CPT. La condanna degli aguzzini
Regina pacis. Il lager italiano di Don Cesare
Per quale motivo un essere umano deve essere
imprigionato senza aver commesso alcun reato? Perché, dopo aver lasciato
guerre, fame, persecuzioni trova un’accoglienza fatta di fili spinati,
reclusioni, percosse, umiliazioni? I CPT, oltre ad essere illegali rispetto
alla costituzione ed al diritto internazionale, sono diventati territori
sospesi, dove l’arbitrio e la ferocia hanno preso della legge. Il Regina Pacis
è sicuramente l’esempio più evidente, per troppo tempo sotto il confortevole
riparo dell’impunità grazie ad alleanze trasversali e complicità importanti.
A cura di Sara Dellabella
Regina pacis. Il lager italiano di Don Cesare
Commenti e sentenze
1. Svolgimento
del processo e imputati
2. La
fuga, la reazione e le testimonianze
Il racconto di Ben Slama Lofti
Il racconto di Salem Mohamed
Il racconto di Deli Mohamed
Il racconto di Benshine Mohamed
Il racconto di Louro Anis
Il racconto di Souiden Montassar
Il racconto di Abedhadi Mohamed
3. Attendibilità delle persone offese
4. Il foglio delle firme e altre storie
False generalità
La responsabilità dei militari
Le testimonianze sono vere
Carabinieri colpevoli
Quelli che stanno a guardare
5. Le responsabilità di don Cesare Lodeserto e degli operatori
del C.T.P.
Cura e assistenza
Lodeserto. Le accuse
Mezzi di correzione
Ferocia
Le condotte dei medici Cazzato e Roberti.
Il referto medico è falso
Falso ideologico
6. Trattamento sanzionatorio. Le pene
7. Domanda
risarcitoria
I titoli ed i sommari sono dei curatori, così come i corsivi.
“Non si commentano le sentenze”, dice una delle
tante frasi fatte partorite negli ultimi anni dal conflitto tra politica e
magistratura. Il motivo è misterioso, la ragione oscura, anche perché dagli
atti della magistratura, al di là di questioni strettamente legate all’ambito
penale e civile, emergono racconti interessanti, spaccati di vita unici, verità
scomode ma rivelatrici, questioni politiche non risolte.
Oltre l’aspetto giuridico (la condanna, l’appello, gli
ulteriori gradi di giudizio) ognuno è in grado di proporre valutazioni di
ordine etico, e spesso negli atti di un processo esistono elementi più che
sufficienti per chiare valutazioni.
E’ questo il caso della condanna di Don Cesare Lo Deserto,
un prete che i giornali perbene definirebbero chiacchierato, e che da queste
pagine emerge in ben altro modo.
Ecco la sentenza, ed i relativi commenti.
Di solito la condanna è il momento della solitudine, in
cui amici, compari e colleghi si defilano imbarazzati. Per qualche istante Don
Cesare è stato un uomo solo, lui che era abituato ad essere al centro di una
rete unica in Italia, che vedeva insieme uomini di sinistra ed alti prelati,
giornalisti di Famiglia Cristiana e sindacalisti teoricamente rossi.
Il diavolo e l’acqua santa si sono messi insieme per
permettere a Don Cesare, buon amico del Vescovo, la gestione di una industria
della segregazione che assicurava buoni fatturati e qualche imbarazzo, per le
maniere dure di un prete un po’ manesco.
Le giustificazioni, le scusanti, quelle che chiamiamo da
“gesuiti”, non sono mancate. Don Cesare aveva a che fare con prostitute,
scafisti, papponi, spacciatori, non con le orsoline. Qualche scapaccione alla
fine sarà volato, ma mettiamoci al posto suo…
Non era così, evidentemente, e stavolta ce lo dice un
Tribunale dello Stato, perché a giornalisti e registi indipendenti, ad
attivisti delle associazioni fuori dal circuito degli appalti dei centri, a
tutta questa gente non si è voluto credere.
La fabbrica della reclusione di Don Cesere non solo era
basata sulla violenza, ma spesso si lasciava andare ad una ferocia gratuita ed
incomprensibile, il cui culmine probabilmente era la costrizione della carne
cruda, i musulmani costretti a mangiare il maiale.
La rete delle protezioni che ha inventanto e gestito i
CPT, formata da politici, dirigenti delle associazioni, pezzi della Chiesa, ha
individuato un buon affare nella raccolta di immigrati. Sono riusciti a lucrare
persino sulla disperazione, tali e quali agli scafisti. Hanno protetto le
angherie più disumane e permesso un sistema di gestione basato su documenti
falsi, dichiarazioni fasulle, intimidazioni e complicità.
Uno spaccato di Italia bieca, violenta, criminaloide.
Chissà quanti di quei preti, medici, carabinieri, “volontari” sono i nipoti di
emigrati, e chissà se i loro nonni subirono altrettanta ferocia sbarcando ad
Ellis Island o Buenos Aires.
Con decreto del Giudice dell’udienza preliminare in data 23
gennaio 2004 veniva disposto il giudizio nei confronti di Lodeserto Cesare,
Lodeserto Giuseppe, Vieru Natalia, Dokaj Paulin, Gozlugol Husevin, Mara
Armando, Sen Ramazan, D´Ambrosio Francesco, Alberga Vito, Casafina Antonio,
Ottomano Vito, Coscia Michele, Mele Vito, D´Epiro Alessandro, Blasi Francesco,
Di Pierro Mario, Fumarola Giovanni, Roberti Giovanni e Cazzato Anna Catia per
rispondere dei reati rispettivamente ascritti in epigrafe.
All´udienza del 13 maggio 2004 il Giudice verificava la
regolare costituzione delle parti e decideva con ordinanza sulle questioni
preliminari sollevate. All´esito dichiarava aperto il dibattimento.
All´udienza del 26 ottobre 2004, a causa dello sciopero
proclamato dagli operatori addetti alla fonoregistrazione ed alla redazione in
forma stenotipica del verbale, su richiesta delle parti e nell´impossibilità di
procedere a verbalizzazione riassuntiva avuto riguardo alla particolare
complessità dell´istruttoria, veniva disposto in differimento del dibattimento.
Alla successiva udienza del 13 dicembre 2004 le parti
avanzavano le rispettive richieste di prova che il Giudice ammetteva a norma
dell´art. 495 c.p.p.. Veniva espletata l´istruttoria dibattimentale con
l´escussione dei testi:
·
Scalese Maurizio, maresciallo dei carabinieri in servizio presso
la sezione di polizia giudiziaria in sede;
·
Doria Salvatore, maresciallo capo in servizio, all´epoca dei
fatti, presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce;
·
Souiden Montassar, persona offesa, con l´ausilio dell´interprete
di lingua araba El Boury Sanaa;
·
Taha Mustafa, con l´ausilio dell´interprete Saida Arfaoui;
·
Filieri Antonio, maresciallo in servizio presso il Comando
provinciale dei carabinieri di Lecce;
·
Refolo Francesco, medico in servizio, all´epoca dei fatti, presso
il presidio sanitario del Centro Regina Pacis;
·
Ruggeri Oreste, medico in servizio, all´epoca dei fatti, presso
il presidio sanitario del Centro Regina Pacis;
·
Turco Luigi, medico in servizio presso l´ospedale “Vito Fazzi” di
Lecce;
·
Ricci Mario, medico in servizio presso l´ospedale “Vito Fazzi” di
Lecce;
·
Antonaci Antonio, medico in servizio, all´epoca dei fatti, presso
il presidio sanitario del Centro Regina Pacis.
All´udienza del 24 febbraio 2005 l´assenza del teste Pinca,
in assenza di altri testimoni, rendeva necessario il rinvio.
All´udienza del 14 aprile 2005 venivano sentiti i testi:
·
Pinca Giuseppe, maggiore dei Carabinieri, all´epoca dei fatti
comandante del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Lecce;
·
Antonaci Antonio, medico in servizio all´epoca dei fatti presso
il presidio sanitario del Centro Regina Pacis;
·
Martina Marcello, Comandante della Stazione Carabinieri di
Melendugno;
·
Dinoia Mario,
·
Serafino Leonardo,
·
Parini Mario,
·
Natale Rinaldo,
·
Iacobino Gianluca,
·
Esposito Francesco Ciro,
·
Zotti Gaetano,
tutti carabinieri in servizio presso l´XI Battaglione Puglia
distaccati presso il Centro Regina Pacis.
Successivamente, all´udienza del 24 maggio 2005 l´imputato
Lodeserto Cesare si sottoponeva all´esame. Per tutti gli altri imputati, dei
quali era stato chiesto l´esame dal Pubblico Ministero, si era già provveduto
alla acquisizione ai sensi dell´art. 513 c.p.p., dei verbali di interrogatorio.
Venivano, all´esito, sentiti:
·
dott. Simonetti Nicola, consulente tecnico nominato dalla Difesa
degli imputati Cazzato e Roberti;
·
Polito Mario, maggiore dei Carabinieri, comandante della
Compagnia di Lecce;
·
Yaco Amiel Daniel, operatore del Centro;
·
Schifa Vincenzo, agente di Polizia assegnato al servizio di
scorta di Lodeserto Cesare;
·
Doria Luca, agente di Polizia assegnato al servizio di scorta di
Lodeserto Cesare.
Alla successiva udienza del 6 giugno 2005 proseguiva
l´istruttoria dibattimentale con l´esame dei testi:
·
Mohamed Elshazzlly Mohamed Hamdi, operatore addetto alla cucina
del Centro;
·
Dell´Aera Oronzo, agente di Polizia assegnato al servizio di
scorta di Lodeserto Cesare;
·
Lauriero Filippo, carabiniere in servizio presso l´XI Battaglione
Puglia distaccato presso il Centro Regina Pacis;
·
Ardito Giuseppe
·
Ardito Raffaella.
All´udienza del 20 giugno 2005 veniva sentito il teste
Addante Michele, carabiniere in servizio presso l´XI Battaglione Puglia
distaccato presso il Centro.
L´istruttoria si concludeva all´udienza del 4 luglio 2005
con l´esame dei residui testi di Difesa: Castro Giuseppe, Labartino Domenico,
Zotti Gaetano e Petitto Fabio, tutti carabinieri dell´XI Battaglione Puglia
distaccati presso il Centro Regina Pacis.
A seguito delle dichiarazioni spontanee dell´imputato
Ottomano, dichiarata la conclusione dell´istruttoria e l´utilizzabilità degli
atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, il Pubblico Ministero rassegnava
le proprie conclusioni.
La discussione richiedeva più udienze avuto riguardo ai
numerosi imputati ed ai rispettivi Difensori.
All´esito della camera di consiglio, il Giudice pronunciava
dispositivo di sentenza dandone integrale lettura e riservando i motivi.
L´istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare la
penale responsabilità degli imputati, fatta eccezione per i carabinieri
D´Epiro, Blasi e Casafina, in ordine ai fatti di violenza privata e lesioni
aggravate, così diversamente qualificati i fatti contestati in rubrica. Si è
ritenuta, inoltre, la responsabilità dei medici Cazzato e Roberti per il reato
di falso. Non è provata, invece, la condotta di concorso nel falso degli
imputati Lodeserto Cesare e Giuseppe. La vicenda, ampiamente descritta
nell´articolato capo di imputazione, è stata riproposta minuziosamente
nell´anticipazione istruttoria dell´incidente probatorio e ulteriormente
approfondita nella complessa attività dibattimentale registrata dai numerosi e
voluminosi verbali di udienza.
Nella serata del 21 novembre 2002 un gruppo di
magrebini trattenuti in attesa di espulsione nel Centro di Permanenza
Temporanea “Regina Pacis” di San Foca di Melendugno organizzavano e ponevano in
essere una fuga saltando da una finestra sita al primo piano dell´edificio.
Parte di essi riusciva a superare la recinzione e a disperdersi nelle campagne
circostanti. Altra parte non riusciva nel suo intento poiché veniva bloccata
dal personale militare presente in loco e riportata all´interno.
Le scene successive descrivono un clima di grande
concitazione e subbuglio per il gran numero di cittadini stranieri che avevano
aderito al progetto di fuga e, soprattutto, per le modalità di repressione
adottate dal personale dei Carabinieri distaccato presso il Centro e dagli
operatori dipendenti dalla fondazione.
La riproduzione processuale degli episodi oggetto di esame
non avviene in questo caso attraverso l´ausilio del personale della polizia
giudiziaria o di rappresentanti delle forze dell´ordine presenti sul luogo ove
i reati sono stati consumati perché, evidentemente, sono stati gli stessi
rappresentanti delle forze dell´ordine, chiamati a garantire l´ordine pubblico
ed il rispetto della legge, a violare l´obbligo, discendente direttamente dalla
legge e loro affidato, della tutela dei diritti dell´individuo e della collettività.
Le deposizioni più significative sono state assunte dal
Giudice per le indagini preliminari nel corso dell´incidente probatorio. Sono
le dichiarazioni dei cittadini marocchini bloccati al momento della fuga o
rintracciati nelle ore e nei giorni successivi.
Una breve considerazione va rivolta alla questione di
inutilizzabilità, sollevata dalla Difesa degli imputati carabinieri, relativa
ai verbali di incidente probatorio. Sostiene la Difesa che le persone offese
sentite in qualità di testimoni, con tutte le conseguenze sul piano della
valutazione della prova, erano suscettibili di sottoposizione ad indagine per
fatti connessi a quelli per cui si procede, motivo per cui avrebbero dovuto
essere sentiti nel corso dell´incidente probatorio in qualità di persone
indagate di reato connesso o collegato ai sensi dell´art. 210 c.p.p.
La questione non è meritevole di accoglimento. Invero, le
uniche persone offese per cui vi era stata iscrizione al registro degli
indagati, per aver declinato false generalità, sono state effettivamente
ascoltate dal Giudice per le indagini preliminari con le modalità previste dal
codice di pag. 3 rito per gli indagati di reato connesso o collegato ai sensi
dell´art. 210 c.p.p.
Deve aggiungersi, peraltro, che le dichiarazioni di Agrebi e
Aidi, indagati per il reato di cui all´art. 496 c.p., non sono state tenute in
considerazione ai fini della decisione di colpevolezza; infatti, tutte le
condotte illecite che, in base all´imputazione, sarebbero state subite da
Agrebi e Aidi sono state ritenute insussistenti. La inattendibilità delle
rispettive deposizioni discende dalla circostanza della assenza di Dokaj e del
direttore nel C.T.P. al momento dei fatti.
La documentazione prodotta dai difensori dei predetti
imputati fa ritenere che entrambi non si trovassero in Italia, come attestato
dai timbri apposti sui rispettivi passaporti. Medesima valutazione di
inattendibilità deve essere operata in relazione alla deposizione di Haddaji
Mohamed il quale riferisce di non essere riuscito a fuggire. In realtà
l´analisi della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero attesta non solo
che la fuga è stata in effetti posta in essere, ma anche che il cittadino
marocchino è stato rintracciato solo in data 24 novembre 2002. La circostanza è
incompatibile con quanto riferito dal teste.
Tanto premesso, per tutti gli altri testimoni, persone
offese, non si comprende quale possa essere il profilo di responsabilità per
cui avrebbero dovuto essere indagati, all´inizio o successivamente. In ogni
caso, in assenza di qualsivoglia iscrizione al registro degli indagati, deve
concludersi per la assoluta regolarità dell´assunzione della testimonianza e,
di conseguenza, per la piena utilizzabilità dei contenuti.
Superata la questione processuale e ritornando ai fatti
oggetto del procedimento sembra opportuno e necessario ripercorrere le
deposizioni delle persone offese al fine di ricostruire dettagliatamente gli
avvenimenti della notte tra il 21 e il 22 novembre 2002 e dei giorni
successivi. Deve premettersi che nella esposizione dei motivi si utilizzeranno
talvolta espressioni quali “Regina Pacis” o C.T.P. o Centro per intendere
“Centro di permanenza temporanea Regina Pacis” o gli pseudonimi, poiché
comunemente utilizzati dai testimoni, “Natasha” per indicare Vieru Natalia,
“Luca” per indicare Lodeserto Giuseppe, “Paolo” per indicare Dokaj Paulin o le
denominazioni “don Cesare” o “direttore” per indicare Lodeserto Cesare.
I Cpt, Centri di permanenza temporanea dove il senno
sembra spegnersi. I racconti resi nel corso dell’incidente probatorio ne danno
conferma. Maltrattamenti fisici che non tengono conto della dignità degli
uomini, offendono la religione e si fanno scherno delle tragedie di chi è
costretto ad emigrare. Il Cpt è contrario ad ogni senso di umanità.
Sentito nel corso dell´incidente probatorio all´udienza del
3 marzo 2003, Ben Slama Lofti, ospite del centro, ha riferito che stanco
dei maltrattamenti subiti, decideva, insieme ad altri ospiti, di fuggire dal
centro attraverso la finestra di una stanza del primo piano calandosi dal
balcone. Riusciva a superare la recinzione e a disperdersi nelle
campagne circostanti.
Rintracciato, tuttavia, nelle prime ore del mattino del
giorno seguente (ore 8.30 secondo gli atti ufficiali), veniva ricondotto nel
centro dove veniva portato nel corridoio degli uffici e piantonato da due
“guardie” - l´interprete precisa che il corrispondente termine in arabo
utilizzato dal teste indica in quella lingua la persona appartenente alle forze
dell´ordine - che ripetutamente lo colpivano con un manganello.
Assistevano alla scena la Vieru, Lodeserto Giuseppe (detto
Luca) e don Cesare il quale successivamente si allontanava entrando nel proprio
ufficio nello stesso corridoio. I militari lo costringevano a stendersi sul
pavimento iniziando così a colpirlo ai piedi. A quel punto Natasha e Luca
partecipavano al pestaggio schiaffeggiandolo al volto - “le forze dell´ordine
mi hanno steso a terra e hanno incominciato a colpirmi con il bastone ai piedi
e mentre stavo a terra cercavo di coprirmi il viso; subito sono arrivati Luca e
Natasha e con la mano mi hanno colpito al viso” (pagina 19 verbale incidente
probatorio udienza 3.3.03).
Assisteva alla scena Abedhadi Mohamed, anch´egli
rintracciato e ricondotto al centro in mattinata. Assisteva, peraltro, al
pestaggio di altri uomini che avevano tentato la fuga.
Portato in infermeria per i primi soccorsi, chiedeva di
essere portato in ospedale, ma si provvedeva a trasferirlo solo molto più
tardi.
Nella stessa giornata uno dei carabinieri ivi presenti lo
costringeva a mangiare carne di maiale. Riferisce il teste “Si mi hanno
costretto a mangiare carne di maiale..... Una delle guardie gli ha detto ‘o
mangi questa carne di maiale o ti colpisco´ e io l´ho mangiata”.(pagina 34
verbale incidente probatorio udienza 3.3.03).
In ospedale gli veniva prestata assistenza, ma non riusciva
a comprendere la conversazione che intercorreva tra i medici e gli operatori
che l´avevano accompagnato poiché non parlavano nella sua lingua.
Nel corso dell´esame fornisce differenti indicazioni sulla
cadenza temporale degli accadimenti. Nello specifico, modifica gli orari in
sede di controesame dell´avv. Pallara riferendo i dettagli temporali in modo
più rispondente alla realtà. La differente indicazione non ha evidentemente
alcuna incidenza sulla attendibilità del suo racconto né sulla veridicità dei
fatti narrati; è pienamente comprensibile lo sfasamento se si considera che si
è visto costretto a vagare per tutta la notte, che è stato catturato intorno
alle 8.30 del mattino a qualche ora, quindi dal sorgere del sole, ed è stato
ripetutamente picchiato, tanto da riportare lesioni consistenti, regolarmente
refertate, e abbandonato per ore prima di essere soccorso nei modi più
opportuni. Non si può affermare che una persona offesa nel corpo e nell´animo
abbia l´accortezza di controllare la cadenza temporale di quanto accade.
Salem Mohamed è stato ascoltato all´udienza del 4 marzo 2003
nel corso dell´incidente probatorio.
Ha riferito che nella serata del 21 novembre 2002, insieme
agli altri cittadini stranieri ospitati nel C.T.P., riusciva a fuggire dal
Centro saltando dal primo piano dell’edificio e riuscendo a superare la
recinzione.
Veniva tuttavia rintracciato nel pomeriggio successivo nei
pressi della Questura di Lecce dai carabinieri che lo facevano salire in
macchina e lo conducevano in una “casa” dove “in una stanza piccola - riferisce
- mi hanno chiuso a chiave per mezz’ora”.
Successivamente veniva riportato da due militari al Centro
dove veniva accolto da uno schiaffo di Dokaj Paulin. Un militare si avvicinava
portando in mano un involucro di carta stagnola ove riusciva a vedere un pezzo
di carne cruda.
Questa la diretta descrizione di Salem: “...poi l´ha aperta
lui perché stava dentro la carta stagnola, ha tirato una cosa da dentro e mi ha
detto ‘guarda questa cosa´ e mi ha detto ‘questa la devi mangiare sennò ti
ammazziamo´. Gli ho detto ‘io sono musulmano, non mangio il maiale´.
Mi ha colpito con il manganello a questa parte, alla parte
destra e alla parte sinistra del piede, delle gambe, mi ha fatto togliere i pantaloni
perché ero anche bagnato, c´era il fango e i pantaloni...sono rimasto con i
pantaloncini, con le mutande vestito io.
Dopo mi hanno fatto sdraiare sulla spalla, sulla schiena,
uno mi ha preso e mi ha bloccato di questa... ha messo il ginocchio sopra
la mano, e un altro mi ha bloccato l´altro braccio e quello che teneva la carne
in mano si è seduto sopra di me così ed ho cercato di tirare il braccio per
bloccare, per chiudere la bocca; mi ha dato un pugno alla mano e poi mi ha
colpito e poi mi ha colpito col manganello che mi ha fatto male, ancora non
riesco ad aprirlo completamente, e poi ha cercato di aprire, è riuscito ad
aprire con la forza la bocca stringendola”.
Alla scena assistevano don Cesare (“è entrato il
direttore e mentre ci aveva la mano in tasca così sorrideva, rideva e mi ha
detto ‘bene, va bene così´ e ha sputato verso di me, mi ha sputato”) che,
tuttavia, non interveniva e la Vieru che gli rivolgeva offese ripetendogli la
frase “dove sta Allah che ti salva e ti protegge adesso?”.
Dopo la descritta aggressione si appoggiava con la spalla al
muro antistante la porta dell´ufficio della direzione sopraggiungevano “Luca”
Lodeserto e Gozlugol Husevin che lo percuotevano.
Nella tarda serata riusciva a farsi visitare dal medico del
Centro che gli somministrava un antidolorifico. Dopo nove giorni veniva
nuovamente visitato dal medico e, solo dopo molte insistenze, veniva portato in
ospedale dove, tuttavia, non veniva curato per assenza dello specialista
ortopedico.
Deli Mohamed è stato escusso nel corso dell´incidente
probatorio all´udienza del 4 marzo 2003.
Ha riferito di aver tentato la fuga insieme agli altri
ospiti del Centro. Riusciva a superare la recinzione e a dileguarsi insieme ad
un altro ospite del C.T.P. chiamato Lesmi Habib.
Il mattino seguente veniva rintracciato da Dokaj Paulin
accompagnato da due carabinieri in borghese. Alla vista dell´auto condotta dal
Dokaj tentava di fuggire, ma i militari, impugnando una pistola gli intimavano
l´ALT. Temendo la reazione armata si fermava. Uno dei carabinieri lo colpiva
alla nuca con il calcio della pistola; sopraggiungevano Paolo e l´altro
militare che continuavano a picchiarlo. Stessa sorte toccava al suo compagno
Lesmi che veniva picchiato sul viso. I due venivano così ammanettati, caricati
sull´auto e riportati al Centro. Venivano percossi anche nel corso del tragitto
di ritorno.
Appena giunti al Centro venivano accolti dal Direttore che
apriva lo sportello della macchina e schiaffeggiava entrambi, colpendo Deli sul
naso. Veniva trascinato sulla terra bagnata fino all´ingresso dell´edificio.
All´interno veniva ancora picchiato alla presenza di Don Cesare, Lodeserto
Giuseppe e la Vieru.
Successivamente un militare in divisa lo costringeva con la
forza ad ingoiare carne di maiale cruda deridendolo per la fede musulmana e per
il divieto imposto nel periodo del Ramadan. Così Deli descrive l´accaduto:
“poi un carabiniere se n´è andato e ha portato un pezzo di carne di maiale, a
me mi hanno preso in quattro persone e mi hanno fatto ingoiare la carne di
maiale con la forza e ridendo in modo un po´ ridicolo nei confronti della
religione e nel mese di decorrenza del Ramadan che era in quel momento, il mese
del digiuno musulmano...
Era carne cruda, non è cotta. ... Mi hanno preso due dai
piedi, mi hanno bloccato i piedi, uno mi ha bloccato dal torace e le braccia,
un altro mi ha costretto di aprire la bocca con la forza e mi ha infilato il
pezzo di carne tenendo anche il manganello in mano. ...
Prima me l´ha messa vicino la bocca ma rifiutai di ingoiarla
e poi mi ha messo il manganello e me l´ha infilata con la forza” (dei militari
presenti nel corso dell´incidente probatorio riconosce con certezza i
carabinieri D´Epiro, Di Pierro e Fumarola. È incerto sull´immagine di Blasi e
non riconosce Alberga Vito).
Tutta la scena si svolgeva dinanzi al Direttore, a Dokaj,
Luca e Natasha i quali, non solo rimanevano inerti dinanzi alle violenze
perpetrate, ma ridevano.
Rimaneva nel corridoio degli uffici ancora per tre ore e
subiva le percosse di Luca e Natasha. Solo don Cesare non proseguiva nelle
violenze e gli dava una bottiglia di acqua. Solo due giorni dopo veniva
visitato dal medico del Centro il quale gli somministrava un farmaco non meglio
precisato.
Benshine Mohamed è stato escusso all´udienza del 19 marzo
2003 nel corso dell´incidente probatorio.
Ha riferito di essere fuggito dal Centro insieme agli altri
ospiti del Centro ed, in particolare, in compagnia di Louro Anis.
Le modalità di fuga sono simili a quelle riferite dagli
altri testi: riferisce di aver scavalcato il balcone del primo piano e di
essere saltato sulla vettura parcheggiata sotto il balcone per poi proseguire
superando il recinto e dileguarsi. Nel salto, al contrario del suo compagno,
non riportava alcuna lesione.
Nonostante il riuscito tentativo di fuga, veniva, insieme al
Louro, rintracciato nella serata successiva intorno alle ore 21.00.
Riportato al centro, riceveva all´arrivo un schiaffo da
parte di don Cesare Lodeserto.
Sopraggiungevano Vieru, Dokaj, Sen Ramazan e Mara Armando.
Natasha lo colpiva con uno sputo, mentre Dokaj gli strappava i vestiti.
Al pestaggio si univano i carabinieri D´Ambrosio Francesco e
Ottomano Vito.
L´identificazione certa deriva dal riconoscimento effettuato
in sede di incidente probatorio.
Benshine è sicuro nel riconoscere in D´Ambrosio il militare
che l´aveva costretto ad ingoiare carne di maiale e in Ottomano colui che l´aveva
ripetutamente picchiato.
All´esito del pestaggio veniva lasciato nel corridoio, senza
abiti, ammanettato con numerose ferite e lividi sul volto, sulle gambe e sulla
schiena.
Solo il giorno successivo veniva condotto dal medico del
centro per le medicazioni, senza, tuttavia, spiegargli come si era provocato le
lesioni.
Louro Anis è stato escusso nel corso dell´udienza di incidente
probatorio del 19 marzo 2003.
Ha riferito di essere fuggito dal centro insieme a Benshine
Mohamed con le modalità riferite da quest´ultimo e che lanciandosi dal primo
piano riportava una slogatura al piede destro.
Nella serata del 22 novembre (alle ore 21 secondo gli atti
ufficiali) veniva rintracciato insieme al Benshine dai militari in borghese.
Ricondotto nel centro, veniva picchiato alle gambe da due
carabinieri in divisa armati di un manganello; riferisce “poi mi hanno tirato
per il collo” mentre un altro militare assisteva alla scena ridendo. Entrava in
scena don Cesare che, prendendolo per il cappuccio, lo spingeva verso il muro.
Il carabiniere D´Ambrosio (riconoscimento effettuato con
sicurezza nel corso dell´incidente probatorio) si allontanava verso la cucina e
tornava con due pezzi di carne cruda che lo costringeva a ingoiare usando il
manganello (“ha preso il pezzo di carne di maiale e mi ha messo il braccio
sotto al mento e mi ha spinto in modo di alzare la testa e mi ha infilato la carne
di maiale in bocca. Poi ha preso il manganello che lo teneva lungo la gamba, io
ho cercato di fare resistenza, di non ingoiare la cosa e con il manganello mi
ha spinto il pezzo di carne in bocca. ...
La bocca mi faceva male, soprattutto questa parte e i denti,
i denti mi facevano male anche da prima e quando mi hanno spinto la carne così
mi hanno fatto ancora più male”) mentre Ottomano lo picchiava con un calcio
alla schiena (“l´altro carabiniere camminava così, passava davanti a me, si è
girato e mi ha dato un colpo in girata coi piedi sulla schiena, sono caduto per
terra e l´altro mi ha preso e mi ha sollevato e mi ha messo in piedi”).
Assistevano alla scena anche i carabinieri Coscia e Mele i
quali, pur non picchiandolo, tuttavia non intervenivano in alcun modo.
Alla scena era presente anche Sen Ramazan ed un altro arabo
(“l´egiziano”) di nome Mohamed che forniva la carne di maiale al D´Ambrosio.
Condotto dal medico del Centro, gli chiedeva di essere
portato in ospedale, ricevendo, tuttavia, un netto rifiuto.
Souiden Montassar è stato escusso nel corso dell´incidente
probatorio all´udienza del 19 marzo 2003.
Ha raccontato di essersi lanciato dal primo piano del
Centro, ma di essere stato subito intercettato e bloccato dai Carabinieri che
lo riconducevano all´interno del corridoio degli uffici.
Lì don Cesare lo prendeva per i capelli sbattendogli
ripetutamente la testa contro il muro. Continuava a picchiarlo con un
manganello dei carabinieri colpendolo sulla bocca e rompendogli i denti. Si
univano al pestaggio Luca e Natasha colpendolo sul viso e sulle gambe. Dopo
l´ennesimo colpo sul viso da parte di don Cesare sveniva dal dolore.
Assistevano alla scena Jdidi Faker, altri connazionali
indicati con i nomi di Sami e Ridha e Abedhadi Mohamed, il cui racconto
coincide con quello di Souiden.
Assisteva alle percosse da parte di Dokaj, Vieru e dei
militari ai danni degli altri ospiti catturati che giacevano nel corridoio.
Tutto il racconto di Souiden Montassar è lucido e
raccapricciante. Questi alcuni passaggi significativi: “... ci hanno bloccato i
carabinieri e poi ci hanno portato nel corridoio vicino alla direzione.
Dopodiché è arrivato il direttore, mi ha preso dal
ciuffo dei capelli davanti e mi ha sbattuto due volte sul muro la testa di
dietro; dopo mi ha girato e mi ha preso dalla parte da dietro e mi ha sbattuto
la faccia al muro, dalla parte della sopracciglia qui e mi ha fatto una ferita,
una grossa ferita qui alla sopracciglia. ...
Dopodiché mi ha rigirato e ha preso il manganello dei
carabinieri e mi ha preso dal ciuffo dei capelli davanti e mi ha colpito col
manganello sulle labbra, alla bocca, dove mi ha procurato una ferita che è
visibile ancora. Poi mi ha colpito due denti superiori. ...
Dopodiché lui insieme a Luca e Natasha, insieme a don
Cesare mi hanno cominciato a colpire sul viso. ...
Appena entrato ho visto Mohamed Abedhadi e Paolo e
Natasha lo picchiavano. Gli altri stavano messi stesi a terra, c´erano dei
carabinieri e i carabinieri quando passavano davano dei calci agli altri.
... c´erano i carabinieri che hanno picchiato gli
altri, anzi chiunque che passava di lì, carabinieri o uno che lavorava al
Centro davano botte, era un gioco”.
Dopo l´intervento del medico del centro veniva disposto il
ricovero in ospedale dove, parlando in francese, spiegava al medico di guardia
quanto gli era accaduto.
Durante la notte, per paura di essere riportato nel Centro,
fuggiva dal nosocomio e riusciva a raggiungere la stazione ferroviaria dove
saliva a bordo del treno diretto a Bari. La fuga cessava poiché veniva
riconosciuto dal personale della Polizia ferroviaria e condotto presso gli
uffici della Questura di Bari dove nella tarda serata del 22 novembre veniva ripreso
dal Dokaj accompagnato dal cuoco del Centro, tale Mohamed.
Ricondotto al Regina Pacis alcuni carabinieri continuavano a
picchiarlo. Stesse violenze erano perpetrate da Luca (Lodeserto Giuseppe). La
scena si consumava nel corridoio degli uffici dinanzi alla stanza del Direttore
il quale assisteva alle percosse senza, tuttavia, intervenire.
Il racconto fornito nel corso dell´incidente probatorio
viene approfondito e puntualizzato in sede dibattimentale all´udienza del 13
dicembre 2004.
In quella circostanza riferisce di essere stato condotto in
ospedale nella notte della fuga, ove gli veniva somministrata una medicazione
con punti di sutura sul sopracciglio, sulla bocca e sul mento.
Non ricorda con esattezza gli orari, ma precisa anche di
aver perso conoscenza. Era accompagnato da due operatori del Centro; ricorda
solo il nome di Ibrahim, ma non dell´altro uomo. Ha riferito di aver detto al
medico del Pronto Soccorso di chiamarsi Montassar Souiden; riferisce anche di
aver scritto il nome su foglietto, poiché era difficile per il medico la
comprensione del nome arabo, non essendo munito del tesserino di riconoscimento
in quel momento.
Riferisce che durante la notte fuggiva dall´ospedale per
recarsi a Bari dove, tuttavia, veniva riconosciuto e catturato.
Abedhadi Mohamed è stato sentito nel corso dell´incidente
probatorio all´udienza del 19 marzo 2003.
Anch´egli aveva deciso nella notte del 22 novembre 2002 di
tentare la fuga dal C.T.P., ma, dopo aver superato con un salto il balcone del
primo piano dell´edificio, veniva bloccato da un militare il quale lo colpiva
alle gambe. Sopraggiungevano Natasha e Paolo; la prima lo colpiva con un calcio
allo stomaco. Veniva poi trascinato nel corridoio degli uffici dove il
pestaggio proseguiva. In particolare ricorda i colpi della Vieru sul naso e
sotto l´occhio (“Mi ha colpito Natasha nell´atrio, nel cortile davanti, mi ha
colpito nello stomaco, con il piede mi ha dato un calcio allo stomaco. Dopo mi
hanno preso Natasha e Paolo e mi hanno portato vicino all´ufficio nel corridoio
e mentre mi portavano verso il corridoio hanno continuato anche a picchiarmi
sia Paolo che Natasha”).
Il racconto prosegue con altri dettagli dell´episodio che
coinvolgeva anche altri connazionali dell´Abedhadi: egli ricorda la presenza
nel corridoio di due ospiti tunisini Gedidi Fracher e Ridha - non ricorda il
nome completo - i quali venivano picchiati dai carabinieri e dallo stesso
Direttore con un manganello.
Anche Abedhadi riferisce di essere stato costretto con
violenza dal carabiniere D´Ambrosio (riconosciuto con certezza in sede di
incidente probatorio) a mangiare carne di maiale cruda. Si riporta di seguito
il passaggio del verbale di udienza: “è entrato in cucina, ha portato un
piattino dove c´era della carne ...
Dopo si è seduto sulla pancia mi ha aperto la bocca
stringendo con le mani sulla guancia poi mi ha messo un pezzetto di carne in
bocca e poi con il manganello ha spinto in modo che la ingoiavo”.
Alla scena era presente la Vieru che incitava l´azione del
carabiniere deridendo l´aggredito con parole di scherno per la sua religione
musulmana. Nonostante le gravi violenze subite veniva lasciato sul pavimento
del corridoio per molte ore e riceveva solo due interventi del medico di turno
che gli somministrava un farmaco antidolorifico.
I racconti dei testimoni si somigliano tutti nella
loro crudeltà. Violenze perpetrate, quasi un copione che si ripete con ognuno.
Manganellate, insulti e le risate di chi potrebbe fermare questo “gioco”
illogico e non lo fa. Complici compiaciuti della bassezza umana. La situazione
di emergenza, secondo la Corte, non giustifica il comportamento tenuto dalle
forze dell’ordine.
I racconti sopra riportati offrono uno spaccato della notte
e dei giorni successivi alla fuga intrapresa dagli ospiti del centro e lasciano
trasparire con evidenza l´orrore e la violenza che si sono scatenati in quei
momenti così concitati. Le scene descritte, attutite nella loro gravità dal
tempo trascorso e dalla difficoltà di comprensione e di espressione delle
persone straniere sentite, offrono, in ogni caso, un´immagine nitida del
clima di violenza e prevaricazione da parte di soggetti che, pur dovendo
fronteggiare una situazione improvvisa di emergenza, hanno comunque tenuto
comportamenti non solo offensivi e violenti nei confronti di persone inermi, ma
anche altamente lesivi della dignità umana, esclusivamente punitivi e sorretti
da motivazioni abiette e del tutto futili e, sicuramente, scollegati rispetto
alla finalità propria dell´intervento di operatori e militari che
avrebbero dovuto limitarsi ad impedire la fuga, finalità perseguibile semplicemente
riportando i fuggitivi nel C.T.P. senza adottare le sevizie e le violenze in
effetti poste in essere.
Il racconto drammatico delle persone ascoltate, fatta
eccezione per le deposizioni dei testi Aidi, Haddaji e Agrebi per i motivi già
indicati, appare sicuramente attendibile. Occorre premettere preliminarmente,
per quanto attiene alle dichiarazioni testimoniali delle persone offese, che
non si riscontra normativamente alcuna incompatibilità delle stesse ad assumere
l´ufficio di testimone, pertanto il valore probatorio della deposizione è
elevato.
Le ipotesi di incompatibilità tassativamente previste da
codice di rito attengono tutte a posizioni soggettive evidentemente portatrici
di un interesse a nascondere la verità dei fatti, più che ad affermarla, poiché
affermarla potrebbe comportare un peggioramento della propria posizione. E´
chiaro che l´interesse a mentire contrasta con la necessaria posizione di
terzietà e di fides che è tipica del teste; ma nell´ipotesi qui considerata, le
parti offese sono portatrici di un unico interesse: la punizione dell´autore
del fatto verificatosi a suo danno; strumentale, pertanto, è l´interesse a
riferire la verità dei fatti, sì da perseguire l´intento di giustizia. Del
resto la giurisprudenza, più volte intervenuta sul punto, ammette ampiamente la
possibilità di fondare il giudizio di responsabilità penale sulla deposizione
della parte lesa, talvolta anche in assenza di altre fonti di prova.
E´ altrettanto chiaro, tuttavia, che, atteso il personale
coinvolgimento nella vicenda delle vittime, la valutazione dei contenuti delle
deposizioni deve essere attenta e prudente, nel senso che il vaglio del
giudicante deve sicuramente avere riguardo ai generali criteri di verifica
tipici delle dichiarazioni testimoniali, ma, in più, deve spingersi su un piano
di rigore maggiore accertando la presenza di riscontri intrinseci che offrano
alle deposizioni un elevato grado di verosimiglianza e, quindi, di credibilità
oggettiva e soggettiva.
Le persone offese in questo procedimento hanno fornito un
resoconto dello svolgimento dei fatti molto dettagliato, privo di
contraddizioni e illogicità, sì da conferire oggettivamente credibilità al suo
contenuto. Credibilità intrinseca che comunque ha ricevuto conferma e maggiore
valenza probatoria anche attraverso ulteriori riscontri forniti da altre fonti
di prova.
Le difese hanno sottolineato che i racconti delle vittime
non possono essere ritenuti attendibili poiché in sede di esame hanno
notevolmente infarcito la versione già fornita all´atto della denuncia.
In realtà, pur senza considerare che al di là della
enunciazione della questione alcuna contestazione ai sensi dell´art. 500 c.p.p.
è stata mai effettuata in sede di esame, gli ascolti effettuati nel corso
dell´incidente probatorio sono stati le uniche occasioni per i cittadini
marocchini oggi persone offese di spiegare e chiarire tutti i passaggi della
vicenda ed i particolari degli episodi dei quali sono stati vittime. Lo
svolgimento dell´esame al cospetto dell´autorità giudiziaria, con l´ausilio
alla memoria delle domande rivolte dal Pubblico Ministero e dai difensori, la
presenza di un interprete imparziale nominato dal Tribunale sono evidentemente
garanzia della corretta assunzione di informazioni, oltre che le uniche modalità
adeguate al fine di consentire ad una persona che non comprende la lingua
italiana, finalmente estrapolata da una realtà restrittiva, quale è quella del
trattenimento in un centro di permanenza temporanea, e libera dai
condizionamenti e dalle più o meno velate minacce da parte degli operatori del
centro di spiegare compiutamente quanto accaduto a suo danno.
È emerso con chiarezza nel corso di tutto il dibattimento
che le persone ospiti nel centro subivano un generale stato di soggezione nei
riguardi dell´autorità rappresentata dalla figura del direttore e di coloro,
militari e operatori, ai quali erano demandati poteri di controllo e vigilanza.
Tutto ciò pur senza avere riguardo alla condizione, sicuramente non agevole e
umanamente dignitosa, nella quale versavano le persone trattenute.
Essi, colpiti da un provvedimento di espulsione,
erano senza dubbio immigrati clandestini introdottisi illegalmente nel
territorio dello Stato, ma, fino a prova contraria, non per ciò solo
delinquenti pericolosi da arginare con azioni violente o da ritenere
sicuramente mendaci.
Né può sollevarsi la generica obiezione, peraltro tipica dei
procedimenti che vedono vittime soggetti stranieri privi di permesso di
soggiorno, che le persone offese avessero interesse a mentire in funzione della
finalità di rimanere sul territorio italiano anche a costo di ordire un
macchinoso disegno collettivo calunnioso. Sono il numero cospicuo di
deposizioni, la concordanza, pur nella totale autonomia e diversità, dei
racconti, l´evidente autenticità delle versioni dei fatti fornite a smentire
con forza la enunciata obiezione.
E, tuttavia, quel che rileva, al fine di valutare le
rispettive dichiarazioni, con particolare riguardo alla sottolineata
discordanza con quanto esposto in denuncia, è la condizione personale sul piano
soggettivo, genericamente disagevole, ed oggettivo, sicuramente concitata e
ostile, che può averli indotti ad una querela sommaria e poco approfondita,
confidando, evidentemente, nella possibilità di chiarire successivamente, anche
attraverso l´ausilio della difesa tecnica, i dettagli delle violenze subite.
Alcune persone offese hanno riferito nel corso dell´esame di
essere stati oggetto di pressioni di vario genere sia per desistere dall´azione
che per modificare o edulcorare la reale versione dei fatti.
Tra questi Benshine Mohamed, Delhi Mohamed e Louro Anis
parlano chiaramente di trattamento di favore loro riservato al fine di indurli
a rimettere la querela consistito in fornitura più frequente di schede
telefoniche e sigarette, talvolta con richieste esplicite, talaltra con velati
e minacciosi riferimenti alla conseguente impossibilità di lasciare il centro
per lungo tempo.
“Il foglio delle firme”. Un’altra anomalia si aggiunge
all’intricata vicenda del Ctp. Una dichiarazione di dubbia natura in cui i
cittadini marocchini trattenuti avrebbero dichiarato di voler rimanere al
centro nonostante l’autorità abbia disposto per loro trasferimento ad altra
struttura. Il foglio è scritto in lingua italiana, i marocchini non parlano
altra lingua che l’arabo… a cosa serve realmente quel foglio?
In questo clima si inserisce la vicenda relativa al
cosiddetto “foglio delle firme” che, con metodi ai limiti del raggiro, venne
diffuso tra gli ospiti del Centro con la finalità di raccogliere, anche in modo
abbastanza approssimativo, l´adesione ad una dichiarazione di dubbia natura e
certamente non compresa dai cittadini marocchini trattenuti. Il foglio, che
sembra indirizzato all´Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, datato 21
dicembre 2002, contiene il seguente testo:
“In qualità di Direttore di questo CPTA, comunico che i
cittadini sottoelencati chiedono di rimanere presto questa struttura di
accoglienza, nonostante che l´autorità giudiziaria abbia stabilito per il loro
trasferimento ad altra struttura, in attesa di essere ascoltati dall´Autorità
di Polizia. Gli stessi sono stati informati dal loro legale Avv. Petrelli.
Nello stesso tempo l´attività di mediazione e traduzione è
stata condotta da un loro traduttore di fiducia, Makram Nemili, e dal
traduttore di questo CTPA Taha Mustafa”. Il testo è seguito dai nomi dei
cittadini marocchini denuncianti e dalle rispettive sottoscrizioni.
Lo stesso foglio è accompagnato da altro foglio riportante
le medesime sottoscrizioni e, nella prima parte, una scritta in lingua araba
composta di due righi ed una parte cancellata. In primis, è inverosimile che
un testo così lungo nella lingua italiana possa essere tradotto in lingua araba
e constare di due soli righi. Inoltre non si comprende quale possa essere stata
la finalità del Direttore nel redigere la richiesta in nome e per conto dei
denuncianti.
Sorge una serie di dubbi in ordine alla intenzione apparente
di chi ritenuto di rivolgere all´Ufficio Immigrazione una richiesta di tal
fatta il giorno immediatamente precedente all´espletamento dell´attività di
indagine, consistente nell´ascolto dei denuncianti, delegata dal Pubblico Ministero
procedente (l´ascolto, infatti, avvenne nella giornata di domenica 22 dicembre
2002).
I dubbi si fanno più folti se si ha riguardo alle
dichiarazioni rese dalle persone offese, in qualità di testimoni, in relazione
al su riportato “foglio delle firme”.
Quel che appare con certezza è che i cittadini
marocchini firmatari non avevano compreso affatto il contenuto del testo che
sono stati invitati a sottoscrivere. Del resto la semplice considerazione che i
firmatari si sono trovati di fronte ad una traduzione assolutamente non
esaustiva sul foglio allegato ed alla “mediazione” dei traduttori
Makram e Taha, persone integrate nella struttura organizzativa del C.T.P., già
induce a ritenere che la vicenda abbia tratti decisamente oscuri. Ma la
lettura delle dichiarazioni testimoniali offre un quadro sufficientemente
preciso della reale finalità dell´iniziativa del direttore.
Così Salem Mohamed riferisce al Giudice per le indagini
preliminari nel corso dell´incidente probatorio: “dieci giorni prima della nostra
uscita dal Centro è venuto Mustafà, l´iracheno, verso le 9 e mezzo, le dieci di
notte ... e ci ha detto: ‘voi dovete ritirare la denuncia perché perdita di
tempo per voi, perdete tempo perché qua il direttore è italiano e ha poteri e
conosce le persone che contano, ha dei poteri, non ottenete nulla´ e io gli ho
detto che noi vogliamo i nostri diritti ... E tutti hanno rifiutato di fare la
rinuncia alla querela, alla denuncia. Dopo è venuto un´altra volta, due o tre
volte e noi abbiamo sempre detto di no. Dopodiché siamo scesi sotto ... è
arrivato Mustafà e ha chiesto ‘Chi è arrivato al Centro il 24 ottobre?´ e ci ha
detto: ‘Voi che siete arrivati il 24 per poter uscire dovete firmare questa
carta´, c´era uno che sapeva leggere l´italiano e gli ha detto: ‘Fammela
leggere´ e gli ha detto di no, ha rifiutato di darla a lui per farla leggere e
gli ha detto: ‘Queste sono cose che non ti riguardano, non la puoi leggere tu´
e poi abbiamo firmato questa carta”. Già la lettura di questa dichiarazione
lascia chiaramente intendere che non fosse affatto chiaro ai firmatari - e
sicuramente a Salem - il contenuto di ciò che stavano sottoscrivendo, oltre che
l´attività di “mediazione” non fosse certo chiarificatrice sul punto.
Le altre dichiarazioni rappresentano la medesima situazione
di confusione e di alterata rappresentazione della realtà.
Benshine Mohamed racconta di aver firmato il foglio per
poter lasciare il C.T.P.
Gli era stato spiegato, riferisce, che l´unico modo
per lasciare il Centro consisteva nel apporre la propria firma. Medesima
spiegazione gli veniva fornita, in tono più minaccioso, da don Cesare che,
addirittura, gli aveva intimato di rimettere la querela se non avesse voluto
restare ristretto nel centro per mesi.
Deli Mohamed, dopo aver raccontato nel corso della sua
deposizione che aveva subito esplicite pressioni da parte del direttore che gli
chiedeva di rinunciare all´azione penale regalandogli nell´occasione sigarette
e schede telefoniche, affronta il tema del “foglio delle firme” chiarendo che Mustafà
- verosimilmente Taha Mustafà - gli aveva chiesto di sottoscrivere il foglio in
cambio della promessa di lasciare il C.T.P..
Dello stesso tenore le dichiarazioni di Souiden Montassar:
anche quest´ultimo aveva compreso che la sottoscrizione comportasse la
possibilità di lasciare il Centro. Aggiunge, inoltre, di aver ricevuto da don
Cesare la richiesta di non essere coinvolto nella denuncia.
Queste le parole di Souiden:
“E´ venuto il Direttore da noi sopra e ha chiamato
la gente e gli ha detto: ‘io non vi ha colpito, i Carabinieri sono che vi hanno
colpito! Se volete fare la denuncia fatela ai Carabinieri´, sono entrato io e
gli ho detto: ‘questa chi me l´ha procurata?´ e ha continuato a parlare con uno
che parlava l´italiano là e gli ha detto di comunicarlo, io la mando anche ad
un medico privato alla mia spesa e gli aggiusto anche tutti i denti. Questo è
successo”.
Louro Anis ha riferito di conoscere il “foglio” che gli è
stato mostrato nel corso dell´esame chiarendo che non aveva voluto sottoscriverlo
nel dicembre 2002 poiché non era sicuro del contenuto del testo e nel timore
che comportasse una rinuncia all´azione penale intrapresa con la denuncia. È
lo stesso Taha Mustafà a confermare nel corso della sua deposizione in
dibattimento la versione fornita dalle persone offese.
Egli chiarisce che era stato detto ai firmatari che se
avessero apposto la propria sottoscrizione avrebbero potuto lasciare il Centro.
Ne è certo poiché era stato incaricato di far circolare il foglio tra gli
ospiti denuncianti. Dunque, è assolutamente evidente che era stato
ordito un raggiro, o almeno un´opera tesa a confondere le idee, al fine di
indurre una errata rappresentazione della realtà in modo da convincere le
persone lese a desistere da qualsiasi intento punitivo al fine di evitare la
prosecuzione delle indagini. È chiaro che la situazione di confusione
generalizzata non poteva che produrre l´effetto di paralizzare la volontà dei
cittadini stranieri che non solo non hanno reso una querela dettagliata, ma
hanno unanimemente manifestato la volontà di rimettere le rispettive querele al
momento in cui nel corso della domenica 22 dicembre 2002 sono stati sentiti
dalla polizia giudiziaria delegata al fine di assumere le informazioni ai sensi
dell´art. 351 c.p.p..
Pertanto, il clima di generale intimidazione non poteva
agevolare il corretto esercizio del diritto di querela che, invece, risultava
ingabbiato in maglie strette con la conseguenza che le prime esposizioni dei
fatti sono state rese in modo stringato e appena accennato.
Tanto premesso, l´attendibilità intrinseca delle deposizioni
è desumibile dagli stessi racconti delle persone offese, non inficiati nella
loro logicità dal vaglio dell´esame incrociato cui sono stati sottoposti.
Ci si riferisce agli elementi di dubbio introdotti dalle
difese degli imputati nel corso del controesame e ribaditi in sede di
discussione.
Il principio che le difese hanno voluto far emergere
consiste nella semplice teoria secondo cui se alcuni degli imputati non erano
presenti al momento dei fatti, come riferiti, evidentemente i fatti medesimi
non si sono verificati, poiché l´intero corpo di alcune deposizioni si regge su
presupposti di fatto non rispondenti al vero.
In realtà la sottolineata falsità del presupposto non si
riscontra dall´attenta lettura delle dichiarazioni, unitamente agli altri
elementi di prova.
Con riferimento alla deposizione di Ben Slama Lofti si è
sostenuto che la dichiarazione non potesse essere attendibile nella parte in
cui il teste riferisce di essere stato percosso da Vieru Natalia poiché
quest´ultima alle ore 11.30 del 22 novembre 2002 si è presentata presso gli
uffici della Procura della Repubblica di Lecce per essere sentita, nell´ambito
di altro procedimento, dal Pubblico Ministero dott. Tramis.
In realtà, non si rinviene alcuna incongruenza tra il dato
oggettivo della presenza negli uffici della Procura della Vieru e la riferita
presenza della stessa presso il C.T.P. all´ora del pestaggio subito dal Ben
Slama Lofti. Risulta, infatti, dagli atti redatti dai militari impegnati nel
rintracciare i fuggitivi, che il cittadino marocchino Ben Slama veniva
riportato al Regina Pacis alle ore 8.30 del 22 novembre. Il teste riferisce che
le violenze a suo danno hanno avuto inizio già al momento del rientro nel
centro - l´apparente incongruenza in ordine agli orari riferiti è già stata
chiarita nella parte della motivazione dedicata al racconto di Ben Slama - e si
sono protratte per un tempo non specificato.
È altamente verosimile, pertanto, che le violenze perpetrate
dalla Vieru, unitamente ai militari, a Lodeserto Giuseppe e Lodeserto Cesare,
si siano consumate dall´ora del rientro per un tempo di una o due ore al
massimo.
L´affermazione è confortata dalla annotazione del dott.
Antonaci, medico di turno nel centro nella mattinata del 22 novembre, nel
registro degli interventi sanitari dal quale si desume che già prima delle ore
12.00 il medico aveva visitato Ben Slama disponendo che fossero effettuati
esami radiografici e visita ortopedica.
Dal racconto del teste si comprende senza dubbio che
l´intervento del medico è stato successivo alle percosse subite. Dunque, è
verosimile e logico ritenere che la Vieru almeno sino alle ore 10.30 del
mattino del 22 novembre si trovasse all´interno del C.T.P. dal quale si è
sicuramente allontanata per essere alle ore 11.30 presso il Palazzo di
Giustizia, avuto riguardo alla distanza di pochi chilometri intercorrente tra
la località di San Foca e la città di Lecce.
All´inconsistenza dell´alibi - nel senso della perfetta
conciliabilità dell´impegno in Procura con la permanenza nel centro nelle prime
ore del mattino - fornito dalla Vieru si uniscono le dichiarazioni testimoniali
di Deli Mohamed e di Khaifa Kamel, i quali confermano la versione dei fatti
fornita da Ben Slama.
Khaifa Kamel è stato ascoltato all´udienza del 3 marzo 2003
nel corso dell´incidente probatorio.
Ha riferito di non aver tentato la fuga dal centro nella
serata del 21 novembre 2002 poiché era ammalato per cui era stato costretto a
letto.
Si era accorto, tuttavia, che era in corso una fuga per il
trambusto e i colpi d´arma da fuoco che si udivano. Dopo circa un´ora tutti
gli ospiti venivano portati nella sala cinema al fine di verificare le
effettive presenze e individuare i nomi dei fuggitivi.
Un militare lo costringeva a scendere nonostante non fosse
vestito percuotendolo.
Nell´occasione aveva modo di assistere all´aggressione
subita da Camissa Amid, da Ben Slama Lofti e da Souiden Montassar. Mentre
scendeva nella sala cinema si accorgeva di persone ferite, sanguinanti. Vedeva
anche don Cesare con un manganello in mano.
Analoga ipotesi di dubbio è stata introdotta dalla Difesa
con riferimento alla deposizione di Benshine Mohamed.
Come si è già detto, egli riferisce che al suo arrivo nel
centro era presente Dokaj Paulin che, peraltro, gli aveva strappato i vestiti
di dosso.
Risulta documentalmente che Dokaj alle ore 23 della stessa
sera si trovava nella città di Bari per recuperare Souiden Montassar fermato
dalla Polizia ferroviaria.
Le difese hanno sostenuto la inverosimiglianza della
versione del Benshine poiché, a loro dire, Dokaj non poteva essere
contemporaneamente in due luoghi diversi. In realtà si ritiene che il racconto
del teste sia non solo attendibile, ma perfettamente compatibile con gli orari
risultanti dagli atti.
In un momento così frenetico in cui militari e operatori si
muovevano così rapidamente entrando e uscendo dalla struttura continuamente al
fine di rintracciare i fuggitivi, non appare affatto inverosimile che Dokaj
alle ore 21 fosse nel centro di San Foca e dopo due ore, alle 23.00 fosse a
Bari, considerando una distanza di circa 150 km intercorrenti tra Bari e San
Foca, percorribili, anche ad una velocità media al di sotto dei limiti
consentiti di 90 Kmh, in meno di due ore.
In proposito, anche la dichiarazione di Mohamed Elshazzlly,
richiesta in sede di prova dalla Difesa per avvalorare l´ipotesi di
incompatibilità degli orari, non ha fornito elementi utili al tentativo
difensivo poiché il teste proprio con riferimento agli orari è stato
particolarmente confuso e incerto. Dunque, anche la circostanza oggettiva
della presenza del Dokaj a Bari non vale, per i motivi esposti, ad inficiare la
credibilità della deposizione di Benshine.
Anche con riferimento al racconto di Louro Anis la Difesa di
Lodeserto Cesare ha sollevato il dubbio della incompatibilità tra quanto
dichiarato dal teste e la realtà oggettiva che vedeva don Cesare impegnato a
Trepuzzi, nella sede dell´ex Frantoio D´Agostino, quale relatore nell´ambito
del convegno intitolato “Immigrati e Comunità Cristiana: Regina Pacis”
programmato per le ore 18.00 del 22 novembre 2002.
Del resto, anche il tentativo della Difesa di minare la
compatibilità temporale e, dunque, l´attendibilità del Louro è stato
infruttuoso.
Invero, i testi Schifa e Dell´Aera, agenti di Polizia
assegnati al servizio di scorta a don Cesare Lodeserto, hanno reso in proposito
dichiarazioni contrastanti.
Il primo, molto più credibile del secondo, ha riferito di
aver accompagnato il sacerdote a Trepuzzi per il convegno precisando,
tuttavia, di non essere in grado di ricordare con certezza la scansione
temporale degli avvenimenti del pomeriggio dal momento che erano passati quasi
tre anni dall´episodio, che non era stata redatta alcuna relazione né fogli di
servizio e che spesso effettuava il servizio di scorta.
Ha saputo, comunque, riferire che il turno si protraeva
sicuramente dalle ore 17.00 alle 23.00, che era andato all´inizio del turno a
prelevare il Lodeserto dal Centro e che l´aveva accompagnato a Trepuzzi dove
aveva atteso, insieme alla scorta, per almeno un´ora per poi fare ritorno a San
Foca. Ha chiarito che il tempo di percorrenza dal Centro a Trepuzzi si
attestava in circa trenta minuti e che probabilmente in quella serata tutti gli
uomini di scorta erano rientrati prima della fine del turno in Questura, avendo
terminato il servizio.
Il teste Dell´Aere, in modo abbastanza inverosimile avuto
riguardo al lungo tempo trascorso, ha ricordato orari scanditi al minuto e che
il convegno era iniziato intorno alle ore 20.00 e che, pertanto aveva
riaccompagnato don Cesare presso il Centro intorno alle ore 22.30.
Anche Dell´Aere ha tenuto a precisare che svolgeva con molta
frequenza il servizio di scorta al sacerdote e che, pur non redigendo in quella
occasione alcun rapporto, era certo degli orari riferiti poiché, in modo che
oggi appare singolare, aveva proprio nella stessa occasione preso appunti in
modo autonomo, appunti, tuttavia, mai messi a disposizione del Tribunale. La
scarsa coincidenza tra le due deposizioni, pertanto, fa ritenere che la
versione dello Schifa sia maggiormente aderente alla realtà dei fatti e che, pertanto,
tenuto conto dell´unico documento valido prodotto dalla Difesa, attestante lo
svolgimento del convegno a partire dalle ore 18.00 del 22 novembre 2002, è
altamente probabile che il Lodeserto dopo le ore 20.30 fosse già rientrato a
san Foca.
In realtà Louro Anis veniva rintracciato solo alle ore 21.00
del 22 novembre, ben tre ore dopo l´inizio del convegno citato. È verosimile
ritenere che dal momento in cui è stato rintracciato a quello in cui è stato
riportato al centro sia passato un tempo congruo. Peraltro, nella descrizione
di fatti fornita dal Louro, la presenza del direttore è registrata solo in
momento successivo, dopo aver subito la prima aggressione da parte dei militari
di stanza al C.T.P..
Anche in questo caso, dunque, vi è perfetta compatibilità
temporale tra la partecipazione del Lodeserto al convegno in Trepuzzi ed al
pestaggio ai danni del marocchino, avvenuto con alto grado di probabilità, solo
dopo le ore 21.30 di quella sera. Tutto ciò anche senza voler considerare che
la versione del Louro è ampiamente confermata da quella resa dal teste Benshine
nel corso del suo esame.
La versione fornita dalle persone offese, dunque, è
ampiamente corroborata da elementi esterni che si rinvengono nei contenuti
delle dichiarazioni di altre persone offese, nelle indicazioni degli altri
testimoni, nella documentazione medica e nella logica elaborazione dei dati
oggettivi e di tutte le emergenze istruttorie.
Gli apporti probatori diversi dalle dichiarazioni delle
persone offese sono numerosi.
Importante la deposizione di Mohamed Elshazzlly, operatore
del Centro addetto alla cucina.
Egli, citato quale teste dalla Difesa di Lodeserto Cesare,
ha iniziato la sua deposizione con un non richiesto ringraziamento rivolto a
don Cesare per l´aiuto fornitogli al fine di regolarizzare la propria posizione
di immigrato clandestino. Nel corso di tutto l´esame ha genericamente escluso
la figura del direttore da ogni coinvolgimento nelle vicende per cui è processo
e, al contempo, ha fornito numerosi riscontri alle deposizioni delle persone
offese.
È stato molto preciso nel ricordare episodi di pestaggi ai
danni di ospiti del Centro, pur non riferendone i nomi, ed, in particolare,
l´aggressione rivolta dai carabinieri a Louro Anis. Racconta in proposito che
nella serata in cui Louro veniva riportato al C.T.P. i carabinieri - tra i
quali riconosce con sicurezza D´Ambrosio - lo picchiavano con un manganello
sulla testa e sui genitali e lo costringevano ad ingoiare un pezzo di
prosciutto che proprio il D´Ambrosio aveva preso dalla cucina.
Quest´ultimo in quella sera si era recato nei locali della
cucina dove con il consenso di “Luca” Lodeserto si faceva consegnare dal cuoco
un pezzo di prosciutto. Mohamed Elshazzlly, ritenendo che il carabiniere
volesse prepararsi un panino e preso atto del consenso di Luca, gli consegnava
quanto richiesto, rimanendo, tuttavia, perplesso del fatto che il militare non
avesse preso insieme al prosciutto anche il pane. Uscito dalla cucina il
carabiniere, dalla fessura della porta rimasta semichiusa assisteva al doloroso
spettacolo che vedeva il Louro vittima delle percosse anzidette e costretto a
mangiare il pezzo di prosciutto.
Elshazzlly assisteva anche alle percosse ad opera di
militari ai danni di Soiuden Montassar e, quando faceva rilevare alla Vieru
quel che stava subendo il cittadino marocchino, veniva perentoriamente zittito.
Forniscono riscontro alle dichiarazioni delle persone offese
anche le deposizioni del dott. Francesco Refolo, medico in servizio presso il
presidio sanitario del C.T.P., e del dott. Luigi Turco, in servizio presso il
Pronto Soccorso dell´Ospedale “Vito Fazzi”.
Il dott. Refolo, di turno nella notte tra il 21 e 22
novembre 2002, ricorda di essere stato chiamato dai Carabinieri intorno alle
ore 12.25 della notte poiché a seguito di un tentativo fuga alcuni ospiti
avevano riportato lesioni. Recatosi nel corridoio degli uffici soccorreva
quattro uomini feriti, uno dei quali particolarmente grave (ferita nella zona
orbitaria) per il quale disponeva il ricovero in ospedale, rappresentando
direttamente al Direttore la necessità del ricovero.
Somministrava terapie antidolorifiche.
Non conosceva i loro nomi. Si doveva avvalere
necessariamente dei tesserini per redigere i certificati. Infatti, precisa,
tutti gli ospiti che si rivolgevano all´infermeria venivano identificati con un
numero. Consultando la documentazione sanitaria, riferisce che i feriti erano
Souiden Montassar, Camissa Amid, Jacobi Ridha e Abedadi Mohamed.
Nel corso della notte, intorno alle ore 4.00 del mattino,
nuovamente chiamato, soccorreva Jedidi Feker, anch´egli giacente sul pavimento
del corridoio. Gli somministrava una terapia antinfiammatoria poiché era
dolorante e giaceva in posizione rannicchiata. Aveva riportato fratture
scapolo-omerale e radioulnale. Ricorda che i primi 4 feriti erano stati
lasciati nel corridoio almeno per due ore.
Come tutti gli altri medici in servizio presso il Regina
Pacis, sentiti in dibattimento, non fornisce spiegazioni in ordine alla genesi
delle lesioni rilevate. Sicuramente, contrariamente al dott. Oreste Ruggeri,
non afferma che le lesioni sono sicuramente conseguenza della caduta, ma si
limita a spiegare tecnicamente gli interventi effettuati. Il dott. Ruggeri,
invece, nella confusione dei ricordi riesce solo a riferire al Tribunale fatti
non definiti a lui noti perché raccontatigli da altri soggetti non meglio
identificati. È appena più preciso solo sulla medicazione somministrata al
cittadino marocchino Salem Mohamed, rilevata peraltro dal registro degli interventi,
del quale ricorda lesioni, non meglio specificate, a suo dire “compatibili con
la caduta” dalla balconata dell´edificio.
Rilevante, al contrario, la deposizione del dott. Luigi
Turco, apparsa particolarmente genuina. Egli, in servizio nel nosocomio di Lecce
il giorno del ricovero di Souiden Montassar, ricorda il momento in cui veniva
portato al Pronto Soccorso l´ospite del C.T.P. accompagnato da due persone di
cui, tuttavia, non riesce a precisare il nome (la circostanza è comunque nota
in base alle altre emergenze dibattimentali). Riferisce che Souiden, il cui
nome era stato erroneamente annotato in cartella dall´infermiere addetto
all´accoglienza ed al triage (rilevazione delle condizioni del paziente e prima
valutazione in termini di gravità della patologia), non riusciva ad esprimersi
nella lingua italiana per cui ogni informazione sulla causa delle lesioni gli
veniva fornita dagli accompagnatori.
All’ospedale le difficoltà d’identificazione dei
feriti. Gli ufficiali accompagnatori fornirono al personale sanitario false
generalità, sostituendole con quelle di altri ospiti del Centro. Perché?
Rilevante il brano della sua deposizione laddove ricorda al
Tribunale il momento in cui chiedeva agli accompagnatori la genesi delle
lesioni riportate da Souiden: questi ultimi individuavano la causa nella caduta
dalla balconata del Centro nel corso di una fuga e contemporaneamente il
paziente, evidentemente comprendendo il tenore della conversazione, muoveva la
mano con il gesto che usualmente viene utilizzato per intendere percosse
(“botte” riferisce il teste).
È chiaro, dunque, che Souiden cercava, pur nelle precarie
condizioni in cui era stato condotto in ospedale, di spiegare con il mezzo
gestuale, non riuscendo ad esprimersi nella lingua italiana, quanto gli fosse
accaduto.
Il dott. Turco, inoltre, chiarisce le circostanze che hanno
portato a registrare nella cartella clinica le generalità di Deli Mohamed,
persona diversa dall´uomo effettivamente ricoverato, situazione poi
definitivamente chiarita attraverso l´individuazione fotografica effettuata dal
medico in data 23 gennaio 2003 dinanzi ai carabinieri del Comando provinciale
di Lecce (il dott. Turco riconosce senza dubbio l´uomo ricoverato nell´effige
ritraente Souiden Montassar).
Nel corso dell´istruttoria era stato ingenerato il dubbio
che Souiden avesse volontariamente indotto in errore i medici del pronto
soccorso al fine di celare la sua vera identità. Ciò, oltre che sembrare
inverosimile, è smentito dai fatti. Souiden viene condotto in ospedale
con numerose ferite sul volto, dolori in altre parti del corpo ed un evidente
trauma cranico. Non è in grado di esprimersi nella lingua italiana al punto che
il medico deve necessariamente rivolgersi agli accompagnatori, operatori del
C.T.P., per apprendere le notizie necessarie a determinare l´anamnesi e a
formulare la diagnosi. Appare evidente che il ferito non fosse stato proprio
in grado di comunicare né con l´infermiere dell´accettazione, né con il medico,
al quale per esprimere il suo dissenso sulla versione fornita dagli
accompagnatori si era visto costretto ad avvalersi del linguaggio gestuale.
A ciò va aggiunto, riferisce il dott. Turco, che
nella generalità dei casi l´identificazione dei pazienti provenienti dal Regina
Pacis avveniva attraverso il tesserino di riconoscimento e attraverso la voce
degli stessi accompagnatori.
Per giunta è decisamente illogico e inverosimile che Souiden
in quella situazione di indiscutibile sofferenza abbia addirittura avuto la
prontezza di riflessi di fornire le generalità di altra persona complete delle
indicazioni esatte di luogo e data di nascita.
È, invece, sicuramente più verosimile che gli stessi
accompagnatori abbiano, per errore incolpevole o per motivi non conoscibili,
utilizzato il tesserino di altro ospite del Centro.
I testimoni sentiti nell´incidente probatorio e nel
dibattimento hanno descritto con chiarezza e con dovizia di particolari le
condotte dei rispettivi aggressori, civili e militari.
La descrizione delle condotte è stata già ampiamente
riportata nella parte della motivazione relativa ai racconti delle persone
offese.
In questa sezione si affronterà specificamente l´aspetto
relativo alle individuazioni fotografiche ed alla ricognizione di persona
effettuata nel corso dell´incidente probatorio, a completamento delle
deposizioni già analizzate. Nel corso delle indagini preliminari ad Abedhadi,
Benshine e Deli viene mostrato un album fotografico composto da 150 fotografie
ritraenti i carabinieri in servizio nella provincia di Lecce e quelli in
servizio presso l´XI Battaglione Puglia di stanza al C.T.P. “Regina Pacis” nei
giorni oggetto di imputazione.
Il maresciallo Doria, sentito in dibattimento, ha riferito
di aver redatto i verbali di individuazione fotografica in data 28 dicembre
2002 e 9 gennaio 2003 mostrando alle predette persone offese gli album
suddetti. Ha precisato che l´individuazione si è svolta con la corretta
osservanza della procedura richiedendo a coloro cui le effigi venivano
sottoposte in visione la previa descrizione delle persone da individuare. Si
evince chiaramente che il maresciallo aveva avuto cura di modificare nelle due
giornate l´ordine di posizionamento delle fotografie così da evitare che chi
avesse effettuato la prima individuazione potesse riferire successivamente agli
altri i numeri delle foto indicati.
Con certezza Abedhadi, Benshine e Deli descrivono, prima, e
indicano, poi, la fotografia ritraente D´Ambrosio Francesco, precisando
trattarsi del militare che li aveva costretti a mangiare la carne di maiale.
Benshine individua, inoltre, l´effige di Ottomano Vito e Deli quelle di Blasi,
Di Pierro, Fumarola e D´Epiro, precisando trattarsi dei carabinieri che avevano
usato violenza nei loro confronti.
Nel corso dell´incidente probatorio a Louro, Benshine,
Abedhadi, Souiden, Deli e Salem alle udienze del 6, 7, 14, 17 e 28 marzo 2003
vengono mostrati i militari imputati, nelle forme della ricognizione di
persona, in gruppi di tre, composto ogni gruppo da un imputato ed altre persone
estranee ma somiglianti, assumendo prima delle operazioni da ogni testimone le
informazioni previste per legge e la descrizione degli aggressori.
Louro Anis riconosce senza incertezze D´Ambrosio, Ottomano,
Coscia e Mele, precisando che gli ultimi due, pur non avendo direttamente
esercitato violenze, avevano partecipato all´aggressione, senza agire
direttamente, ma senza intervenire in alcun modo per fermare i colleghi. Non
riconosce il carabiniere De Vito Oronzo nei confronti del quale il Pubblico
Ministero non eserciterà l´azione penale.
Benshine Mohamed riconosce con sicurezza D´Ambrosio,
precisando trattarsi del militare che l´aveva costretto ad ingoiare la carne di
maiale, e Ottomano, quale autore delle violenze a suo danno.
Abedhadi Mohammed riconosce tra le tre persone mostrategli
al di là dello specchio parabolico il D´Ambrosio, il carabiniere che l´aveva
costretto a mangiare la carne di maiale. Souiden Montassar riconosce con
certezza Alberga Vito, precisando trattarsi del militare che l´aveva picchiato.
Rimane incerto sulla ricognizione di Casafina (dal verbale del 7.3.03 “non sono
molto certo perché al momento dei fatti ero col viso insanguinato, ma mi pare
che la prima persona a destra - precisa il Giudice per le indagini preliminari
nel verbale riassuntivo: carabiniere Casafina - era presente ai fatti. Era
presente ma non mi ha colpito”).
Deli Mohamed non riconosce i carabinieri Alberga, Casafina,
Ottomano, Coscia e Mele; è incerto nella ricognizione di Blasi; riconosce
D´Epiro, Di Pierro, precisando che all´epoca dei fatti portava la barba,
Fumarola e D´Ambrosio.
Salem Mohamed non riconosce De Vito Oronzo - mai rinviato a
giudizio - Blasi, D´Epiro, Di Pierro e Fumarola, ma è decisamente sicuro nel
riconoscere D´Ambrosio. Il difensore dei militari imputati ha eccepito, prima
della dichiarazione di utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo per il
dibattimento, la nullità dell´attività di ricognizione per il mancato rispetto
delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento indicate dall´art. 214
c.p.p. Si è fatto rilevare la parte della Difesa che le persone affiancate
agli imputati nel corso della ricognizione non fossero dotate delle
caratteristiche di somiglianza richieste dalla norma citata.
La questione è infondata.
Invero, da un´attenta lettura dei verbali di incidente
probatorio si evince chiaramente che la medesima eccezione è stata formalizzata
dalla Difesa alle udienze del 7 e del 17 marzo 2003. Correttamente il Giudice
per le indagini preliminari in entrambe le occasioni ha sospeso le operazioni
attivando la polizia giudiziaria al fine di reperire persone somiglianti agli
imputati e ha ripreso le attività solo dopo aver rimosso la causa che avrebbe
potuto inficiare la correttezza della ricognizione.
Dunque, non si comprende la finalità della riproposizione di
una questione già correttamente sollevata nell´incidente probatorio e
contestualmente positivamente risolta dal Giudice per le indagini preliminari
in ossequio alle disposizioni del codice di rito.
Deve, pertanto, concludersi che l´attività di ricognizione è
stata svolta nel perfetto rispetto delle disposizioni di legge e che il
risultato è decisamente apprezzabile sul piano probatorio.
Le risposte fornite dai testimoni sono assolutamente genuine
e attendibili: essi, già valutati ampiamente in termini di credibilità, hanno
fornito un´ulteriore conferma alla validità probatoria delle proprie
deposizioni riconoscendo con certezza solo alcuni tra i carabinieri loro
mostrati in ricognizione ed esprimendosi in termini di probabilità nei
confronti di altri, escludendo del tutto di riconoscerne alcuni.
Nel corso dell’incidente probatorio, le
testimonianze vengono avvalorate dal riconoscimento dei Carabinieri coinvolti
nella vicenda. Le dichiarazioni delle parti lese, vengono avvalorate dagli ordini
di servizio, ma a causa dell’ emergenza all’interno del centro tra il 22 e 23
novembre 2002 vi erano altre forze in presenza non registrata.
Le ricognizioni e le dichiarazioni fornite dalle
persone offese appaiono ancora più attendibili se si analizzano i turni di
servizio e gli estratti del registro giornaliero redatto dal capo servizio,
acquisiti nel corso del dibattimento. Vi è perfetta coincidenza tra la
tempistica delle aggressioni riferite dai testi e gli orari dei turni dei
carabinieri D´Ambrosio, Mele, Alberga, Di Pierro, Fumarola e Casafina. Per
quanto riguarda Ottomano, Coscia e D´Epiro vi sarebbe una apparente
discordanza: essi non risultano dagli atti trasmessi dal Comando dell´XI
Battaglione Puglia si trovassero all´interno del C.T.P. al momento dei fatti
loro attribuiti.
Tuttavia, è emerso chiaramente in dibattimento che i
documenti ufficiali non offrono alcuna garanzia sul piano della validità
documentale poiché non fotografano esattamente la situazione delle presenze nel
Centro in particolar modo nei giorni 22 e 23 novembre 2002.
Quel che è chiaro è che al di là dei militari sicuramente
presenti perché obbligati dagli ordini di servizio, ve ne erano altri in divisa
o in abiti civili evidentemente accorsi per fronteggiare l´emergenza.
La Difesa assume che se i nomi dei militari non sono
riportati nei turni di servizio o nei registri, sicuramente essi non erano
presenti. Ne discende, a parere della Difesa, che non possono aver commesso i
fatti di cui sono accusati e che, dunque, i rispettivi accusatori non sono
attendibili. In realtà il vaglio estremamente approfondito sulla credibilità
delle persone offese, con la sola eccezione di Agrebi, Haddaji e Aidi, è stato
ampiamente superato sia sotto un profilo intrinseco, che per quanto riguarda il
gran numero di riscontri che hanno supportato le deposizioni. Pur senza
considerare la particolarità della documentazione resa disponibile dall´XI
Battaglione Puglia, piena di dubbie e singolari cancellature e correzioni,
l´assunto della Difesa dei militari è condivisibile esclusivamente in un senso:
i carabinieri i cui nominativi sono presenti negli ordini di servizio, negli
elenchi dei turni e nel registro giornaliero erano senz´altro presenti. Ci si
riferisce a D´Ambrosio, Mele, Alberga, Casafina, Di Pierro e Fumarola.
Non si condivide, tuttavia, in senso contrario: non può
affermarsi, infatti, che, sol perché non erano inclusi nei turni, militari
quali Ottomano e Coscia (naturalmente in relazione ai momenti in cui le persone
offese hanno narrato di essere stati picchiati e in relazione agli orari in cui
sono stati rintracciati) non fossero presenti.
Una serie di elementi induce a tale conclusione. In primis,
il riconoscimento effettuato senza incertezze da Louro Anis e Benshine Mohamed.
Essi sono stati precisi sia nelle descrizioni preliminari che nella
ricognizione.
Inoltre, da più parti si è affermato nel corso
dell´istruttoria che al Regina Pacis non ci fossero solo i dodici carabinieri
previsti per ordine di servizio. È plausibile ed altamente probabile,
invece, che tenuto conto della grave emergenza sorta nella notte tra il 21 e il
22 novembre che fosse stato disposto dal comando il rientro in servizio anche
di coloro i quali erano a riposo.
Vi era stata una ribellione di un numero consistente di
trattenuti, sfociata nella fuga di circa quaranta di loro; era necessario,
pertanto, predisporre tutti i mezzi e contare su tutti gli uomini disponibili
per sedare quella che gli stessi carabinieri hanno definito una rivolta e per
limitarne i danni. E l´argomentazione appena esposta è ampiamente suffragata
dai contributi delle dichiarazioni testimoniali. Si è appreso dai testi Deli,
Salem e Louro che, oltre ai militari in divisa, vi erano altri carabinieri che
vestivano abiti civili.
Le responsabilità dei singoli carabinieri…
D´Ambrosio, Mele, Alberga, Ottomano, Coscia, Di Pierro e Fumarola.
Il maresciallo Martina, allertato nella notte della fuga in
qualità di comandante della Stazione territorialmente competente, ha parlato di
più di venti militari - ben oltre, dunque, quelli previsti per ordine di
servizio - considerando quelli che cessavano e quelli che iniziavano il turno,
oltre a tutti coloro che venivano rintracciati al di fuori dei turni e che
alloggiavano in un albergo di San Foca.
I testi Di Noia e Natale, militari in servizio,
dichiarano che hanno visto in quelle giornate arrivare “rinforzi” disposti dal
comando.
È ragionevole ritenere, dunque, che tutti i militari
riconosciuti dalle vittime fossero presenti e abbiano posto in essere le
condotte di cui sono accusati.
Pertanto, si ritiene provata al di là di ogni dubbio
la responsabilità di D´Ambrosio, Mele, Alberga, Ottomano, Coscia, Di Pierro e
Fumarola.
Non piena, invece, rimane la prova nei confronti di
Casafina, D´Epiro e Blasi.
Casafina Antonio, pur essendo di turno nella notte tra il 21
e il 22 novembre 2002, ha a suo carico solo l´incerto riconoscimento da parte
di Souiden Montassar. Egli, nel corso dell´incidente probatorio, riconosce il
militare, ma correttamente fa presente al giudice di non essere assolutamente
certo della corrispondenza tra l´uomo che gli viene mostrato e il carabiniere
presente alla sua aggressione.
Blasi viene riconosciuto nel corso dell´individuazione
fotografica - in ordine alla quale ha riferito il maresciallo Doria - da Deli
Mohamed, ma non viene effettuata una ricognizione e sono state acquisite in
dibattimento deposizioni, seppur non assolutamente coincidenti, che escluderebbero
la sua presenza al momento dell´aggressione a Deli.
D´Epiro, pur se riconosciuto nel corso della ricognizione,
ha fornito una prova d´alibi attraverso la deposizione dei testi Ardito
Giuseppe e Ardito Raffaella che hanno affermato che dal mattino fino al
pomeriggio del 22 novembre il militare non fosse a San Foca. L´alibi è sorretto
peraltro dal previsione dell´ordine di servizio in base alla quale D´Epiro
dovesse svolgere il turno dalle ore 19.00 del 22 novembre 2002. Deve
desumersi, pertanto, che Deli abbia commesso un errore nella ricognizione o,
quanto meno, che la prova rimane contraddittoria.
Per i motivi suddetti, l´unica decisione possibile nei
confronti di Casafina, Basi e D´Epiro rimane quella assolutoria per non aver
commesso il fatto.
Al contrario si ritiene ampiamente provata la responsabilità
degli altri militari.
D´Ambrosio Francesco e Ottomano Vito sono tra gli
imputati coloro i quali hanno posto in essere le condotte più gravi.
D´Ambrosio è il carabiniere indicato da tutte le persone offese sia attraverso
le descrizioni che le ricognizioni come colui che con inimmaginabile violenza
li ha costretti ad ingoiare pezzi di carne di maiale cruda ben consapevole
della fede musulmana delle proprie vittime e della ricorrenza del periodo di
Ramadan nel corso del quale notoriamente le persone di religione musulmana si
sottopongono ad una serie di privazioni.
Le scene descritte dalle vittime sono state ampiamente
riportate nella sezione relativa ai racconti delle persone offese e non serve
riprodurle in questa parte della motivazione. Egli è senza dubbio colui che il
cuoco Elshazzlly chiama “l´amico di Luca” che si reca nei locali della cucina
per farsi consegnare la carne di maiale. È colui che sevizia le persone offese
costringendoli con percosse ad ingoiare i pezzi di carne anche aiutandosi con
il manganello per infilare con la forza in bocca ai magrebini quanto essi
rifiutavano con la poca forza loro rimasta dopo il pestaggio. È colui che si fa
aiutare sicuramente dal collega Ottomano per tenere ferme le sue vittime per
portare a termine le sevizie descritte.
E insieme a lui, o in momenti diversi, i carabinieri
Chi sevizia e chi rimane a guardare. Un’inerzia
altrettanto colpevole.
Ottomano, Alberga, Di Pierro, Mele, Fumarola e Coscia
coprono con brutalità coloro che si sono macchiati del tentativo di fuga di
immani violenze; li percuotono con le mani, con i calci, con i manganelli in
varie parti del corpo al punto di cagionare tutte le lesioni ampiamente
refertate in atti, con l´aiuto e la collaborazione dello stesso direttore del
C.T.P. e dei suoi collaboratori. Alcuni di essi, in alcune occasioni, pur non
colpendo direttamente, restano a guardare le violenze che si consumano sulle
persone dei magrebini inermi senza adoperarsi in alcun modo per porre fine al
compimento di atti illeciti che hanno l´obbligo giuridico di arrestare (cfr. ex
plurimis Cass. Pen., sez. II, 6.12.91, Viani).
L’imputato Cesare Lodeserto: “Devo andare a vederlo nel
viso”, così risponde a chi gli chiede se ha sputato in faccia ad un
uomo.
I racconti delle persone offese, ampiamente attendibili,
come sottolineato più volte, consentono di evidenziare con chiarezza le
condotte degli imputati Lodeserto Cesare, Lodeserto Giuseppe, Vieru Natalia,
Dokaj Paulin, Gozlugol Husevin, Mara Armando e Sen Ramazan.
In realtà basterebbe leggere la deposizione di Souiden
Montassar per comprendere come il direttore ed i suoi stretti
collaboratori abbiano tutti tenuto condotte non solo riprovevoli, ma, quel che
in questa sede rileva, penalmente rilevanti (“chiunque che passava di lì,
carabinieri o uno che lavorava al centro, davano botte, era un gioco” - teste
Souiden Montassar udienza 19.3.03 incidente probatorio). Rimandando
alla sezione relativa alle deposizioni delle persone offese, si richiamano di
seguito brevemente gli apporti dichiarativi in relazione a ciascun imputato.
Lodeserto Giuseppe detto “Luca”: riferiscono di violente
percosse Ben Slama, Salem, Souiden e Deli. Quest´ultimo aggiunge che, oltre a
partecipare direttamente al pestaggio, assiste, unitamente alla Vieru e a
Dokaj, alla sevizia praticata dai militari, consistita nel costringere ad
ingoiare carne di maiale, ridendo.
Vieru Natalia detta “Natasha”: è chiamata in causa quale
autrice di violente percosse da Ben Slama, Deli, Benshine, Souiden, Abedhadi.
Dokaj Paulin detto “Paolo”: compare quale autore delle
violenze nelle deposizioni di Salem, Deli, Benshine e Abedhadi. Gozlugol
Husevin: Salem parla espressamente dell´imputato nel ricostruire la vicenda di
cui è rimasto vittima. Non è stata raggiunta la prova delle violenze perpetrate
ai danni di Tarconni Ridha.
Mara Armando: partecipa al pestaggio ai danni di Benshine
Mohamed.
Sen Ramazan: indicato quale partecipe al pestaggio ai danni
di Benshine e Louro. A nulla rileva la circostanza che egli non fosse
formalmente in servizio nella serata del 22 novembre. Egli, infatti, come gli
altri operatori domiciliava presso il Centro ed è altamente verosimile che
fosse disponibile in ogni momento, a prescindere dagli orari di turno, al fine
di far fronte alla situazione di emergenza delineatasi nei giorni della fuga.
Del resto, anche la presenza degli altri collaboratori del direttore è
registrata continuamente come risulta dal compendio delle emergenze
istruttorie.
Lodeserto Cesare: dagli apporti dichiarativi
di tutte le persone offese si delineano numerose condotte illecite tenute dal
direttore. Ben Slama riferisce che don Cesare ha assistito a tutte le violenze
di cui è stato vittima non intervenendo in alcun modo al fine di far cessare la
furia dei suoi collaboratori e dei militari, defilandosi dopo poco nel proprio
ufficio davanti al quale il pestaggio veniva consumato. Salem riferisce
di uno sputo ricevuto direttamente dal direttore il quale, peraltro, è rimasto
inerte ad assistere alla scena delle sevizie dei militari che lo costringevano
ad ingoiare la carne cruda. Deli e Benshine riferiscono di schiaffi
subiti e della inerzia, divertita, del direttore dinanzi al pestaggio ed alle
sevizie dei militari. Louro riferisce di percosse ricevute dal direttore.
Souiden fornisce il racconto più crudo ripercorrendo in dettaglio il violento
pestaggio cui don Cesare lo sottopone. Abedhadi distingue chiaramente il
direttore intento a picchiare i suoi connazionali che avevano tentato la fuga
con un manganello.
Come si è già visto nel paragrafo dedicato all´attendibilità
delle persone offese, non è emerso alcun elemento contrario alla ricostruzione
sin ora effettuata.
Le dichiarazioni rese dall´imputato Lodeserto Cesare nel
corso dell´esame dibattimentale non sono state utili e idonee a porre in
discussione l´impianto accusatorio come confermato in dibattimento.
L´imputato ha tentato di rendere poco credibili le
deposizioni delle persone offese utilizzando argomenti non convincenti e non
corroborati in alcun modo; al contrario alcuni dettagli forniti dall´imputato
concorrono a conferire maggiore credibilità alle versioni dei fatti dei
testimoni - persone offese.
Egli ha tenuto a precisare di non aver commesso nulla di
quanto era accusato, talvolta in modo maldestro (domanda del Pubblico
Ministero: “E´ vero che lei ha sputato sul viso Salem Mohamed?” - risposta
dell´imputato: “Io però devo andare a vedere nel viso, nelle foto, chi è Salem
Mohamed.”), apportando elementi di valutazione che, tuttavia, non sono risultati
credibili o idonei a demolire le prove a suo carico.
Con riferimento alle condotte che Louro e Benshine gli
attribuiscono, l´imputato ha tentato di porre in dubbio le deposizioni dei
testi sottolineando che quanto dichiarato dal primo non poteva essere vero
poiché in quella serata egli era impegnato a Trepuzzi quale relatore in un
convegno.
In realtà, si è già affrontata la questione nella sezione
relativa alla attendibilità delle persone offese ricostruendo in base alle
deposizioni degli uomini di scorta ed alla documentazione prodotta la
cronologia degli eventi.
Lo stesso imputato riferisce di essere rientrato al Centro
tra le ore 21.15 e le ore 22.00. Come già detto, Benshine e Louro sono stati
rintracciati alle ore 21.00 del 22 novembre 2002 e portati al C.T.P.. Il
rientro del sacerdote nell´orario da egli stesso indicato è dunque
perfettamente compatibile con la scansione temporale degli accadimenti narrati
dai testi. In più, l´indicazione oraria dell´imputato rende ancora più
discutibile la genuinità della deposizione del teste Dell´Aere che
eventualmente verrà valutata dal Pubblico Ministero.
Proprio in relazione a tale vicenda, inoltre, l´imputato al
fine di provare la sua estraneità ai fatti, afferma che è inverosimile che egli
avesse potuto compiere le azioni attribuitegli perché, altrimenti, il personale
di scorta che lo accompagnava all´interno degli uffici, avrebbe dovuto
assistere alle condotte illecite contestategli. In realtà, il Lodeserto è
smentito dagli stessi uomini della scorta che precisano che in quella serata,
come nelle altre occasioni, si limitavano a prelevare il sacerdote
dall´ingresso del Centro senza varcarne la soglia.
Altro elemento introdotto dall´imputato si riferisce alla
inattendibilità del teste Taha che avrebbe, a suo dire, inviato una serie di
messaggi incompatibili con la volontà di denunciare le sue condotte. In realtà
la deposizione di Taha, che sicuramente ha lasciato trasparire la paura di
riferire ogni dettaglio e una generale intimidazione esercitata nei suoi
confronti in vista della deposizione, non ha comunque coinvolto la posizione
del direttore, rispetto al quale non ha saputo riferire alcunché.
Altro riferimento dell´imputato è quello relativo alla
vicenda del procedimento penale iscritto a carico di Rejibi Zouhaier, cittadino
tunisino trattenuto nel C.T.P. La vicenda, evidentemente estranea all´oggetto
del procedimento, è stata riferita dall´imputato al fine esclusivo di invalidare
le deposizioni delle persone offese riportando una frase proferita dal tunisino
in occasione di una manifestazione di protesta svoltasi all´esterno del Regina
Pacis.
Il Rejibi è stato denunciato in data 1 ottobre 2003 per una
aggressione di cui il Lodeserto è rimasto vittima nel corso della quale il
tunisino avrebbe rivolto le seguenti minacce al direttore: “ti farò ammazzare
dai miei fratelli, finché vivrò cercherò per ammazzarti”, “so cosa devo fare -
faccio come i miei fratelli così mi daranno anche il permesso di soggiorno”.
Successivamente, in data 12 ottobre 2003, in occasione di una manifestazione di
un non specificato “gruppo di persone” dinanzi al C.T.P., il Rejibi, riferisce
l´imputato richiamando la propria denuncia in data 28.1.03, che “capeggiava il
gruppo dei rivoltosi”, aizzava gli altri ospiti e pronunciava l´espressione
“fate entrare dentro le armi. Il resto lo facciamo noi”. Pur senza considerare
che le espressioni che il tunisino avrebbe pronunciato sono state riprodotte
solo dalla memoria dell´imputato Lodeserto e documentate dagli atti del
procedimento che, comunque, si sviluppano solo sulla denuncia del medesimo
imputato, e pur senza valutare che la verità processuale sui fatti attribuiti
al Rejibi non risulta essere stata consacrata in alcuna sentenza, non si
comprende come una manifestazione violenta e minacciosa di un soggetto del
tutto scollegato dalle odierne persone offese, ben un anno dopo i fatti
relativi alla fuga oggetto di questo giudizio, possa inficiare la valenza probatoria
delle accuse dei magrebini testi in questo processo le cui deposizioni, come si
è visto diffusamente, hanno brillantemente superato il vaglio di credibilità
sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco.
Dunque, l´utilizzazione della vicenda appena indicata non
manifesta alcun pregio probatorio e rimane del tutto inconferente rispetto ai
reali elementi di prova acquisiti nel dibattimento.
In conclusione, può affermarsi che le condotte addebitate al
Lodeserto siano risultate provate al di là di ogni dubbio. Egli deve ritenersi
responsabile di tutte le azioni delittuose direttamente esercitate ai danni
delle persone offese e, in virtù del principio di causalità per omissione
dettato dall´art. 40 c.p., delle condotte tenute dagli operatori del Centro.
Lodeserto doveva prestare cura e assistenza ai
cittadini stranieri in attesa di espulsione. Alla tutela si è sostituita la
ferocia, e dalla garanzia si è velocemente passati alla violazione delle
disposizioni costituzionali.
Lodeserto ricopriva all´epoca dei fatti il ruolo di
dirigente della struttura cui per convenzione era attribuito l´obbligo di cura
e assistenza dei cittadini stranieri trattenuti in attesa di espulsione.
La disposizione contenuta nell´art. 40 cpv. c.p. risponde ad
esigenze di solidarietà nel senso che sussistono in capo a determinati soggetti
posizioni di garanzia che li obbligano ad attivarsi laddove sussista la
necessità di assicurare tutela a beni giuridici di particolare rilievo.
Il principio trova inequivocabile riscontro nelle
disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 32 della Carta
costituzionale.
L´obbligo di impedire l´evento, dunque, sorge in capo al
soggetto che ha una sostanziale posizione di garanzia del suo non verificarsi.
Tale posizione di garanzia appartiene al soggetto titolare
di un potere, un dominio o una situazione di signoria e si atteggia
funzionalmente come posizione di controllo e di protezione.
Pertanto, il ruolo di vertice all´interno di una organizzazione
importa per il soggetto che lo riveste l´obbligo di proteggere i beni a lui
affidati e di controllare fonti di pericolo sottoposte alla sua sorveglianza.
I beni giuridici la cui protezione è demandata a chi assume
la posizione apicale, è indiscusso comprendano la vita e l´incolumità
individuale.
In ossequio all´enunciato principio la giurisprudenza di
legittimità ha riconosciuto la responsabilità a titolo di concorso dei genitori
per i fatti delittuosi commessi alla loro presenza nei confronti dei figli o
dei responsabili di strutture di cura e assistenza laddove tollerino
colpevolmente che il reato venga consumato non attivandosi o attivandosi in
modo inefficace pur essendo in grado di impedire l´evento dannoso a carico
delle persone affidate (cfr. ex plurimis Cass. Pen., sez. IV 17.10.94,
Fiorillo; 16.10.91, Cosco).
Non v´è dubbio in ordine alla posizione apicale del
Lodeserto, direttore del Centro alle cui dipendenze erano impiegati, in virtù
di un rapporto di lavoro, Lodeserto Giuseppe, Vieru Natalia, Dokaj Paulin,
Gozlugol Husevin, Mara Armando e Sen Ramazan.
E non v´è dubbio che i cittadini extracomunitari trattenuti
nella struttura del Regina Pacis fossero affidati alle cure ed all´assistenza
del direttore e del personale impiegato. È emerso chiaramente che, oltre ad
aver tenuto condotte illecite direttamente rivolte ai magrebini, il direttore
abbia assistito alle violenze perpetrate dai suoi sottoposti ai danni delle
odierne persone offese, non solo tollerandole, ma anche non attivandosi in alcun
modo al fine di farle cessare e talvolta assistendovi con atteggiamento di
approvazione.
Le “negligenze” di Lodeserto e i fatti a lui contestati…
Dunque, in capo al Lodeserto vi era uno specifico
obbligo di controllo sui suoi dipendenti e di un obbligo di preservare le
persone a lui affidate da qualsiasi comportamento lesivo con la conseguenza che
si rappresenta come comportamento esigibile quello di impedire le condotte
illecite o, quantomeno, farle cessare e renderle note all´autorità giudiziaria.
Egli non le ha impedite, non le ha inibite e non le ha
denunciate poiché non solo le approvava, ma le aveva autonomamente poste in
essere, costituendo un esempio negativo per i suoi stessi collaboratori i quali
erano, pertanto, implicitamente autorizzati a compiere gli atti lesivi.
Qualificazione giuridica dei fatti contestati
Il Pubblico Ministero ha ritenuto di contestare il delitto
di abuso dei mezzi di correzione nella parte normativa della rubrica.
All´esito del dibattimento, ai sensi dell´art. 521 c.p.p.,
si è ritenuto che i fatti così come contestati dovessero essere qualificati nei
termini di cui agli artt. 110, 610, 582, 585 in relazione all´art. 577 e 61 n.
4 c.p.
La norma del codice di rito citata conferisce al giudice il
potere di “dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell´imputazione” pronunciando sentenza, purché non ecceda la sua competenza o
non si atteggi come “fatto diverso”, ipotesi in cui è tenuto a trasmettere gli
atti al Pubblico Ministero competente affinché eserciti ex novo nei modi di
legge l´azione penale.
La disposizione, unitamente all´art. 522 c.p.p., tutela il
principio di correlazione tra accusa e sentenza allo scopo di garantire il
contraddittorio sul contenuto dell´accusa e, quindi, l´esercizio effettivo
della difesa dell´imputato. Ne consegue che non è possibile ipotizzare la
violazione del principio in astratto prescindendo dalla natura dell´addebito
specificamente formulato nell´imputazione e dalla possibilità di difesa che
all´imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della
dialettica processuale.
Dunque, la violazione del principio sussiste solo quando,
nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura
dell´imputazione sia modificata quanto agli elementi oggettivo e soggettivo del
reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa
apprestata dall´imputato risulti incompatibile con una sua discolpa. In
sostanza deve realizzarsi una vera e propria trasformazione dei contenuti
essenziali dell´addebito in modo che l´imputato venga posto a sorpresa dinanzi
ad un fatto rispetto al quale non ha avuto nessuna possibilità di difesa (ex
plurimis Cass. pen. Sez. IV 21.1.05, n. 12175; Sez. II, 2.12.04,
n. 26; Sez. V 9.11.04, n. 46203; Sez. feriale 3.9.04, n. 36227).
Ne consegue che è rispettato il principio di correlazione
allorché il giudice prenda una decisione sui fatti descritti nell´imputazione,
in ordine ai quali si è sviluppato un regolare contraddittorio e l´imputato
abbia esercitato pienamente le facoltà difensive, dichiarando tuttavia che quei
fatti, e non altri, devono essere qualificati diversamente. L´unico limite
imposto al giudice risiede nella competenza a giudicare il fatto ai sensi degli
artt. 5 e ss. c.p.p., nel senso che il fatto diversamente qualificato non
appartenga alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché
monocratica.
La decisione presa in questo processo ha solo ed
esclusivamente comportato una modifica del nomen iuris dei comportamenti
delittuosi tenuti dagli imputati, senza alterare in alcun modo la struttura
dell´imputazione o la ricostruzione del fatto operata al momento della
contestazione. Sono stati dialetticamente ricostruiti e giudicati i fatti come
descritti nella rubrica, ritenendo, infine, che il Pubblico Ministero aveva
attribuito ai fatti medesimi una qualificazione non corretta.
L´aver tenuto da parte degli imputati le condotte descritte,
consistite nell´uso della violenza fisica al fine di costringere le persone
offese a sopportare costrizioni umilianti e nella causazione delle lesioni, non
può qualificarsi in termini di abuso di mezzi di correzione, bensì in termini
di violenza privata e lesioni aggravate, reati appartenenti alla cognizione del
tribunale in composizione monocratica.
L’abuso dei mezzi di correzione e disciplina come
previsto nel nostro codice penale. Come la “correzione” si trasforma in
illecito per la giurisprudenza.
Il delitto previsto dall´art. 571 c.p. si sostanzia
nella condotta di chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di
una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia determinando un pericolo di
malattia nel corpo o nella mente, con l´ulteriore specificazione che la
causazione di lesioni personali o della morte aggrava la fattispecie ed il
trattamento sanzionatorio.
Dunque, l´abuso dei mezzi di correzione non è altro
che una enfatizzazione oltre il limite consentito delle modalità educative e
disciplinari idonee a determinare il pericolo dell´insorgere di una malattia
fisica o mentale.
L´interpretazione giurisprudenziale della disposizione in
questione ha chiarito che integra la fattispecie criminosa di cui all´art. 571
c.p. “l´uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di
natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell´abuso sia in ragione
dell´arbitrarietà o intempestività della sua applicazione, sia in ragione
dell´eccesso della misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza” (Cass.
Pen. Sez. VI 7.11.97, Paglia), specificando che “il termine ‘correzione’
va assunto come sinonimo di educazione e presuppone che di tali mezzi ... possa
farsi un uso consentito e legittimo che però, trasmodando in apprezzabile
eccesso, si trasforma in illecito, così integrando la figura
dell´abuso” (Cass. pen. Sez. VI 9.1.04, n. 4934).
Ha chiarito inoltre che “l´eccesso dei mezzi di correzione
violenti non rientra nella fattispecie dell´art. 571 c.p. anche se retto
dall´animus corrigendi” (Cass. pen. Sez. VI 16.5.96, n. 4904) poiché “l´uso
della violenza non può mai ritenersi finalizzato a scopi rieducativi” (Cass.
pen. Sez. VI 26.10.04, n. 44621). Peraltro al fine di stabilire se ricorra
l´ipotesi delittuosa di cui all´art. 571 c.p. deve esaminarsi non solo
l´elemento oggettivo della fattispecie concreta e, dunque, la correlazione tra
i mezzi e i metodi e le finalità educativa e disciplinare, ma anche l´elemento
soggettivo e cioè che il motivo che abbia determinato l´agente sia quello
disciplinare e correttivo (Cass. pen. Sez. VI, 11.4.96, Carbone).
La disamina della interpretazione giurisprudenziale consente
di comprendere pienamente la struttura del reato e la reale essenza dello
stesso sotto il profilo del bene giuridico tutelato, oltre che di escludere che
le condotte descritte in rubrica siano sussumibili sotto la tipologia di
delitto previsto e punito dall´art. 571 c.p.
La ferocia con la quale sono state trattate le
persone ricondotte al Centro, non costituisce affatto un comportamento volto
alla rieducazione. La corte non riesce a rintracciare negli episodi descritti
l’intento di correzione… “della violenza, della prevaricazione e
dell´umiliazione”.
L´aver ricondotto le persone offese nel C.T.P.
malmenandole selvaggiamente, deridendole e trattandole alla stregua di bestie,
costringendo loro con violenze inaudite a ingurgitare pezzi di carne di maiale
cruda nella piena consapevolezza della fede musulmana che le caratterizzava,
ragione per cui quel tipo di carne, ancor più nel periodo del Ramadan, era
assolutamente vietata, non può assolutamente costituire un mezzo educativo o
correttivo, poiché si sostanzia in una violenza del tutto gratuita e abietta.
Non si riesce davvero a rintracciare l´intento di correzione
nelle condotte che sono state ampiamente descritte; è, invece, del tutto
evidente che l´unico motivo che ha determinato gli agenti è stato quello
punitivo della violenza, della prevaricazione e dell´umiliazione, ferendo nel
corpo e nell´animo soggetti disperati colpevoli solo di aver tentato una fuga.
Pertanto, oltre alle lesioni ampiamente certificate in atti,
è chiaro che l´aver costretto a subire comportamenti quali quelli della
costrizione a mangiare carne di maiale, o il non averli impediti, e le
derisioni per il solo fatto di aderire ad un credo religioso non può che
integrare il delitto di violenza privata.
In proposito, la Suprema Corte precisa che “l’abuso dei
mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall’articolo 571 del
Cp, presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi, tramutato per
eccesso in illecito (abuso): di conseguenza il reato non è configurabile quando
vengano usati mezzi di per sé illeciti, per la loro natura o anche per la
potenzialità di danno alla persona o alla psiche, dovendo in questo caso la
condotta essere ricondotta alle ipotesi criminose realizzate con i citati mezzi
(lesioni personali volontarie, violenza privata, maltrattamenti).
(Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta
la decisione di merito che aveva qualificato come violenza privata la condotta
posta in essere dai responsabili di un campo scout, i quali, per punire un
minore a loro affidato, gli avevano inflitto una punizione degradante e
umiliante, caratterizzata dall’uso della violenza, consistita nell’averlo
legato a un palo in cemento con una corda, nel cospargerlo di sughi di scarto e
detersivo per piatti, nel farlo oggetto, infine, del getto d’acqua di una
pompa; trattavasi, secondo la Corte, di condotta caratterizzata dall’uso di
violenza, non riconducibile come tale, neppure in termini di abuso, al concetto
di “correzione”, dovendosi intendere questo nel significato di “educazione” e
non potendosi quindi perseguire alcuna meta educativa mediante l’utilizzo di
uno strumento che contraddica i fondamentali valori di pace e rispetto che
devono caratterizzare i apporti umani)” (Cass. pen. Sez. V, 5.11.02, n. 36842,
Iacono e altri).
Con il delitto di violenza privata concorre quello di
lesioni aggravate ai sensi dell´art. 61 n. 4 c.p. per aver adoperato sevizie e
agito con crudeltà verso le persone. In ordine alle lesioni, come già detto,
la documentazione sanitaria in atti attesta, insieme a tutti le altre emergenze
istruttorie, la sussistenza del reato.
Non v´è dubbio in ordine alla configurabilità
dell´aggravante che ricorre ogniqualvolta l´agente infligga alla vittima
sofferenze che esulino dal normale processo di causazione dell´evento,
caratterizzate dalla gratuità e cagionate da una condotta particolarmente
riprovevole, sintomo dell´ansia dell´agente medesimo di appagare la propria
volontà di arrecare dolore.
La lettura delle deposizioni rende palpabile in tutta
la sua scioccante evidenza come le lesioni cagionate alle persone offese siano
state proprio accompagnate dalla volontà di infliggere tormenti e sofferenze
alle vittime per il solo piacere di vederle soffrire. Non sono altrimenti
spiegabili le modalità delle azioni violente, le derisioni (Vieru a
Salem:
“Dove sta Allah che ti salva e ti protegge adesso?” -
deposizione di Salem Mohamed, verbale udienza 4.3.03), l´accanimento nel
picchiare i fuggitivi, il tenerli fermi mentre con un manganello erano
costretti a mangiare la carne di maiale. Capo B) della rubrica.
Le condotte dei medici. ”L’imputazione di falso
ideologico” e le dichiarazioni false relative alle cause delle ferite
riscontrate dai marocchini giunti in ospedale.
Secondo i PM i medici vengono configurati come autori
materiali insieme a Giuseppe Lodeserto.
Cazzato Anna Catia e Roberti Giovanni, medici dipendenti
dalla ASL LE/1 in servizio presso l´ambulatorio permanente del C.T.P. “Regina
Pacis” sono accusati di avere formato certificazioni sanitarie relative alle
lesioni subite dai cittadini marocchini, odierne persone offese,
attestando falsamente che le lesioni dai predetti riportate erano state
generate “da lancio volontario dal piano sopraelevato del centro, per tentata
fuga dallo stesso”.
In base all´impostazione della pubblica Accusa i medici
figurerebbero quali autori materiali, insieme a Lodeserto Giuseppe, su
specifica indicazione del direttore Lodeserto Cesare che, pertanto, figurerebbe
quale autore morale.
In sintesi, l´ipotesi dell´Accusa consisterebbe nella
seguente ricostruzione: al fine di celare le aggressioni - e tutte le
conseguenze lesive - perpetrate ai danni dei trattenuti che avevano tentato la
fuga, il direttore chiedeva ai medici Cazzato e Roberti di formare falsi certificati
attestando che tutte le lesioni riportate dalle vittime erano ascrivibili solo
ed esclusivamente alla condotta volontaria di fuga, attraverso il lancio dalla
balconata, così eliminando ogni possibilità di accertamento giudiziario della
reale portata della vicenda e, dunque, del proprio coinvolgimento e di quello
degli operatori, utilizzando per la compilazione materiale degli stessi il
computer in dotazione alla Direzione attraverso l´opera di Lodeserto Giuseppe.
Le emergenze dibattimentali hanno consentito di ritenere
formata la prova piena della responsabilità dei medici e non anche del
coinvolgimento del direttore e del suo collaboratore. Si tratta dei
certificati medici apparentemente redatti in data 23 novembre 2002 nei quali è
indicata per ciascun cittadino marocchino la tipologia delle lesioni riportate
e per tutti l´identica espressione “quanto sopra causato da lancio volontario
dal piano sopraelevato del centro, per tentata fuga dallo stesso”.
Risultano firmatari dei certificati la dott. Anna Catia
Cazzato per Ben Slama Lofti e Souiden Montassar e il dott. Giovanni Roberti per
tutti gli altri.
Vi sono numerose incongruenze che hanno correttamente
indotto il Pubblico Ministero a formulare l´imputazione di falso ideologico.
Per quanto riguarda la Cazzato, l´esame di tutta la
documentazione acquisita consente di ritenere certamente che Ben Slama Lofti e
Souiden Montassar non sono stati mai visitati dall´imputata.
Ben Slama, rintracciato dopo la fuga alle ore 8.30 del 22
novembre 2002, riceve le prime cure dopo l´aggressione di cui si è ampiamente
parlato, dal dott. Antonaci il quale, accertatosi delle condizioni fisiche,
prescrive la visita ortopedica e l´esame radiografico al piede sinistro.
Consegna la richiesta alla direzione alle ore 12.15 del 22 novembre.
Ben Slama resta sicuramente nel C.T.P. fino alle ore 8.00
del giorno successivo; tanto è documentato dalle annotazioni riportate sul
registro degli interventi eseguiti dai medici dell´ambulatorio del Centro dal
quale è possibile ricostruire, attraverso dettagliatissime annotazioni, in
relazione ai turni dei medici, la scansione temporale degli avvenimenti. Al
turno del dott. Antonaci segue quello del dott. Roberti il quale somministra
sicuramente tra le ore 14.00 e le ore 20.00 un farmaco antinfiammatorio
(Sulidamor) al Ben Slama. Subentra in servizio il dott. Ruggeri il quale alla
fine alla fine del proprio turno (ore 20.00 del 22.11.02 - ore 8.00 del
23.11.02) somministra al paziente una iniezione intramuscolare di un farmaco
(Diasepam - è l´ultima annotazione nel registro relativamente al turno del
dott. Ruggeri).
Verosimilmente nelle prime ore del mattino Ben Slama viene
condotto in ospedale dove rimane fino alle ore 15.20 del 23 novembre (la prima
annotazione in cartella dell´ora di arrivo - 22/11/02 - è evidentemente frutto
di errore materiale, avuto riguardo alla ricostruzione fin qui operata ed alla
circostanza del mancato ricovero del paziente, come si evince dalla cartella
medesima). L´annotazione coincide con il successivo intervento del dott.
Antonaci, nel turno ore 14.00 - 20.00 del 23 novembre, che somministra al Ben
Slama altri farmaci.
Anche in data 24 novembre il dott. Antonaci (turno ore
14.00-20.00) si occupa ancora una volta di Ben Slama con la somministrazione di
altro farmaco.
Per quanto riguarda Souiden Montassar la medesima analisi
minuziosa della documentazione consente di rilevare che egli sia stato visitato
solo dal dott. Refolo nella notte della fuga (turno dalle ore 20.00 del
21.11.02 alle ore 8.00 del 22.11.02), nel corso della quale si disponeva il suo
ricovero, e nella notte tra il 27 ed il 28 novembre 2002 per la
somministrazione, in questa occasione di un ansiolitico.
La ricostruzione, apparentemente macchinosa, consente di
rilevare tutti gli interventi sanitari praticati sulle persone di Ben Slama e
di Souiden e tutti i medici che li hanno effettuati e, con una certa
approssimazione, anche gli orari. Quel che è certo è che la Cazzato nei suoi
turni del 24 novembre (ore 20.00-8.00), 26 novembre (ore 8.00-14.00), 27
novembre (ore 14.00-20.00) e del 28 novembre (ore 8.00-14.00), unici turni
effettuati nei giorni oggetto del processo, non ha mai visitato Ben Slama e
Souiden, né ha mai prescritto o somministrato alcuna terapia.
L´affermazione è confortata dalla analisi dettagliata della
documentazione e del registro citato, dove con minuziosa cura i medici di turno
avevano l´obbligo e l´abitudine di annotare qualsiasi intervento effettuato.
Non si comprende, pertanto, come la Cazzato abbia potuto in
un giorno in cui non era presente in ambulatorio accertare le condizioni dei
pazienti e addirittura refertarne le lesioni, tutto ciò senza aver cura di
redigere alcuna annotazione nel registro degli interventi, come sempre, invece,
accadeva.
Peraltro, la circostanza che la dottoressa non fosse al
C.T.P. il 23 novembre 2002 è rilevabile non solo dal registro, ma anche
dall´elenco della turnazione del mese di novembre laddove compare il nome della
Cazzato il 21 novembre e successivamente il 24 novembre 2002.
Non risulta, inoltre, che i medici restassero in ambulatorio
oltre l´orario loro assegnato, né dalla documentazione, né da altre emergenze
dibattimentali.
Al contrario vi è conferma del rispetto dell´orario del
turno dalla deposizione del dott. Vincenzo Refolo il quale riferisce, nel
corso del controesame dell´avv. Conte, che non gli era mai accaduto di prestare
la propria opera oltre l´orario di lavoro, né gli risulta che altri medici lo
facessero, poiché vi era un preciso meccanismo di avvicendamento tra medici e infermieri;
alla scadenza dell´orario di turno un medico andava via e sopraggiungeva
l´altro.
Le dichiarazioni rese dalla Cazzato in sede di
interrogatorio - verbale acquisito a norma dell´art. 513 c.p.p. non sono
riscontrate da alcuna emergenza probatoria.
Ella riferisce di essersi recata al “Regina Pacis” nella
serata del 23 novembre, sicuramente dopo le ore 20.00, poiché da una
conversazione telefonica con il dott. Antonaci aveva appreso della fuga di
numerosi cittadini marocchini trattenuti. Riferisce l´imputata: “Luca
Lodeserto mi pregò di redigere tre referti, senza spiegarmi il motivo di tale
richiesta. Io non chiesi nulla in proposito e mi limitai a visitare i tre
stranieri, in quanto come medico del servizio sanitario non potevo rifiutare di
prestare la mia attività e di redigere obbligatoriamente il relativo referto.
Provai a gesti a chiedere agli stranieri visitati come si erano fatti male e
ottenni in risposta altri gesti che mi fecero intendere che si erano lanciati
dall´alto”.
Appare decisamente inverosimile che, nonostante la presenza
in ambulatorio del medico di turno Roberti, Luca Lodeserto abbia chiesto
proprio alla Cazzato di redigere tre referti senza fornire alcuna spiegazione
che giustificasse la richiesta al medico che in quel momento non era di turno.
Del resto lo stesso Roberti nel corso del proprio interrogatorio dichiara di
non ricordare la presenza in quella serata della collega.
Peraltro, in quanto medico del servizio sanitario avrebbe
dovuto, qualora fosse stato necessario visitare i pazienti, dirottare la
richiesta al medico presente in ambulatorio che avrebbe così dovuto annotare
l´intervento sul registro in dotazione. Invece, al Roberti non veniva chiesto
né di visitare i pazienti, né di redigere con riferimento a Souiden ed a Ben
Slama alcun referto. La vicenda appare ancor più strana se si pensa che non vi
era alcuna motivazione logica per cui dovessero essere redatti referti di due
pazienti per i quali era stata formata una copiosa documentazione sanitaria
perché entrambi ricoverati in ospedale.
Le dichiarazioni della Cazzato appaiono, peraltro,
inverosimili nella parte relativa al momento in cui riferisce di aver chiesto “a
gesti” ai cittadini marocchini la causa delle lesioni. Ben Slama e Souiden non
hanno mai dichiarato di essersi fatti male a causa del lancio; al contrario,
appena è stato possibile hanno tentato di far presente a chi prestava loro
soccorso che le lesioni erano la conseguenza delle “botte” ricevute
(significativa la deposizione del dott. Turco, già esaminata). Non si
comprende, pertanto, come sia stato possibile che proprio alla Cazzato, dalla
quale i predetti cittadini marocchini non hanno mai riferito di essere stati
visitati, non abbiano ritenuto di raccontare quanto fosse realmente accaduto.
Tutta la vicenda si fa ancora più oscura se si ha riguardo alle altre
certificazioni ed alle dichiarazioni del Roberti. L´incongruenza più evidente
è quella relativa alle certificazioni attestanti le lesioni riportate da Agrebi
Baligh, Aidi Mahjoub e Adwani Jamel.
Mahjoub e Adwani Jamel vengono visitati e repertati
durante la fuga. Nonostante questo, il referto medico è dettagliato. Chi ha
ordinato la redazione dei certificati falsi? “confermo che le persone per le
quali sono state fatte le certificazioni mi sono state espressamente indicate
da don Cesare. Tali indicazioni come ho già detto sono avvenute in tempi
diversi e senza che don Cesare mi spiegasse i motivi per cui mi chiedeva di
redigere le stesse”
La testimonianza del medico riguardo alle modalità e
ai tempi di redazione dei referti appare ricca di incongruenze e
contraddizioni. Inoltre su richiesta di Lodeserto vengono accertati fatti non
esistenti, dichiarando false connessioni tra essi e le lesioni riportate.
I predetti trattenuti erano riusciti a fuggire dal Centro
nella serata del 21 novembre ed erano stati rintracciati solo in data 25
novembre 2002.
Il dato è sufficiente per ritenere la falsità dei
certificati: non è possibile, infatti, che il dott. Roberti conoscesse le
lesioni riportate da Agrebi, Aidi e Adwani in un momento in cui questi non
erano stati ancora rintracciati e che, quindi, non erano ancora stati riportati
nel centro; non è possibile che il Roberti li avesse visitati accertando
personalmente le lesioni riportate, peraltro descritte dettagliatamente.
Dunque, il Roberti ha falsamente attestato la verifica delle
condizioni di salute e le cause delle stesse. È evidente, invece, che i
certificati siano stati redatti solo in un momento successivo, insieme a tutti
gli altri. Proprio con riferimento agli altri certificati è appena il caso di
sottolineare che il Roberti nel proprio turno del 23 novembre ha solo
somministrato la terapia ansiolitica ed antinfiammatoria a Louro nel corso
della notte, ma non ha mai visitato nessuno degli altri ospiti per cui ha
ritenuto di sottoscrivere i certificati datati 23.11.02.
Egli, nel corso del proprio interrogatorio in data 11 luglio
2003, dopo gli avvertimenti prescritti dalla legge, richiama e conferma per
intero le dichiarazioni rese quale persona informata in data 31 gennaio 2003 -
alla cui acquisizione la Difesa non ha formalizzato alcuna opposizione
evidentemente condividendo che trattavasi di parte integrante del verbale di
interrogatorio - e aggiunge altri particolari e spiegazioni.
Afferma di aver ricevuto esplicita richiesta di redazione
dei certificati in questione da don Cesare Lodeserto; queste le sue parole: “confermo
che le persone per le quali sono state fatte le certificazioni mi sono state
espressamente indicate da don Cesare. Tali indicazioni come ho già
detto sono avvenute in tempi diversi e senza che don Cesare mi spiegasse i motivi
per cui mi chiedeva di redigere le stesse. Ad ogni richiesta, in realtà, non ho
preparato un vero e proprio certificato ma degli appunti manoscritti che poi ho
passato tutti insieme all´ufficio della direzione per la dattiloscrittura ...
Preciso che negli appunti manoscritti ho inserito la
clausola relativa alla causale delle lesioni per uno solo degli stranieri (il
primo da me visitato di cui non ricordo il nome), perché così don Cesare mi
aveva chiesto di fare”. Aggiunge e precisa che le visite agli stranieri e le
relative certificazioni - o indicazioni manoscritte delle patologie - sono
avvenute tra il 23 e il 26 novembre (“penso di non aver redatto alcun
certificato in data 22 novembre ... i referti che ho rilasciato dovrebbero
essere datati 23.11.02, altri nei giorni a seguire, non oltre i 26 novembre”).
Il dato documentale, tuttavia, non conforta le dichiarazioni
del medico. Egli, infatti, è stato in servizio, oltre al turno del 22 novembre
nel corso del quale afferma di non aver redatto certificati, in data 23
novembre 2002 dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo e nei giorni
28 e 29 novembre. Non ha mai prestato servizio nei giorni compresi tra il 24,
dalle ore 8.00 del mattino, ed il 28 novembre.
Dunque, non si comprende come abbia potuto affermare di aver
visitato i pazienti quando, non solo non era in servizio, ma anche non si è
curato di riportare alcuna annotazione sul registro dell´ambulatorio,
normalmente così accuratamente e minuziosamente compilato.
Nel periodo dallo stesso indicato egli ha visitato solo
Louro Anis, ma mai gli altri cittadini marocchini per cui gli è stata richiesta
attestazione.
Si contraddice, peraltro, anche quando prima afferma di
essersi avvalso autonomamente del computer (“i referti da me sottoscritti
risultano eccezionalmente redatti al computer in quanto, per l´enorme mole di
lavoro che c´era in quei giorni, ho ritenuto di scriverla su supporto
magnetico, stamparla e sottoporla in visione al Direttore che me le aveva
chieste”) e, successivamente, di aver compilato solo appunti manoscritti
affidandoli successivamente alla direzione per la dattiloscrittura (“ad ogni
richiesta, in realtà, non ho preparato un vero e proprio certificato ma degli
appunti manoscritti che ho poi passato tutti insieme all´ufficio della
direzione per la dattiloscrittura”).
In conclusione, le varie ammissioni, pur se maldestramente
corredate di motivazione, inducono su un piano di prima evidenza che la data
apposta su ogni certificato non corrisponda né al giorno in cui i referti sono
stati compilati, né a quello in cui entrambi i medici hanno accertato le
condizioni patologiche che attestavano, pur ammettendo in astratto, e così non
è sicuramente, che tale accertamento sia stato effettuato. Essi, non solo non
hanno visitato i pazienti, ma hanno assecondato una dubbia richiesta
proveniente dalla direzione di certificare fatti mai verificati, spingendosi ad
affermare un nesso di causalità, assolutamente non riscontrato, tra il
comportamento dei pazienti (lancio dal piano sopraelevato) e le lesioni
riportate.
Il tentativo del consulente di parte, dott. Simonetti, di
affermare che le lesioni repertate fossero compatibili con una caduta è fallito
allorquando il medico legale è stato escusso in dibattimento.
Egli, non potendo visitare le persone offese, ma limitandosi
ad una mera consulenza di scienza sulla documentazione fornitagli dalla Difesa
(è appena il caso di precisare che si tratta in prevalenza dei documenti
oggetto dell´imputazione di falso ideologico), ha concluso per la compatibilità
delle lesioni con la caduta dall´alto, senza comunque escludere l´incidenza di
altre cause (azioni volontarie violente commesse ai loro danni).
Nel corso del dibattimento, tale seconda possibilità è stata
notevolmente allargata, poiché ad ogni domanda dettagliata in ordine alle
lesioni riportate dalle persone offese il consulente non ha potuto escludere un
giudizio di piena compatibilità con le percosse. Del resto la circostanza della
distanza di appena sei metri dalla balconata al punto di caduta e della
presenza sotto il predetto balcone di un automezzo - che evidentemente
accorciava la distanza di sei metri - rende inverosimile che le lesioni come
refertate fossero davvero tutte conseguenze del lancio.
“Una macroscopica alterazione della realtà”
costituisce la base per l’imputazione di falso ideologico. La violazione
dell’art. 479 cp.
L´insieme delle emergenze istruttorie e tutte le
considerazioni fin qui svolte inducono ad un giudizio di sussistenza del reato
di falso sotto diversi profili: la data non corrisponde alla realtà; i medici
imputati non hanno accertato personalmente quanto attestato; in tre casi vi è
certamente una macroscopica alterazione della realtà; il giudizio formulato con
riferimento alla causa delle lesioni non è sicuramente derivante da
dichiarazioni dei pazienti, bensì da autonome, o indotte (non certo dai
lesionati), valutazioni assolutamente stridenti con i reali accadimenti che
hanno visto i cittadini marocchini soggetti passivi di inaudite e
ingiustificate violenze.
La disposizione di cui all´art. 479 c.p. punisce la condotta
del “pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell´esercizio delle
sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è
avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui
non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque
attesta falsamente fatti dei quali l´atto è destinato a provare la verità”.
Non c´è dubbio che i medici Cazzato e Roberti rivestissero
la qualità di pubblici ufficiali. È stato chiarito dalla giurisprudenza di
legittimità che “i medici dipendenti da strutture sanitarie pubbliche, pur se
equiparati, per effetto del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, a quelli dipendenti
da strutture private quanto alle modalità di esercizio dell´attività lavorativa
ed al sistema retributivo, hanno tuttavia conservato la qualità di pubblici
ufficiali nell´attuazione del loro servizio e nella connessa potestà
certificativi”.
Ne consegue che il medico che attesti in un certificato
circostanze non vere pone in essere la condotta sanzionata dal citato art. 479.
Il certificato in questione, infatti, è qualificabile
sicuramente in termini di atto pubblico e non di certificato amministrativo.
Invero è certificato amministrativo, con la conseguente
operatività della norma contenuta nell´art. 481 c.p., l´atto del pubblico
ufficiale che non attesti risultati di un accertamento compiuto dal medesimo,
ma che si limiti a riporti informazioni desunte da altri atti già documentati e
che non abbia una propria autonomia giuridica, ma che si limiti a riprodurre
gli effetti dell´atto preesistente (ex plurimis Cass. pen., V sez., n.
2029/02). Ne consegue che costituiscono atti pubblici quei certificati con i
quali il pubblico ufficiali attesti di aver compiuto un determinato
accertamento riferendone i risultati. È evidente che il certificato in cui il
medico attesti una patologia, rilevabile solo attraverso un diretto accertamento,
è qualificabile solo in termini di atto pubblico (cfr. Cass. pen., sez. V, n.
3190/02; sez. V, n. 10113, sez. I 11.10.94). Definiti, dunque, la qualifica
del medico e la qualificazione del certificato da lui redatto, deve concludersi
che qualsiasi colpevole mutazione della verità integri la condotta prevista e
punita dall´art. 479 c.p.
Non può dubitarsi che il medico che certifichi di aver
operato un accertamento, che in effetti non ha compiuto, indicando una
patologia, che non ha rilevato personalmente, specificandone la causa, quando
tale specificazione possa derivare solo da dichiarazioni del paziente che
questi non ha mai reso, alterando altresì la data del presunto accertamento,
quando è certo che nella stessa data quel medico non è proprio venuto in
contatto con il paziente, pone in essere la condotta penalmente rilevante di
falsità ideologica.
Del resto, sono gli stessi medici imputati a riferire nel
corso dei rispettivi interrogatori di aver ricevuto l´ordine di redigere i
certificati delle persone che avevano riportato lesioni da parte del don Cesare
Lodeserto e del nipote Luca Lodeserto. È evidente che la finalità perseguita è
quella correttamente evidenziata dal Pubblico Ministero nell´ipotesi di accusa
e prima esposta.
Tuttavia, il concorso nel reato dei Lodeserto non è
suffragata sul piano strettamente processuale della formazione della prova.
Le dichiarazioni dei medici, infatti, pur chiarendo il ruolo
rivestito dal direttore e da “Luca” e la finalità complessiva perseguita, anche
alla luce dell´intera vicenda, non sono sufficienti a ritenere, in base ai
criteri codicistici di valutazione delle emergenze istruttorie, completa la
prova. Essi, infatti, pur avendo ricevuto all’atto dell’interrogatorio gli
avvisi previsti dall´art. 64 comma 3 c.p.p., non si sono sottoposti all´esame
nel contraddittorio del dibattimento, privando le altre parti di saggiare la
deposizione secondo il meccanismo del controesame. Tale circostanza, in
ossequio al principio costituzionale enunciato nell´art. 111 comma 4 Cost.,
rende inutilizzabile il contenuto delle dichiarazioni nei confronti di altri
imputati e, dunque, di Lodeserto Cesare e Lodeserto Giuseppe, nei confronti dei
quali l´unica decisione possibile rimane quella assolutoria per non aver
commesso il fatto.
Accertata la sussistenza dei delitti avuto riguardo ai
criteri ermeneutici fissati dall´art. 133 c.p., si ritiene di determinare la
pena da infliggere agli imputati nella misura di seguito specificata.
Lodeserto Cesare: 1 anno e 4 mesi di reclusione
A Lodeserto Cesare è inflitta la pena di anni uno e mesi
quattro di reclusione così determinata: pena base per il delitto di cui
all´art. 610 c.p. nei confronti di tutte le persone offese (40 e 610 c.p.) anni
uno e mesi sei di reclusione, ridotta ad anni uno di reclusione ex art. 62 bis
c.p., aumentata ex art. 81 c.p. di mesi quattro di reclusione per il delitto di
lesioni nei confronti di tutte le persone offese (40, 582 c.p.).
Lodeserto Giuseppe, detto Luca e Vieru Natalia, detta
Natasha: 1 anno e 2 mesi di reclusione
A Lodeserto Giuseppe, detto Luca e Vieru Natalia, detta
Natasha, è inflitta la pena di anni uno e mesi due di reclusione così
determinata: pena base per il delitto di violenza privata nei confronti di
tutte le persone offese indicate in rubrica anni uno e mesi tre di reclusione,
ridotta ex art. 62 bis c.p. a mesi dieci di reclusione aumentata ex art. 81
c.p. di mesi quattro di reclusione per il delitto di lesioni nei confronti di
tutte le persone offese. La pena è differenziata rispetto al primo imputato
avuto riguardo alla minore gravità della condotta, stante il diverso ruolo nella
organizzazione, ed è comunque superiore rispetto agli altri operatori dal
momento che le emergenze istruttorie hanno fatto emergere una maggiore crudeltà
e capacità delittuosa in Luca e Natasha rispetto agli altri operatori.
Dokaj Paulin, detto Paolo, Gozlugol Husevin, Mara
Armando e Sen Ramazan: 9 mesi di reclusione
A Dokaj Paulin, detto Paolo, Gozlugol Husevin, Mara Armando
e Sen Ramazan è inflitta la pena di mesi nove di reclusione così determinata:
pena base per il delitto di violenza privata nei confronti di tutte le persone
offese mesi nove di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. a mesi sei di
reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. per le lesioni di mesi tre di
reclusione.
D´Ambrosio Francesco e Ottomano Vito: 1 anno e 4 mesi
di reclusione
A D´Ambrosio Francesco e Ottomano Vito è inflitta la pena di
anni uno e mesi quattro di reclusione così determinata: pena base per il
delitto di cui all´art. 610 c.p. nei confronti di tutte le persone offese (40 e
610 c.p.) anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta ad anni uno di reclusione
ex art. 62 bis c.p., aumentata ex art. 81 c.p. di mesi quattro di reclusione
per il delitto di lesioni nei confronti di tutte le persone offese (40, 582
c.p.). Le modalità particolarmente crudeli delle condotte tenute dai predetti
giustificano una maggiore gravità del trattamento sanzionatorio rispetto a
quello riservato agli altri militari.
Alberga Vito, Coscia
Michele, Di Pierro Mario, Fumarola Giovanni e Mele Vito: 1 anno di reclusione
Ad Alberga Vito, Coscia Michele, Di Pierro Mario, Fumarola
Giovanni e Mele Vito è inflitta la pena di anni uno di reclusione così
determinata: pena base per il delitto di cui all´art. 610 c.p. nei confronti di
tutte le persone offese (40 e 610 c.p.) anni uno e mesi tre di reclusione, ridotta
a mesi dieci di reclusione ex art. 62 bis c.p., aumentata ex art. 81 c.p. di
mesi due di reclusione per il delitto di lesioni nei confronti di tutte le
persone offese (40, 582 c.p.). Lo stato di incensuratezza degli imputati
consente l´attenuazione di pena discendente dal riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
Si è ritenuto, inoltre, di applicare la disciplina prevista
dall´art. 81 comma 2 c.p. trattandosi di fatti commessi in esecuzione del
medesimo intento delittuoso. Si coglie con la massima evidenza il programma
criminoso ideato ed attuato in accordo dagli imputati.
Medici Cazzato e Roberti: 9 mesi di reclusione
Come si è detto, infine, è risultata pienamente provata la
responsabilità dei medici Cazzato e Roberti. Pertanto, avuto riguardo ai
criteri ermeneutici previsti dall´art. 133 c.p., ritenuta sussistente
l´aggravante contestata per tutti i motivi ampiamente esposti, operato un
giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla predetta
aggravante, la pena si determina in nove mesi di reclusione (pena base anni uno
di reclusione - falso certificato di Ben Slama -ridotta di 1/3 per le
attenuanti generiche, complessivamente aumentata di un mese di reclusione per
tutti gli altri certificati). L´incensuratezza degli imputati e la necessità
di adeguare la misura della pena ai fatti impongono il riconoscimento delle
circostanze di cui all´art. 62 bis c.p. ed il giudizio di prevalenza.
Infine, in virtù del disposto dell´art. 535 c.p.p., devono
essere poste a carico di tutti i condannati le spese processuali.
Sussistono per tutti gli imputati i presupposti di legge per
il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’accoglimento della domanda risarcitoria comporta
che le spese processuali siano a carico delle parti soccombenti del processo.
L´accertata sussistenza del fatto ai danni delle costituite
parti civili comporta che la domanda risarcitoria debba essere accolta, avuto
riguardo alla circostanza che è risultato provato che gli imputati si sono resi
sicuramente responsabile dell´episodi loro contestati, fatta eccezione per le
condotte illecite nei confronti di Agrebi, Aidi e Haddaji che non sono
risultate provate.
Accoglibile anche la domanda risarcitoria, seppur con
condanna generica, dell´Associazione Giuridici sull´Immigrazione (ASGI) per le
motivazioni già esposte nell´ordinanza emessa all´udienza del 13 maggio 2004
che qui si intendono riportate. Gli elementi addotti dalle difese delle parti
civili non hanno consentito, tuttavia, di determinare una quantificazione certa
del danno patito, che pertanto sarà cura delle medesime parti richiedere e
provare con le modalità di legge al giudice civile competente. Peraltro, ai
fini della pronuncia della condanna generica al risarcimento dei danni, non è
necessario che il danneggiato provi l’effettiva sussistenza dei danni e il
nesso di causalità tra questi e l’autore dell’illecito, essendo sufficiente
l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, in
quanto la pronuncia di condanna costituisce una mera declaratoria iuris da cui
esula ogni accertamento sull’esistenza e misura del danno, rimesso per la
liquidazione ad apposito giudizio.
Si ritiene, comunque, che per quanto riguarda le parti
civili costituite - con l´eccezione, come già specificato, per Agrebi, Aidi e
Haddaji - che alle stesse possa essere riconosciuta una provvisionale pari a
euro 2000 ciascuna. Non incombe l´obbligo di espressa motivazione (“in tema di
provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata
insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa
motivazione, quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile” Cass.
pen., Sez. VI, 01/04/1997, Bosco) sulla quantificazione poiché “in tema di
risarcimento del danno derivante da reato, non è necessaria, ai fini della
liquidazione della provvisionale, la prova dell’ammontare del danno stesso, ma
è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all’ammontare della somma
liquidata” (Cass. pen., Sez. V, 13/12/2000, n. 12634, Bechis). Non si ritiene,
invece, che possa essere quantificata in questa sede, neanche a titolo di
provvisionale, alcuna somma di denaro all´ASGI.
L´accoglimento delle domande risarcitorie comporta la
condanna degli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e
rappresentanza alle parti civili, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M. letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara LODESERTO
Cesare colpevole dei reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in
relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art. 81 c.p.,
così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica,
LODESERTO Giuseppe (detto Luca), VIERU Natalia (detta Natasha), DOKAJ Paulin
(detto Paolo), eccezion fatta per gli episodi ai danni di Agrebi e Aidi,
GOZLUGOL Husevin, eccezion fatta per l´episodio ai danni di Tarconni, MARA
Armando e SEN Ramazan colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 610, 582 e
585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., unificati ai sensi dell´art.
81 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti e contestati in
rubrica, D´AMBROSIO Francesco, ALBERGA Vito, OTTOMANO Vito, COSCIA Michele,
MELE Vito, DI PIERRO Mario e FUMAROLA Giovanni colpevoli dei reati di cui agli
artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p.,
unificati ai sensi dell´art. 81 c.p., così diversamente qualificati i fatti
come descritti e contestati in rubrica e, in concorso di attenuanti generiche
per tutti gli imputati ritenute equivalente alle aggravanti contestate,
condanna LODESERTO Cesare alla pena anni uno e mesi quattro di reclusione,
LODESERTO Giuseppe, VIERU Natalia alla pena di anni uno e mesi due di reclusione,
DOKAJ, GOZLUGOL, MARA e SEN alla pena di mesi nove di reclusione, D´AMBROSIO e
OTTOMANO alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, ALBERGA, DI
PIERRO, FUMAROLA e COSCIA alla pena di anni uno di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara ROBERTI Giovanni
e CAZZATO Anna Catia colpevoli del reato loro ascritto e, in concorso di
attenuanti generiche, condanna ciascuno alla pena di mesi nove di reclusione,
oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa alle condizioni di legge per tutti gli
imputati.
Letto l´art. 530 c.p.p., assolve tutti gli imputati in
ordine ai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli
artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti
e contestati in rubrica, con riferimento agli episodi relativi ad HADDAJI
Mohammed, perché il fatto non sussiste.
Letto l´art. 530 c.p.p., assolve LODESERTO Cesare e DOKAJ
Paulin dai reati di cui agli artt. 40, 110, 610, 582 e 585, in relazione agli
artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente qualificati i fatti come descritti
e contestati in rubrica, con riferimento agli episodi relativi ad Agrebi Baligh
e Aidi Manjoub per non aver commesso il fatto.
Letto l´art. 530 cpv c.p.p., assolve D´EPIRO Alessandro,
BLASI Francesco e CASAFINA Antonio dai reati di cui agli artt. 40, 110, 610,
582 e 585, in relazione agli artt. 577 e 61 n. 4 c.p., così diversamente
qualificati i fatti come descritti e contestati in rubrica, per non aver commesso
il fatto. Letto l´art. 530 c.p.p., assolve LODESERTO Cesare e LODESERTO
Giuseppe dal reato loro ascritto al capo B della rubrica per non aver commesso
il fatto.
Letti gli artt. 538 e ss c.p.p., condanna LODESERTO Cesare,
LODESERTO Giuseppe (detto Luca), VIERU Natalia (detta Natasha), DOKAJ Paulin
(detto Paolo), GOZLUGOL Husevin, MARA Armando e SEN Ramazan, D´AMBROSIO
Francesco, ALBERGA Vito, OTTOMANO Vito, COSCIA Michele, MELE Vito, DI PIERRO
Mario e FUMAROLA Giovanni al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili
costituite, fatta eccezione per Haddaji Mohammed, e con esclusione di Agrebi
Baligh e Aidi Manjoub con esclusivo riferimento a Lodeserto Cesare e Dokaj
Paulin, da liquidarsi in separato giudizio. Condanna gli imputati al pagamento
di una provvisionale pari a € 2000 per ogni parte civile costituita, eccezion
fatta per l´Associazione Studi Giuridici sull´Immigrazione (ASGI). Pone a
carico degli imputati le spese di costituzione e rappresentanza delle parti
civili che liquida in euro 5000 per la parte civile assistita dall´Avv.
Pistelli, euro 7000 per le parti civili assistite dall´Avv. Petrelli, euro
15000 per le parti civili assistite dall´Avv. Petrelli, oltre IVA, CA e spese
forfetizzate come per legge.
Letto l´art. 544 comma 3 c.p.p., indica in novanta giorni il
termine per il deposito della motivazione.
Lecce, 22 luglio 2005
_____________ ____
Il Giudice
dott. Annalisa de Benedictis