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I richiedenti asilo e l’Italia
Diritto d`asilo e migrazioni
I richiedenti asilo e l’Italia
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09 giugno 2008
Chi sono i richiedenti asilo? Da dove vengono, quali leggi li riguardano, come vengono accolti? Quanti ottengono una risposta positiva? Questo saggio prova a rispondere a queste domande, mettendo in evidenza una faccia importantissima dell’immigrazione, protetta dal diritto internazionale ma vista sempre più come un fastidioso problema, come portatrice di bisogni e problemi e non come prodotto dei drammi del mondo



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I richiedenti asilo e l'Italia

 

 

I richiedenti asilo e l’Italia

 

Chi sono i richiedenti asilo? Da dove vengono, quali leggi li riguardano, come vengono accolti? Quanti ottengono una risposta positiva? Questo saggio prova a rispondere a queste domande, mettendo in evidenza una faccia importantissima dell’immigrazione, protetta dal diritto internazionale ma vista sempre più come un fastidioso problema

 

Gerlando Fattori

 

 

INTRODUZIONE

PARTE PRIMA

Obiettivi di carattere generale

1) Richiedente asilo in Italia  - contesto sociale

2) Il Diritto d’Asilo  - contesto giuridico

Rifugiati ed Immigrati: contesto giuridico

La Convenzione Schengen.  Contesto giuridico

La Convenzione Dublino.  Contesto giuridico

La Normativa e le procedure

Le fonti - La recente normativa

PARTE SECONDA

Andamento dei richiedenti asilo per il riconoscimento dello status di Rifugiato, secondo gli esiti della Commissione per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano

1^ Obiettivo specifico della ricerca

2^ Obiettivo specifico della ricerca

CONCLUSIONE

Bibliografia

 

INTRODUZIONE  

In questo lavoro analizzeremo la condizione di coloro che chiedono asilo e, per fare questo dobbiamo porci due ordini di obiettivi: uno di carattere generale e uno di carattere specifico.

Con l’obiettivo generale, ci proponiamo di definire cosa significa essere un richiedente asilo in Italia, cioè quale contesto sociale e giuridico troverà l’asilante al suo arrivo.

 

Nella prima parte del lavoro osserveremo quale sia la produzione di senso dominante che guida i discorsi sugli immigrati e i rifugiati e quali differenze sostanziali distinguono i migranti per motivi economici dai migranti per motivi politici.  

 

La distinzione tra il fenomeno immigrazione in senso lato e quello riguardante l’asilo politico è resa necessaria in un panorama scientifico che presta poca attenzione al tema dei richiedenti asilo. Solitamente all’interno di alcuni lavori sull’immigrazione è inserita una breve trattazione sul tema, sotto forma di paragrafi ad hoc.

 

Anche a livello giuridico si può osservare la stessa situazione, mancando in Italia, un corpus legislativo organico in materia d’asilo.

 

Sempre nella prima parte  analizzeremo il contesto giuridico che regola la permanenza del richiedente asilo sul territorio italiano, evidenziando in particolare come si traducono norme, leggi e decreti nella quotidianità del richiedente.

 

La seconda parte si sviluppa invece intorno ai due obiettivi specifici di questa ricerca. Con il primo di questi, si intende procedere a una descrizione dell’andamento dei richiedenti asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato, secondo gli esiti della Commissione per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano. “Le caratteristiche strutturali, l’analisi degli esiti e l’applicazione del modello statistico per determinare i fattori maggiormente rilevanti al fine di un esito positivo”:  sintetizza l’ultimo obiettivo, il più importante di questa ricerca.

 

 

 

PARTE PRIMA

Obiettivi di carattere generale

 

1) Richiedente asilo in Italia  - contesto sociale

 

Se consideriamo il contesto in cui vengono a trovarsi i richiedenti asilo che giungono nel nostro paese, possiamo iniziare a distinguere tra contesto sociale e contesto giuridico: certo, una semplificazione che però ci permette di analizzare in profondità il tessuto complessivo in cui il richiedente cerca di inserirsi.

 

Con “contesto sociale” ci riferiamo all’insieme  di atteggiamenti diffusi nella società verso i rifugiati e alle conseguenze che questi hanno nella gestione del fenomeno migratorio (possibilità di inserimento nel tessuto sociale, strutture rivolte ai richiedenti asilo presenti sul territorio, processi di inclusione/esclusione nella vita di tutti i giorni).

 

Con “contesto giuridico” si intendono specificatamente le norme, gli obblighi, le leggi, di cui si dota l’apparato istituzionale al fine di regolamentare il fenomeno migratorio e dei richiedenti asilo, in particolare.

 

Queste due categorie non devono però essere osservate separatamente,  in quanto la loro caratteristica fondamentale è invece quella di influenzarsi e determinarsi reciprocamente.  Atteggiamenti diffusi, campagne mediatiche, promulgazione di leggi e comportamenti effettivi traggono origine dallo stesso insieme di sistemi simbolici e culturali che costruisce, cambia, si rigenera senza soluzione di continuità in un processo in cui l’inizio e la fine si fondono, scomparendo.

 

La costruzione dell’immagine del migrante e del richiedente asilo è un processo nel quale un ruolo importante è rivestito dai mezzi di comunicazione. Caratteristica propria di tali strumenti è quella di drammatizzare e amplificare situazioni, eventi singoli che diventando exempla, vengono poi utilizzati come unica chiave di lettura di realtà molto eterogenee.

 

Inoltre, la capacità di imporre particolari temi all’attenzione collettiva, come “i” temi rilevanti e di interesse pubblico (agenda setting), evidenzia ancora di più l’importanza del ruolo svolto dai media (Arcuri, Castelli, 1996, pag. 72).

 

Il tono utilizzato dai media rimane sostanzialmente simile anche in situazioni di minor consistenza numerica o di minor impatto mediatico. L’argomento “immigrazione” sembra essere il primo intorno al quale esiste questa tendenza uniformante nei discorsi.

 

Se l’interesse verso l’argomento immigrazione tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta rimane pressoché costante, sono invece i toni dei discorsi e delle tematiche affrontate ad essere cambiati. Si puo’ parlare a tale proposito del passaggio da un’emergenza razzismo”, ad un’emergenza-criminalità” (M. Maneri, 1998, pag. 238).

 

Il passaggio dall’”emergenza-razzismo” all’”emergenza-criminalità ha quasi l’effetto di un mutamento di paradigma scientifico. La nuova griglia nella quale inquadrare e leggere episodi di cronaca che coinvolgono i migranti, diventa quella della devianza, della criminalità, orientando giudizi su situazioni spesso ambigue.

 

 Iniziano a moltiplicarsi i titoli di quotidiani dove il furto “sembra” essere stato commesso da “extracomunitari”, probabilmente albanesi”, fino a titoli paradossali…Sappiamo dalla psicologia della comunicazione come l’utilizzo di un termine (”extracomunitari” nel nostro caso) anche se in forma negativa o interrogativa abbinato ad un evento, produca nell’immaginario di chi legge l’effetto di connetterli (Arcuri, Castelli, 1996, pag. 192). Si è finora fatto riferimento ai mezzi di stampa, ma anche gli altri mezzi di informazione non sono da meno  in questa costruzione del “nemico”.

 

Il panorama italiano non è costituito solo da atteggiamenti e rappresentazioni dello straniero come quelle descritte in precedenza.

 

Associazioni di volontariato, giornalisti, uomini politici, rappresentanti delle èlite a vario titolo che utilizzano linguaggi differenti, che si oppongono ad una visione del migrante in generale, come criminale o comunque come problema, esistono.

 

Resta comunque vero che buona parte delle forze progressive ha gradualmente messo in secondo piano temi quali la solidarietà o la questione dell’integrazione, rispetto al tema della “sicurezza”.

 

Sistemi antintrusione, innalzamento di muri, barriere, sono la risposta che molti paesi adottano per i migranti.  Barriere normative e barriere semantiche vanno di pari passo, si veda l’uso e il significato del termine “fortezza Europa” dopo l’entrata in vigore del trattato di Maastrich prima e degli accordi di Schengen poi.

 

Questi accordi insistono sulla necessità dell’elaborazione di una politica comune dell’immigrazione che preveda un “contenimento della pressione migratoria; potenziamento delle misure di integrazione degli immigrati residenti legalmente; gestione dei flussi, soprattutto alle frontiere esterne della Comunità(….) Da un lato, le frontiere esterne verranno di fatto chiuse ai gruppi non desiderati ed i controlli esterni verranno rinforzati con l’adozione di misure comuni rivolte contro i paesi da cui provengono gli immigrati e i richiedenti asilo (…)  

 

Barriere semantiche dicevamo: l’immagine della fortezza, del castello, ci ricorda qualcosa di non facile accesso, fortificato e costantemente controllato per evitare l’intrusione dello straniero. La protezione della fortezza non è esclusivamente protezione di un luogo fisico e dei suoi tesori materiali, è anche protezione di regole e costruzioni simboliche che ne regolano il funzionamento. Gli abitanti della fortezza condividono norme sociali e valori sui quali si basa la convivenza quotidiana, lo straniero viene da terre lontane ed è quindi un potenziale inquinatore dell’ordine interno.

 

Le motivazioni di una tale chiusura vengono giustificate in vari modi, ma ci sembra che due siano le categorie di motivazioni che sottendano attualmente a tale atteggiamento. Da una parte troviamo elementi di tipo culturale (difesa dell’identità culturale e religiosa dell’occidente, difficoltà di inserimento per i nuovi venuti), dall’altra troviamo motivi strettamente economici e politici (sicurezza dei cittadini, recessione economica).

 

Ma come vivono i rifugiati l’esperienza  dell’essere assistiti?

Generalmente il dono svilisce colui che lo riceve, soprattutto quando non c’e’ alcuna intenzione (o possibilità) di ricambiare. Marcel Mauss riteneva che la disparità di potere fosse alla base della relazione tra chi dà e chi riceve, a meno che il dono non sia reciproco.

 

Ma se da un lato si è diffusa la retorica dell’empowerment dei rifugiati, in particolare delle donne, dall’altro si parla invece molto poco dell’uso (e abuso) del potere di coloro che distribuiscono l’assistenza ovvero di coloro che hanno l’autorità di decidere chi debba essere “empowered”. (B. Harrell-Bond, 2005, pagg 15 e ss.)          

 

E’ stato posto l’accento al malessere associato all’esperienza del disempowerment connessa al fatto di essere oggetto d’aiuto e che è tipica di quel processo che trasforma gli individui in rifugiati. La maggior parte della letteratura che tratta la salute mentale dei rifugiati si sofferma sulle conseguenze  della violenza, della tortura e dello sradicamento.  Vi è la tendenza a mettere in rapporto i problemi mentali dei rifugiati con l’esperienza della privazione, la quale include la perdita della propria cultura e che viene spesso considerata una conseguenza della fuga, oppure con la violenza e/o con le torture subite,  a causa delle quali molte persone sono state costrette a fuggire dal proprio paese.

 

Anche se non è mai stata una questione centrale degli studi sull’esperienza dei rifugiati, abbiamo scoperto che “la situazione di stress” è un’utile struttura di riferimento. Lo stress è un evento o un’esperienza che sfida gli usuali modelli di sopravvivenza degli individui e che richiede quindi un nuovo adattamento. Dato che la capacità di  riadattarsi allo stress è limitata, una quantità massiccia di tensione o un’accumulazione di agenti stressanti può sopraffare  l’individuo e provocare una maggiore vulnerabilità alle malattie.

 

Coloro che offrono servizi sociali creano solitamente un’immagine del “rifugiato”  tale per cui, in quanto “esperti”, se ne possono prendere cura. Gli individui sono trasformati in “clienti” attraverso un loro etichettamento impersonale. La linea di condotta è decisa in modo deduttivo e unilaterale, con pochi contributi da parte degli stessi rifugiati. Questo crea “un’epistemologia causale non-reciproca” tra i professionisti, dove i rapporti di causa ed effetto (…) sono ovvi, dove il fatto di essere rifugiati è costruito come problema sociale e dove esiste una prescrizione standardizzata di come gli esperti dovrebbero agire per assicurare la salvezza dei loro clienti.

 

Per capire l’esperienza dei rifugiati come beneficiari  dell’assistenza è necessaria un’analisi delle dinamiche del dare e del ricevere.

Si tratta di un argomento molto caro agli antropologi, che hanno studiato sia società fondate su regole di reciprocità e di scambio, sia il processo di transizione e adattamento di queste norme a quelle della “cultura globale”.

 

L’atto di donare non è un qualcosa di semplicemente meccanico; il dono definisce le relazioni di status e di potere che esistono tra il donatore e colui che riceve il dono.

 

L’importante intuizione antropologica di Mauss era che i piccoli  o grandi  atti di generosità raramente sono scevri da interessi personali, a prescindere che il dono venga offerto da uno Stato o da un individuo. Fare un regalo richiede reciprocità, sia in termini materiali che simbolici. L’atto di chi riceve colloca colui che riceve in una posizione di obbligo, in una posizione di inferiorità rispetto al benefattore, almeno fino a quando il dono non viene contraccambiato.

 

L’immagine dei rifugiati indifesi, in una situazione di bisogno disperata, avvalora l’opinione secondo cui si rende necessario un aiuto esterno. Questa idea è alla base della volontà di offrire aiuto umanitario. 

 

Quello della debolezza è uno stereotipo che permea anche quelle idee sui rifugiati inerenti il ruolo che ci si aspetta essi giochino al fine di ottenere l’approvazione del benefattore e per procurarsi l’aiuto con successo.

La necessaria controparte del rifugiato docile e “riconoscente” è forse quella di una persona imbrogliona, connivente, manipolatrice e disonesta, di cui non ci si può fidare, il cui scopo è quello di sovvertire il sistema assistenziale.

E’ un problema cruciale per i rifugiati affrontare coloro che li aiutano? Ovviamente i rifugiati necessitano, come tutti noi, di aiuti di un qualche tipo, soprattutto perché, nonostante siano persone ordinarie, si trovano in una situazione straordinaria. “I loro problemi dipendono dalle circostanze in cui stanno, dalla società in cui vivono, dalla reazione che le persone hanno in loro presenza, dalle leggi e dal trattamento inumano cui sono soggetti”

 

 

2) Il Diritto d’Asilo  - contesto giuridico

 

Al fine di comprende esattamente che cosa si intende con il termine asilo, risulta innanzitutto opportuno enunciare il significato letterale della parola e successivamente, osservare alcuni esempi della sua pratica.

 

Il significato della parola asilo è inviolabile, dal greco asylon, senza violenza. Il luogo di asilo è quindi luogo inviolabile dove violenza non è ammessa, perché è proprio dalla violenza, nelle sue varie espressioni, che si fugge cercando rifugio.

 

La semantica di questa parola trae origine dal fatto che gli antichi greci consideravano i luoghi sacri inviolabili, ossia, al loro interno era vietata qualsiasi azione violenta. Il motivo di siffatto divieto derivava dal timore di ritorsioni da parte della divinità dimorante in quei luoghi (A. Malintoppi,  1983, pag. 35).

Testimonianze in tale senso si rinvengono anche presso le antiche civiltà azteche, ebraiche, cristiane e musulmane.

 

Le modalità di concedere asilo in luoghi sacri fu mantenuto per tutto il medioevo fino al declino del potere della chiesa e fino all’assunzione, da parte di ciascuno Stato sovrano del potere di amministrare totalmente la giustizia entro i loro confini. Essa fu infatti abolita sia in Francia, nel 1515, da Luigi XII e sia in Inghilterra, nel 1625, da un atto del Parlamento. Nonostante ciò, la tradizione di concedere asilo in luoghi sacri permane a tutt’oggi  (è infatti noto che ancora oggi, nei paesi dove vengono perpetrate delle persecuzioni, chiese, monasteri e missionari offrono protezione).

 

Questi riferimenti storici ci aiutano a comprendere che l’asilo è considerato un concetto che attiene all’idea di protezione: protezione che si esprime, da un lato attraverso l’offerta di asilo presso un luogo sicuro e dall’altro con la garanzia di non essere rimandato verso i luoghi di persecuzione  (A. Malintoppi,  1983, pag. 38).

A partire dal XIX secolo, l’asilo ha assunto i connotati di un vero e proprio “diritto” degli individui, munito di tutela negli ordinamenti degli Stati.

 

A tale riguardo gli Stati distinsero il diritto di asilo in due maniere: a) diritto di “asilo territoriale”, cioè l’asilo che uno Stato concede sul proprio territorio, su territori sui quali ricade la sua sovranità, o su navi in acque internazionali; b) diritto di “asilo extra-territoriale”, cioè l’asilo concesso nella sede di una missione diplomatica, in un consolato, o su navi che stazionano in acque straniere.

 

Il diritto di asilo “extra-territoriale” è una conseguenza dell’asilo “territoriale”, nel senso che il diritto di asilo riconosciuto da uno Stato ad un individuo in questa situazione è strettamente connesso con il principio di estensione della sovranità degli Stati nei luoghi considerati extraterritoriali.

 

Le origini dell’asilo territoriale si rinvengono nell’epoca delle guerre di religione in Europa tra il XVI e il XVII secolo, dovute alla riforma protestante. Infatti, durante tale periodo gli Stati erano soliti concedere asilo sul proprio territorio alle persone che, professando la propria religione, erano in fuga dalle persecuzioni operate negli Stati in cui si praticava una religione avversa.

Ma fu solo con la rivoluzione francese che esso divenne un vero principio giuridico.

Infatti il diritto di chiedere asilo per gli esiliati politici fu espressamente contemplato nella Costituzione del 1793.

 

Il diritto d’asilo divenne quindi espressione della sovranità degli Stati, i quali potevano concederlo, o meno, nelle forme a loro congeniali. La  conseguenza di ciò, è che ad oggi non esiste una definizione universalmente valida per il diritto d’asilo.

 

L’unica definizione considerata essenziale, quando si cerca di precisarlo è quella fornita dall’Institut de Droit International nella sessione di Bath del 1958. Esso è stato così definito: il diritto di asilo consiste nella protezione accordata da uno Stato, all’interno della propria sfera territoriale o in un altro luogo, ad uno straniero che ne faccia richiesta”(così detta l’art. 2, paragrafo 1, della Risoluzione dell’Institut de droit international nella sessione di Bath del 1950. D. Anzillotti, in Annoire de l’Institut de droit international, session de Bath, II, pagg 452 e ss.)

 

L’asilo è nato come un rapporto che si svolgeva tra individui privati, per poi divenire un diritto a loro garantito dagli Stati e regolato attraverso disposizioni interne decise in base alla propria volontà. L’impulso allo sviluppo della normativa relativa  al diritto di asilo negli Stati, è giunto in seguito agli effetti delle due guerre mondiali.

 

 Questi fatti hanno messo in luce la fondamentale importanza ricoperta dagli Stati nell’accogliere chi fugge da persecuzioni o dalle violenze delle guerre. In considerazione di ciò, essi hanno ritenuto che la concessione dell’asilo dalle persecuzioni dovesse essere un diritto da garantire ad ogni individuo bisognoso e, pertanto, da regolamentare opportunamente attraverso i propri ordinamenti interni. Esso è stato infatti stimato dagli Stati come un diritto individuale a tutela della vita umana, la cui concessione è espressione della propria sovranità.

 

Il diritto di asilo è espressione della sovranità degli Stati. Ma esso ha avuto anche risvolti nell’ambito internazionale per i due seguenti motivi. Il primo riguarda il fatto che l’applicazione del diritto di asilo coinvolge almeno due Stati. Lo Stato che concede asilo ad un cittadino di un altro Stato, lo sottrae alla sua giurisdizione e quest’ultimo, dovendo rispettare la sovranità territoriale del primo, deve esimersi da ogni azione nei confronti di colui che beneficia dell’asilo sul territorio altrui.

 

Il secondo motivo concerne il fatto che gli esodi di massa di persone intenzionate a richiedere asilo in fuga dalle guerre, richiede una gestione sopranazionale del problema. Infatti, questo fenomeno, durante i due conflitti mondiali, ha assunto dimensioni talmente vaste da dovere coinvolgere le organizzazioni internazionali per meglio gestirlo.

 

Partendo da queste considerazioni, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione n. 8 dell’11 febbraio 1946, ha affermato che “this problem is international in scope and nature”(A. Malintoppi, op. cit., 1983, pag. 44), ovvero il problema del diritto d’asilo e le sue conseguenze sono di interesse internazionale e necessitano  della cooperazione tra gli Stati da porre in essere mediante una regolamentazione internazionale.

 

Inoltre il diritto di richiedere  asilo è stato ritenuto un diritto fondamentale dell’uomo. Infatti, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha espressamente indicato all’articolo 14 della Dichiarazione Universale per i diritti dell’Uomo, approvata il 10 dicembre 1948, che davanti ad una persecuzione, tutte le persone hanno il diritto di chiedere asilo e di beneficiare dell’asilo in un altro paese”.

 

Dal canto loro alcuni Stati, hanno deciso di rendere la cooperazione in materia di asilo effettiva. Pertanto, essi hanno ratificato alcune convenzioni in questo senso. 

 

Va peraltro notato che ad oggi non risulta essere stata adottata una normativa internazionale universale volta a regolamentare tale diritto: quelle adottate sono perlopiù a carattere locale e settoriale.

Esse sono:

la Convenzione sull’asilo firmata all’Avana il 20 febbraio 1928; la Convenzione sull’asilo politico firmata a Montevideo il 26 dicembre 1933; la Convenzione sull’asilo politico e sui rifugiati firmata a Montevideo nel 1939; la Convenzione sull’asilo territoriale firmata a Caracas il 28 marzo 1954; la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951; la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Asilo territoriale del 1967; la Convenzione africana sui rifugiati del 1969; la dichiarazione di Cartagena del 1984 per l’America latina.

 

Oltre ai suddetti atti internazionali, vi sono anche alcune disposizioni, contenute in altre Convenzioni, che riguardano il diritto d’asilo.

 

Queste sono:

1) la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950 dai governi membri del Consiglio d’Europa; 2) la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre del 1984. Essa, oltre a definire il contenuto del proprio oggetto, tutela il diritto di asilo attraverso l’articolo 3, parte 1. Esso infatti dispone il divieto di estradare, espellere o respingere un cittadino straniero verso uno Stato dove rischia di subire quegli atti di violenza espressamente in essa indicati; 3) la Convenzione sui diritti del fanciullo adottata dall’assemblea generale dell’ONU il 20 novembre 1989, volta a definire i diritti fondamentali spettanti ad ogni fanciullo. Tra questi, il diritto di asilo compare all’articolo 22. Esso, infatti, indica agli Stati di adottare misure adeguate affinché, ad un fanciullo che ricada nella condizione di rifugiato, siano garantiti tutti i relativi benefici previsti sia dagli strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo, che di natura umanitaria di cui gli Stati sono parti.

 

 

Rifugiati ed Immigrati: contesto giuridico 

 

Dalla fine degli anni ’70 è emerso all’attenzione pubblica il fenomeno dei rifugiati, tradizionalmente chiamati Fluchtlinge, ma che verranno d’ora in poi definiti con un nuovo termine, destinato a una notevole celebrità in ragione dell’imponente afflusso di ingressi registrato in Germania negli anni ’80 e ’90: Asylanten. Più precisamente, il nuovo termine verrà impiegato soprattutto per indicare i rifugiati “non desiderati”, provenienti da paesi del Terzo mondo e utilizzato indipendentemente dall’esito della richiesta di rifugio politico (quindi per indicare tanto i richiedenti asilo la cui istruttoria è in corso, quanto coloro che hanno visto rigettata la richiesta, quanto ancora quelli che l’hanno vista accogliere) (L. Zanfrini, 2007, pag. 31).   

 

Secondo la Convenzione sullo status di rifugiato delle Nazioni Unite adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 si considera rifugiato chiunque “a causa del timore fondato di essere perseguitato in ragione della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un particolare gruppo sociale o dell’opinione politica, si trova al di fuori del paese di cui è cittadino e non puo’ o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel paese”.

 

Questa la definizione concernente lo status di rifugiato, vincolante per gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Ginevra; è evidente da tale definizione che l’essere rifugiato non è la conseguenza di una scelta ponderata e maturata con tranquillità, quanto una condizione, spesso improvvisa, in cui una persona si ritrova, suo malgrado.

 

Ecco una prima differenza tanto evidente quanto profonda, per le conseguenze che ne scaturiscono, tra chi cerca rifugio per motivi politici e chi è invece spinto a lasciare il proprio paese per motivi economici, di sfida, turistici o altro ancora.

 

E’ utile tenere distinta la figura del migrante forzato da quella del rifugiato. Quest’ultimo termine ha infatti un preciso significato giuridico, internazionalmente riconosciuto, per cui è corretto utilizzarlo solo per definire coloro che hanno effettivamente ottenuto lo status di rifugiato politico, uno status che implica il diritto alla protezione e all’assistenza da parte del paese che li ha accolti. (L. Zanfrini, op. cit. 2007, pag. 43).

 

Dalla lettura del testo della Convenzione di Ginevra emerge che gli elementi di causa/effetto atti a considerare un individuo rifugiato sono la sussistenza di una discriminazione e una conseguente persecuzione. Mentre la condizione “territoriale” è che esso deve trovarsi fuori del proprio paese. Riguardo al concetto di persecuzione, la Convenzione non definisce chiaramente il suo significato, tuttavia esso lo ricollega all’art. 14 della Dichiarazione Universale per i diritti dell’uomo, il quale menziona la persecuzione come una condizione che legittima la richiesta di asilo.

 

Lo Status di Rifugiato non viene concesso indistintamente a tutti coloro che ricadono nella definizione di cui all’articolo 1 A della Convenzione. Infatti la Convenzione di Ginevra detta le condizioni che permettono ad uno Stato di escludere una persona dal beneficio dell’asilo. A questo proposito, l’articolo 1 lettere F b), indica che sono esclusi dal riconoscimento dello status di rifugiato coloro che: “abbiano commesso un grave crimine di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammessi in qualità di rifugiati”.

 

Dalla lettura di questa disposizione si rileva che uno Stato può derogare alla applicazione della Convenzione e quindi, rifiutare di concedere lo Status di rifugiato, solo qualora una persona abbia commesso un “grave crimine di diritto comune”. Ma a riguardo, si deve notare che essa non definisce cosa si intende per grave crimine di diritto comune. Di conseguenza ciò ha comportato una interpretazione non uniforme di questo termine da parte degli aderenti.

 

Il rifugiato è una persona costretta a fuggire dal proprio paese per paura di subire persecuzioni. Il soggetto pertanto è normalmente sprovvisto di documenti autorizzativi ad entrare e permanere sul suolo di un altro paese.. Poiché è prassi che l’ingresso irregolare di un cittadino straniero in un altro Stato venga punito dalle leggi interne, la Convenzione di Ginevra ha disposto che lo Stato che riceve un cittadino di uno Stato terzo entrato sul suo territorio illegalmente per chiedere asilo, non sia per questo oggetto di provvedimenti penali. Così facendo, nessun potenziale “rifugiato” potrà essere scoraggiato a richiedere asilo nello Stato che lo accoglie.

 

A questo scopo, l’articolo 31 dispone che: “Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che provenienti direttamente dal Paese in cui la loro vita o libertà era minacciata nel senso previsto dall’art. 1, entrino o si trovino sul loro territorio senza autorizzazione, purchè si presentino senza indugio alle autorità….”.

 

Il divieto di sanzionare l’ingresso irregolare, non è l’unica norma che tutela il rifugiato dalle leggi interne contrarie ai fini della Convenzione di Ginevra. Ben  più incisivo risulta infatti essere il principio di “non refoulement”.

 

Tale principio è espresso nell’art. 33. Esso dispone infatti che “nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere – in nessun modoun rifugiato verso le frontiere dei luoghi dove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate (…)”.

 

Attraverso questa disposizione si impedisce ad uno Stato di espellere o respingere una persona dal proprio territorio verso le frontiere dei luoghi dove la sua vita è minacciata. L’unica deroga ammessa è qualora il rifugiato sia considerato un pericolo per la Sicurezza dello Stato stesso o una minaccia per la sua comunità.

 

Lo Stato che intende comunque espellere un rifugiato dal suo territorio, puo’ farlo. Ma esso è tenuto a rispettare alcune condizioni. In questo senso, l’articolo 32 della Convenzione stessa detta le modalità necessarie per potere espellere un rifugiato dal paese in cui risiede come beneficiario dell’asilo. In particolare, indica che l’espulsione di un rifugiato puo’ avvenire solo per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico alle seguenti condizioni: 1) che il rifugiato sia ammesso a fornire prove a sua discolpa, 2) che gli venga consentito di farsi ammettere regolarmente in un altro Stato.

 

Relativamente al punto uno, lo Stato che intende espellere un rifugiato per i suddetti motivi deve fornire i mezzi di tutela giurisdizionale normalmente ammessi nel proprio ordinamento; mentre rispetto al punto due, deve permettere al rifugiato, attraverso una preventiva autorizzazione da parte di un altro Stato, di farsi espellere dove esso ritiene più opportuno.

 

Tali condizioni sono chiaramente tese ad escludere l’espulsione verso paesi dove il rifugiato potrebbe subire delle persecuzioni.

Infine, si deve dire che l’applicazione della Convenzione di Ginevra deve essere operata dagli Stati parti senza discriminazione alcuna. Essa, sottolinea, nel proprio preambolo, il principio della non discriminazione, secondo il quale si ritiene che la tutela delle persecuzioni deve essere garantita a tutte le persone senza distinzione di razza, religione e opinione politica.                    

 

La Convenzione Schengen.  Contesto giuridico

 

Alcuni Stati della Comunità Europea hanno adottato delle norme convenzionali in materia di diritto d’asilo.

Tali Stati hanno inserito alcune disposizioni sul diritto d’asilo nell’accordo di Schengen   relativo alla graduale soppressione dei controlli alle frontiere comuni, firmato il 14 giugno 1985.

 

L’obiettivo   di tale accordo è la piena realizzazione della libera circolazione delle persone all’interno dell’area formata dall’insieme dei territori degli Stati contraenti, detto spazio Schengen  .

 

L’accordo detta delle regole per la graduale soppressione dei controlli alle frontiere comuni, nonché le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari valide in tutti gli Stati aderenti.

 

In particolare, riguardo il diritto d’asilo, si osserva che gli Stati parti, nonostante le norme che condizionano l’ingresso di cittadini di Stati terzi, hanno desiderato tutelare il diritto di questi ultimi a presentare la domanda di asilo.

 

A questo scopo hanno adottato la seguente disposizione contenuta nell’articolo 5 parte 1, concernente i criteri generali per l’ingresso degli stranieri nello spazio Schengen  : “l’ingresso nel territorio delle parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtu’ di obblighi internazionali. In tal caso l’ammissione sarà limitata al territorio della parte contraente interessata che dovrà avvertire le altre parti contraenti.

 

Tali regole non ostano all’applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo. L’autorità di frontiera puo’ respingere lo straniero privo di mezzi di sussistenza o per ragioni di sicurezza od ordine pubblico”.

 

La Convenzione di Schenghen si occupa anche di definire qual è lo Stato competente a ricevere una domanda di asilo presentata all’interno dell’area Schenghen. Infatti, al fine di realizzare la libera circolazione delle persone, prevede che vengano eliminate le frontiere interne.

 

Di conseguenza si crea un’unica frontiera esterna delimitante l’area formata dagli Stati parti.

L’assenza di controlli interni ha pero’ determinato alcune problematiche. Ossia i richiedenti asilo, potendosi muovere liberamente in questo spazio, avrebbero potuto presentare domanda d’asilo in uno Stato non competente ad accoglierla, oppure avrebbero potuto presentare più domande in diversi  Stati, facendo venire meno cosi’ l’obbligo di richiederlo solo nel primo Stato di ingresso e solo in quello.

 

Tali fenomeni sono stati definiti come di seguito:

a) “richiedenti in orbita”;

b) “asylum shopping”.

 

 Con il primo termine si intende la situazione in  cui vengono a trovarsi i richiedenti asilo che sono rinviati da uno Stato all’altro, in quanto nessuno di questi si ritiene competente ad accettare la loro istanza. Mentre il secondo termine, esprime la situazione secondo la quale, i richiedenti asilo, potendosi muovere indisturbati all’interno dell’area Schengen, hanno la possibilità di presentare più domande d’asilo in diversi Stati, nella speranza che almeno una di queste richieste venga accolta con esito positivo.

 

Al fine di individuare lo Stato competente ad esaminare una richiesta d’asilo presentata nell’area Schengen da un cittadino di uno Stato terzo, gli Stati parti, hanno convenuto di creare un adeguato sistema di regole.

 

Sostanzialmente lo Stato competente è quello che ha rilasciato un titolo di soggiorno o un visto di ingresso, mentre nel caso in  cui più Stati concorrano tra loro per aver rilasciato tali documenti, la competenza a decidere sulla domanda d’asilo ricade su chi li ha rilasciati per la maggiore durata.  Oppure, quando il richiedente asilo entra irregolarmente in uno Stato parte della Convenzione, lo Stato competente è considerato quello di primo ingresso.

 

Per rendere maggiormente efficace l’individuazione dello Stato competente, la Convenzione di applicazione ha previsto che gli Stati parti potessero collaborare tra loro usufruendo del sistema “SIS” (Sistema informatico Schengen) ideato per lo scambio di informazioni rilevanti per il controllo delle frontiere. In questo modo, con la Convenzione di Schengen, gli Stati parti, da un lato hanno voluto assicurare che almeno uno Stato si facesse carico di una richiesta di asilo, dall’altro hanno ritenuto di risolvere il problema della pluralità della presentazione delle domande, in quanto la stessa puo’ essere presentata solo in uno Stato.

 

La Convenzione Dublino.  Contesto giuridico

 

La Convenzione di Dublino detta i criteri a cui si devono rifare gli Stati per determinare la loro competenza ad esaminare una domanda d’asilo. Al contempo regola le modalità per lo scambio di informazioni tra essi, nonché per il trasferimento dei richiedenti asilo da uno Stato a quello ritenuto competente.

 

Obiettivo specifico della Convenzione è l’individuazione dello Stato competente ad esaminare una domanda d’asilo presentata  da un cittadino di uno Stato terzo in uno degli Stati parti della Convenzione.

 

La competenza deve essere attribuita, in primo  luogo allo Stato parte in cui il richiedente asilo è entrato per primo, in secondo  luogo allo Stato che ha rilasciato il visto d’ingresso o titoli autorizzativi a permanere sul suo territorio; infine, allo Stato che ospita un parente già rifugiato del richiedente.

 

 

La Normativa e le procedure

 

 

La relazione tra la normativa in materia di asilo e quella sugli stranieri

 

La normativa in Italia

 

La riflessione potrebbe partire da lontano. Sicuramente le leggi nazionali hanno operato attraverso scelte talora non felici di commistione delle questioni connesse all’immigrazione con quelle derivanti dalla richiesta di asilo o dalla concessione dello status di rifugiato. In alcuni casi l’interazione delle due normative, destinate ad incrociarsi ad esempio nel caso dell’applicazione dell’espulsione, nelle procedure di notificazione, nell’individuazione delle modalità di ingresso clandestino piuttosto che regolare, non è  riuscita a mantenere tuttavia una sufficiente ripartizione.

 

Le fonti

 

Gli istituti giuridici del diritto d’asilo e dello status di rifugiato, riguardanti i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, trovano la loro fonte di disciplina in primo luogo nella Costituzione Repubblicana e quindi in leggi ordinarie e regolamenti di attuazione ed esecuzione.

 

1.1. L’articolo 10 comma 3 della Carta costituzionale italiana, fornisce la definizione del diritto d’asilo, laddove prevede, una tutela per lo straniero che non possa godere nel proprio paese di garanzie di libertà democratiche quali quelle assicurate presso lo Stato italiano.

 

L’art. 117 della costituzione, nella nuova formulazione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, dettata in particolare per disciplinare l’autonomia normativa regionale, mantiene allo Stato la competenza esclusiva in materia di diritto d’asilo e tutela degli stranieri

 

1.2 Le principali fonti ordinarie, in vero orientate essenzialmente a disciplinare lo status di rifugiato, sono costituite in primo luogo da due leggi di ratifica di Convenzioni internazionali: legge 24 luglio 1954 n. 722, di ratifica della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status di rifugiati; legge 23 dicembre 1992 n. 523, di ratifica della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, relativa alla determinazione dello stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati della Comunità europea.

 

Il Parlamento italiano è intervenuto anche con una normativa d’urgenza, costituita dal decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito in legge 28 febbraio  1990 n. 39: di essa resta in vigore solo il primo articolo, sostanzialmente integrato e modificato con gli articoli 31 e 32 della legge 30 luglio 2002 n. 189. Il D.P.R. 15 maggio 1990 n. 136 detta poi norme regolamentari di attuazione dell’articolo 1 comma 2 del suddetto decreto legge, che tuttavia risultano sostanzialmente superate dalle disposizioni contenute nel citato articolo 32 della legge n. 189/2002. (c.d. legge Bossi-Fini)

 

Esiste poi nell’ordinamento italiano un Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che contiene alcune disposizioni utili da esaminare, anche se non espressamente dettate per la materia qui in esame; nonché il regolamento di attuazione del suddetto testo unico, approvato con D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394.

 

Ricordiamo il decreto legislativo 7 aprile 2003 n. 85, di attuazione della Direttiva comunitaria 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario, nel quale viene tra l’altro affermato il principio (art. 7) che l’ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell’istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra.

 

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004, che sostituisce la Commissione centrale per il Diritto d’Asilo e istituisce sette Commissioni territoriali preposte all’esame delle domande di asilo., introduce l’istituto del trattenimento per i richiedenti asilo nei Centri di Identificazione ed una procedura delle domande semplificata che si aggiunge a quella ordinaria.

 

Ricordiamo, infine, il decreto legislativo n. 140 del 2005, decreto di attuazione della Direttiva 2003/9/CE sulle norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri.

 

Proprio in questi giorni l’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità, nel quadro della presentazione del rapporto 2007 a Milano, ha affrontato il tema dell’accoglienza dei rifugiati. In particolare il dottor Francesco Grandi si è soffermato sui servizi di accoglienza, protezione e integrazione. La Lombardia è la seconda regione di arrivo degli asilanti ed è stato ribadito che è la qualità  del territorio e dei servizi a definire l’accoglienza (e come, per conerso i territori marginali rappresentino invece sistemi di non accoglienza). 

 

Vi è da dire pero’ che i costi eccessivi dell’accoglienza, siano a scapito dell’integrazione degli asilanti. L’offerta dei servizi è standardizzata rispetto alle esigenze dell’asilante.

 

Le fonti - La recente normativa

 

La commissione delle Comunita’ Europee ha licenziato in data 6 giugno 2007 in Bruxelles il c.d. Libro Verde sul futuro regime comune Europeo in materia di asilo.

 

L’idea è quello di fare dell’Unione Europea uno spazio di protezione unico per i rifugiati, basato sull’applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente e sui valori umanitari comuni a tutti gli Stati membri.

 

Il libro verde si propone di individuare le possibili scelte per definire la seconda fase della creazione del regime comune europeo in materia di asilo, in conformità dell’attuale ordinamento giuridico dell’Unione Europea.

 

Il piano di base del regime comune europeo di asilo, quale definito nel programma di Tampere e confermato nel programma dell’Aia, consiste nell’instaurare una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme validi nell’intera Unione.

 

L’obiettivo ultimo perseguito a livello UE consiste pertanto nel garantire una reale parità, creando un sistema in grado di assicurare a coloro che ne hanno veramente bisogno l’accesso a un livello elevato di protezione in tutti gli Stati membri, a condizioni identiche, riservando al tempo stesso un trattamento equo ed efficace a quanti non risultino bisognosi di protezione.

 

Tenuto conto della necessità di presentare per tempo le proposte per il varo della seconda fase previsto nel 2010, è essenziale avviare fin d’ora un’analisi e un dibattito approfonditi sulla futura struttura del regime comune di asilo europeo.

 

Le fonti - Il decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007 e il decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 (procedure)

 

Il 19 gennaio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007. Si è trattato della prima fase di  realizzazione , nel nostro ordinamento, di un complesso disegno normativo volto a dare attuazione alla recente normativa europea  intesa ad armonizzare le normative dei Paesi membri in materia di asilo.

 

La nuova normativa opera una precisa definizione dei presupposti in base ai quali operare la valutazione degli atti di persecuzione (art.7) e dei motivi di persecuzione (art. 8).

 

L’effetto innovativo di tali norme è duplice. Da un lato, esse offrono agli organi chiamati a pronunciarsi sull’istanza di riconoscimento, dei parametri certi sui quali fondare l’esame delle argomentazioni addotte dall’asilante a sostegno della propria istanza; e, dall’altro lato, introducono nel nostro ordinamento la definizione di categorie quali, ad esempio, “razza” “particolare gruppo sociale” , ecc. che, sino ad oggi, nella prassi applicativa della Convenzione di Ginevra, erano rimaste alquanto vaghe ed avevano spesso costituito oggetto di incertezze interpretative.

 

Come importante contenuto di novità va sottolineato che la normativa del decreto prevede due forme di riconoscimento della protezione internazionale: il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

 

La protezione sussidiaria, pur se fondata su presupposti che la riconducono all’alveo concettuale entro il quale sino ad oggi, si era soliti ricondurre la cosiddetta protezione umanitaria, appare ora caratterizzata dal forte elemento di novità di non costituire più una forma di protezione aggiunta ad un provvedimento di diniego in ordine all’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, ma di integrare invece una autonoma figura di riconoscimento, la quale si fonderà su una decisione di accoglimento dell’istanza.

 

In pratica, con la nuova normativa, si vengono a configurare due diverse tipologie di riconoscimento dello status: lo status di rifugiato in senso stretto, e questa nuova forma di riconoscimento dello status di persona ammessa alla protezione sussidiaria.

Da cio’ discende anche un ulteriore importante corollario sul quale conviene sin d’ora focalizzare l’attenzione.

 

E’ chiaro che, stante queste due diverse tipologie di riconoscimento della protezione internazionale, insorgerà, in capo all’autorità decidente, anche un più preciso onere di motivazione dei provvedimenti, che valga a dare conto, in caso di decisione negativa, del perché non si è ritenuto di poter riconoscere né lo Status di rifugiato e neppure lo status di persona ammessa alla protezione sussidiaria; e, in caso di riconoscimento della protezione sussidiaria, del perché si sia ritenuto di escludere il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

Va infine rimarcato che le due forme di riconoscimento, conferiranno anche due diversi tipi di status giuridici, ed una prima sostanziale differenza tra i due status è gia’ indicata nbell’articolo 25 del Decreto, lì dove – al comma 2 – è previsto che al titolare dello status di rifugiato è consentito, sia pure con le modalità ed i limiti previsti per i cittadini dell’Unione Europea, l’accesso al pubblico Impiego, possibilità che, stando al combinato disposto dei due commi dell’articolo, sembra da ritenersi esclusa per le persone ammesse alla protezione sussidiaria.

 

Permane ancora la possibilità, per le Commissioni Territoriali, di chiedere al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del T.U. sull’Immigrazione, in tutti quei casi in cui la Commissione ritenga che, pur respingendo l’istanza di riconoscimento dello status di protezione internazionale, sussista qualche ragione per accordare al soggetto un periodo di protezione.

 

Il 2 marzo 2008 è entrato definitivamente in vigore il decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008.

 

Le autorità competenti all’esame delle domande di protezione sono le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, mentre la competenza a ricevere le domande dei richiedenti asilo è attribuita alle Questure ed agli Uffici di Polizia di Frontiera  (che sono tenuti, a loro volta, ad inviarle alle questure competenti per territorio), alle quali è presentata la richiesta d’asilo.

 

Per quanto riguarda la questura territorialmente competente a ricevere la domanda d’asilo l’articolo 26 del decreto legislativo n. 25/2008 fa riferimento alla dimora del richiedente, accezione quest’ultima più debole (in base alla fattispecie più ampie, individuate dalla giurisprudenza di merito), rispetto a quella restrittiva di residenza o domicilio. Per tutte le fasi successive alla presentazione, il decreto stabilisce che le comunicazioni all’interessato siano inviate al suo domicilio, facendo cosi’ obbligo al richiedente di comunicarlo tempestivamente – unitamente alle eventuali variazioni – alle autorità competenti.

 

La composizione delle Commissioni territoriali resta invariata, ad eccezione del fatto che, per ogni membro titolare sono previsti uno o più supplenti, aspetto quest’ultimo di non secondaria importanza, nelle situazioni più congestionate, grazie alla possibilità di costituire sotto-commissioni, con compiti istruttori.  Per quanto riguarda la durata dell’incarico (di Presidente, membro effettivo e supplente) questa è fissata in tre anni eventualmente rinnovabili.

 

Per particolari afflussi di richiedenti la protezione internazionale le Commissioni Territoriali possono essere integrate – su richiesta del Presidente della Commissione Nazionale, da un funzionario del Ministero degli Affari Esteri, con la qualifica di componente effettivo.

 

L’articolo 4 del decreto prevede al massimo dieci Commissioni Territoriali. Alle sette preesistenti si aggiungono Caserta, Torino e Bari.

Stando allo spirito della norma, la nomina delle Commissioni Territoriali avviene collettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno.

 

La Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo mantiene rapporti di collaborazione con il  Ministero degli Affari Esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all’attività svolta. Redige un opuscolo informativo che illustri: le fasi della procedura, i diritti doveri del richiedente, le modalità di accesso all’assistenza sanitaria, i riferimenti esaustivi sulle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati. L’opuscolo è consegnato al richiedente dall’autorità competente a ricevere la domanda, all’atto della sua presentazione.

 

Onde assicurare al richiedente una comunicazione adeguata in sede di colloquio, la Commissione Nazionale cura la formazione degli Interpreti.

 

La Commissione Nazionale ha competenza in  materia di revoca e cessazione dello Status.

 

Vanno esaminate prioritariamente quelle domande: palesemente fondate, presentate da richiedenti appartenenti sa categorie di persone vulnerabili, ovvero per le quali siano stati disposti l’accoglienza o il trattenimento.   La Commissione provvederà a sentire l’interessato, una volta ricevuti gli atti dalla Questura competente,  entro  i sette giorni successivi. Se tali termini non possono essere rispettati, il Questore, chiede al tribunale, in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori 30 giorni, per consentire l’espletamento della procedura dell’esame in via prioritaria.  

 

Nei centri di accoglienza il richiedente puo’ essere trattenuto per un periodo massimo di 35 giorni.

 

Le decisioni sulle domande sono comunicate per iscritto e quelle negative devono contenere le motivazioni di fatto e di diritto, nonche’ le  indicazioni sui mezzi di prova ammissibili. A far data dal 2 marzo, è soppresso l’istituto del riesame.

 

Le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese nella prima lingua indicata dal richiedente, ovvero, quando cio’ non risulti possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all’esame della domanda è garantita al richiedente, se necessario, l’assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.

 

Avverso i provvedimenti di diniego della protezione internazionale è ammesso ricorso dinnanzi al Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello, in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento.

 

 

 

 

PARTE SECONDA

 

 

Andamento dei richiedenti asilo per il riconoscimento dello status di Rifugiato, secondo gli esiti della Commissione per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano

 

Fonte: database “Dublinet” (software in uso presso le attuali sette Commissioni Territoriali)

 

1^ Obiettivo specifico della ricerca

 

Descrizione dell’andamento dei richiedenti asilo secondo gli esiti della Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano presso la Prefettura.

 

 

Per poter procedere alla descrizione di cui sopra, occorre precisare che i dati raccolti si riferiscono ad un arco temporale che va dal 21 aprile 2005, giorno in cui cui divennero operative le Commissioni territoriali fino a marzo del 2008 circa (periodo in cui i dati sono stati reperiti dal database citato).

 

 

Analisi dei dati

 

 

In primo luogo si è proceduto all’analisi degli “esiti” rispetto alla   caratteristica strutturale del genere. 

 

Genere

 

TAB. N. 1

 

2005

 

 

 

 

 

Sesso

Negativo

Negativo Umanitaria

Positivo

%

Totale

valore assoluto

 Donne

18,3

29,6

21,1

21,0

82

 Uomini

81,7

70,4

78,9

79,0

308

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Totale

257

81

52

         

 

valore

 

assoluto

390

 

 

 

 

 

 

GRAF. N. 1

 

 

 

 

Nel corso del 2005 gli esiti delle domande di asilo, esaminate dalla Commissione territoriale di Milano rispetto al genere,   hanno registrato i seguenti andamenti:

 

Il rigetto della domanda (esito negativo) è stato dell’81,7% per gli uomini e del 18,3%  per le donne.

 

Il riconoscimento della protezione umanitaria (esito negativo-umanitaria) è stato del  70,4% per gli uomini e del  29,6% per le donne (evidente tendenza alla concessione della protezione umanitaria  alle donne a causa dei pericoli cui le stesse andrebbero in corso nell’ipotesi di un rimpatrio nel paese d’origine, o tendendo conto della situazione di instabilità politica del paese di provenienza).

 

Il riconoscimento pieno dello status (esito positivo) nel 2005 è attribuito ai richiedenti di sesso maschile nella misura del 78,9% contro il 21,1% per le donne.

 

 

 

TAB. N. 2

 

2006

 

 

 

 

 

Sesso

Negativo

Negativo Umanitaria

Positivo

%

Totale

valore

assoluto

Donne

21,0

20,0

22,0

21,0

216

Uomini

79,0

80,0

78,0

79,0

815

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Totale

512

368

150

 

 

valore

 

assoluto

1031

 

GRAF. N. 2

 

 

 

 

La tabella n. 2 relativa l’anno 2006, de visu mostra come tendenza   un  aumento nella concessione della protezione umanitaria, molto più per gli uomini che per le donne, anche se si è registrato in questo  anno un incremento per queste ultime, rispetto al precedente anno (80,0% contro i 20,0%).

 

Il 2006 si conferma come l’anno in cui le Commissioni territoriali, tenendo anche conto delle situazioni socio-politiche delle aree di provenienza, concedono la protezione umanitaria alle donne, in considerazione della vulnerabilità del soggetto.

 

 

L’esito positivo per gli uomini (78,0%), evidenzia  che la migrazione a fini non economici coinvolge più il genere maschile che non quello femminile (22,0%).

 

TAB. N. 3

 

2007

 

 

 

 

 

Sesso

Negativo

Negativo Umanitaria

Positivo

%

Totale

valore

assoluto

Donne

17,9

20,7

29,6

19,7

403

Uomini

82,1

79,3

70,4

80,3

1647

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Totale

1252

632

162

 

 

valore

 

assoluto

2050

 

 

GRAF. N. 3

 

 

 

 

Dalla lettura della tabella n. 3 relativa l’anno   2007 si osserva che l’andamento degli esiti per l’anno considerato è il seguente: i  dinieghi dello status di rifugiato sono nella misura  dell’82,1% dei richiedenti di sesso maschile, contro il 17,9% per il sesso femminile, si registra un aumento della concessione della protezione umanitaria per le donne (20,7% e 79,3% per gli uomini).

 

Si constata anche nel corso dell’ anno preso in considerazione   un lieve aumento della concessione degli status nei confronti delle donne (29,6% -70,4%).

 

TAB. N. 4

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesso

Da Esaminare

Negativo

Negativo Umanitaria

Positivo

%

Totale

Valore

assoluto

Donne

20,3

22,3

27,8

29,4

22,9

70

Uomini

79,7

77,7

72,2

70,6

77,1

236

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Totale

       59

 193

 36

 17

 

 

Valore

 

assoluto

306

 

GRAF. N. 4

 

 

 

 

 

L’anno in corso registra una percentuale del 79,7% e del 20,3% (uomini, donne) di casi da esaminare, una buona percentuale di concessioni di protezione umanitaria per le donne (27,8%) e il 72,2% per gli uomini, mentre i dinieghi sono stati del 77,7% per gli uomini e 22,3% per le donne. Lo status di rifugiato finora risulta essere stato concesso al 29,4% delle donne e al 70,6% degli uomini.

 

 

 

2^ Obiettivo specifico della ricerca

 

L’analisi dei dati – L’analisi bivariata tramite tavole di contingenza  

 

 

 Le caratteristiche strutturali, l’analisi degli esiti e l’applicazione del modello statistico per determinare i fattori maggiormente rilevanti al fine di un esito positivo (tutte le 7 Commissioni)  

 

 

Dal database della Commissione territoriale di Milano, sono stati prelevati i dati relativi ai rifugiati dal 21 aprile 2005* al 2008  relativi a tutte  le sette Commissioni esistenti in Italia. (Milano, Gorizia, Roma, Foggia, Crotone, Trapani e Siracusa)** e inseriti in SPSS.

 

 

*Data a partire dalla quale sono state applicate le disposizioni in materia di asilo previste dalla legge n. 189/2002 e dal relativo regolamento di attuazione, DPR. N. 303/2004.

 

 

 

 **ogni Commissione Territoriale è composta da: un funzionario della carriera Prefettizia (Presidente dell’organo), un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di ACNUR, un rappresentante degli Enti Locali nominato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

  TAB. N. 5   

 

 

 

 

La tabella n. 5  evidenzia l’ammontare degli esiti (positivo, negativo, da giudicare, estenzione, negativo assente, ecc.) totali e mancanti della distribuzione congiunta tra le variabili di riga e quella di colonna (anni dal 2005 al 2008)***

 

***I dati si riferiscono ai mesi di gennaio – marzo   2008

 

Complessivamente nel 2005 alle sette commissioni territoriali sono pervenute 7.686 richieste d’asilo, nel 2006 9.845, nel 2007 13.194 e nei primi due mesi dell’anno in corso 2.342.          

 

 

 

TAB. N. 6

 

anno

positivo

negativo

umanitario

Totale

2005

355

3486

1963

5.804

2006

581

3813

2250

6.644

2007

820

2851

5368

9.039

totale

1756

10.150

9581

21.487

 

 

 

GRAF. N. 5

 

 

 

Le distribuzioni di frequenza  marginali, relativamente alle variabili nazionalità dei rifugiati, hanno richiesto, proprio perché espresse su di un continuum particolarmente esteso, di essere raggruppate secondo classi di valori tra di essi continui o similari.

Sono state create delle “macroaree di provenienza”.

 

La lettura di output della tavola di contingenza ottenuta ci mostra come, avendo assunto le macroaree di provenienza dei rifugiati a variabile indipendente, si possa verificare se esse siano o no correlate con la variabile dipendente “esito”, se siano, in ultima analisi, fondate su una logica di esistenza di un nesso di causazione tra le due variabili considerate.

 

 Ricordiamo che in modo analogo si è proceduto per gli anni 2006, 2007 e 2008.

 

La tabella sotto riportata è relativa all’anno 2005.

 

TAB. N. 7

 

Su un totale di 7.687, di  cui 7.624   globali e 63  esclusi, riscontriamo come le informazioni in nostro possesso sono attendibili, ma non sappiamo fino a che punto siano significative. La macroarea Altra Africa ha un numero notevole di casi di diniego della richiesta d’asilo, ma con considerevole numero, espresso in valore assoluto (1687) di concessione della protezione umanitaria.  Alto è il numero delle pratiche diniegate, come è alto, rispetto alle altre macroaree, il riconoscimento dello status, attestando la macroarea Altra Africa al primo posto (232).

 

Un andamento di esito positivo delle richieste analizzate per macroaree rivela che l’Asia è il continente che si pone al 2^ posto, a seguire l’Europa e l’America.

 

Rappresentiamo graficamente  esiti e macroaree di provenienza:

 

 

 

 

 

 

 

GRAF. N. 6

 

 

La tabella n. 7 come anche il grafico soprariportato dimostrano che per il 2005 abbiano ottenuto  esito positivo della richiesta d’asilo  i richiedenti provenienti dalla macroarea da noi definita “Altra Africa” (Angola,Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Congo, Niger, Nigeria, Ruanda, Sudan, Tanzania Togo, per citarne alcuni).

 

Senza entrare nel merito della situazione dei diritti umani di ciascuna nazionalità, costituenti la macro Altra Africa, possiamo dire comunque che si tratta di paesi in cui avvengono violazioni dei diritti umani, da parte della stessa polizia, fra cui uccisioni illegali, torture e maltrattamenti di detenuti. In alcuni contesti, come il Burundi, il partito al potere il CNDD-FDD è stato spesso accusato di corruzione. Le relazioni tra le autorità e i media indipendenti sono state piuttosto tese e conflittuali e i giornalisti sono stati ripetutamente minacciati. Sempre in Burundi, si è registrata un’elevata incidenza di stupri e violenze sessuali ai danni di donne di ogni età, sia nelle zone rurali, sia in quelle urbane.

In Camerun vi sono state condanne per pratiche omosessuali, torture e maltrattamenti.

 

In Nigeria vige la pena di morte e la polizia fa uso della tortura per estorcere confessioni.   

 

E’ chiaro che la Commissione, al momento dell’intervista del richiedente, proveniente da uno dei paesi della macroarea Altra Africa, tiene conto del contesto  e delle situazioni summenzionate e propende per la concessione dello  status di rifugiato.

 

TAB. N. 8

La nostra analisi, ora ci porta a considerare l’anno 2006.

I paesi rappresentati dalla macroarea Altra Africa, anche per l’anno in questione mostrano grosso modo l’andamento dell’anno 2005.

E’ evidente, comparando le tabelle dei due anni finora considerati come vi sia stato nel 2006 un aumento di concessioni dello status (da 235 a 315) un incremento di esiti negativi (da 1915 a 2050) e una diminuzione  di concessione di protezione umanitaria (da 1687 a 1417).

Rappresentiamo graficamente gli esiti del 2006: 

 

GRAF. N. 7

 

 

  Va da se che tra esito e macroarea vi sia un rapporto di interdipendenza. 

Complessivamente nel 2006 alle sette commissioni territoriali sono pervenute 9.837 richieste d’asilo. Più della metà di queste, sono state presentate da cittadini stranieri provenienti prevalentemente da 7 paesi: Eritrea in primis, seguono Nigeria, Togo, Ghana, Costa d’Avorio, Etiopia, Sudan (macroarea Altra Africa, per l’appunto).

 

L’Eritrea e’ caratterizzata per essere una nazionalità dove  le persecuzioni religiose la fanno da padrona. I gruppi religiosi di minoranza, come i Testimoni di Geova e gli appartenenti a chiese Cristiane evangeliche, hanno continuato ad essere illegali, i loro luoghi di culto chiusi e le riunioni religiose proibite.

 

Altro problema esistente in Eritrea è quello della obbligatorietà della leva militare.

In questo paese il servizio nazionale (servizio militare più servizio civile per lo sviluppo) continua ad essere obbligatorio ed è esteso a tempo indeterminato per tutti gli uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche se ad alcune donne è stato concesso il concedo all’età di 27 anni (Sic!).

Molti richiedenti dell’Eritrea sfuggono dal loro paese sostanzialmente per sottrarsi alla leva.

Il 2006 sarà tristemente ricordato come l’anno per la Nigeria, caratterizzato dalla violenza sulle donne, compreso lo stupro da parte di dipendenti dello Stato.

 

Nel Togo permane un clima di impunità, specialmente per gli atti di violenza politica compiuti durante le elezioni presidenziali del 2005. Sostenitori dell’opposizione continuano ad essere detenuti senza processo. Sono state riferite torture e maltrattamenti senza processo.

 

La violenza sulle donne caratterizza il Ghana. Le donne ghanesi continuano ad essere vittime di violenza domestica e mutilazioni genitali.  

 

Consideriamo ora i richiedenti asilo nell’anno 2007.

TAB. N. 9

 

 

 

 GRAF. N. 8

 

 

Sia la tabella che il grafico relativi al 2007 dimostrano una sorta di inversione di tendenza. Il dato che emerge evidente è un incremento degli esiti positivi per la macro Asia, con 356 riconoscimenti di status su un totale di 820, preceduta da Altra Africa con 414.

 

Sorprendente il numero di concessioni di protezione umanitaria per i richiedenti della macro Europa, con ben 2.049 esiti, preceduta, ma solo per una manciata di casi in più dalla macro Altra Africa (2116 esiti) e seguita dall’Asia con 1.113 protezioni umanitarie.

 

Occorre, a questo punto soffermarsi e spiegare cosa ci sta dietro a tali dati.

 

Panorama regionale su Asia e Pacifico

 

L’anno 2007 è stato caratterizzato da eventi drammatici e da grandi cambiamenti per la macroarea Asia.

L’instabilità politica ha creato i presupposti per condizioni di paura, privazioni e discriminazioni. Tra queste, sollevazioni a Tamor-Leste, Tonga e Isole Salomone, e la dichiarazione dello stato d’emergenza nelle Filippine, che ha riacceso i timori di un aumento degli omicidi politici.

 

In Bangladesh, le violenze politiche hanno segnato e ritardato le elezioni, in Myanmar le autorità hanno proseguito nella loro politica d’incarcerazione e repressione degli oppositori.

Nello Sri Lanka i colloqui di pace si sono interrotti e il cessate il fuoco ha retto a fatica; durante l’anno vi sono state migliaia di vittime e massicce evacuazioni di sfollati e a novembre 2006 il gruppo d’opposizione armato Tigri Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE) ha dichiarato defunta la tregua.

 

Colpi di Stato hanno avuto luogo in Thailandia e nelle Fiji. In questo quadro di inquietudine, sofferenza e disperazione sono emerse nuove speranze per il Nepal, dove, dopo anni di conflitti e di stallo politico, la gente ha fatto fronte comune per chiedere pace, diritti umani e transizione verso la democrazia. Le richieste sono state ascoltate, e l’opportunità di una transizione pacifica è parsa essere confermata dagli accordi tra il re e i partiti politici, che hanno portato a novembre 2006 alla firma di un trattato di pace di ampio respiro. 

 

La regione ospita sei delle dieci più popolose nazioni al mondo e da sola comprende più di metà dell’intera popolazione della Terra. Alcuni eventi dell’anno sono stati il risultato del crescente ruolo conquistato dalla regione sul panorama mondiale. La sempre maggiore influenza globale economica e politica della Cina, e la preparazione ai Giochi Olimpici che ospiterà quest’anno, hanno generato un clima d’orgoglio e al contempo di discussione e tenzione (sono di questi giorni le notizie  degli scontri tra cinesi e i monaci tibetani, con decine di arresti e feriti e morti a Lhasa).

 

Il Vietnam si apprestava a diventare il 150° membro dell’Organizzazione mondiale del commercio  (World Trade Organization – WTO) a partire da gennaio 2007, dopo l’approvazione della sua candidatura alla fine del 2006 da parte del Consiglio generale del WTO. Un sudcoreano, Ban Ki-Moon, è stato scelto come nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In termini di sviluppo dei diritti umani, le parole e le azioni dei governi non sono sempre state altrettanto soddisfacenti.

Dieci Paesi della regione hanno aderito al nuovo Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e hanno rilasciato dichiarazioni d’intento positive sui diritti umani. L’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) ha intrapreso alcuni passi significativi verso una maggiore considerazione dei diritti umani nell’ambito dei suoi lavori. Tuttavia, l’Asia e il Pacifico rimangono le sole aree geografiche a non avere alcun meccanismo regionale sui diritti umani, e sul campo gli sviluppi riguardanti la protezione dei diritti umani si sono dimostrati inadeguati.

La globalizzazione ha continuato ad avere un profondo impatto sulla regione. In particolare Cina e India hanno evidenziato tassi invidiabili di crescita economica, rafforzando i legami reciproci. Tuttavia, questi sviluppi non hanno portato uguali benefici a tutti. Alcuni progetti di industrializzazione hanno causato sfollamenti e abusi dei diritti umani e milioni di persone disagiate sono rimaste in stato di povertà, poiché i benefici dello sviluppo sono ricaduti in modo sproporzionato verso coloro che potevano godere di un’istruzione migliore, case più confortevoli e maggiori qualifiche.

 

Secondo le stime delle Nazioni Unite, più del 28%  della popolazione dell’India continuava a vivere al di sotto della soglia di povertà, 50% in Bangladesh, 40% in Mongolia e 33% in Pakistan. In particolare, il divario tra zone urbane e rurali ha evidenziato come lo sviluppo economico non sia stato seguito da effetti positivi nelle campagne. In India, ad esempio, il tasso di disoccupazione globale è cresciuto, nonostante il boom del settore dei servizi, e il clima di disperazione nelle zone rurali si è tradotto in un incremento del tasso dei suicidi tra i contadini. Secondo i dati del governo, vi sono stati 16.000 suicidi l’anno tra il 2003 e il 2006, contro i 100.000 totali dei dieci anni precedenti.

 

In Cina si è continuato ad assistere a un impressionante numero di persone emerse dallo stato di povertà, e contemporaneamente a uno scioccante divario tra standard di vita nelle campagne e nelle città. I rapporti pubblicati nel corso dell’anno stimano che i salari nelle zone urbane siano mediamente quattro volte maggiori rispetto a quelli delle zone rurali. L’aspettativa di vita nelle città in Cina è di 10 e 15 anni maggiore rispetto a quella delle campagne, nonostante le preoccupanti condizioni sanitarie e di sicurezza cui sono costretti la maggior parte dei lavoratori delle industrie in numerosi settori.   

Lo sviluppo economico ha portato a grandi promesse, ma non è riuscito a migliorare la vita della maggior parte di coloro che vivono in condizioni marginali o discriminate, come le donne e le minoranze etniche, in quanto la struttura implicita alla base di tali ineguaglianze è rimasta profondamente radicata. Il processo di creazione del benessere ha portato benefici limitati e larghe fasce della popolazione che vivono in povertà hanno avuto accesso limitato o nullo a servizi di tipo sanitario, scolastico o abitativo.

 

Nonostante la globalizzazione e la libera circolazione dei beni, servizi e denaro attraverso i confini siano state largamente benvenute nella regione, per molti l’emigrazione è spesso rimasta l’unica via per usufruire di nuove opportunità di lavoro, ma questi movimenti si sono rivelati limitati e pericolosi. I lavoratori migranti hanno ricevuto un cattivo trattamento nella maggior parte dei Paesi dell’Asia e del Pacifico, e i governi non sono riusciti a proteggere i loro diritti.

 

Anche i conflitti e le dilaganti forme di discriminazione hanno influenzato in modo considerevole i flussi migratori. Nel corso dell’anno, i conflitti armati hanno causato almeno 215.000 sfollati nello Sri Lanka, e 16.000 nello Stato di Karen in Myammar. Circa 150.000 profughi si trovavano ancora al confine tra Thailandia e Myanmar; 100.000 norcoreani erano fuggiti in Cina a causa delle carestie e circa 7.000 profughi laotiani di etnia hmong si trovavano ancora in un campo profughi in Thailandia.

 

Il 2008.

 

L’esame delle poche domande d’asilo pervenute alle sette Commissioni nei primi tre mesi dell’anno in corso, non puo’ certo costituire un indicatore sicuro dell’andamento degli esiti stessi.

 

Oltre a costituire  un lasso di tempo estremamente breve, vi è da dire che le Commissioni si sono trovate a dover escogitare un escamotage per inserire nei propri database un nuovo esito che prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 251 del 2007 non si pensava potesse diventare concreta realta’.

 

Accanto al riconoscimento dello status di rifugiato, come gia’ illustrato sopra, la protezione internazionale prevede uno status di secondo livello: la protezione sussidiaria (La protezione sussidiaria è riconosciuta a colui che non può tornare nel paese di origine in quanto teme di divenire oggetto di torture, subire la pena di morte o trattamenti inumani o degradanti.)

Le segreterie delle Commissioni registrano i dati su un semplice foglio in excel del quale, tra poco daremo contezza, sia in termini numerici che di rappresentazione grafica.

 

Su un totale di 2338 domande accolte i casi di riconoscimento pieno dello status si è avuto per le macro Asia e Altra Africa con 41 e 40 casi, rispettivamente. Ma per le stesse aree notevoli sono stati i dinieghi.

A fronte di pochi riconoscimenti e molti dinieghi, in mezzo ci sono molte protezioni umanitarie che in futuro saranno convertite (al rinnovo del relativo soggiorno) in protezioni sussidiarie. (per gli effetti del  decreto legislativo del gennaio 2008, e del suo regolamento di attuazione).

 

La macroarea Europa, da questo punto di vista, ci restituisce una situazione nuova, venutasi a creare in questi ultimi tempi.

 

 

 

 

TAB. N. 10

 

 

 

Esaminiamo in primo luogo il caso della Serbia e del Montenegro.

 

 

 

 

 

 

GRAF. N. 9

 

I richiedenti della Serbia Montenegro (ora solo Serbia,  in  quanto   il

Montenegro ha dichiarato la sua indipendenza dalla Serbia e il Montenegro   è stato riconosciuto come Stato membro delle Nazioni Unite nel mese di giugno scorso) costituiscono i maggiori fruitori dell’esito di protezione umanitaria.

 

Proprio in virtu’ dei cambiamenti negli assetti politici-istituzionali, ai richiedenti è stato concesso un permesso di protezione umanitaria per evitare un pericoloso rimpatrio nel paese d’origine.     

 

Sono stati compiuti alcuni progressi in Montenegro nel superare l’impunità per i crimini di guerra e gli omicidi politici. Tortura e maltrattamenti da parte degli agenti delle forze dell’ordine sono risultati fenomeni molto diffusi. L’ingresso nel Consiglio d’Europa    
del Montenegro prevede come requisito richiesto l’adozione di provvedimenti per la protezione dei diritti umani e delle minoranze.

 

GRAF. N. 10

 

 Le protezioni sussidiarie  concesse a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007 nella Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano (gennaio-marzo 2008). Ad aver beneficiato della protezione sussidiaria sono stati i richiedenti della Costa d’Avorio.

 

La situazione in Costa d’Avorio

 

Nonostante gli intensi sforzi diplomatici, in particolare da parte delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana (UA), non si è riusciti a evitare ulteriori violazioni dei diritti umani da parte sia delle forze di sicurezza governative sia delle Forze Nuove (Forces Nouvelles), la coalizione di gruppi armati che controlla il nord del Paese dal settembre 2002. Le donne sono state colpite impunemente da entrambe le parti, situazione che è risultata aggravata dalla mancanza di un sistema giudiziario veramente funzionante. Sostenitori del presidente Laurent Gbagbo hanno continuato a incitare alla violenza nei confronti dei “Dioulas”, termine generico utilizzato per chiunque possieda un cognome musulmano originario del nord della Costa d’Avorio o da altri Paesi dell’Africa subsahariana. Discorsi dettati dall’odio hanno continuato a causare scontri etnici nell’ovest del Paese. Ci sono state violente dimostrazioni contro forze di peacekeeping delle Nazioni Unite, ma la presenza di circa 12.000 uomini del contingente ha impedito una ripresa delle ostilità. La Libertà di espressione ha subito attacchi da entrambe le parti.

 
Nonostante le forti pressioni politica da parte della comunità internazionale, non sono stati adempiuti i requisiti per le elezioni presidenziali di ottobre. L’elezione è stata rinviata una seconda volta, in primo luogo a causa dei disaccordi fra i sostenitori del presidente Laurent Gbagbo e i partiti di opposizione. Il presidente e i suoi sostenitori hanno chiesto il disarmo immediato delle Forze Nuove, mentre l’opposizione ha insistito affinché si procedesse col programma di emissione dei documenti in vista delle elezioni.

Sostenitori del presidente Laurent Gbagbo hanno criticato la presenza dei contingenti di peacekeeping della Francia e delle Nazioni Unite, chiedendo ripetutamente la loro partenza.

Si registrano gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di donne.         

Le Nazioni Unite hanno imposto sanzioni a singoli individui responsabili di incitamento all’odio e di gravi violazioni dei diritti umani.
Le forze di sicurezza si sono rese responsabili di arresti arbitrari, torture. Sono stati ripetutamente colpiti “Dioulas” e cittadini di Paesi confinanti.  Membri e sostenitori delle Forze Nuove si sono resi responsabili di violazioni dei diritti umani.  Le Forze Nuove hanno anche estorto denaro ai civili su larga scala, limitato fortemente la libertà di movimento e richiesto agli abitanti di pagare una “tassa” per entrare o uscire dai propri villaggi.
 Nell’ovest, l’antagonismo fra la popolazione indigena e i contadini provenienti da altre regioni o Paesi confinanti, incluso il Burkina Faso, hanno continuato a provocare conflitti sulla proprietà della terra e conflitti etnici. La retorica xenofoba usata dai politici e dai mezzi di comunicazione hanno aggravato le ostilità.   Giornalisti e organizzazioni mediatiche sono stati al centro di intimidazioni e attacchi da parte delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative.  

    

 

 

CONCLUSIONE

 

Per riassumere sinteticamente quanto siamo sin qui venuti dicendo, possiamo rilevare che in via generale, l’analisi statistica, seppur a prima vista sterile e fredda, fotografa e rappresenta molto bene la realtà.

 

Seppure destinata ai cultori del settore (e chi scrive si dichiara solo un umile apprendista!)  tale scienza è servita a dare un ordine e un senso alle dinamiche immigratorie e, in questa ultima occasione relativamente ai richiedenti asilo e rifugiati.

 

L’analisi condotta non ha alcuna ambizione di completezza (chi scrive è certo che si sarebbe potuto fare di meglio, anzi di più) e si scusa con anticipo se tale lavoro potrà, alla fine, urtare la sensibilità di qualcuno.

 

Una migliore conoscenza del programma statistico SPSS avrebbe consentito una maggiore autonomia,  padronanza e sviluppo nella ricerca.

 

 Ma di una cosa il sottoscritto è certo: il lavoro che egli svolge presso la segreteria della Commissione Territoriale da circa due anni, gli ha dato la possibilità non solo di illustrare, commentare e criticare quanto attuato nella normativa vigente sull’emigrazione, ma anche di arricchirlo personalmente, ponendolo a conoscenza del percorso migratorio, dei progetti futuri, delle vicende passate e presenti di chi chiede asilo politico nel nostro Paese, allontanandolo, talvolta dal ruolo di chi considera lo straniero esclusivamente come portatore di bisogni e problemi per riuscire ad avere una visione globale della persona e della sua vita.  

 

Bibliografia
 

L. ARCURI, L. CASTELLI                     

La Trasmissione dei pensieri. Un approccio alle comunicazioni di massa, Bologna, 1996  

 

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Lo Straniero consensuale. “La devianza degli immigrati come circolarità di pratiche e discorsi” in A. Dal Lago (a cura di) Lo straniero e il nemico, Materiali per l’etnografia contemporanea, Genova,      1998 

 

HARREL-BOND                                        

L’esperienza dei rifugiati in quanto beneficiari d’aiuto, V numero di Antropologia, 2005 
 

A. MALINTOPPI                                       

L’asilo politico territoriale, Milano, 1982 
 

L. ZANFRINI                                              

Sociologia delle migrazioni, Bari, 2007 
 
 

AMNESTY INTERNATIONAL             

La situazione dei diritti umani nel mondo,Torino

                                                                      Rapporti 2005-2006-2007 
 

P. BALBO                                                    Rifugiati e asilo. Il diritto reale soffocato: excursus

                                                                      Tra direttive europee e leggi nazionali, 2007. 
 

Per la normativa e procedure: 

COMMISSIONE DELLE COMUNITA’

EUROPEE                                                   Libro verde sul futuro regime comune europeo in

                                                                       Materia di asilo, Bruxelles, 2007 
 

COMMISSIONE NAZIONALE PER

IL DIRITTO D’ASILO (IL PRESIDENTE

E UFFICIO II STAFF)                                Commenti Interpretativi e procedurali  sui Decreti

                                                                       Legislativi n. 251/2007 e n. 25/2008

 

 

Si ringraziano i professori A. Vernizzi e A. Villa per i preziosi consigli.        

 

 




Formato per la citazione:
Gerlando Fattori. "I richiedenti asilo e l’Italia". terrelibere.org, 09 giugno 2008, http://www.terrelibere.org/i-richiedenti-asilo-e-litalia
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