Grandi Opere e Legge Obiettivo:
avanti (e male) come prima
Per il ministro Antonio Di
Pietro tutte le Grandi Opere dell’era Lunardi meritano essere finanziate e
realizzate, anche se la mancanza di risorse costringe a limitare la scelta. Il
programma elettorale di Prodi preannunciava la modifica dell’infausta Legge-Obiettivo
ma l’impegno sembra ormai abbandonato sotto la pressione delle lobbies
dell’acciaio e del cemento. Intanto la Corte dei Conti solleva pesanti rilievi sull’iter
dei maggiori progetti infrastrutturali: sprechi finanziari, ingiustificate
lungaggini, inutili contenziosi, interventi a pioggia, ecc. Nel mirino della
magistratura contabile in particolare il Mose di Venezia e il Ponte sullo
Stretto di Messina.
Giuseppe Palermo
“Che fine ha fatto il piano delle
grandi opere?”
Il 26 giugno 2007 si è tenuto a Roma il 4°
Forum dell’Edilizia e Territorio organizzato dal “Sole-24 Ore”, avente come
titolo “Le ultime novità legate a infrastrutture, architettura e appalti”.
Mentre nelle due sezioni tecniche, dedicate alla riforma della disciplina degli
appalti e alle nuove misure per l’efficienza energetica, sono stati presentati
diversi contributi originali e interessanti, la conferenza inaugurale,
intitolata “Che fine ha fatto il piano delle grandi opere?”, può essere
senza esitazioni definita deludente. Eppure le premesse perché si potesse
assistere per lo meno ad un confronto vivace c’erano tutte: erano presenti,
infatti, il ministro alle Infrastrutture Di Pietro e i due presidenti delle
commissioni Ambiente e Lavori Pubblici Ermete Realacci e Anna Donati, quelli
dell’Ance Paolo Buzzetti, dell’Anas Pietro Ciucci, dell’Oice Nicola Greco,
dell’Agi Mario Lupo, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
Luigi Giampaolino, della regione Umbria Maria Rita Lorenzetti, gli
amministratori delegati delle Ferrovie Mauro Moretti, di Autostrade per
l’Italia Giovanni Castellucci e del Fondo Infrastrutture Vito Gamberale.
Mi sono recato al Forum, affollatissimo,
con l’intenzione di dar conto dei lavori per questo sito, ma, salvo pochi
appunti, il mio taccuino è rimasto bianco. I top manager hanno,
ovviamente, difeso il loro operato, e solo da parte del presidente dell’Ance è
giunta una significativa ammissione del basso livello qualitativo, nella media,
della progettazione delle opere. Al precedente governo – di cui non si è potuto
non registrare il fallimento, se è vero che in sei anni sono stati eseguiti
lavori per poco più del 9% del costo totale previsto – è stata bensì rivolta da
più parti la critica di “aver messo troppa carne al fuoco”. Ma, anche se per
fortuna è rimasta isolata la voce di chi ha invocato quale rimedio ancora nuove
leggi speciali, stavolta addirittura derogatorie opera per opera (Gamberale), a
nessuno è venuto in mente di esaminare in modo critico gli strumenti di cui
l’Amministrazione si è avvalsa fino ad oggi, a cominciare proprio dalla
Legge-Obiettivo, né i criteri di scelta adottati in mancanza di una
qualsivoglia pianificazione, e nemmeno, ovviamente, è stato riconsiderato il
merito dei singoli progetti. Di rimettere in discussione la legge non si è
parlato, e, quanto all’elenco delle opere, dalla voce del ministro Di Pietro,
“star” indiscussa della mattinata, si è appreso che tutte – si dice
tutte – le opere del piano Lunardi a suo avviso meriterebbero di essere
realizzate.
“Purtroppo”, però, non ci sono le risorse
per farlo, quindi occorre darsi un piano più realistico, ma, “questa volta”
(!), vincolante, restringendo la scelta ad un elenco più limitato e –
corollario di questa impostazione – congelando l’iter delle altre in una
sorta di limbo dal quale si spera prima o poi di tirarle fuori. In tal senso va
inteso l’invio al CIPE dell’allegato al documento di programmazione.
Riguardo a siffatta scelta del ministro ci si sarebbe attesi qualche rilievo
dai due “ambientalisti” presenti, e non tanto dall’on. Realacci, che si fa
ormai parecchia fatica a definire tale, ossessionato com’è dalla preoccupazione
di essere additato quale membro del “partito del no” (ma su questo punto, che
coinvolge ormai anche il vertice dell’associazione di cui è presidente
onorario, occorrerà tornare con la dovuta serietà), quanto dalla sen. Anna
Donati, la quale in più sedi e con ben altra coerenza ha sviluppato critiche
argomentate di quell’impostazione. L’ultima volta è stata appena pochi giorni
fa, in occasione di un altro convegno sul medesimo tema delle “grandi opere”
dal titolo “Italia in Movimento”, organizzato dal Wwf in collaborazione
con il gruppo di lavoro Movitalia, e tenutosi sempre a Roma (12 giugno 2007).
Ma, probabilmente per non esternare, in una fase delicata per il governo, un
contrasto insanabile che ormai è tutto politico e che andrebbe risolto altrove,
quel giorno la sen. Donati ha rinunciato a replicare alle effervescenti battute
del ministro, ed il suo scarno commento possiamo leggerlo sulla stampa.
Non resterebbe perciò che rassegnarsi ed
attendere quale sarà la sorte di questo nuovo “pacchetto” di grandi opere,
abbandonato alle pressioni delle lobbies sul governo, nella perdurante
assenza di ogni pianificazione, combattuti fra la speranza che per certune di
queste manchino di nuovo i quattrini o che la Comunità Europea le bocci, e la
rabbia per lo spreco di risorse comunque impegnate a vuoto. Eppure, proprio
l’assunto avanzato con tanta enfasi secondo cui “questa volta” si sarebbe fatto
sul serio avrebbe imposto una riconsiderazione attenta e pacata dello strumento
adottato, senza scartare a priori l’eventualità che il difetto, in tutto o in
parte, non sia proprio, come si dice, “nel manico”.
Si dà il caso, per altro, che appena pochi
giorni or sono sia stata resa nota, con delibera n° 12/2007/G (depositata il 15
giugno), una durissima relazione della Corte dei Conti, la quale rende conto
della sua attività di controllo sulla gestione delle risorse di cui al cap.
7060 del Ministero delle Infrastrutture, vale a dire proprio il “Fondo da
ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di
preminente interesse nazionale” ex lege n° 443/2001. Ebbene, di questo
testo fondamentale, che anche sulla stampa ha avuto scarso rilievo,
nella conferenza sopra ricordata non è stato fatto il minimo cenno, da parte di
nessuno degli autorevoli invitati. Né vi è stata richiamata la precedente
relazione della Corte dei Conti di due anni fa (delibera n° 8/2005/G), cui
questa ora resa nota, dovuta in parte agli stessi relatori, si riallaccia
organicamente. La
cosa non stupisce per nulla. Se le due relazioni e le loro raccomandazioni
fossero state tenute presenti, si sarebbe anche dovuto riconoscere che le
ragioni del fallimento del piano Lunardi dipendono in gran parte proprio dallo
strumento adottato e dalle sue procedure derogatorie, e, di conseguenza, quanto
sia sbagliato insistere a percorrere la stessa “cattiva strada”, limitandosi
appena a restringere il “pacchetto”, e continuando ad affidare la scelta agli
stessi criteri arbitrari e contraddittori.
Va ricordato che nel suo programma il
governo Prodi si era impegnato a “modificare profondamente” la
Legge-Obiettivo, allo scopo, si diceva, di “rafforzare il ruolo degli enti
territoriali, per rendere generalizzato e inderogabile il ricorso alla
Valutazione di Impatto Ambientale, per potenziare le capacità di controllo,
monitoraggio e di vigilanza complessiva sul ruolo e sull’operato dell’istituto
del general contractor” (p. 137 del malloppo).
Ritengo utile perciò, per contribuire a
condurre su un terreno di concretezza una discussione che in realtà non è
nemmeno iniziata, promuovere una più larga conoscenza delle due relazioni della
magistratura contabile, non solo di quella appena uscita ma anche di quella del
2005, segnalandole qui e raccomandando vivamente la lettura integrale dei
testi, tutt’altro che aridi nel loro inevitabile tecnicismo (si vedano in calce
i link al testo completo e agli allegati). Solo a scopo esemplificativo o
perché offrono spunto a qualche osservazione a margine, se ne citano più sotto
alcuni brani. Questa lettura o rilettura, se fatta seriamente, dovrebbe
preludere all’auspicato riesame della legge sotto tutti gli altri profili, da
quello più direttamente economico a quello giuridico (con particolare
attenzione alla sua congruità con il dettato costituzionale e la normativa
comunitaria e alla sua armonizzazione con la nuova disciplina degli appalti),
senza dimenticare infine la sua compatibilità con le altre “priorità” datesi
almeno a parole dal governo, dalla sostenibilità ambientale alla lotta alla
mafia, che seguitano a rimanere, almeno in questo caso, dichiarazioni di
principio
1. La prima
relazione della Corte dei Conti sullo stato di attuazione della Legge-Obiettivo
(gennaio 2005)
Va anzitutto
considerato che, come avverte in apertura la stessa Corte, essa correttamente “ha
ritenuto di non sovrapporre propri parametri di valutazione a quelli emergenti
dalla legge e dal programma di Governo; si è concentrata, invece,
sull’analisi della coerenza interna dei fenomeni gestionali con il quadro di
riferimento teleologico, emergente appunto dalla combinazione della legge n°
443/2001 e degli altri atti normativi e amministrativi di attuazione”.
Vedremo però come, anche senza entrare nel merito delle scelte (riconducibili
all’autonomia politica o amministrativa dei soggetti), l’analisi dei magistrati
contabili sia tutt’altro che asettica nell’additare le cause delle
disfunzionalità riscontrate.
Nella sua indagine
la Corte dei Conti distingue due situazioni: quella delle opere da completare e
quella delle opere nuove. Per quanto riguarda le prime, si osserva anzitutto
che “le istruttorie non hanno tenuto conto dei costi storici affrontati per
le parti già realizzate: invero, nessuno dei soggetti attuatori di tali
interventi, è stato in grado di quantificare le risorse già impiegate o di
fornire attendibili riferimenti parametrici (…). Le Amministrazioni
interessate (…) avrebbero dovuto fornire notizie in relazione ai costi
già affrontati, alle realizzazioni in corso, alla loro compatibilità con gli
scenari della Legge-Obiettivo, allo stato di realizzazione dei progetti
generali (spesso assenti, almeno sotto il profilo dell’aggiornamento).
Analogamente, per gli altri oneri ed incognite gravanti sulle opere di
completamento, le stesse avrebbero dovuto indicare i modi di risoluzione e/o di
riconsiderazione delle diverse fattispecie, prima dell’inserimento nel
programma generale e dell’ammissione al finanziamento. Dagli allegati E2 ed E3
si evince come il valore complessivo degli elaborati progettuali per lotti e
stralci sia, mediamente, superiore di oltre quattro volte [sottolineatura
nostra] a quello dei progetti generali. La evidente contraddizione discende
principalmente dalla riottosità dei soggetti attuatori nel rapportare le
singole parti, di volta in volta finanziate, al costo complessivo della
infrastruttura. Ciò per diverse ragioni, talvolta di carattere obiettivo,
talvolta di mera opportunità. Sotto il primo profilo, la lentezza realizzativa
e la mutevolezza delle strategie, rendono talvolta incerti i confini tra opere
nuove e opere di completamento. Con riguardo al secondo aspetto emerge l’interesse
a non evidenziare l’ipertroficità dei costi storici o la bassa percentuale
della realizzazione rispetto al fabbisogno totale, se le leggi o i programmi di
investimento privilegiano o pretendono la funzionalità ed il completamento
degli interventi finanziati”.
Per quanto riguarda poi le opere nuove,
osserva la Corte, “è da rilevare come gli strumenti realizzativi prescelti –
come general contractor e project finance – abbiano scontato la
sostanziale assenza di cultura in questo settore nel nostro Paese. Per di più,
dalla lettura delle varie relazioni degli advisors, impiegati negli
studi di fattibilità, si può constatare come il parere positivo sulla remunerabilità
e bancabilità del progetto sia assolutamente condizionato dalla sincronica
realizzazione di altre infrastrutture, talvolta nemmeno inserite nel programma
della Legge-Obiettivo”.
Sia per le opere nuove che per quelle da
completare, tuttavia, dall’analisi della Corte emerge un regolare,
preoccupante, scollamento fra le previsioni e i successivi aggiustamenti. Basti
raffrontare, per averne un’idea, le valutazioni sui costi complessivi dei
fabbisogni contenuti nella delibera CIPE n° 121/2001 (quella che fissava, nelle
sue linee generali, il cosiddetto “piano Lunardi”) ed il “fabbisogno esigenziale”
individuato, a breve distanza di tempo, dalla Struttura tecnica di missione
dello stesso Ministero delle Infrastrutture, nominata ai sensi del D.Lgs n°
190/2002, dove si passa da una stima originaria di 125,85 miliardi di euro
(all. A alla delibera CIPE citata), evidentemente sbagliata in partenza, ad una
di 196,26 miliardi.
Il monitoraggio sulle progettazioni
Assai severo il giudizio sullo stato delle
progettazioni e dei pertinenti finanziamenti: “La configurazione di molte
delle opere incluse pone in evidenza come il finanziamento stesso sia parte
integrante e sostanziale della progettazione. Questa non può essere confinata
nella tradizionale morfologia tecnica, bensì deve essere intesa come
progettazione economico-finanziaria, nella misura in cui la quantificazione dei
fabbisogni viene specularmente rapportata agli strumenti tradizionali e
innovativi di copertura. Le carenze del monitoraggio potrebbero essere quindi
sintomo di gravi difficoltà nel collegare stime, risorse e soluzioni tecniche
adottabili. Le opere nuove spesso non hanno perfezionato l’iter
progettuale, sicché anche la relativa integrale copertura appare incerta e
aleatoria”.
Non meno grave la situazione per i progetti
in via di completamento, caratterizzati dalla estrema indefinitezza del
progetto generale. Ciò dipende, non solo “dalla diffusa incapacità, tra i
soggetti realizzatori, di programmare e progettare”, ma anche dall’esigenza
di “conservare ‘mercati di nicchia’ per molti concessionari, o affidatari ad
altro titolo di commesse: in quest’ottica, la estrema indefinitezza del
progetto generale ha il ‘pregio’, per i concessionari e le imprese interessate
alle estensioni contrattuali, di essere suscettibile di dilatazioni o
riduzioni, in proporzione dei finanziamenti disponibili. Tipico, ma non unico,
esempio di questo fenomeno è il protrarsi di rapporti concessori, in cui il
concessionario rimane perennemente a disposizione per nuovi lotti, facilmente
estrapolabili da un progetto generale, concepito ‘a maglie larghe’, sì da
risultare particolarmente flessibile ad estensioni contrattuali”.
In questo modo – secondo la Corte dei Conti
– “il concetto normativo di lotto funzionale viene sostituito da quello
pragmatico di lotto finanziario, con la conseguenza di produrre una miriade di
tappe realizzative e di allontanare nel tempo il raggiungimento dell’obiettivo
finale, con grave pregiudizio dei canoni di efficacia e di proficua
utilizzazione delle risorse pubbliche. Talvolta i rapporti concessori (cf. il
caso del Consorzio Venezia Nuova) creano un vero e proprio monopolio di area
nella distribuzione delle commesse, talaltra (cf. Ferrovia Alifana) al
monopolio si aggiunge lo stillicidio del contenzioso, il quale finisce per
assorbire una quota rilevante dei finanziamenti disponibili e rallentare
ulteriormente l’avanzamento della esecuzione. Quello del contenzioso è, in
effetti, un problema che dovrebbe essere gestito come rischio intrinseco alla
esecuzione di infrastrutture in lassi temporali piuttosto ampi: ciò, tenendo
presente che l’analisi di questo fenomeno, più volte esaminato dalla Corte in
passato, ha messo in luce come oneri di tal genere, non solo siano preesistenti
al momento del finanziamento, ma tendano a maturare in quel periodo, sia per
definire situazioni che altrimenti rimarrebbero in stato di quiescenza sia, più
strumentalmente, per l’atteggiamento dell’affidatario, il quale tende a
lucrare, nel modo più vantaggioso, le prospettive aperte dalla favorevole
congiuntura economica”.
Lo “stillicidio” del contenzioso
Nella crescita incontrollabile del
contenzioso e nel proliferare delle varianti la Corte individua un effetto
assai spesso obbligato, date le premesse: “Le varianti sono spesso sintomo
di incertezze decisionali del committente, di una progettazione generale a
maglie troppo larghe e, talvolta, di irrisolte problematiche tecniche e
ambientali [sottolineatura nostra]: esse, per altro, aumentano in
modo esponenziale il loro impatto, in proporzione del dilatarsi dei tempi di
realizzazione”. E più
avanti: “L’inclusione così copiosa nel programma di opere vecchie e nuove,
senza una puntuale definizione tecnica e finanziaria, ha, in alcuni casi,
stimolato istanze locali dirette a risolvere, in modo oneroso per la parte
pubblica, le situazioni di stallo preesistenti. Talvolta sono riemerse
conflittualità, in precedenza mai del tutto sopite, in ordine alle alternative
tecniche, ambientali e sociali, lasciate aperte dall’insufficiente definizione
progettuale”.
Rilievi, questi, da tenere a mente nel
momento in cui si tende ad attribuire i lamentati ritardi, da parte delle lobbies
e dei loro politici e giornalisti di riferimento, alle opposizioni degli
ambientalisti e delle popolazioni, al cosiddetto effetto Nimby, ovvero alle
lungaggini della VIA. Si tratta di affermazioni in malafede, la cui falsità
talora è evidente (nessun comitato o associazione si è mai opposto al
completamento della Salerno-Reggio Calabria!), talaltra è insidiosamente
mascherata, perché l’opposizione a taluni progetti ed il relativo contenzioso
sono, assai spesso, conseguenza proprio di quelle “irrisolte problematiche
tecniche e ambientali” di cui parla la Corte: dal che si ricava che la
soluzione di questo problema non sta nell’aggirare o abbreviare, per altro
illegittimamente, norme comunitarie sovraordinate e vincolanti come le
procedure di VIA e di VAS, ma, al contrario nella loro implementazione piena ed
esaustiva.
La Corte dei Conti passa poi a discorrere
della mancata trasparenza sui “costi storici” delle opere, e del suo rapporto
con il coinvolgimento dei privati: “La decisione, pur comprensibile, di
inserire nel programma una serie di obiettivi prestigiosi, ma sproporzionati
rispetto alla penuria dei finanziamenti complessivamente disponibili, ha
condizionato la attendibilità delle istruttorie alla base del programma, in
termini di congruenza tra mezzi fruibili e scopi da raggiungere. Per altro
verso, la scelta del legislatore di impiegare la progettualità privata, sotto
forma di promotori, general contractors e concessionari, presuppone che,
a monte delle procedure di individuazione di questi partners, vi siano
adeguate certezze in ordine alle risorse disponibili e, a livello di
coinvolgimento di questi ultimi, nel reperirne altre di fonte privata”. Ma,
come già rilevato, sono proprio tali certezze a mancare. In particolare va
richiamata “l’esigenza di una analisi di contesto sotto i profili
ambientale, sociale ed economico per le opere nuove, e la ricognizione dei
costi storici delle opere per le quali è previsto il completamento”. Per quanto
riguarda le opere nuove “dalle relazioni degli advisors e degli
organismi preposti è emerso come sovente fattibilità e remuneratività delle
stesse siano strettamente collegate ad altri interventi infrastrutturali”,
ma che di ciò si è tenuto conto finora solo in misura limitata.
Per quanto riguarda invece la ricognizione
dei costi storici delle opere da completare, “essa avrebbe dovuto costituire
presupposto per l’inserimento nel programma del CIPE: ciò, non solo per motivi
di trasparenza, ma anche per valutare lo stato di avanzamento e la funzionalità
dei lavori in itinere, nonché per ricavare raffronti parametrici sul
costo delle opere stesse. Non vale in questo senso l’obiezione che alcune di
queste presentano una ipertrofia, generata dalle particolari condizioni
ambientali e temporali della loro storia, ipertrofia che non potrebbe essere
presa a riferimento parametrico, per non legittimare i passati dispendi di
risorse. Infatti l’esame storico dei costi, se effettuata in modo approfondito
ed analitico, consente di separare i costi fisiologici da quelli sopravvenuti
per situazioni eccezionali. Tale attività ricognitiva, in ogni caso, serve
anche ad individuare la eventuale esistenza di elementi ostativi alla
esecuzione del programma, la necessità di modifiche degli interventi in corso,
le criticità preesistenti”.
Gli interventi “a pioggia”
La Corte torna ad insistere poi sulla
frammentazione, non casuale, degli interventi: “Piuttosto che concentrare i
fondi disponibili su obiettivi completi, se ne preferisce il frazionamento in
numerosi rivoli, spesso secondo un criterio di riparto ‘a pioggia’,
accettandosi come inevitabile l’incertezza temporale e quantitativa sulla
disponibilità delle risorse necessarie al completamento e, talvolta, l’assenza
della stima attendibile della intera opera. Se, da un lato, questa prassi
procrastina sine die la conclusione dell’opera e la stima complessiva
della spesa, che lievita, contestualmente all’avvio di ogni lotto; dall’altro,
la consapevolezza della relatività dei tempi e dei costi spinge gli appaltatori
e/o i concessionari dell’opera a promuovere estensioni del rapporto
contrattuale per implementare, proporzionalmente, i corrispettivi. Si crea,
così, una evidente economia di nicchia, ben rappresentata dalla percentuale
delle opere della Legge-Obiettivo interessate al completamento, pari all’84%.
Le osservazioni in questione, per altro, non possono essere generalizzate, ma
certamente riguardano una significativa quota delle infrastrutture in
discussione. Questo fenomeno può considerarsi proporzionale al tempo di
realizzazione: quanto più viene scaglionato nel tempo l’obiettivo, tanto più
sono presenti continue varianti, costi crescenti ed incertezze negli snodi
operativi che caratterizzano le numerose fasi di una grande infrastruttura. In
sostanza, il protrarsi del rapporto e le descritte patologie operative, per un
verso allontanano nel tempo il raggiungimento degli obiettivi e pregiudicano la
compatibilità economica della iniziativa; sotto altro aspetto, costituiscono
per le imprese interessate proficue opportunità, in un contesto imprenditoriale
nazionale caratterizzato da scarsa propensione al confronto concorrenziale.
Peculiari sintomi di questo fenomeno sono lo stillicidio di varianti in corso
d’opera, il ricorso alla trattativa privata e le frequenti estensioni
contrattuali, che rendono quanto mai tormentato l’iter realizzativo
degli interventi”.
È qui che dall’analisi “tecnica” della
Corte dei Conti emergono più chiaramente le implicazioni politiche: “I grandi
imprenditori sono pochi ed i loro nomi si ripetono inevitabilmente: talvolta le
medesime imprese si presentano sotto diversa forma organizzativa, attraverso
consorzi, associazioni, fusioni e incorporazioni. Ma il modulo operativo e i
modelli comportamentali permangono immutati, talora scalfiti dalla emergenza
economica, talvolta rafforzati da favorevoli congiunture. In pratica, il
meccanismo disfunzionale è di tipo circolare: la stima per difetto e il
finanziamento a stralcio incrementano tempi e costi dei cantieri, i titolari
dei cantieri sono indotti a concepire la commessa come stabile opportunità
piuttosto che momento professionale, delimitato nei tempi e nel corrispettivo”
[sottolineatura nostra].
La sottovalutazione del contenzioso
Parte non indifferente in questa stima per
difetto deriva non a caso dalla sottovalutazione del contenzioso: “Come
emerge dalla articolazione del bilancio dello Stato, le spese di contenzioso
finiscono spesso in capitoli promiscui, ove detti oneri – di natura non produttiva
ed essenzialmente riconducibili a fenomeni di sfondamento della originaria
previsione – vengono dispersi in una indefinita categoria di spese, e rubricati
come mere sopravvenienze passive. Mentre il fenomeno della lievitazione del
contenzioso viene ‘diluito’ in partite contabili generiche, in assenza di
qualsivoglia correlazione con i risultati finanziari delle gestioni
soprastanti, esso, al contempo, viene sostanzialmente ignorato nella
contabilità finale e negli atti di collaudo, ove esistenti, verificandosi – in
tal modo – una grave sottostima del rendiconto per la realizzazione dell’opera.
È chiaro che una simile prassi non può dirsi conforme ai principi di
trasparenza e significatività dei conti pubblici, dal momento che viene a
mancare una qualsiasi possibilità di riscontro sui costi complessivi
dell’opera, allocati – al contrario – in una miriade di poste contabili se non,
addirittura, in bilanci di enti diversi. In alcuni casi, gli atti risolutori
del contenzioso evocano coperture dirette a carico del bilancio dello Stato
che, successivamente, divengono meri trasferimenti agli enti committenti. Al
riguardo la Corte, più volte, ha rilevato che la contabilità deve esporre in
modo veridico e chiaro i fenomeni gestionali di pertinenza, correlando poste di
spesa le quali – ancorché di natura diversa – siano riconducibili a progetti
unitari. Conseguentemente le partite di spesa inerenti alla realizzazione di
opere pubbliche, dovrebbero essere corredate da contabilità analitica, che
illustri i molteplici aspetti di un percorso realizzativo unico. Dette
risultanze dovrebbero, pertanto, essere rapportate a quelle finali di spesa,
contenute nella contabilità finale dei lavori, così da evitare incongruenze nei
raffronti, le quali inficiano irrimediabilmente la certezza informativa cui
dovrebbero tendere”.
Un “piano” senza stime
La Corte dei Conti affronta poi la
questione dell’esiguità delle risorse rispetto alla mole dei progetti in
programma: “Già dalla incompleta stima, contenuta nella delibera CIPE 121/2001,
emerge una forte sproporzione tra fabbisogno finanziario e risorse
effettivamente disponibili, successivamente accentuata a seguito dei primi
sviluppi progettuali degli interventi inseriti nel programma. L’esiguità delle
risorse a disposizione avrebbe probabilmente richiesto una selezione del
fabbisogno secondo obiettivi prioritari. L’inclusione nel programma di una
serie di infrastrutture molto numerosa ha, invece, prodotto un effetto di
finanziamento ‘a pioggia’, con una distribuzione di risorse, insufficiente al
raggiungimento dei singoli obiettivi che lo compongono. L’inclusione così
copiosa nel programma di opere vecchie e nuove, senza una puntuale definizione
tecnica e finanziaria, ha, in alcuni casi, stimolato istanze locali dirette a
risolvere, in modo oneroso per la parte pubblica, le situazioni di stallo
preesistenti. Talvolta sono riemerse conflittualità, in precedenza mai del
tutto sopite, in ordine alle alternative tecniche, ambientali e sociali,
lasciate aperte dall’insufficiente definizione progettuale. Alle carenze pianificatorie
di origine, ha fatto riscontro una parallela insufficienza nella capacità
progettuale delle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione della
Legge-Obiettivo. Ciò ha comportato la necessità di stornare una parte delle
risorse a disposizione dagli interventi realizzativi alla progettazione di
opere già incluse nel programma. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sottolinea il carattere obbligato di questo percorso, in
considerazione della situazione, sulla quale è intervenuta la Legge-Obiettivo.
Pur condividendosi il giudizio sulla endemica carenza progettuale del settore,
non si può disconoscere, sotto il profilo logico-giuridico, la priorità delle
stime rispetto al momento pianificatorio”.
Per quanto riguarda le opere soggette a
completamento, si torna ad insistere sul fatto che “non risultano
quantificati i costi storici ed una serie di possibili sopravvenienze onerose,
come quelle connesse al contenzioso in via di formazione”. Lo stesso project
finance, “inteso come capacità di coinvolgere i privati nel
finanziamento delle opere pubbliche e nella assunzione dei rischi connessi alla
loro realizzazione, non sembra, allo stato attuale, conforme alle aspettative
del legislatore. In questo campo persiste l’arretratezza del nostro sistema
rispetto a quello degli altri Paesi occidentali: da un lato, banche e
imprenditori declinano l’assunzione di rischi diretti, preferendo il
tradizionale modello di accollo degli stessi alla Pubblica Amministrazione; dall’altro,
la complessità delle procedure amministrative, propedeutiche alla esecuzione
dei lavori e la incertezza sui tempi e gli esiti dei progetti, scoraggiano
esperimenti in tal senso, a causa del grande margine di aleatorietà degli
scenari prefigurati in sede negoziale. Lo stato di avanzamento dei progetti e
delle realizzazioni appare alquanto lento e disomogeneo. L’andamento dei tempi,
unitamente al problema delle risorse disponibili e della attuale congiuntura
economica, prefigurano il rischio di una globale rideterminazione dei costi e
degli stessi programmi infrastrutturali. In particolare lo stato di avanzamento
delle opere appare assolutamente marginale, rispetto alle dimensioni
complessive del programma. I soggetti realizzatori, consultati nel corso
dell’istruttoria, sembrano concentrarsi piuttosto sulla realizzazione dei lotti
appaltati, in corso di appalto o finanziati, piuttosto che sul quadro d’insieme
della infrastruttura strategica di riferimento, rispetto alla quale tutte le
operazioni in corso dovrebbero coordinarsi. Ciò potrebbe provocare
ripercussioni sull’andamento esecutivo dei progetti generali, mancando,
sovente, quel carattere di continuità che dovrebbe contrassegnare gli obiettivi
in formazione progressiva”.
Il project finance
Si segnala altresì l’analisi puntuale
svolta dalla Corte sulla cosiddetta “finanza innovativa” e sulle “nuove
tipologie di indebitamento”, vale
a dire sul ricorso all’istituto del project finance; procedura che, ad
avviso della Corte dei Conti, proprio nel profilo delle garanzie a copertura
dei rischi ha il suo vero “anello debole”.
Dall’esame puntuale di un caso concreto
(quello del Mose di Venezia), la Corte giunge una serie di rilievi di
ordine generale sulle criticità derivanti dal ricorso a tali forme di prestiti “innovativi”
o “atipici” (come vengono definiti), e alla conseguente scissione fra
beneficiario e assuntore dell’obbligo di rimborso, che portano la Corte a
giudicare tale istituto, cui invece la Legge-Obiettivo attribuisce un ruolo
centrale, “non conforme” alle aspettative.
Sono pagine ancora attuali, e da tenere bene a mente. Non a caso, fra le
iniziative che la Corte dei Conti sollecita dal legislatore ci sono proprio “prescrizioni
che impediscano ai concessionari e ai contraenti generali di assumere commesse,
ponendo a carico della parte pubblica i relativi rischi”.
Le raccomandazioni al legislatore
La relazione si
conclude con un riepilogo delle criticità accertate e con una serie di
raccomandazioni alle autorità politiche e al legislatore. Queste ultime
andrebbero particolarmente tenute presenti, specie da parte di chi si è
impegnato ad una “profonda” revisione della Legge-Obiettivo. Ma leggiamole per
esteso:
“a) Gli istituti contrattuali ed i
moduli organizzativi introdotti dovrebbero essere maggiormente supportati da
studi di fattibilità, in ordine alla loro concreta adozione nei singoli
scenari operativi coinvolti. Le forme giuridiche nuove non possono, di per sé,
risolvere problemi endemici degli investimenti pubblici, tra i quali il
principale rimane la riluttanza delle istituzioni bancarie ed assicurative ad
assumere i rischi intriseci alla remuneratività degli investimenti. In attesa
che questa nuova cultura si consolidi, sembra opportuna la introduzione di
prescrizioni che impediscano ai concessionari e ai contraenti generali di
assumere commesse, ponendo a carico della parte pubblica i relativi rischi. In
tal modo si potrebbe evitare che gravino sull’Amministrazione gli ulteriori
costi correlati alla intermediazione posta in essere da questi partners.
b) Si potrebbe concentrare la
utilizzazione dei nuovi istituti, in modo sperimentale e limitato [sottolineatura nostra], su alcune
fattispecie selezionate con riguardo alla loro remuneratività, cercando di
ridurre – nel modo più incisivo – i ritardi burocratici ed i tempi lunghi della
concertazione tra le Istituzioni, titolari dei diversi interessi pubblici.
c) Non appare in linea con i principi
di sana gestione finanziaria, la interpretazione, adottata dai Ministeri
preposti, del combinato degli artt. 13, comma 1, della legge 166/2002 e
dell’art. 1 commi 5 e 6, del D.L. 7 febbraio 2003, n° 15, convertito nella
legge 8 aprile 2003, n° 62, che ha consentito il pagamento delle spese
correnti, relative al funzionamento della Struttura tecnica di missione, con
mutuo contratto con la Cassa DD.PP.
d) Non sembra aver prodotto risultati
positivi per la finanza pubblica l’attuazione del combinato disposto degli
artt. 145, comma 30, della legge n° 388/2000 e 12 della legge n° 166/2002. Le
vicende descritte nella relazione trovano il primo riferimento eziologico
proprio nella dissociazione tra responsabilità di gestione e di spesa,
nell’ambito del medesimo affare. Infatti accollare ad un bilancio pubblico gli
effetti di meccanismi gestionali, maturati in altra sede, non può che alimentare
i rischi connessi alla logica delle sanatorie indiscriminate.
e) Si avverte l’esigenza di
introdurre puntuali prescrizioni normative, idonee ad illustrare, in termini
contabili, i costi complessivi, inerenti alle opere pubbliche. Nei
programmi infrastrutturali che coinvolgono più amministrazioni, verifiche e
collaudi andrebbero accompagnati da una sorta di ‘conciliazione’ complessiva,
che indichi costi diretti ed indiretti dell’opera nonché, in modo analitico, le
poste dei bilanci pubblici, ove sono state prelevate le risorse.
f) Analogamente la legislazione
contabile dovrebbe tutelare, con maggiore rigore e precisione, i vincoli
gravanti su risorse espressamente destinate ad obiettivi infrastrutturali.
Ciò, soprattutto nei passaggi delle risorse tra diversi enti pubblici e verso
quelli privati, ove la contabilità economica dovrebbe essere impostata per dar
conto espressamente del rispetto del vincolo di destinazione.
g) Come più volte evidenziato da
questa Corte, sarebbe opportuno prescrivere la chiusura, in modo definitivo,
dei rapporti concessori c.d. di committenza, nei quali il rischio delle
realizzazioni continua ad essere assunto, in toto, dalla finanza pubblica. Andrebbe
evitata qualsiasi estensione di vecchi rapporti convenzionali, con allineamento
- senza eccezioni – alla vigente disciplina comunitaria, in base alla quale
la concessione è l’istituto contrattuale, attraverso il quale si coinvolge il
settore privato – con assunzione in proprio dei connessi rischi - nella
costruzione e gestione delle infrastrutture di rilievo pubblico.
h) In ordine al contenzioso
arbitrale, infine, andrebbero introdotte norme finalizzate a razionalizzarne il
ricorso, le modalità retributive (troppo premianti in relazione al
riconoscimento delle pretese) e gli effetti economici sui bilanci pubblici”.
Cosa ha fatto, di
tutto ciò, il governo Prodi?
2. La relazione
della Corte dei Conti sulla gestione amministrativa e contabile del Fondo per
la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale (giugno 2007)
La nuova relazione,
da poco approvata con delibera n° 12/2007/G, si apre richiamando le risultanze
di quella di due anni fa, la quale aveva messo in luce come, paradossalmente, “le
opere soggette ai finanziamenti tradizionali fossero più avanzate rispetto a
quelle caratterizzate dall’autofinaziamento”.
La Corte dei Conti rileva come nemmeno adesso sia stata superata, malgrado le
assicurazioni oralmente fornite, “la infedele classificazione della spesa”
esistente sul capitolo in oggetto, ed
insiste nel denunciare i fenomeni di “inadeguato monitoraggio” dei
programmi strategici e del loro avanzamento, già evidenziati nella precedente
relazione, e le loro negative conseguenze.
Una contabilità “inattendibile”
La relazione, a
seguito di un esame minuto e stringente, giunge a definire “inattendibili e
non conformi ai canoni della regolarità contabile” le stime su cui si è
basata finora l’Amministrazione, espresse dal sistema informativo della
Ragioneria Generale dello Stato,
valutazione assai grave, anticipata da una precedente delibera-ordinanza (n°
9/2006/G). Una
delle ragioni è che i fondi in oggetto sono valsi spesso a rimborsare quote di
mutui, e dunque rappresentano indebitamento, ma sono stati surrettiziamente
contabilizzati come “trasferimenti in conto capitale”,
mentre altri pagamenti, come è emerso a seguito di specifici accertamenti, sono
stati effettuati senza lasciare traccia per mesi nella contabilità ufficiale.
Alcune rate poi
sono state registrate fra i residui “relativi ad esercizi precedenti”,
quando cioè i prestiti non erano stati ancora stipulati, in una continua e
fuorviante confusione fra competenza e cassa, mentre altre volte mutui su opere
già realizzate si sono accompagnati a mutui su opere ancora da avviare.
Ne consegue che
“lo scostamento della situazione reale da quella stimata”, lungi dall’essere
una mera irregolarità formale, “ha inevitabilmente condizionato in senso
negativo decisioni e valutazioni assunte sulla base delle risultanze contabili”,
le quali, anche pro futuro, vanno quindi considerate sostanzialmente
inutilizzabili in sede decisionale. Peggio ancora, spesso, come vedremo, tali “finzioni”
sono servite a mascherare progettazioni carenti, interventi di completamento di
opere già avviate del tutto svincolati da una stima realistica delle risorse
necessarie a concluderli e finanziamenti che vanno a coprire le spese correnti
dei beneficiari, anziché alimentare gli investimenti cui erano destinati.
Il trattamento dei residui
La Corte dedica un esame approfondito al
trattamento dei residui, prendendo in esame le tabelle dell’anno 2006. Anche
qui, dall’analisi “tecnica” emergono evidenti responsabilità politiche: “In
termini di regolarità ed attendibilità non sembrano congruenti neppure i dati
analitici e sintetici contenuti nell’all. F circa i titoli di pagamento emessi
in conto residui nell’esercizio 2006: pur detraendo dal totale di 359 milioni
di euro i 111,53 milioni di euro in conto sospesi collettivi, di cui alla
delibera 9/2006/G, appare assolutamente singolare che in detto esercizio si
emettano titoli per rate di ammortamento pari a 248 milioni di euro inerenti ad
esercizi antecedenti. In realtà detti pagamenti sembrano formulati piuttosto ad
‘esaurimento’ di partite contabili accantonate che conformemente ai vigenti
principi contabili in materia di rimborso prestiti. In sostanza, sembra che il
vero motivo sottostante a tale inconsueta prassi sia quello di evitare che le
risorse non utilizzate tempestivamente siano sottratte definitivamente alla
realizzazione del programma. Ma è chiaro che in tal modo il sistema contabile si
avvita in un contesto contraddittorio ed incoerente, dal quale si deducono
significati anarchici e fuorvianti. E che la ragione di un simile coacervo di
contraddizioni stia nella esigenza di salvaguardare risorse non
fisiologicamente utilizzate si rinviene nel fatto che in un capitolo dedicato
al rimborso di prestiti rimangono comunque 184 milioni di euro di residui
passivi, formalmente accertati in sede di rendiconto 2005, per i quali non è
stato emesso nell’esercizio 2006 alcun titolo di pagamento”.
Il nodo della progettazione
Siffatte “patologie”,
per usare il duro linguaggio dei magistrati, investono anche la questione
cruciale del rimborso delle spese di progettazione. La Corte fa presente come
alcuni enti beneficiari abbiano richiesto “la somministrazione delle
annualità di impegno, anziché la prevista contribuzione integrale sul rimborso
delle rate di ammortamento. Le risorse reclamate con le suddette modalità
finiscono per risultare, pertanto, assegnate non già alla esecuzione di opere,
bensì alla loro progettazione. Cosicché, considerato il rilevante arco
temporale intercorso tra l’approvazione del programma della Legge-Obiettivo e
la data attuale, sorprende come opere già formalmente stimate nel fabbisogno
tecnico ed economico, ancora necessitino del finanziamento della loro
progettazione preliminare che invece dovrebbe essere assolutamente prodromica
all’inserimento nel programma”: fra queste progettazioni figurano
addirittura “anche quelle per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di
Messina e di opere ferroviarie complementari che, attualmente, dovrebbero aver
perduto la originaria priorità”:
vicenda emblematica, questa, cui la Corte riserverà più avanti un intero
paragrafo.
Qual è il rischio
principale di tutto ciò? È “che ingenti risorse, vincolate agli
investimenti, finiscano invece per alimentare le spese correnti degli enti
beneficiari, anche in considerazione del fatto che i loro bilanci economici non
prevedono una stretta correlazione tra risorse ed interventi vincolati”.
La “finzione contabile” analiticamente descritta dalla Corte dei Conti e
la sfasatura tra progettazioni e programmi, pertanto “testimoniano,
indiscutibilmente, un arretramento complessivo degli interventi inseriti nella
Legge-Obiettivo, nonché il rischio di confusione tra le risorse autonomamente
stanziate, o finanziate da altri enti pubblici, e quelle di pertinenza dello
Stato. La continua rimodulazione dei progetti cela, non di rado, diseconomie,
duplicazioni di spesa, incompletezza di profili tecnici e finanziari propedeutici
al raggiungimento degli obiettivi”.
Il finanziamento delle progettazioni –
la “fattispecie Stretto di Messina”
La Corte insiste nel denunciare che “il
finanziamento ancora in corso delle progettazioni di opere già inserite nella
delibera CIPE n° 121/01 costituisce un evidente elemento disfunzionale,
costituendo prova certa che il loro processo realizzativo è ancora antecedente
alla fase di formazione del contratto di esercizio (…). Poiché questa
tipologia di finanziamento si presta, per la sua intrinseca natura, a rischi di
dispersione delle risorse in obiettivi non perfettamente corrispondenti agli
investimenti programmati, va rivolta la raccomandazione di evitare per il
futuro finanziamenti di tale natura, circoscrivendo i benefici di legge alle
opere nei cui quadri economici le progettazioni figurano come costo accessorio
inerente allo sviluppo di elaborati tecnici già attendibili sotto il profilo
delle stime economiche. Diversamente opinando potrebbe incentivarsi il fenomeno
di accumulo di progettazioni suscettibili di rapida obsolescenza, oppure la
utilizzazione delle risorse per spese di natura corrente anziché per obiettivi
mirati da parte di enti economici o società per azioni come l’Anas, nei cui
bilanci economici potrebbe risultare agevole trasformare finanziamenti
vincolati in entrate di parte corrente”.
Queste critiche
sono particolareggiate con riferimento alla vicenda della società “Stretto
di Messina spa”, sui cui la relazione, quasi a scopo paradigmatico, si
sofferma per alcune pagine, che meritano di essere citate estesamente: “La
società in questione ha già redatto il progetto preliminare delle opere
inerenti allo studio, alla progettazione e alla costruzione di un’opera per il
collegamento stabile viario e ferroviario e dei pubblici servizi tra la Sicilia
e il Continente. Detto progetto è stato trasmesso al CIPE in data 16 gennaio
2003 e dallo stesso approvato con delibera n° 66 in data 1 agosto 2003. Essa
non ha ancora ricevuto il pagamento delle quote di contributo già maturate
relative agli esercizi 2004, 2005 e 2006 pari complessivamente ad euro
5.535.102,00[34]. Il credito è
stato registrato nel bilancio 2005 della società con le seguenti modalità:
nell’attivo, tra i ‘Crediti verso lo Stato’ sono stati inseriti gli importi
dovuti per il contributo aumentato degli interessi maturati relativi agli anni
2004 e 2005 (cf. pag. 63 del bilancio); nel passivo, tra i ‘Risconti passivi’
la quota capitale del contributo che verrà acquisita al conto economico a
partire dall’esercizio nel quale matureranno i primi ricavi dell’opera e che
troverà contrapposizione con gli ammortamenti dei costi capitalizzati (cf.
pagine 71 e 72 del bilancio). Dagli esposti fatti si ricava che la
progettazione preliminare era già compiuta al momento della concessione del
contributo statale quindicennale di milioni di euro 1,845 per anno; quindi il
finanziamento in questione non appare destinato ad un vero e proprio
investimento, ma consiste in un rimborso di spese già affrontate. Ciò in
palese contrasto con la ragione e addirittura l’intitolazione della legge n°
443/01 la quale, nel richiamare obiettivi da raggiungere, non può essere
interpretata come strumento di copertura di operazioni già perfezionate
[sottolineatura nostra]. Questa elementare considerazione, unitamente al già
pubblicizzato intento di non realizzare, almeno nel breve periodo, il ponte
sullo Stretto, è probabilmente alla base della mancata erogazione alla società
interessata delle rate già scadute alla data di deferimento della presente relazione.
Tuttavia non sembra a questa Corte che il mero silenzio sia elemento
sufficiente a legittimare una volontà di revoca dell’anomalo finanziamento:
ancorché improprio, esso ha creato una aspettativa nel soggetto beneficiario,
il cui mancato rispetto può indurre un rilevante contenzioso per il futuro. Già
ora i dati contabili del bilancio finanziario statale e di quello economico
della società sono disallineati in modo significativo, perché quello societario
contempla la iscrizione di interessi attivi sul ritardo dello Stato”.
Ma in realtà,
avverte la Corte dei Conti, “le ‘incomprensioni’ tra i due soggetti
interessati al rapporto sono di consistenza superiore, dal momento che il
decreto ministeriale prevede che le pertinenti somme siano assegnate per ripianare
l’eventuale mutuo di scopo contratto dal soggetto beneficiario, mentre
quest’ultimo interpreta detto accantonamento come un mero credito. D’altronde
non sembra ipotizzabile – ed in tal senso torna pregnante l’osservazione
sull’anomalia del finanziamento – un mutuo di scopo per uno scopo già
realizzato”. Da questo caso esemplare la Corte trae spunto per ribadire la
propria “valutazione negativa precedentemente formulata ed in particolare i
rischi intrinsecamente connessi al finanziamento ‘successivo’ delle
progettazioni”.
La “singolare
scansione temporale del finanziamento” e la “particolarità dei bilanci
economici ove confluiscono questi fondi oggettivamente pubblici” comporta,
in via di fatto, che “le risorse liberate per spese in conto capitale
confluiscano invece in spese correnti con le evidenti conseguenze negative in
termini economici e di tutela della finanza pubblica. Sotto questo profilo,
un effettivo consolidamento dei conti finanziari ed economici inerenti
all’utilizzo di queste risorse porrebbe in evidenza un fenomeno di confusione
tra natura e origine delle risorse stanziate in via autonoma o derivata ed
obiettivi ad esse correlate”
Una programmazione senza piano
Un ulteriore elemento di criticità
evidenziato dalla Corte consiste nelle difformità dell’incidenza del
finanziamento statale su quello complessivo, che oscilla da percentuali
alquanto basse ad altre vicine o pari al 100%: “Dalla lettura del quadro
comparativo non emergono le ragioni di tale disallineamento, ma neppure dalle
specifiche delibere del CIPE si ricava un quadro generale delle linee guida
eventualmente adottate nel conferire e quantificare i finanziamenti. Ne deriva
un contesto programmatico difficilmente leggibile in modo sistematico e
collegato, fortemente condizionato dalle componenti geo-politiche che, di volta
in volta, influenzano le decisioni in ambito CIPE (più volte è stato
evidenziato in precedenti rapporti come non sempre tali tipi di decisioni siano
supportate da analisi tecnico-finanziarie adeguate come, quand’anche ciò si
verifichi, tecniche ed organismi di valutazione non siano omogenei). Il
Ministero delle Infrastrutture non sembra tuttora in possesso di un elenco
aggiornato e sistematico delle progettazioni generali delle opere finanziate.
Infatti, al di là del loro richiamo nei prospetti sintetici predisposti da
questa Corte e compilati dal Ministero, dagli esami fatti a campione risulta
che i finanziamenti sono assegnati sulla base di elaborati tecnici non
comprensivi del quadro generale degli interventi e dei costi inerenti alle
intere infrastrutture assistite. Dalle stesse delibere CIPE risultano frequenti
richiami a progettazioni preliminari e definitive, ma quasi mai a progettazioni
generali di tale natura. Ciò non consente di valutare l’incidenza
dell’intervento statale né sul complesso delle opere finanziate e neppure sui
singoli interventi infrastrutturali”.
La conseguenza è che, come già evidenziato
nella relazione del 2005, “la mancata quantificazione del fabbisogno
globale, delle opere già realizzate e di quelle ancora non finanziate,
pregiudica sia la programmazione in senso generale, che la reale conoscenza
delle situazioni in ordine alle quali devono essere compiute le concrete
scelte. Se da un lato questa incompleta rappresentazione giustifica l’adozione
di criteri ‘a pioggia’ che appaiono l’unica alternativa all’immobilismo
conseguente all’attesa di una valida quantificazione del fabbisogno complessivo
e di quelli analitici, dall’altro preclude un razionale, efficace ed economico
impiego delle limitate risorse a disposizione. La mancanza di chiarezza circa
il residuo fabbisogno da finanziare può, tra l’altro, provocare sovrapposizioni
di finanziamenti dei lavori afferenti a lotti finanziati ed in corso di
realizzazione sulla base di finanziamenti precedenti e diversi”.
In definitiva, conclude la Corte “la
compilazione e l’aggiornamento dei dati relativi alle progettazioni generali,
alle opere già realizzate, a quelle in corso di realizzazione e al fabbisogno
ancora non coperto, costituiscono (…) gli elementi minimi per un
effettivo monitoraggio della loro dinamica nel breve e nel medio periodo”,
mentre la lamentata “assenza di una ricognizione storica dei costi e di
progettazioni generali aggiornate pregiudica il ruolo esercitato dall’intervento
statale in termini quantitativi e funzionali”.
La Corte dei Conti non ha esitazioni
nell’additare le ragioni di tale mancata “ricognizione storica” dei costi: “Sono
ben conosciute, in proposito, le resistenze degli enti beneficiari dei finanziamenti
a chiarire, in modo trasparente e completo, il contesto tecnico e finanziario
in cui gli stessi si inseriscono. Tuttavia proprio la molla del
finanziamento statale dovrebbe fungere da stimolo, se non da vincolo, per
rendicontare con chiarezza le situazioni sulle quali l’eterofinanziamento si
innesta. Sotto questo profilo il finanziamento delle progettazioni
successivo a quello degli interventi infrastrutturali appare certamente
disincentivante di comportamenti chiari e trasparenti dei beneficiari. Questa
Corte è ben consapevole, per averlo segnalato in precedenti rapporti, che lo
stato delle progettazioni delle opere della Legge-Obiettivo era gravemente
lacunoso dopo oltre un triennio dall’approvazione del programma generale e che
tale disfunzione è, di per sé, in grado di riflettersi in modo assolutamente
negativo sui futuri risultati. Tuttavia il rimedio non può essere quello di
caricare sull’amministrazione finanziante anche gli oneri di una attività che
dovrebbe essere propedeutica alla stessa richiesta di finanziamenti”.
La ripartizione delle risorse: al “Mose” la parte del
leone
Meritevole di
attenzione, per le sue evidenti implicazioni nel dibattito in corso, un altro
rilievo “tecnico” della Corte: “Della intera messe di risorse, emerge che
ben tre quarti della stessa sono andate a beneficio di due sole
amministrazioni, l’Anas per 240,5 milioni di euro, pari al 41,25% ed il
Consorzio Venezia Nuova per 194 milioni di euro pari al 33,3%. Se nel caso
dell’Anas vi è una destinazione infrastrutturale plurima, sorprende il dato del
Consorzio Venezia Nuova, il quale è concentrato su un’opera unica (Progetto
Mose). Gli altri enti destinatari delle provvidenze, cui pertengono gli
ammortamenti, si attestano su percentuali notevolmente più basse, che oscillano
dal 13% del Quadrilatero Marche Umbria (78 milioni di euro) a valori di poco
superiori allo 0%”. E più
oltre: “Emergono notevoli disallineamenti nella individuazione dei
beneficiari: Anas e Consorzio Venezia Nuova assommano, da sole, il 75% delle risorse
statali messe a disposizione: malgrado l’importanza strategica delle missioni
istituzionali di tali soggetti, detta concentrazione appare meritevole di
riflessione e di un ripensamento globale in ordine alla razionalità dei
riparti. Analogo discorso può essere formulato relativamente alla
concentrazione delle risorse su singole opere”.
Alle perplessità della Corte dei Conti,
dopo la recentissima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del nuovo
“pacchetto Di Pietro” ne aggiungiamo una nostra: come mai, se – anche da parte
del ministro – si indica nella “condivisione” uno dei criteri-guida per
l’individuazione delle priorità dei progetti, dev’essere proprio il Mose, che
fra tutti è davvero il meno condiviso (a cominciare dallo stesso Comune che
dovrebbe beneficiarne), a fare la parte del leone?
Un dialogo istituzionale mancato
Quali risposte ha dato finora
l’Amministrazione a tali rilievi? È qui che è dato leggere un’altra critica
severa, quanto al metodo, da parte dei magistrati della Corte.
L’Amministrazione, che già aveva ottemperato in maniera incompleta ed
insoddisfacente all’istruttoria disposta con la delibera-ordinanza 9/2006/G,
a questi ultimi rilievi, semplicemente, si è astenuta dal dare risposte
scritte, e quindi impegnative, ma, nella fase pubblica dell’adunanza della
Corte, si è limitata a reiterare assicurazioni verbali.
Comportamento che, aggiungiamo noi, dovrebbe costituire di per sé motivo di
censura e di discussione anche in sede politica. Le stesse controdeduzioni e assicurazioni,
per altro, lasciano largamente insoddisfatti.
Emblematico, ancora
una volta, il caso del Ponte: “Per quel che concerne la società ‘Stretto di
Messina spa’ – leggiamo – il Ministero avrebbe già recepito le
problematiche evidenziate in relazione disponendo uno specifico accertamento
sui tempi della progettazione finanziata per verificare se la stessa non sia
stata redatta prima della assegnazione del contributo e quindi se sia
incompatibile con la dazione del contributo stesso”. Di ciò la Corte dei
Conti prende atto, osservando subito dopo però che “non risulta
(…) nessun atto formale di avvio della evocata verifica, essendosi al
contrario, in passato, già predisposta una procedura di liquidazione del
contributo stesso non esitata a buon fine a seguito di rilievo della
Ragioneria. È il caso di sottolineare come in fondo la situazione Stretto di
Messina non sia diversa da analoghi finanziamenti predisposti a beneficio di Anas,
Rfi ed altri enti, quali evidenziati nell’allegato M alla presente relazione”.
Questo punto è
giudicato cruciale dai relatori, che vi insistono anche nelle loro conclusioni:
“Non appare congruente con i principi della sana amministrazione il
finanziamento delle progettazioni di grandi infrastrutture, dopo l’avvenuta
consegna dei lavori; esso può sfociare in una forma impropria di finanziamento
delle spese correnti degli enti attuatori, soprattutto se questi sono
strutturati in società, la cui contabilità economica non prevede vincoli di
stretta correlazione tra risorse finalizzate e loro utilizzazione”. Né “appare
corretta la sovvenzione di progettazioni successiva al finanziamento delle
pertinenti opere, dal momento che lo stesso dovrebbe basarsi proprio su
elementi progettuali certi”.
Le carenze della progettazione e la sottostima dei
costi
La Corte dei Conti ripropone poi la sua
critica del 2005 alla scarsa attenzione riservata alle progettazioni da parte
dell’Amministrazione: “Vizio perdurante e genetico di gran parte delle
attività realizzative risiede nella scarsa cura delle progettazioni con
particolare riguardo a quelle generali. Pur dovendosi riconoscere l’obiettiva
difficoltà del compito di regia affidato al Ministero delle Infrastrutture, il
quale deve interagire con una miriade di soggetti beneficiari, molto determinanti
nella richiesta di risorse ma endemicamente disabituati ai principi della accountability,
è indubbio che migliore poteva essere l’impatto della sua azione nei confronti
dei destinatari delle provvidenze”.
A parere della Corte, persistono “situazioni
in cui la concessione di contributi è stata fatta in assenza di una
progettazione generale e di una ricognizione delle opere già realizzate. La
stessa conformazione delle delibere CIPE e dei decreti ministeriali molto
disomogenea, soprattutto in relazione alle modalità istruttorie adottate,
testimonia che raramente sussiste una linearità tra la definizione ed
articolazione delle elaborazioni tecniche e la ammissione al contributo. In
alcuni casi si è potuto accertare che i veri progetti sono stati redatti ed
approvati dopo la concessione del contributo, verificandosi una inversione
della fisiologia programmatoria, in base alla quale dal fabbisogno dovrebbero
essere tratte le scelte politico-amministrative e non al contributo già
quantificato essere strumentalmente adeguato il fabbisogno. Del pari, non
conforme alle buone regole di amministrazione risulta il finanziamento di
alcune progettazioni dopo l’avvenuto inserimento dell’opera nel programma della
Legge-Obiettivo. Pur dovendosi riconoscere che ostiche transazioni
politico-istituzionali avvengono quotidianamente tra tutti i soggetti pubblici
coinvolti nella realizzazione delle opere e che tutto ciò si riverbera sulla
definizione progettuale, sempre in bilico tra le alternative che si confrontano,
occorrerebbero percorsi indefettibili, una volta superata la fase di ammissione
al contributo. Ciò non accade quasi mai e in genere le ‘transazioni’ si
acquietano nel momento di formalizzazione e quantificazione del contributo per
riprendere immediatamente quando quest’ultimo si dimostra inadeguato a
risolvere concreti problemi tecnici. Di ciò si rintraccia sintomo
inequivocabile nella scarsa, se non assente, attenzione alla corretta stima del
fabbisogno residuale ancora da finanziare: esso viene costantemente
sottostimato se non ignorato, sia per la indefinitezza che grava sulla
consistenza del progetto generale, sia per evitare che una corretta
determinazione dei costi del completamento faccia insorgere dubbi sulla
funzionalità di ciò che è stato finanziato con le risorse a disposizione
[sottolineatura nostra]. In alcuni casi il confronto dei documenti attuativi
pregnanti, ricavabile dagli atti di monitoraggio inviati dal Ministero, pone in
evidenza incongruenze anche matematiche [!] tra stime originarie, finanziamenti
e opere residue da finanziare. In altri casi si evidenzia una singolare
coincidenza tra delibere CIPE, progettazioni preliminari e definitive,
improbabile se si considera la diacronia degli studi tecnici di supporto”.
Da tenere a mente quest’ultimo rilievo sulle “singolari coincidenze” tra
progettazioni e delibere CIPE, evidentemente cucite su misura dei beneficiari.
Non di rado poi “si assume per
progettazione generale la sommatoria di alcuni lotti o stralci, caratterizzati
da diverso livello di definizione progettuale. Evidente in questi casi il
rischio di duplicazioni di finanziamenti già intercettate da questa Corte nel
corso della attività di controllo degli ultimi anni”.
C’è una convenienza nella finanza di progetto?
La risposta della Corte dei Conti è
sostanzialmente negativa: “Lo spaccato delle opere assoggettate alla
presente istruttoria consente di affermare che le diverse formule giuridiche di
volta in volta adottate (contraente generale, concessionario, project finance,
appalto integrato, appalto tradizionale) risultano sostanzialmente neutre
rispetto ai risultati ad oggi conseguiti. Infatti le patologie riscontrate sono
eziologicamente riconducibili a fenomeni comuni, che attraversano queste
diverse formule giuridiche: carenze di progettazione, indefinitezza della
incidenza dei finanziamenti, assenza di verifiche sul realizzato e sul
fabbisogno residuale. In generale si può affermare che più passaggi
intercorrono tra l’ente erogatore di risorse e gli esecutori delle opere, più aumentano
costi indiretti e spese generali, le quali, attraverso le continue migrazioni
di fondi e competenze, superano di gran lunga i limiti fisiologici (…).
Per altro la indefinitezza delle progettazioni tecniche e di quelle finanziarie
pesa anche sulla efficacia delle formule giuridiche adottate, che,
indipendentemente dal loro nomen juris, sono comunque contratti e, in
quanto tali, aventi come oggetto proprio i progetti tecnici e finanziari. Per
quel che riguarda in particolare la finanza di progetto occorrerebbe porre
rimedio alla mancata archiviazione ed elaborazione dei dati afferenti al costo
delle operazioni di indebitamento e di finanziamento. Una elaborazione di
questo genere da parte dei competenti organi tecnici consentirebbe, data la
mole dei dati disponibili, di selezionare costi parametrici da porre a base
della contrattazione con gli istituti finanziari e assicurativi, che allo stato
manca e provoca i profondi disallineamenti nella ‘rendita’ dei contributi
pubblici nelle operazioni sottese al finanziamento delle infrastrutture. Un
confronto tra il finanziamento statale ex lege n° 166/02 gravante sul
capitolo 7060 e le stime in ambito CIPE evidenzia l’assoluta eterogeneità delle
varie soluzioni, il cui assetto è piuttosto la sommatoria di decisioni
episodiche che la traduzione di una strategia di coordinamento”.
La relazione si chiude con la constatazione
che “le gravi carenze di registrazione ed illustrazione contabile si saldano
con le disfunzioni gestionali, aumentandone le dimensioni ed impedendo una
coerente lettura economica delle varie situazioni” e con l’invocazione di “idonei
provvedimenti di autocorrezione e stimolo dei soggetti pubblici e privati che
operano in partnership con il Ministero”.
Non si può davvero dire che di tale richiesta,
a tutt’oggi, si sia tenuto conto.
Nota. I testi della Corte dei Conti citati nel presente articolo sono consultabili grazie ai seguenti link:
Delibera 8/2005/G:
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione
-ce1/Anno-2005/Adunanza-c/Delibera-n.-8.2005.G.doc_cvt.htm
Delibera 9/2006/G:
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione
-ce1/Anno-20061/Adunanza-c/delibera7060.doc_cvt.htm
Delibera 12/2007/G:
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione
-ce1/Anno-2007/Adunanza-c/delibera-7060-2007.doc_cvt.htm
In calce alle sopraccitate delibere i link alle rispettive relazioni ed allegati.