
Il riconoscimento pieno dello status (esito positivo) nel
2005 è attribuito ai richiedenti di sesso maschile nella misura del 78,9%
contro il 21,1% per le donne.
TAB. N. 2
|
2006
|
|
|
|
|
|
|
Sesso
|
Negativo
|
Negativo Umanitaria
|
Positivo
|
%
|
Totale
|
|
valore
|
|
assoluto
|
|
Donne
|
21,0
|
20,0
|
22,0
|
21,0
|
216
|
|
Uomini
|
79,0
|
80,0
|
78,0
|
79,0
|
815
|
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Totale
|
512
|
368
|
150
|
|
|
|
valore
|
|
|
assoluto
|
1031
|
GRAF. N. 2

La tabella n. 2 relativa l’anno 2006, de visu mostra come
tendenza un aumento nella concessione della protezione umanitaria, molto più
per gli uomini che per le donne, anche se si è registrato in questo anno un
incremento per queste ultime, rispetto al precedente anno (80,0% contro i 20,0%).
Il 2006 si conferma come l’anno in cui le Commissioni
territoriali, tenendo anche conto delle situazioni socio-politiche delle aree
di provenienza, concedono la protezione umanitaria alle donne, in
considerazione della vulnerabilità del soggetto.
L’esito positivo per gli uomini (78,0%), evidenzia che la
migrazione a fini non economici coinvolge più il genere maschile che non quello
femminile (22,0%).
TAB. N. 3
|
2007
|
|
|
|
|
|
|
Sesso
|
Negativo
|
Negativo Umanitaria
|
Positivo
|
%
|
Totale
|
|
valore
|
|
assoluto
|
|
Donne
|
17,9
|
20,7
|
29,6
|
19,7
|
403
|
|
Uomini
|
82,1
|
79,3
|
70,4
|
80,3
|
1647
|
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Totale
|
1252
|
632
|
162
|
|
|
|
valore
|
|
|
assoluto
|
2050
|
GRAF. N. 3

Dalla lettura della tabella n. 3 relativa l’anno 2007 si
osserva che l’andamento degli esiti per l’anno considerato è il seguente: i dinieghi
dello status di rifugiato sono nella misura dell’82,1% dei richiedenti di
sesso maschile, contro il 17,9% per il sesso femminile, si registra un aumento
della concessione della protezione umanitaria per le donne (20,7% e 79,3% per
gli uomini).
Si constata anche nel corso dell’ anno preso in
considerazione un lieve aumento della concessione degli status nei confronti
delle donne (29,6% -70,4%).
TAB. N. 4
|
2008
|
|
|
|
|
|
|
|
Sesso
|
Da Esaminare
|
Negativo
|
Negativo Umanitaria
|
Positivo
|
%
|
Totale
|
|
Valore
|
|
assoluto
|
|
Donne
|
20,3
|
22,3
|
27,8
|
29,4
|
22,9
|
70
|
|
Uomini
|
79,7
|
77,7
|
72,2
|
70,6
|
77,1
|
236
|
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Totale
|
59
|
193
|
36
|
17
|
|
|
|
Valore
|
|
|
assoluto
|
306
|
GRAF. N. 4

L’anno in corso registra una percentuale del 79,7% e del 20,3%
(uomini, donne) di casi da esaminare, una buona percentuale di concessioni di
protezione umanitaria per le donne (27,8%) e il 72,2% per gli uomini, mentre i
dinieghi sono stati del 77,7% per gli uomini e 22,3% per le donne. Lo status di
rifugiato finora risulta essere stato concesso al 29,4% delle donne e al 70,6%
degli uomini.
L’analisi dei dati – L’analisi bivariata tramite tavole di
contingenza
Le caratteristiche
strutturali, l’analisi degli esiti e l’applicazione del modello statistico per
determinare i fattori maggiormente rilevanti al fine di un esito positivo (tutte
le 7 Commissioni)
Dal database della Commissione territoriale di Milano, sono
stati prelevati i dati relativi ai rifugiati dal 21 aprile 2005* al 2008 relativi
a tutte le sette Commissioni esistenti in Italia. (Milano, Gorizia,
Roma, Foggia, Crotone, Trapani e Siracusa)** e inseriti in SPSS.
*Data a partire dalla quale sono state applicate le disposizioni
in materia di asilo previste dalla legge n. 189/2002 e dal relativo regolamento
di attuazione, DPR. N. 303/2004.
**ogni Commissione Territoriale è composta da: un
funzionario della carriera Prefettizia (Presidente dell’organo), un funzionario
della Polizia di Stato, un rappresentante di ACNUR, un rappresentante degli
Enti Locali nominato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
TAB. N. 5 
La tabella n. 5 evidenzia l’ammontare degli esiti
(positivo, negativo, da giudicare, estenzione, negativo assente, ecc.) totali e
mancanti della distribuzione congiunta tra le variabili di riga e quella di
colonna (anni dal 2005 al 2008)***
***I dati si riferiscono ai mesi di gennaio – marzo 2008
Complessivamente nel 2005 alle sette commissioni
territoriali sono pervenute 7.686 richieste d’asilo, nel 2006 9.845, nel 2007
13.194 e nei primi due mesi dell’anno in corso 2.342.
TAB. N. 6
|
anno
|
positivo
|
negativo
|
umanitario
|
Totale
|
|
2005
|
355
|
3486
|
1963
|
5.804
|
|
2006
|
581
|
3813
|
2250
|
6.644
|
|
2007
|
820
|
2851
|
5368
|
9.039
|
|
totale
|
1756
|
10.150
|
9581
|
21.487
|
GRAF. N. 5

Le distribuzioni di frequenza marginali, relativamente alle
variabili nazionalità dei rifugiati, hanno richiesto, proprio perché espresse
su di un continuum particolarmente esteso, di essere raggruppate secondo classi
di valori tra di essi continui o similari.
Sono state create delle “macroaree di provenienza”.
La lettura di output della tavola di contingenza ottenuta ci
mostra come, avendo assunto le macroaree di provenienza dei rifugiati a
variabile indipendente, si possa verificare se esse siano o no correlate con la
variabile dipendente “esito”, se siano, in ultima analisi, fondate su una
logica di esistenza di un nesso di causazione tra le due variabili considerate.
Ricordiamo che in modo analogo si è proceduto per gli anni
2006, 2007 e 2008.
La tabella sotto riportata è relativa all’anno 2005.

TAB. N. 7
Su un totale di 7.687, di cui 7.624 globali e 63 esclusi,
riscontriamo come le informazioni in nostro possesso sono attendibili, ma non
sappiamo fino a che punto siano significative. La macroarea Altra Africa ha un
numero notevole di casi di diniego della richiesta d’asilo, ma con
considerevole numero, espresso in valore assoluto (1687) di concessione della
protezione umanitaria. Alto è il numero delle pratiche diniegate, come è alto,
rispetto alle altre macroaree, il riconoscimento dello status, attestando la
macroarea Altra Africa al primo posto (232).
Un andamento di esito positivo delle richieste analizzate
per macroaree rivela che l’Asia è il continente che si pone al 2^ posto, a
seguire l’Europa e l’America.
Rappresentiamo graficamente esiti e macroaree di
provenienza:

GRAF. N. 6
La tabella n. 7 come anche il grafico soprariportato dimostrano
che per il 2005 abbiano ottenuto esito positivo della richiesta
d’asilo i richiedenti provenienti dalla macroarea da noi definita “Altra
Africa” (Angola,Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde,
Congo, Niger, Nigeria, Ruanda, Sudan, Tanzania Togo, per citarne alcuni).
Senza entrare nel merito della situazione dei diritti umani
di ciascuna nazionalità, costituenti la macro Altra Africa, possiamo dire
comunque che si tratta di paesi in cui avvengono violazioni dei diritti umani,
da parte della stessa polizia, fra cui uccisioni illegali, torture e
maltrattamenti di detenuti. In alcuni contesti, come il Burundi, il partito
al potere il CNDD-FDD è stato spesso accusato di corruzione. Le
relazioni tra le autorità e i media indipendenti sono state piuttosto tese e
conflittuali e i giornalisti sono stati ripetutamente minacciati. Sempre in
Burundi, si è registrata un’elevata incidenza di stupri e violenze sessuali ai
danni di donne di ogni età, sia nelle zone rurali, sia in quelle urbane.
In Camerun vi sono state condanne per pratiche
omosessuali, torture e maltrattamenti.
In Nigeria vige la pena di morte e la polizia fa uso
della tortura per estorcere confessioni.
E’ chiaro che la Commissione, al momento
dell’intervista del richiedente, proveniente da uno dei paesi della macroarea
Altra Africa, tiene conto del contesto e delle situazioni summenzionate
e propende per la concessione dello status di rifugiato.
TAB. N. 8

La nostra analisi, ora ci porta a considerare l’anno 2006.
I paesi rappresentati dalla macroarea Altra Africa, anche
per l’anno in questione mostrano grosso modo l’andamento dell’anno 2005.
E’ evidente, comparando le tabelle dei due anni finora
considerati come vi sia stato nel 2006 un aumento di concessioni dello
status (da 235 a 315) un incremento di esiti negativi (da 1915 a 2050) e una diminuzione di concessione di protezione umanitaria (da 1687 a 1417).
Rappresentiamo graficamente gli esiti del 2006:
GRAF. N. 7

Va da se che tra esito e macroarea vi sia un rapporto di
interdipendenza.
Complessivamente nel 2006 alle sette commissioni
territoriali sono pervenute 9.837 richieste d’asilo. Più della metà di queste,
sono state presentate da cittadini stranieri provenienti prevalentemente da 7
paesi: Eritrea in primis, seguono Nigeria, Togo, Ghana,
Costa d’Avorio, Etiopia, Sudan (macroarea Altra Africa,
per l’appunto).
L’Eritrea e’ caratterizzata per essere una
nazionalità dove le persecuzioni religiose la fanno da padrona.
I gruppi religiosi di minoranza, come i Testimoni di Geova e gli appartenenti a
chiese Cristiane evangeliche, hanno continuato ad essere illegali, i loro
luoghi di culto chiusi e le riunioni religiose proibite.
Altro problema esistente in Eritrea è quello della obbligatorietà
della leva militare.
In questo paese il servizio nazionale (servizio militare più
servizio civile per lo sviluppo) continua ad essere obbligatorio ed è esteso a
tempo indeterminato per tutti gli uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni,
anche se ad alcune donne è stato concesso il concedo all’età di 27 anni (Sic!).
Molti richiedenti dell’Eritrea sfuggono dal loro paese
sostanzialmente per sottrarsi alla leva.
Il 2006 sarà tristemente ricordato come l’anno per la Nigeria, caratterizzato dalla violenza sulle donne, compreso lo stupro da parte di dipendenti
dello Stato.
Nel Togo permane un clima di impunità, specialmente
per gli atti di violenza politica compiuti durante le elezioni
presidenziali del 2005. Sostenitori dell’opposizione continuano ad essere
detenuti senza processo. Sono state riferite torture e maltrattamenti senza
processo.
La violenza sulle donne caratterizza il Ghana. Le donne
ghanesi continuano ad essere vittime di violenza domestica e mutilazioni
genitali.
Consideriamo ora i richiedenti asilo nell’anno
2007.

TAB. N. 9

GRAF. N. 8
Sia la tabella che il grafico relativi al 2007 dimostrano
una sorta di inversione di tendenza. Il dato che emerge evidente è un incremento
degli esiti positivi per la macro Asia, con 356
riconoscimenti di status su un totale di 820, preceduta da Altra Africa
con 414.
Sorprendente il numero di concessioni di protezione
umanitaria per i richiedenti della macro Europa, con ben 2.049
esiti, preceduta, ma solo per una manciata di casi in più dalla macro Altra
Africa (2116 esiti) e seguita dall’Asia con 1.113
protezioni umanitarie.
Occorre, a questo punto soffermarsi e spiegare cosa ci sta
dietro a tali dati.
Panorama regionale su Asia e Pacifico
L’anno 2007 è stato caratterizzato da eventi drammatici e da
grandi cambiamenti per la macroarea Asia.
L’instabilità politica ha creato i presupposti per
condizioni di paura, privazioni e discriminazioni. Tra queste, sollevazioni a Tamor-Leste,
Tonga e Isole Salomone, e la dichiarazione dello stato
d’emergenza nelle Filippine, che ha riacceso i timori di un aumento degli
omicidi politici.
In Bangladesh, le violenze politiche hanno segnato e
ritardato le elezioni, in Myanmar le autorità hanno proseguito nella
loro politica d’incarcerazione e repressione degli oppositori.
Nello Sri Lanka i colloqui di pace si sono interrotti
e il cessate il fuoco ha retto a fatica; durante l’anno vi sono state migliaia
di vittime e massicce evacuazioni di sfollati e a novembre 2006 il gruppo
d’opposizione armato Tigri Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam –
LTTE) ha dichiarato defunta la tregua.
Colpi di Stato hanno avuto luogo in Thailandia e
nelle Fiji. In questo quadro di inquietudine, sofferenza e disperazione
sono emerse nuove speranze per il Nepal, dove, dopo anni di conflitti e
di stallo politico, la gente ha fatto fronte comune per chiedere pace, diritti
umani e transizione verso la democrazia. Le richieste sono state ascoltate, e
l’opportunità di una transizione pacifica è parsa essere confermata dagli
accordi tra il re e i partiti politici, che hanno portato a novembre 2006 alla
firma di un trattato di pace di ampio respiro.
La regione ospita sei delle dieci più popolose nazioni al
mondo e da sola comprende più di metà dell’intera popolazione della Terra. Alcuni
eventi dell’anno sono stati il risultato del crescente ruolo conquistato dalla
regione sul panorama mondiale. La sempre maggiore influenza globale
economica e politica della Cina, e la preparazione ai Giochi Olimpici che
ospiterà quest’anno, hanno generato un clima d’orgoglio e al contempo di
discussione e tenzione (sono di questi giorni le notizie
degli scontri tra cinesi e i monaci tibetani, con decine di arresti e feriti e
morti a Lhasa).
Il Vietnam si apprestava a diventare il 150° membro
dell’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization –
WTO) a partire da gennaio 2007, dopo l’approvazione della sua candidatura alla
fine del 2006 da parte del Consiglio generale del WTO. Un sudcoreano, Ban
Ki-Moon, è stato scelto come nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite.
In termini di sviluppo dei diritti umani, le parole e le
azioni dei governi non sono sempre state altrettanto soddisfacenti.
Dieci Paesi della regione hanno aderito al nuovo Consiglio
delle Nazioni Unite per i diritti umani e hanno rilasciato dichiarazioni
d’intento positive sui diritti umani. L’Associazione delle nazioni del Sud-Est
asiatico (ASEAN) ha intrapreso alcuni passi significativi verso una maggiore
considerazione dei diritti umani nell’ambito dei suoi lavori. Tuttavia, l’Asia
e il Pacifico rimangono le sole aree geografiche a non avere alcun meccanismo
regionale sui diritti umani, e sul campo gli sviluppi riguardanti la protezione
dei diritti umani si sono dimostrati inadeguati.
La globalizzazione ha continuato ad avere un profondo
impatto sulla regione. In particolare Cina e India hanno evidenziato tassi
invidiabili di crescita economica, rafforzando i legami reciproci. Tuttavia,
questi sviluppi non hanno portato uguali benefici a tutti. Alcuni progetti
di industrializzazione hanno causato sfollamenti e abusi dei diritti
umani e milioni di persone disagiate sono rimaste in stato di povertà,
poiché i benefici dello sviluppo sono ricaduti in modo sproporzionato verso
coloro che potevano godere di un’istruzione migliore, case più confortevoli e
maggiori qualifiche.
Secondo le stime delle Nazioni Unite, più del 28% della
popolazione dell’India continuava a vivere al di sotto della soglia di povertà,
50% in Bangladesh, 40% in Mongolia e 33% in Pakistan. In particolare, il
divario tra zone urbane e rurali ha evidenziato come lo sviluppo economico non
sia stato seguito da effetti positivi nelle campagne. In India, ad esempio, il
tasso di disoccupazione globale è cresciuto, nonostante il boom del settore dei
servizi, e il clima di disperazione nelle zone rurali si è tradotto in un
incremento del tasso dei suicidi tra i contadini. Secondo i dati del governo,
vi sono stati 16.000 suicidi l’anno tra il 2003 e il 2006, contro i 100.000
totali dei dieci anni precedenti.
In Cina si è continuato ad assistere a un
impressionante numero di persone emerse dallo stato di povertà, e
contemporaneamente a uno scioccante divario tra standard di vita nelle
campagne e nelle città. I rapporti pubblicati nel corso dell’anno
stimano che i salari nelle zone urbane siano mediamente quattro volte maggiori
rispetto a quelli delle zone rurali. L’aspettativa di vita nelle città in Cina
è di 10 e 15 anni maggiore rispetto a quella delle campagne, nonostante le
preoccupanti condizioni sanitarie e di sicurezza cui sono costretti la maggior
parte dei lavoratori delle industrie in numerosi settori.
Lo sviluppo economico ha portato a grandi promesse,
ma non è riuscito a migliorare la vita della maggior parte di coloro
che vivono in condizioni marginali o discriminate, come le donne
e le minoranze etniche, in quanto la struttura implicita alla base
di tali ineguaglianze è rimasta profondamente radicata. Il processo di
creazione del benessere ha portato benefici limitati e larghe fasce della
popolazione che vivono in povertà hanno avuto accesso limitato o nullo a
servizi di tipo sanitario, scolastico o abitativo.
Nonostante la globalizzazione e la libera
circolazione dei beni, servizi e denaro attraverso i confini siano state
largamente benvenute nella regione, per molti l’emigrazione è spesso rimasta
l’unica via per usufruire di nuove opportunità di lavoro, ma questi
movimenti si sono rivelati limitati e pericolosi. I lavoratori migranti hanno
ricevuto un cattivo trattamento nella maggior parte dei Paesi dell’Asia e del
Pacifico, e i governi non sono riusciti a proteggere i loro diritti.
Anche i conflitti e le dilaganti forme di discriminazione
hanno influenzato in modo considerevole i flussi migratori. Nel corso
dell’anno, i conflitti armati hanno causato almeno 215.000 sfollati nello Sri
Lanka, e 16.000 nello Stato di Karen in Myammar. Circa 150.000 profughi si
trovavano ancora al confine tra Thailandia e Myanmar; 100.000 norcoreani erano
fuggiti in Cina a causa delle carestie e circa 7.000 profughi laotiani di etnia
hmong si trovavano ancora in un campo profughi in Thailandia.
Il 2008.
L’esame delle poche domande d’asilo pervenute alle sette
Commissioni nei primi tre mesi dell’anno in corso, non puo’ certo costituire un
indicatore sicuro dell’andamento degli esiti stessi.
Oltre a costituire un lasso di tempo estremamente breve, vi
è da dire che le Commissioni si sono trovate a dover escogitare un escamotage
per inserire nei propri database un nuovo esito che prima dell’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 251 del 2007 non si pensava potesse diventare
concreta realta’.
Accanto
al riconoscimento dello status di rifugiato, come gia’ illustrato sopra, la
protezione internazionale prevede uno status di secondo livello: la protezione
sussidiaria (La protezione sussidiaria è riconosciuta a colui che non
può tornare nel paese di origine in quanto teme di divenire oggetto di torture,
subire la pena di morte o trattamenti inumani o degradanti.)
Le segreterie delle Commissioni registrano i dati su un
semplice foglio in excel del quale, tra poco daremo contezza, sia in termini
numerici che di rappresentazione grafica.
Su un totale di 2338 domande accolte i casi di
riconoscimento pieno dello status si è avuto per le macro Asia e Altra
Africa con 41 e 40 casi, rispettivamente. Ma per le stesse aree notevoli
sono stati i dinieghi.
A fronte di pochi riconoscimenti e molti dinieghi,
in mezzo ci sono molte protezioni umanitarie che in futuro
saranno convertite (al rinnovo del relativo soggiorno) in protezioni
sussidiarie. (per gli effetti del decreto legislativo del gennaio 2008, e del
suo regolamento di attuazione).
La macroarea Europa, da questo punto di vista, ci
restituisce una situazione nuova, venutasi a creare in questi ultimi tempi.

TAB. N. 10
Esaminiamo in primo luogo il caso della Serbia e del
Montenegro.

GRAF. N. 9
I richiedenti della Serbia Montenegro (ora solo
Serbia, in quanto il
Montenegro ha dichiarato la sua indipendenza dalla Serbia e
il Montenegro è stato riconosciuto come Stato membro delle Nazioni Unite nel
mese di giugno scorso) costituiscono i maggiori fruitori dell’esito
di protezione umanitaria.
Proprio in virtu’ dei cambiamenti negli assetti
politici-istituzionali, ai richiedenti è stato concesso un permesso di protezione
umanitaria per evitare un pericoloso rimpatrio nel paese d’origine.
Sono stati compiuti alcuni progressi in Montenegro nel
superare l’impunità per i crimini di guerra e gli omicidi politici. Tortura e
maltrattamenti da parte degli agenti delle forze dell’ordine sono risultati fenomeni
molto diffusi. L’ingresso nel Consiglio d’Europa
del Montenegro prevede come requisito richiesto l’adozione di provvedimenti per
la protezione dei diritti umani e delle minoranze.
GRAF. N. 10

Le protezioni sussidiarie concesse a seguito dell’entrata
in vigore del decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007 nella Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano
(gennaio-marzo 2008). Ad aver beneficiato della protezione sussidiaria
sono stati i richiedenti della Costa d’Avorio.
La situazione in Costa d’Avorio
Nonostante gli intensi sforzi diplomatici, in
particolare da parte delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana (UA), non si
è riusciti a evitare ulteriori violazioni dei diritti umani da parte
sia delle forze di sicurezza governative sia delle Forze Nuove
(Forces Nouvelles), la coalizione di gruppi armati che controlla il nord del
Paese dal settembre 2002. Le donne sono state colpite impunemente da entrambe
le parti, situazione che è risultata aggravata dalla mancanza di un sistema
giudiziario veramente funzionante. Sostenitori del presidente Laurent
Gbagbo hanno continuato a incitare alla violenza nei confronti dei
“Dioulas”, termine generico utilizzato per chiunque possieda un cognome
musulmano originario del nord della Costa d’Avorio o da altri Paesi dell’Africa
subsahariana. Discorsi dettati dall’odio hanno continuato a causare scontri
etnici nell’ovest del Paese. Ci sono state violente dimostrazioni contro forze
di peacekeeping delle Nazioni Unite, ma la presenza di circa 12.000 uomini del
contingente ha impedito una ripresa delle ostilità. La Libertà di espressione ha subito attacchi da entrambe le parti.
Nonostante le forti pressioni politica da parte della comunità internazionale,
non sono stati adempiuti i requisiti per le elezioni presidenziali di ottobre.
L’elezione è stata rinviata una seconda volta, in primo luogo a causa dei
disaccordi fra i sostenitori del presidente Laurent Gbagbo e i partiti di
opposizione. Il presidente e i suoi sostenitori hanno chiesto il disarmo
immediato delle Forze Nuove, mentre l’opposizione ha insistito affinché si
procedesse col programma di emissione dei documenti in vista delle elezioni.
Sostenitori del presidente Laurent Gbagbo hanno criticato la presenza dei contingenti
di peacekeeping della Francia e delle Nazioni Unite, chiedendo ripetutamente la
loro partenza.
Si registrano gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di donne.
Le Nazioni Unite hanno imposto sanzioni a singoli individui
responsabili di incitamento all’odio e di gravi violazioni dei diritti umani.
Le forze di sicurezza si sono rese responsabili di arresti arbitrari, torture. Sono
stati ripetutamente colpiti “Dioulas” e cittadini di Paesi confinanti. Membri e sostenitori delle Forze Nuove si
sono resi responsabili di violazioni dei diritti umani. Le Forze Nuove hanno
anche estorto denaro ai civili su larga scala, limitato fortemente la libertà
di movimento e richiesto agli abitanti di pagare una “tassa” per entrare o
uscire dai propri villaggi.
Nell’ovest, l’antagonismo fra la
popolazione indigena e i contadini provenienti da altre regioni o Paesi
confinanti, incluso il Burkina Faso, hanno continuato a provocare conflitti
sulla proprietà della terra e conflitti etnici. La retorica xenofoba usata dai
politici e dai mezzi di comunicazione hanno aggravato le ostilità. Giornalisti e organizzazioni mediatiche sono
stati al centro di intimidazioni e attacchi da parte delle forze di sicurezza e
delle milizie filogovernative.
Per riassumere sinteticamente quanto siamo sin qui venuti
dicendo, possiamo rilevare che in via generale, l’analisi statistica, seppur a
prima vista sterile e fredda, fotografa e rappresenta molto bene la realtà.
Seppure destinata ai cultori del settore (e chi scrive si
dichiara solo un umile apprendista!) tale scienza è servita a dare un ordine e
un senso alle dinamiche immigratorie e, in questa ultima occasione
relativamente ai richiedenti asilo e rifugiati.
L’analisi condotta non ha alcuna ambizione di completezza
(chi scrive è certo che si sarebbe potuto fare di meglio, anzi di più) e si
scusa con anticipo se tale lavoro potrà, alla fine, urtare la sensibilità di
qualcuno.
Una migliore conoscenza del programma statistico SPSS
avrebbe consentito una maggiore autonomia, padronanza e sviluppo nella
ricerca.
Ma di una cosa il sottoscritto è certo: il lavoro che egli
svolge presso la segreteria della Commissione Territoriale da circa due anni,
gli ha dato la possibilità non solo di illustrare, commentare e criticare
quanto attuato nella normativa vigente sull’emigrazione, ma anche di
arricchirlo personalmente, ponendolo a conoscenza del percorso migratorio, dei
progetti futuri, delle vicende passate e presenti di chi chiede asilo politico nel
nostro Paese, allontanandolo, talvolta dal ruolo di chi considera lo straniero
esclusivamente come portatore di bisogni e problemi per riuscire ad avere una
visione globale della persona e della sua vita.
L. ARCURI, L. CASTELLI
La Trasmissione dei pensieri. Un approccio alle comunicazioni
di massa, Bologna, 1996
M. MANERI
Lo Straniero consensuale. “La devianza degli immigrati come
circolarità di pratiche e discorsi” in A. Dal Lago (a cura di) Lo straniero e
il nemico, Materiali per l’etnografia contemporanea,
Genova, 1998
HARREL-BOND
L’esperienza dei rifugiati in quanto beneficiari d’aiuto, V
numero di Antropologia, 2005
A. MALINTOPPI
L’asilo politico territoriale, Milano, 1982
L. ZANFRINI
Sociologia delle migrazioni, Bari, 2007
AMNESTY INTERNATIONAL
La situazione dei diritti umani nel mondo,Torino
Rapporti 2005-2006-2007
P.
BALBO
Rifugiati e asilo. Il diritto reale soffocato: excursus
Tra direttive europee e leggi nazionali, 2007.
Per la normativa e procedure:
COMMISSIONE DELLE COMUNITA’
EUROPEE
Libro verde sul futuro regime comune europeo in
Materia di asilo, Bruxelles, 2007
COMMISSIONE NAZIONALE PER
IL DIRITTO D’ASILO (IL PRESIDENTE
E UFFICIO II
STAFF)
Commenti Interpretativi e procedurali sui Decreti
Legislativi n. 251/2007 e n. 25/2008
Si ringraziano i professori A. Vernizzi e A. Villa per i
preziosi consigli.