Gli immigrati che richiedono asilo possono ricorrere se è stato loro opposto un rifiuto. Hanno alcuni obblighi in attesa della sentenza, ma non possono essere detenuti, perché non hanno commesso alcun reato. Passano circa cinque mesi prima della sentenza, mentre uno studio operato a Milano mostra come la maggior parte delle richieste vengano respinte
1) La normativa precedente
In tema di ricorsi avverso il diniego dello status di rifugiato vi è stata una normativa che ha subito, nel corso di pochi anni, modifiche ed integrazioni continue.
Senza andare molto a ritroso, anche perché le disposizioni in tema di asilo non sono poi cosi` tanto datate, il d.p.r n. 303 del 2004, disponeva, all`articolo 15 c.5 che:
'Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato é tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo`, ma al precedente c. 3 si diceva altresì che ' La decisione é comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalità di impugnazione nonché, per le ipotesi di cui all`articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla possibilità di chiedere il riesame e l`autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale`.
Il richiedente asilo che avesse presentato ricorso al Tribunale, aveva la possibilità di chiedere l`autorizzazione a permanere sul Territorio al Prefetto competente ad adottare il provvedimento di espulsione e fino alla decisione del ricorso stesso. Il richiedente, nei casi di autorizzazione, permaneva nei CPTA.
2) La normativa in vigore - termini di impugnazione
Il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 all`art. 35 capo V concernente le Procedure di Impugnazione prevede il ricorso dinanzi al Tribunale che ha sede nel Capoluogo di distretto di Corte d`Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento.
Possibilità di proporre ricorso anche al richiedente che avesse ottenuto lo status di protezione sussidiaria anziché lo status di rifugiato.
Cambiano i termini per impugnare che, a pena di inammissibilità decorrono nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; ma nei casi di accoglienza o trattenimento, previsti rispettivamente agli articoli 20 e 21 del d.p.r. modificati dal decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 159, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d`appello in cui ha sede il centro.
La proposizione del ricorso, precisa il comma 6 dell`art 35, avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l`efficacia del provvedimento impugnato.
Però nelle ipotesi di proposizione di ricorso avverso:
1) il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso 2) la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell`art 22 comma 2, (ossia nei casi di allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo che fanno cessare le condizioni di accoglienza che consentono, alla Commissione territoriale, di decidere sulla domanda in base della documentazione in suo possesso) e nelle ipotesi di 3) rigetto della domanda per manifesta infondatezza per palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 151, ovvero 4) quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l`esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento, in tutti questi quattro casi il ricorso non sospende l`efficacia del provvedimento impugnato.
Dunque, novità con questo decreto legislativo n. 159 del 2008 in vigore dal 5 novembre col quale è prevista l`espulsione del richiedente asilo prima dell`eventuale ricorso in Tribunale, fino alla decisione della Commissione, lo stesso potrà circolare solo in un luogo di residenza stabilito dal Prefetto, avrà l`obbligo di comparire di persona davanti alla Commissione e se presenterà domanda di asilo dopo aver subito una espulsione, sarà trattenuto in un Centro di Identificazione e Espulsione (Cie).
Le domande manifestamente infondate e carenti di presupposti per la concessione dello status saranno rigettate. Immediata l`espulsione, con accompagnamento alla frontiera, per chi si è visto rifiutare la protezione della Commissione.
I ricorsi
1) Analisi dei dati
TAB. N. 1
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CONTENZIOSO COMMISSIONE MILANO AL 30 OTTOBRE 2008
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PENDENTI
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RICORSI ORDINARI
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706
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577
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RIESAMI
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108
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RICORSI AL P.R. 36
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14
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AUTOTUTELA
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2
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TOTALE
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852
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577
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Non vi è dubbio che un gran numero di ricorsi proposti dai richiedenti asilo, a cui sia stato negato lo status, sia costituito da ricorsi ordinari: 706 ricorsi di cui 577 pendenti. (tab. n. 1). I ricorsi definiti si desumono per differenza tra proposti e pendenti.
Vi è da precisare che nel numero dei ricorsi confluiscono sia quelli proposti col vecchio rito che col nuovo, ex art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008. Distinzione apparentemente poco significativa, ma da non sottovalutare.
Il vecchio rito, importava la diretta richiesta da parte della locale Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano alla Commissione territoriale di una relazione descrittiva dell`iter logico-giuridico che aveva indotto i componenti della Commissione a negare lo status al ricorrente, con la trasmissione di copia degli atti e documenti relativi.
Oggi, col nuovo rito, le comunicazioni di fissazione della udienza dinanzi al giudice unico in composizione monocratica, sono fatte direttamente dalla Cancelleria del Tribunale ordinario. Con tale comunicazione, sono indicati gli estremi della causa: il numero di ruolo generale, il nominativo del giudice a cui sia stato assegnato il ricorso e il giorno dell`udienza: anche in questo caso, la Commissione è tenuta a redigere una relazione descrittiva, come per il vecchio rito.
Col nuovo rito sembrerebbe essere privilegiato il principio della celerità del procedimento: infatti tra la comunicazione della fissazione dell`udienza, la trattazione e la conclusione mediamente passato 4/5 mesi, a differenza che nel vecchio rito, molto piu` lungo e farraginoso.
Tuttavia anche col nuovo rito, benché un procedimento possa aver concluso il proprio iter, non viene data comunicazione, da parte della Cancelleria in maniera tempestiva, della decisione del giudice; sicché i ricorsi in attesa della sentenza costituiscono un numero cospicuo di posizioni che potrebbero essere erroneamente considerati come pendenti.
I ricorsi al Presidente della Repubblica, meritano un discorso a parte.
Richiedono una istruttoria molto piu` laboriosa: la relazione descrittiva da trasmettere alla Commissione Nazionale per il Diritto d`Asilo, con la illustrazione dei motivi in fatto e in diritto dell`iter logico-giuridico, comporta uno studio particolareggiato del caso, con attenta lettura del verbale delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, in sede di audizione, la verifica della documentazione in atti. Inoltre, occorre avere una conoscenza delle problematiche in tema di violazione dei diritti umani esistenti nelle aree di provenienza dei richiedenti. Fino a oggi, nessun esito sui ricorsi al Presidente della Repubblica che la segreteria della Commissione ha istruito (circa 25). Ad avviso di chi scrive, strumento poco efficace di tutela giuridica.
Il riesame, cui si fa cenno nella tab. n. 1, in realtà costituisce una presenza anomala: previsto all`art 16 del d.p.r. 303/2004, concerneva i richiedenti trattenuti nei cid, i quali entro cinque giorni dalla decisione che rigettava loro la domanda, facevano richiesta di riesame al Presidente della Commissione.
Spesso, pero` il termine di cinque giorni non veniva rispettato, con la conseguenza che molti riesami venivano proposti da un richiedente che gia` si trovava fuori dal Centro di Identificazione.
Pochi i riesami che hanno portato ad un cambiamento della decisione della Commissione: in alcuni casi, da un esito negativo, non ci si è discostati di molto rispetto ad un riconoscimento di protezione umanitaria.
La nuova normativa non prevede l`istituto del riesame.
2) Le nazioni maggiormente rappresentative per numero di ricorso presentati
TAB. N. 2
| Nazionalità |
Ricorsi |
R.P.R. |
Totali |
Pendenti |
Att.Sentenza |
Definiti |
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Nigeria, Turchia e Serbia sono le tre nazioni maggiormente rappresentative per numero di ricorsi presentati.
La Nigeria è presente anche come la nazionalità piu` rappresentativa per i Ricorsi al Presidente della Repubblica, seguita dalla Serbia.
3) Esiti positivi a seguito di sentenza del giudice ordinario
TAB. N. 3
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NAZIONALITA`
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STATUS
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SUDAN
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1
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BENIN
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1
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GAMBIA
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1
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PAKISTAN
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1
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SERBIA
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2
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COLOMBIA
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1
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NIGERIA
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1
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TOTALE
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8
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Dalla tabella n. 3 emerge come non vi sia una interdipendenza tra Nazionalità del ricorrente ed esito del relativo ricorso; un esempio? solo un ricorso accolto dal giudice ordinario a fronte dei molti ricorsi presentati da nigeriani. Sudan, Benin, Gambia, Colombia, presenti in tabella come nazioni di appartenenza di quei ricorrenti cui sia stato concesso lo status dal giudice, ma non presenti tra le nazionalità maggiormente rappresentative, costituiscono esempio di come non vi sia un nesso di causazione tra le due variabili considerate.
Occorre comunque dire che i molti dati mancanti costituiti dai ricorsi 'pendenti` e quelli in 'attesa della sentenza`, veri e propri 'missing` nell`ambito della nostra ricerca, non ci consente di poter trarre delle conclusioni statistiche tendenti al vero.
Si spera che il 'gap` sia quanto prima superato, attraverso una migliore comunicazione di informazioni tra Cancelleria del Tribunale e Commissione Territoriale.