Immigrazione e diritti umani
Il trattamento dei cittadini
stranieri detenuti nei “centri di permanenza temporanea e assistenza” (Cpta) descritto
in questo fondamentale rapporto di Amnesty International.
A partire dalla definizione
del quadro giuridico nazionale ed internazionale, vengono denunciate le
condizioni di “trattenimento” in strutture sovraffollate ed inadeguate,
malgestite e caratterizzate da frequenti violenze nei confronti dei migranti.
Dal famigerato Regina Pacis
di don Cesare Lo Deserto fino alla paradossale situazione di Lampedusa per
finire ai casi meno conosciuti di Bologna e Milano – Corelli e Malpensa.
Amnesty International Italia
Traduzione italiana del documento “Italy. Temporary stay
– permanent rights:
The treatment of foreign nationals detained in ‘temporary
stay and assistance centres’
(CPTAs)” AI Index: EUR 30/004/2005. Fa fede il testo
originale inglese
Sommario
Dossier CPT.
Presenza temporanea, diritti permanenti
Presentazione
Chi è un
rifugiato?
Chi è un
richiedente asilo?
Chi è un
migrante?
1. INTRODUZIONE
2. CATEGORIE
E FUNZIONI DICHIARATE DEI CENTRI ISTITUITI PER DETENERE MIGRANTI IRREGOLARI E
RICHIEDENTI ASILO
Centri di
identificazione – (Cdi)
Cpta
Scopi
dichiarati dei Cpta
Chi sono le
persone detenute nei Cpta?
Breve
panoramica del procedimento di espulsione amministrativa
L’organizzazione
generale dei Cpta
Notizie di
trattamenti e condizioni di vita che non soddisfano gli standard internazionali
in materia di diritti umani
Le
principali aree di preoccupazioni emerse negli ultimi anni
3. CASI
ILLUSTRATIVI DELLE PREOCCUPAZIONI DI AI
Cpta Regina
Pacis, San Foca, Melendugno, Lecce, 2002
Cpta di
Bologna, via Mattei, 2003-2004
Rinvii
eseguiti tramite l’aeroporto di Milano-Malpensa da agenti di pubblica sicurezza
di stanza presso il Cpta di via Corelli a Milano, febbraio-marzo 2005
Centro di
identificazione/accoglienza di Sant’Anna, Crotone, marzo 2005
Cpta di
Ragusa-Somicem, aprile 2005
Cpta di
Lampedusa, zona aeroportuale, 2004-2005
4.
RACCOMANDAZIONI
Riguardo ai
richiedenti asilo:
Riguardo al
controllo del rispetto degli standard internazionali:
Riguardo ai
meccanismi di denuncia:
Riguardo
alle inchieste relative a gravi violazioni dei diritti umani:
Riguardo al
personale e alla formazione:
Riguardo ai
minori:
APPENDICE 1
- LETTERA DELLA SEGRETARIA GENERALE DI AI AL MINISTRO DELL’INTERNO, DEL 14
MARZO 2005, CON CUI SI CHIEDE L’ACCESSO ALLE STRUTTURE DI DETENZIONE DEI
RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI IRREGOLARI
APPENDICE 2
- LISTA DEI CPTA E DEI CENTRI D’IDENTIFICAZIONE NOTI AD AI
Cpta
istituiti
Cpta non
confermato
Cpta in fase
di allestimento finale nei primi mesi del 2005
Cpta in fase
di allestimento non confermata
In fase di
progettazione
CENTRI
D’IDENTIFICAZIONE UFFICIALE O DI PRIMA ACCOGLIENZA
APPENDICE 3
- LINEE-GUIDA SU TUTTI GLI STADI DEL PROCEDIMENTO DI “RIMPATRIO FORZATO”,
ADOTTATE DAL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA IL 9 MAGGIO 2005 [CM
(2005) 40]
Questo rapporto riflette le preoccupazioni di Amnesty
International (AI) sulla situazione delle persone - in maggioranza migranti
irregolari ma in alcuni casi richiedenti asilo - detenute nei “centri di
permanenza temporanea e assistenza”, comunemente noti come “Cpta”.
Ogni anno migliaia di cittadini stranieri, a seguito di un
effettivo o tentato ingresso illegale in Italia o in ragione del loro soggiorno
irregolare, ricevono ordini di espulsione o di respingimento; tali ordini
prevedono che gli interessati vengano accompagnati alla frontiera da agenti di
pubblica sicurezza ed espulsi. In attesa di essere allontanate dal paese, le
persone raggiunte da un ordine di espulsione vengono trattenute nei Cpta, dai
quali sono emerse numerose denunce di trattamenti e condizioni di detenzione
non in linea con gli standard internazionali in materia di diritti umani e
diritto dei rifugiati.
Alcuni casi illustrativi sono descritti in questo rapporto.
AI riconosce la potestà degli Stati di controllare gli ingressi,
il soggiorno e l’espulsione dei cittadini stranieri dal proprio territorio.
Tale potestà, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e degli
standard internazionali in materia di diritti umani e diritto dei rifugiati e
mai a scapito dei diritti umani fondamentali di richiedenti asilo o migranti,
qualunque sia il loro status giuridico.
Sono pervenute segnalazioni e notizie di persone che, in
alcuni Cpta, sarebbero state sottoposte, tra l’altro, a:
·
aggressioni fisiche da parte di agenti di pubblica sicurezza e
del personale di sorveglianza;
·
un eccessivo e umiliante uso di sedativi e tranquillanti;
condizioni di vita non conformi alle regole dell’igiene;
·
un’insufficiente assistenza sanitaria; mancanza di comunicazione
con il mondo esterno;
·
difficoltà di accesso alla consulenza legale necessaria a
contestare la legalità della propria detenzione e del decreto di espulsione e,
per coloro che intendono far domanda d’asilo, difficoltà ad aver accesso alla
procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, con il susseguente
rinvio di persone in paesi ove essi rischiano gravi violazioni dei diritti
umani.
Tali denunce sono giunte in un contesto generale di elevata
tensione in molti centri, con notizie di frequenti proteste, incluse tentate
evasioni, alti livelli di autolesionismo e scoppi di violenza tra detenuti.
L’accesso ai Cpta è stato sottoposto a crescenti
restrizioni.
Nell’ultimo anno rappresentanti dell’Ufficio dell’Alto
Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr), parlamentari italiani,
avvocati, attivisti religiosi, giornalisti e la maggior parte delle principali
Organizzazioni non governative (Ong) italiane che operano nel campo dell’asilo
e dell’immigrazione, si sono visti negare l’accesso ai centri, o tale accesso è
stato loro consentito solo dopo un consistente ritardo e a seguito di ripetute
richieste.
La stessa AI ha richiesto l’accesso ai centri di detenzione
per richiedenti asilo e migranti irregolari, vedendoselo sinora rifiutare.
Le restrizioni nell’accesso rendono impossibile confermare
la completa veridicità di tutte le denunce riguardanti i Cpta, ma la loro
quantità, coerenza e regolarità, insieme alle conclusioni delle organizzazioni
intergovernative e di serie Ong nazionali e internazionali, portano AI a
ritenere che vi siano ragioni sostanziali di preoccupazione.
Tale preoccupazione è inoltre accresciuta da vari fattori,
fra i quali:
·
l’emergere di nuove denunce in base alle quali alcune persone
trattenute nei Cpta sarebbero state vittime di aggressioni fisiche, metodi
pericolosi di costrizione e uso improprio di farmaci nel corso delle operazioni
di espulsione per via aerea.
·
le notizie secondo cui regimi di detenzione molto simili a quelli
dei Cpta, con numerosi problemi connessi, sono stati rilevati in alcuni dei
“nuovi” centri di identificazione, già centri di “prima assistenza” o centri di
“accoglienza” (istituiti in base alla legislazione preesistente), dove i
richiedenti asilo possono essere ora trattenuti secondo varie forme di detenzione
amministrativa, durante la quale le loro richieste d’asilo sono esaminate con
una procedura accelerata;
·
una crescente confusione e scarsa distinzione delle funzioni dei
vari tipi di centri e il recente emergere dei cosiddetti centri “polifunzionali”
per l’immigrazione – cioè strutture che conterrebbero due sezioni separate, le
quali svolgono rispettivamente le funzioni di Cpta e di centro di
identificazione;
·
il fatto che l’Italia non abbia istituito un organismo nazionale
indipendente di controllo e ispezione, con il mandato di compiere visite
regolari e senza preavviso nelle strutture di detenzione, come stabilito dagli
standard internazionali.
Le disposizioni regolamentari sui centri di identificazione
sono in vigore dal 21 aprile 2005, ma il sistema non è ancora pienamente
funzionante. Nel dicembre 2004 il ministro dell’Interno ha informato il
Parlamento che i Cpta esistenti sarebbero stati convertiti nei nuovi centri
“polifunzionali” per l’immigrazione e che altri centri del genere sarebbero stati
istituiti nel paese: questi progetti sono ora in fase di attuazione.
Il 9 maggio 2005 il Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa ha adottato delle linee-guida in 20 punti sul procedimento relativo a
tutte le fasi del “rinvio forzato” di cittadini stranieri.
AI ritiene che sia giunto il momento che le autorità
italiane riconsiderino profondamente la loro attuale politica, legislazione e
prassi circa la detenzione, le condizioni e il trattamento dei migranti
irregolari e dei richiedenti asilo, assicurandone un adeguamento agli standard
internazionali dei diritti umani e del diritto dei rifugiati, ponendo
particolare attenzione alle nuove linee-guida del Consiglio d’Europa.
Ciascun rifugiato è il risultato del fallimento di un
governo nella protezione dei diritti umani. La Convenzione delle Nazioni Unite
del 1951 relativa allo status dei rifugiati (la Convenzione sui rifugiati)
stabilisce che gli Stati hanno l’obbligo di proteggere coloro che, a causa di
ciò che sono o di ciò in cui credono, rischiano gravi violazioni dei diritti
umani in caso di ritorno nei propri paesi di origine.
E, cosa ancor più importante, stabilisce che queste persone
non dovrebbero mai essere sottoposte a rimpatrio forzato. Come chiunque altro,
i rifugiati godono dei diritti umani fondamentali. Essi sono titolari anche di
alcuni diritti specifici in quanto rifugiati e hanno in particolare diritto
alla protezione internazionale.
I rifugiati dovrebbero avere accesso a soluzioni durevoli.
Ciò potrebbe consistere in una integrazione nel paese in cui hanno ottenuto
l’asilo, nel re-insediamento in un altro paese, o nel rimpatrio volontario nel
loro paese d’origine.
Un richiedente asilo è qualcuno che ha lasciato il proprio
paese, ma non ha trovato protezione come rifugiato. Benché ancora in attesa di
una formale e definitiva determinazione circa il proprio status, il richiedente
asilo gode tuttavia della protezione del diritto internazionale dei rifugiati.
L’articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani afferma che
“ogni individuo ha il diritto di cercare e di ottenere, in altri paesi, asilo
dalle persecuzioni”. Si deve presumere che un richiedente asilo sia un
rifugiato fino a prova contraria, cioè fino a quando non si determini che non
ha bisogno di protezione internazionale.
Anche i richiedenti asilo hanno diritti umani. AI lavora per
far sì che i richiedenti asilo: non si vedano negare l’ingresso in un paese per
chiedere asilo; abbiano accesso a procedure imparziali per determinare il loro
status di rifugiati; non siano detenuti illegalmente o soggetti a torture o a
trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti; possano incontrare i
familiari, gli amici, gli avvocati, gli interpreti e le organizzazioni che
possono aiutarli, incluso l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (Unhcr); abbiano accesso ai diritti economici, sociali e culturali di
base, come ad esempio il diritto al lavoro, a ricevere un’educazione scolastica
e cure mediche; AI non si oppone al rimpatrio dei richiedenti asilo che hanno
subito il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, purché tale
diniego sia il risultato di una procedura imparziale e soddisfacente e purché
il loro rimpatrio avvenga in condizioni di sicurezza, dignità e pieno rispetto
dei diritti umani.
In generale, un migrante è una persona che si trova in paese
diverso dal proprio in maniera temporanea o permanente. Alcuni sono migranti
volontari. Altri si sentono costretti a emigrare a causa delle privazioni cui
sono sottoposti nel proprio paese. Altri ancora si spostano per un insieme di
motivi.
I migranti irregolari – altrimenti definiti come migranti
“privi di documenti” o immigrati “illegali” – sono persone che entrano e vivono
in un paese di cui non sono cittadini, senza il permesso legale di entrare o di
restarvi. Alcuni di essi sono persone che lavorano o cercano un’occupazione, ma
senza un valido permesso di lavorare; altri sono vittime del traffico per lo
sfruttamento sessuale o il lavoro forzato; alcuni di essi possedevano un
permesso di soggiorno, successivamente scaduto; altri sono richiedenti asilo
che hanno ottenuto un diniego, ma non hanno lasciato il paese, sebbene la legge
imponesse loro di farlo.
I migranti hanno diritti umani, incluso il diritto a non
essere detenuti arbitrariamente e a non essere sottoposti a torture o a
trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Alcuni strumenti legali
internazionali riguardano specificamente i diritti dei lavoratori migranti,
come i trattati dell’Organizzazione internazionale del lavoro. La Convenzione
internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e
dei loro familiari, entrata in vigore il 1° luglio 2003, rappresenta
un’importante pietra miliare per il riconoscimento dei diritti dei migranti.
Ogni anno migliaia di cittadini stranieri, alcuni dei quali
richiedenti asilo, sono raggiunti da decreti di espulsione o di respingimento.
Tali provvedimenti vengono emanati sulla base di un tentato o effettivo
ingresso illegale in Italia o di un soggiorno irregolare e, nella maggior parte
dei casi, prevedono che gli interessati vengano accompagnati alla frontiera da
agenti di pubblica sicurezza ed espulsi.
In attesa di essere allontanate dall’Italia, queste persone
sono private della libertà e detenute nei “Centri di permanenza temporanea e
assistenza” (d’ora in avanti, Cpta), per un massimo di 60 giorni, finché
non sia data attuazione al decreto di espulsione o, in alternativa, non sia
stato raggiunto il limite massimo di detenzione.
Questo documento evidenzia le preoccupazioni di Amnesty
International (d’ora in avanti, AI) circa la situazione di queste persone, alla
luce delle numerose e coerenti denunce emerse dai centri in cui le stesse sono
detenute, e riguardanti trattamenti e condizioni di detenzione contrari agli
standard internazionali in materia di diritti umani e di diritto dei rifugiati.
Pur concentrando l’attenzione, nel presente rapporto, sul
trattamento e sulle condizioni di detenzione, AI nutre preoccupazioni
concernenti la detenzione, in quanto tale, di richiedenti asilo e migranti
irregolari in Italia, in circostanze non conformi agli standard internazionali.
Secondo gli standard del diritto dei rifugiati, ad esempio, i richiedenti asilo
possono essere detenuti soltanto in circostanze eccezionali e per il più breve
lasso di tempo possibile, e comunque solo quando le autorità possano
dimostrare, caso per caso, che tale detenzione sia necessaria, che si basi su
presupposti definiti dalla legge e che abbia luogo per una delle specifiche
ragioni che gli standard internazionali stessi riconoscono come legittime cause
di detenzione dei richiedenti asilo.
Le istituzioni italiane, tuttavia, pongono un numero sempre
maggiore di richiedenti asilo in detenzione, in violazione di tali standard:
una sanzione estrema, questa, per persone che non hanno commesso alcun crimine
e che potrebbero aver già subìto il trauma della detenzione senza accusa o
processo nel loro paese di origine.
Similmente, AI ritiene che la detenzione dei migranti
irregolari dovrebbe avvenire solo in base a prescrizioni di legge, in
conformità con i principi internazionali in materia di diritti umani, e in base
a un accertamento caso per caso della necessità e opportunità di questo
provvedimento. Alla detenzione si dovrebbe ricorrere soltanto quando sia
provato che non esistono alternative efficaci e che vi è un rischio oggettivo
di fuga.
I singoli interessati dovrebbero altresì avere
un’opportunità reale di appellarsi contro la decisione di detenzione.
AI riconosce che gli Stati hanno la potestà di controllare
l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione dei cittadini stranieri dal proprio
territorio. Tale potestà, tuttavia, deve essere esercitata conformemente alle
leggi e agli standard internazionali in materia di diritti umani e diritto dei
rifugiati, tra i quali particolare valore assumono i principi di non
discriminazione e proporzionalità. L’esercizio di tale potestà non può avvenire
a scapito dei diritti umani fondamentali dei richiedenti asilo o dei migranti,
qualunque sia il loro status giuridico.
La maggior parte delle persone detenute nei Cpta sono
migranti irregolari, ma alcuni di essi sono richiedenti asilo. I centri nei
quali avviene la detenzione (le autorità italiane sostengono che queste persone
non siano tecnicamente “detenute” ma “trattenute”) in Italia sono comunemente
definiti Cpta.
Il governo italiano ha definito i Cpta come “…lo strumento
scelto per attuare le norme sul rimpatrio degli stranieri che sono entrati in
Italia illegalmente e per eseguire tale rimpatrio con maggiore efficacia… essi
sono anche un mezzo chiave per assicurare l’effettivo funzionamento delle
procedure di espulsione, il che […] è una pre-condizione per la corretta implementazione
di una politica dell’immigrazione basata sulle quote annuali [enfasi
nostra]”.
Questo documento pone attenzione in particolare alle notizie
e alle denunce emergenti dai Cpta negli ultimi anni, circa trattamenti e
condizioni di detenzione non in linea con gli standard internazionali dei
diritti umani, alcune delle quali sono state descritte brevemente in precedenza
in diversi documenti pubblici di AI.
L’organizzazione è preoccupata per le denunce di persone
che, in alcuni Cpta, sarebbero state sottoposte, tra l’altro, a: aggressioni
fisiche da parte di agenti di pubblica sicurezza e del personale di
sorveglianza; eccessivo e umiliante uso di sedativi e tranquillanti; condizioni
di vita non conformi alle regole dell’igiene; insoddisfacente assistenza
sanitaria; mancanza di comunicazione con il mondo esterno; difficoltà di
accesso alla consulenza legale necessaria a contestare la legalità della
propria detenzione e del decreto di espulsione e, per coloro intenzionati a far
domanda d’asilo, difficoltà ad aver accesso alla procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato, con il conseguente rinvio di persone
in paesi ove essi rischiano gravi violazioni dei diritti umani.
Tali denunce sono giunte in un contesto generale di elevata
tensione in molti centri, con notizie di frequenti proteste, incluse tentate
evasioni, alti livelli di autolesionismo e scoppi di violenza tra detenuti.
Esempi delle denunce emerse possono trovarsi nell’ultimo capitolo di questo
documento (cfr. oltre, Casi illustrativi delle preoccupazioni di AI).
Le testimonianze e le denunce provengono da detenuti nei
Cpta, avvocati, medici, Organizzazioni non governative (d’ora in avanti Ong)
nazionali, attivisti religiosi, giornalisti e parlamentari, in particolare
dell’opposizione. Nel maggio 2005, quattro sindacati di polizia si sono detti
pubblicamente preoccupati per vari aspetti della situazione nei Cpta. Negli
ultimi 12 mesi sono state espresse preoccupazioni sul funzionamento dei Cpta in
genere e/o sulla situazione in alcuni specifici Cpta anche da organizzazioni
intergovernative e interparlamentari, tra cui la Relatrice speciale per i
diritti umani dei migranti delle Nazioni Unite, l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (d’ora in avanti Unhcr), il Comitato del
Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura e di altri trattamenti o
punizioni crudeli, inumani o degradanti e il parlamento europeo.
Nell’aprile 2005, la Corte europea dei diritti umani ha
posto al governo italiano una serie di questioni concernenti i diritti umani di
persone transitate da un centro di detenzione per richiedenti asilo e migranti
irregolari (cfr. oltre, Casi illustrativi delle preoccupazioni di AI: Cpta di
Lampedusa, zona aeroportuale, 2004-2005).
AI non è in grado di confermare la completa veridicità di
tutte le denunce giunte alla sua attenzione e neppure di esaminare
compiutamente le affermazioni del governo secondo cui nell’ultimo anno, in
particolare, sarebbero stati apportati miglioramenti per alcuni aspetti relativi
ai Cpta e i diritti umani dei detenuti sarebbero stati pienamente osservati. Il
principale ostacolo a una compiuta valutazione della situazione nei Cpta sta
nella crescente restrizione dell’accesso ai centri: pertanto, molte delle
informazioni che sono emerse sono inevitabilmente relative a episodi riferiti
da terzi.
La stessa AI ha richiesto l’accesso ai centri di detenzione
per richiedenti asilo e migranti irregolari, vedendoselo sinora rifiutare.
Nell’ultimo anno rappresentanti dell’Unhcr, parlamentari,
avvocati, attivisti religiosi, giornalisti e la maggioranza delle più
importanti Ong italiane che operano nel campo dell’asilo e dell’immigrazione,
si sono visti ugualmente negare l’accesso ai centri, o tale accesso è stato
loro consentito solo dopo un consistente ritardo e a seguito di ripetute
richieste.
Il contenuto di questo rapporto si basa su informazioni
raccolte da AI anche nel corso di una missione di ricerca svolta nell’ottobre
2004 e deriva da diverse altre fonti.
Esse includono la legislazione interna, le direttive del
governo e i rapporti sottoposti agli organismi delle Nazioni Unite dal governo
italiano, come anche i rapporti e le informazioni pubblicati dalle
organizzazioni intergovernative e da Ong nazionali preoccupate per i diritti
umani dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo.
Altre fonti comprendono documenti giuridici, quali decisioni
della magistratura su denunce di violazioni dei diritti umani, e resoconti
giornalistici. AI ha anche consultato avvocati, rappresentanti di Ong,
parlamentari che hanno avuto accesso ai Cpta e ad altre strutture di detenzione
di migranti irregolari e richiedenti asilo in varie regioni d’Italia.
Pur non essendo possibile confermare la completa veridicità
di tutte le denunce riguardanti i Cpta, la loro quantità, coerenza e
regolarità, insieme alle conclusioni delle organizzazioni intergovernative e di
serie Ong nazionali e internazionali, portano AI a ritenere che vi siano
ragioni sostanziali di preoccupazione. Le preoccupazioni di AI riguardo a
notizie di violazioni dei diritti umani che provengono dai Cpta sono
accresciute da numerosi fattori che vanno ad aggiungersi alla mancanza di
accesso e alla conseguente mancanza di trasparenza nel funzionamento dei
centri.
Tali fattori includono:
·
l’emergere di nuove denunce secondo le quali alcune persone
trattenute nei Cpta sarebbero state vittime di aggressioni fisiche, metodi
pericolosi di costrizione e uso improprio di farmaci nel corso delle operazioni
di espulsione per via aerea;
·
le notizie secondo cui regimi di detenzione molto simili a quelli
dei Cpta, con molti dei problemi connessi, sono stati rilevati in alcuni dei
“nuovi” centri di identificazione, già centri di “prima assistenza” o centri di
“accoglienza” (istituiti in base alla legislazione preesistente), dove i
richiedenti asilo possono essere ora trattenuti, secondo varie forme di
detenzione, per
ragioni amministrative fino a 20 giorni, durante i quali le loro richieste
d’asilo sono esaminate con una procedura accelerata;
·
una crescente confusione e scarsa distinzione delle funzioni dei
vari tipi di centri e il recente emergere dei cosiddetti centri
“polifunzionali” per l’immigrazione. Lo sviluppo di questi ultimi - cioè
strutture che, a quanto sembra, contengono due sezioni separate, le quali
svolgono rispettivamente le funzioni di Cpta e di centro di identificazione – è
stato annunciato dal ministro dell’Interno nel 2004;
·
la mancanza di un organismo nazionale indipendente di controllo e
ispezione, che abbia il mandato di compiere visite regolari e senza preavviso
alle strutture di detenzione, come stabilito dagli standard internazionali,
assieme al fatto che l’Italia non ha creato una istituzione nazionale
indipendente per i diritti umani (Nhri), conforme ai cosiddetti “Principi di
Parigi”, relativi al funzionamento delle Nhri, sotto
la cui egida un tale organismo e/o le visite potrebbero essere organizzati.
Le disposizioni regolamentari sui centri di identificazione,
nei quali i richiedenti asilo sono privati della libertà, sono in vigore dal 21
aprile 2005, ma il sistema non è ancora pienamente funzionante. Nel dicembre
2004 il ministro dell’Interno ha informato il parlamento che i Cpta esistenti
sarebbero stati convertiti nei nuovi centri “polifunzionali” per l’immigrazione
e che altri centri del genere sarebbero stati istituiti nel paese: questi
progetti sono ora in fase di attuazione.
Il 9 maggio 2005 il Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa ha adottato delle Linee-guida di 20 punti sul procedimento relativo a
tutte le fasi del rinvio forzato di cittadini stranieri.
Queste richiamano i diritti tutelati dalla Convenzione
europea per la protezione dei diritti umani e le libertà fondamentali e
contengono sezioni che riguardano i vari aspetti del rinvio forzato, tra cui
una dedicata alla detenzione in attesa dell’allontanamento in cui sono
indicate, tra l’altro, le circostanze in cui la detenzione può essere ordinata
e le condizioni di detenzione in attesa di espulsione. Le linee-guida includono
anche una sezione sugli allontanamenti forzati, che riguarda anche l’area della
cooperazione con gli espellendi, l’uso delle scorte e i mezzi di costrizione.
AI ritiene che per le autorità italiane questo sia il
momento opportuno per rivedere a fondo la politica, la legislazione e la prassi
riguardanti la detenzione, le condizioni e il trattamento di migranti
irregolari e richiedenti asilo, e sollecita le stesse autorità ad adeguarli al
diritto internazionale in materia di diritti umani e di diritto dei rifugiati,
ponendo particolare attenzione alle nuove linee-guida del Consiglio d’Europa.
In conclusione del rapporto, AI esorta le autorità italiane
a considerare con urgenza una serie di raccomandazioni, che indicano i
principali standard internazionali già applicabili alle persone trattenute nei
Cpta e nei centri di identificazione.
Tali raccomandazioni includono: l’istituzione di un
organismo indipendente di controllo e ispezione che possa condurre visite
regolari, illimitate e senza preavviso in tutte le strutture di permanenza
forzata di migranti irregolari e richiedenti asilo; la revisione delle
procedure di impugnazione per assicurare che tutti gli individui detenuti in
tali strutture possano ricorrere a procedure autenticamente accessibili,
efficaci e imparziali; la garanzia di indagini rapide, accurate e imparziali su
tutte le denunce di gravi violazioni dei diritti umani da parte di agenti di
pubblica sicurezza e personale di sorveglianza; la garanzia di una piena e
appropriata formazione per il personale operante presso tali strutture (anche
circa l’uso legittimo e proporzionato della forza, i diritti umani delle
persone private della libertà e i diritti dei richiedenti asilo, e le
specifiche caratteristiche della fornitura di cure mediche in una struttura di
detenzione); l’introduzione di una legge specifica e organica sull’asilo che
sia pienamente conforme agli standard internazionali del diritto dei rifugiati.
“Vi sono poche e poco evidenti
differenze tra la detenzione nei Cpta e quella nei centri di identificazione.
La Relatrice speciale desidera esprimere la propria preoccupazione per la
graduale trasformazione dei centri di accoglienza locali in centri di
identificazione. Desidera inoltre esprimere preoccupazione circa le conseguenze
e le limitazioni intrinseche alla gestione privata di tali centri.
In assenza di una istituzione
nazionale per i diritti umani, ritiene che sia necessario un ente indipendente
per supervisionare la gestione dei centri, il rispetto dei diritti umani delle
persone che vi sono trattenute e la fornitura di assistenza medica, psicologica
e legale. Questo ente dovrebbe anche supervisionare l’accesso di Ong e di avvocati
ai suddetti centri. La Relatrice speciale ritiene che la costruzione di nuovi
centri non sia la soluzione per l’immigrazione illegale.”
Estratto dal rapporto della
Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti,
successivo alla sua visita in Italia nel giugno 2004, comprensiva di visite ai
Cpta e ai centri di identificazione.
I centri attualmente si dividono in due grandi categorie:
Cpta e centri di identificazione.
La Legge 189 del luglio 2002, cosiddetta Legge Bossi-Fini,
entrata in vigore nel settembre del 2002, modificando la legislazione esistente
in materia di immigrazione e asilo ha
previsto l’istituzione dei centri di identificazione per detenere i richiedenti
asilo.
Vi è stato tuttavia un ritardo di alcuni anni
nell’approvazione del regolamento di attuazione della Legge 189/2002.
Tale atto (Dpr n. 303/2004) non è entrato in vigore sino al 21 aprile 2005. Di
conseguenza, al momento in cui scriviamo, il sistema dei centri di identificazione
non è pienamente operante.
Un certo numero di centri di identificazione è stato
ottenuto dalla trasformazione dei precedenti centri di “prima accoglienza” per
richiedenti asilo e migranti, istituiti come centri “aperti” dalla precedente
legge del 1995 (Legge Puglia); altri sono stati costruiti vicino a tali centri
o ai Cpta.
Altri risultano ancora in fase di progetto o di costruzione.
Nel frattempo, sin dall’entrata in vigore nel settembre 2002 della Legge
189/2002, diverse delle strutture esistenti sembrano essere state utilizzate,
di fatto, come centri “chiusi”, in cui sono detenuti insieme, per un periodo di
tempo indeterminato, richiedenti asilo e migranti irregolari, inclusi bambini
accompagnati dai genitori o altri parenti. Tali centri sono spesso definiti “di
identificazione” da parte dell’opinione pubblica, dei mezzi d’informazione e
talora anche del governo.
Le previsioni legislative in base alle quali questi centri
stanno operando sono del tutto oscure.
In base all’art. 7 c. 1 del Dpr 303/2004, “il prefetto della
provincia nel quale è istituito il centro può affidarne la gestione, attraverso
apposite convenzioni, ad enti locali, a enti pubblici o privati che operino nel
campo dell’assistenza ai richiedenti asilo o ai migranti o nel settore
dell’assistenza sociale”.
Il centro dovrebbe essere gestito da un direttore con
esperienza nell’assistenza sociale o in quella agli immigrati, coadiuvato da
personale di sorveglianza che possegga, “in via ordinaria”, capacità adeguate
alle specifiche necessità dei richiedenti asilo, delle donne e dei bambini.
Ai detenuti deve essere garantita la dignità e la salute, e
deve essere prestata attenzione a specifici bisogni, soprattutto a quelli dei
bambini (il Dpr 303/2004 stabilisce che i minori non accompagnati non
dovrebbero essere detenuti nei centri di identificazione), dei disabili, delle
donne in stato di gravidanza e di coloro che siano stati perseguitati nel loro
paese di origine.
È anche stabilita la necessità di un costante servizio di vigilanza.
I detenuti devono essere informati, in una lingua a loro
comprensibile, sulla procedura d’asilo in Italia e sui loro diritti mentre sono
nel centro. La direzione è tenuta a fornire loro un servizio di informazione
legale che riguardi il riconoscimento dello status di rifugiato e un servizio
di interpretariato. Tutti i detenuti hanno il diritto di ricevere le visite e
di avere accesso ai rappresentanti dell’Unhcr, ai loro avvocati, ai loro
partner conviventi, e – con ’autorizzazione del prefetto – agli altri parenti o
a cittadini italiani.
Sono anche previste visite da parte di rappresentanti di
organizzazioni che si occupano della “protezione dei rifugiati”. In ogni caso,
queste sono soggette a un’autorizzazione generale da parte del ministero dell’Interno,
unita a una specifica da parte del prefetto competente per entrare nelle stanze
delle visite negli orari previsti.
Il Dpr 303/2004 stabilisce anche che le autorità locali e
centrali possono fornire informazioni e servizi legali, di supporto sociale e
psicologico e informazioni sul rimpatrio volontario ai detenuti, ma che il
prefetto può negare l’accesso a coloro che forniscono tali servizi, motivando
tale decisione. Il regolamento prevede sette centri di identificazione, nonché
la creazione di altri (cfr. la Lista dei Cpta e dei centri di identificazione
noti ad AI – Appendice 2).
La Legge 189/2002 prevede la detenzione nei centri di
identificazione per la maggior parte dei richiedenti asilo, come previsione
generale, piuttosto che – in linea con gli standard internazionali del diritto
dei rifugiati – come misura eccezionale (cfr. sopra, Introduzione); inoltre,
essa prevede procedure d’urgenza per la determinazione dello status di questi
richiedenti asilo detenuti.
Vari aspetti di tale procedura sono stati criticati da AI e
da altre Ong internazionali e nazionali, nonché dall’Unhcr. Particolare
preoccupazione è stata espressa in quanto, se da un lato è vero che la legge
consente al richiedente asilo di inoltrare ricorso al giudice in caso di
diniego dello status di rifugiato emesso sia dalla Commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato (l’organo che decide in prima
istanza sull’applicazione dell’asilo), sia dalla Commissione nazionale per il
diritto d’asilo (l’organo di seconda istanza),
dall’altro lato tale ricorso non sospende il decreto di espulsione del singolo,
svuotando così il diritto di appello di un reale contenuto.
La richiesta di asilo dovrebbe essere fatta immediatamente
all’ingresso nel territorio italiano, alla polizia di frontiera o alla
Questura. La Legge 189/2002 stabilisce esplicitamente che i richiedenti asilo
non possono essere detenuti al solo scopo di esaminare la loro domanda d’asilo.
Tuttavia, la Questura può ordinare la detenzione di richiedenti
asilo nei centri di identificazione in moltissimi casi.
La detenzione, infatti, non è obbligatoria, ma facoltativa
per un massimo di 20 giorni nelle seguenti circostanze: per verificare o
determinare la nazionalità o l’identità dei richiedenti asilo, nel caso siano
privi di documenti di viaggio o di identità personale, o ne abbiano presentati
di falsi al loro arrivo; per verificare gli elementi sui quali la richiesta di
asilo si fonda; mentre essi attendono l’esito delle procedure concernenti il riconoscimento
del diritto ad essere ammessi al territorio italiano.
La durata prevista dalla legge per il procedimento di
determinazione dello status di rifugiato per i richiedenti asilo così detenuti
è di 35 giorni. Se essi desiderano uscire dal centro ogni giorno fra le 8 e le
20 devono avere l’autorizzazione del direttore del centro, mentre qualora
desiderino ottenere una speciale autorizzazione che consenta loro di
assentarsi, in determinate circostanze, per un tempo più lungo, devono
presentare una apposita domanda al competente funzionario della Prefettura.
La punizione per un’assenza non autorizzata è severa: la
domanda di asilo si intende automaticamente ritirata. Nel momento in cui
scriviamo è presto per valutare come queste disposizioni siano state applicate
in concreto a partire dal 21 aprile 2005.
La detenzione in un centro di identificazione è invece
obbligatoria per i richiedenti asilo che abbiano presentato domanda d’asilo
dopo aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o che abbiano
presentato la domanda mentre risiedevano “irregolarmente” in Italia. Non è
chiaro quale sia la durata massima di detenzione in tali casi. Il procedimento
per determinare lo status di rifugiato nel caso di persone detenute
obbligatoriamente è di 20 giorni.
La detenzione per i richiedenti asilo la cui domanda sia
stata presentata dopo un decreto di espulsione o di respingimento alla
frontiera è altresì obbligatoria, ma in tali casi è prescritto che essi non
siano detenuti in un centro di identificazione, ma in un Cpta (cfr. oltre).
Come indicato sopra, contro il diniego del riconoscimento
dello status di rifugiato può essere presentato ricorso al giudice competente
per territorio, ma ciò non sospende il decreto di espulsione. A ogni modo, i
richiedenti asilo che sono detenuti nei centri di identificazione e che hanno
presentato il ricorso possono domandare al prefetto il permesso di restare in
Italia sino alla decisione giurisdizionale sul ricorso (permesso che è concesso
discrezionalmente). In tal caso essi possono essere trattenuti in un Cpta.
I Cpta vennero inizialmente istituiti nel 1998 dalla
cosiddetta Legge Turco-Napolitano (40/1998), in seguito confluita nel Decreto
legge n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Altre leggi e regolamenti relativi ai Cpta sono stati
introdotti successivamente, inclusi: il Decreto del presidente della Repubblica
n. 394/1999 (regolamento di attuazione del Testo Unico), modificato con Dpr n.
334/2004; la
direttiva dell’agosto 2000; la
Legge 189/2002, cosiddetta Legge Bossi-Fini del luglio 2002
e il Decreto legge n. 241 del settembre 2004,
successivamente convertito in Legge n. 271 del 12 novembre 2004.
Il numero di leggi e regolamenti in materia ha prodotto una
certa confusione e vi sono state difficoltà interpretative della Legge
Bossi-Fini, le cui disposizioni precise sono, pertanto, ancora in fase di
evoluzione.
I primi Cpta furono istituiti poco dopo l’entrata in vigore
della Legge 40/98, in seguito agli arrivi sulle coste meridionali italiane di
molti migranti provenienti, per la maggior parte, dai Balcani e dal Nord
Africa. I Cpta, ora, sono diffusi in tutto il paese (cfr. la Lista dei Cpta e
dei centri d’identificazione noti ad AI – Appendice 2), ma la maggioranza è
situata ancora nel sud, in Sicilia e in Puglia. Attualmente sono migliaia, ogni
anno, le persone che passano per i Cpta: secondo dati ufficiali, 14.223 persone
nel 2003 e 15.647 nel 2004.
Ogni anno, solo la metà circa delle persone trattenute nei
Cpta viene effettivamente espulsa dal paese al termine della detenzione. Circa
un quarto di loro deve essere rilasciato perché è stato raggiunto il limite di
tempo consentito dalla legge (cfr. oltre).
I Cpta sono stati istituiti per detenere i cittadini
stranieri in situazione irregolare, (cioè privi del diritto di entrare o
risiedere in Italia e che siano stati raggiunti da un decreto di espulsione o di
respingimento, in cui si ordina l’allontanamento dal paese attraverso
l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica).
Nei Cpta dovevano essere trattenuti coloro per i quali non
fosse possibile l’allontanamento
immediato a causa della necessità di:
·
assicurare loro assistenza (umanitaria) d’emergenza;
·
eseguire ulteriori accertamenti sulla loro identità o
nazionalità;
·
acquisire i necessari documenti di viaggio;
·
attendere un mezzo di trasporto idoneo e disponibile a eseguire
l’espulsione.
Secondo la legge del 1998 questi cittadini stranieri
potevano essere trattenuti nei Cpta solo per il tempo strettamente necessario a
dare attuazione al decreto di espulsione o respingimento – e per un massimo di
trenta giorni (cioè venti giorni iniziali con possibile estensione ad altri
dieci giorni da parte del giudice, in caso di permanenza dell’ostacolo al loro
allontanamento).
Se non allontanati alla fine del periodo massimo di
detenzione, erano rilasciati con un’intimazione ad abbandonare il territorio
dello Stato, sotto la propria responsabilità, entro quindici giorni. Non
obbedire all’intimazione comportava un nuovo decreto di accompagnamento alla
frontiera.
Il decreto di espulsione o respingimento comportava
automaticamente anche il divieto di entrare in Italia e nell’area Schengen
per cinque anni.
Prima delle modifiche introdotte dalla Legge 189/2002, la
maggioranza dei decreti di espulsione non conteneva la clausola
dell’accompagnamento coattivo alla frontiera: tale clausola era opzionale –
applicata solo ove le autorità considerassero che vi fosse un concreto pericolo
che l’interessato disobbedisse all’ordine. La maggioranza delle persone
riceveva l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici
giorni, sotto la propria responsabilità, e perciò non veniva detenuta nei Cpta.
Con la Legge 189/2002, entrata in vigore nel settembre 2002,
l’accompagnamento alla frontiera per mezzo di una scorta armata è diventato
obbligatorio per quanti sono raggiunti da un decreto di espulsione o
respingimento, e perciò la detenzione nei Cpta (se vi sono posti disponibili) è
divenuta la norma.
Solo una categoria di stranieri destinatari di un decreto di
espulsione – quelli che non presentano la richiesta di rinnovo del loro
permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza – possono ancora veder
emessa un’intimazione a lasciare il paese sotto la propria responsabilità,
piuttosto che ricevere un decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera.
Comunque, anche in questi casi, qualora la Questura ritenga
che essi potrebbero non ottemperare all’intimazione, queste persone possono
essere ugualmente raggiunte da un decreto di accompagnamento coattivo alla
frontiera, il che comporta una possibile detenzione nei Cpta.
Il periodo massimo di detenzione in un Cpta è ora di 60
giorni (30 giorni, estendibili sino a ulteriori 30 con l’assenso del giudice).
Se l’allontanamento non è stato compiuto alla fine del tempo massimo di
detenzione, la persona è rilasciata con un’intimazione ad abbandonare il paese
sotto la propria responsabilità entro cinque giorni.
Tuttavia è stato riferito che a causa dei ritardi e delle
inefficienze del sistema alcune persone sono state detenute ripetutamente per
il periodo di tempo massimo.
Il divieto di reingresso in Italia e in area Schengen è ora
di 10 anni.
La non ottemperanza all’ordine di espulsione è un reato
punibile con la reclusione dai sei mesi a un anno e comporta un nuovo ordine di
accompagnamento alla frontiera. L’incorrere in ulteriori analoghe violazioni fa
aumentare la pena detentiva e comporta ulteriori decreti di espulsione.
Attualmente esistono una quindicina di Cpta (cfr. la Lista
dei Cpta e dei centri d’identificazione noti ad AI – Appendice 2).
Nei Cpta vi sono cittadini stranieri bloccati sulle coste,
per strada, in altri luoghi pubblici o nelle stazioni di polizia: si riferisce
che circa il 60% siano cittadini stranieri trasferiti da strutture carcerarie
dove essi erano imprigionati per aver commesso reati.
Le categorie di persone che possono essere espulse – sia per
via amministrativa, sia per via giudiziale – e che possono essere quindi
detenute nei Cpta includono:
·
richiedenti asilo che hanno presentato domanda per ottenere
l’asilo dopo che sia stato emesso un decreto di espulsione o respingimento e
richiedenti asilo in attesa che intervenga la decisione di un giudice sul loro
ricorso contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato;
·
migranti senza documenti, ossia coloro che sono entrati o
soggiornano in Italia senza permesso;
·
migranti regolari o irregolari che sono stati valutati
“pericolosi” per la società perché sospettati di alcune attività criminali, o
abitualmente coinvolti in esse;
·
migranti che non hanno rinnovato il loro permesso di soggiorno
entro 60 giorni dalla data di scadenza e che sono considerati probabili
trasgressori di un ordine di espulsione;
·
stranieri considerati a rischio per l’ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato dal ministro dell’Interno, che ha il potere di ordinare
la loro espulsione, purché il presidente del Consiglio e il ministro degli
Affari esteri siano stati previamente informati;
·
migranti irregolari trasferiti da strutture carcerarie dove
scontavano condanne per aver commesso reati;
·
stranieri la cui espulsione sia stata ordinata da un giudice, che
li abbia condannati per svariati reati
punibili con la reclusione per più di tre anni in alcuni casi (inclusi, per
esempio, i reati di resistenza violenta o minacce a pubblico ufficiale) e per
più di cinque anni in altri (inclusi per esempio reati commessi a “fini di
terrorismo” e reati relativi alla partecipazione in crimini organizzati) e che
siano considerati, attualmente, un pericolo per la società: la loro espulsione
viene eseguita alla fine della carcerazione;
·
migranti irregolari destinatari di un decreto di espulsione, come
sanzione sostitutiva di una pena detentiva. Un giudice che abbia le prove per
condannare uno straniero irregolare per un reato che comporti una possibile
pena detentiva di meno di due anni, può pronunciare, se ritiene che non vi
siano le condizioni per sospendere la pena, una condanna di espulsione;
·
migranti irregolari che stanno scontando una condanna definitiva
ad una pena detentiva di più di due anni o con più di due anni di condanna
ancora da scontare, quando il magistrato di sorveglianza ha esercitato il suo
potere di disporre l’espulsione come alternativa al residuo di pena.
Sebbene sembri che queste persone siano di fatto trasferite
nei Cpta prima dell’espulsione, il dettato della Legge 189/2002 in realtà
dispone che esse dovrebbero restare in carcere finché i necessari documenti di
viaggio non siano acquisiti.
Le categorie di persone la cui espulsione non è consentita e
che, pertanto, non
dovrebbero essere trattenute nei Cpta comprendono:
·
coloro che sono a rischio di “persecuzione” al ritorno in patria,
per motivi di “razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione o di
opinioni politiche o di condizioni personali o sociali” (coloro che presentano
richiesta di asilo dopo aver ricevuto un ordine di espulsione ed essere entrati
in un Cpta dovrebbero essere rilasciati e l’espulsione dovrebbe essere sospesa
mentre la domanda è in fase di decisione);
·
i minori non accompagnati e i minori di 18 anni, con l’eccezione
del diritto a mantenere unita la famiglia e poter restare, quindi, con i
genitori o i tutori che siano stati espulsi (in tale caso essi possono essere
trattenuti in un Cpta con i loro genitori o tutori);
·
donne incinte (e donne con bambini di meno di sei mesi affidati
alle loro cure) e il marito convivente della donna; chi coabita con la moglie o
con parenti stretti che hanno ottenuto la cittadinanza italiana;
·
migranti provvisti di documenti che non hanno rinnovato il loro
permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla sua data di scadenza e che non si
può ragionevolmente temere disobbediscano all’intimazione di lasciare il
territorio.
Malgrado ciò, sono stati riferiti numerosi esempi di
detenzione nei Cpta di persone di tutte le categorie di cui sopra.
Nel caso di espulsioni amministrative (eccetto quelle
disposte dal ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato – cfr. sopra), quando le forze dell’ordine si imbattono in sospetti
migranti irregolari, il questore informa il prefetto, che emette il decreto di
espulsione. Il decreto deve essere motivato e ha efficacia immediata. Esso deve
essere notificato dalla Questura alla persona interessata, in una lingua da lei
conosciuta.
Le persone che chiedono asilo dopo aver ricevuto un ordine
di espulsione attendono la decisione sulla loro richiesta in un Cpta e il
relativo ordine di espulsione nel frattempo è sospeso.
Contro l’ordine di espulsione si può proporre appello a un
giudice di pace
entro 60 giorni dalla notifica e il giudice deve emettere una decisione entro
20 giorni.
Comunque il ricorso non sospende l’allontanamento dal
territorio. Pertanto, esiste il rischio generale che le persone possano presentare
il ricorso solo dopo essere state espulse, tramite le rappresentanze consolari
o diplomatiche nel loro paese d’origine.
La persona ha diritto all’assistenza legale, anche a spese
dello Stato, nel processo sul ricorso: quando si renda necessario, devono
inoltre essere forniti i servizi di interpretariato.
Il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera
è emesso dal questore, che deve informare del decreto il giudice
territorialmente competente entro 48 ore dalla sua adozione affinché lo
convalidi. In attesa della decisione del giudice la persona è detenuta in un
Cpta. L’udienza di convalida si tiene in camera di consiglio, quindi a porte
chiuse.
Con l’introduzione del decreto legge del settembre 2004,
successivamente convertito in Legge n. 271/2004, l’avvocato che rappresenta il
migrante deve essere tempestivamente avvertito dell’udienza e deve prendervi
parte.
Il Decreto legge è stato reso necessario dalla decisione
della Corte costituzionale del luglio 2004, che
ha ritenuto che la Legge 189/2002 violasse l’articolo 3 (relativamente al
principio di uguaglianza fra gli stranieri e i cittadini italiani) e l’articolo
11 (relativamente al principio del giusto processo) della Costituzione
italiana, nella parte in cui non prevedeva che l’udienza dinanzi al giudice per
confermare la misura dell’accompagnamento alla frontiera dovesse aver luogo con
la partecipazione di un avvocato a difesa della persona, e nella parte in cui
non prevedeva esplicitamente che l’udienza per l’autorizzazione dovesse
avvenire prima dell’allontanamento dell’interessato.
In ogni caso, alcuni avvocati si sono lamentati del fatto
che, in pratica, il tempo loro assegnato per l’udienza è talmente breve da non
consentire di rappresentare efficacemente i loro clienti.
Le persone hanno il diritto, se necessario, di avere un
avvocato scelto e pagato dallo Stato. Devono altresì essere informate
tempestivamente dell’udienza e ascoltate dal giudice. Anche i servizi di
interpretariato, se necessari, devono essere resi disponibili. Il giudice deve
emettere la sua decisione, motivata per iscritto, entro 48 ore.
Nello stesso momento in cui viene informato dei decreti di
espulsione e di accompagnamento alla frontiera, il cittadino straniero riceve,
da parte del questore, il decreto di trattenimento in un Cpta.
Anche il decreto di trattenimento in un Cpta deve essere
convalidato durante un’udienza dinanzi a un giudice di pace, entro 48 ore dal
suo rilascio (ciò può avvenire nello stesso momento in cui ha luogo l’udienza
in cui si convalida l’accompagnamento alla frontiera), alla presenza di un
avvocato che rappresenti il cittadino straniero, il quale ha il diritto di
essere presente. Il giudice deve emettere la sua decisione motivandola per
iscritto, entro le successive 48 ore altrimenti la misura perde efficacia.
Il ministero dell’Interno ha la responsabilità generale dei
Cpta e provvede alla loro manutenzione e alla loro gestione. Il prefetto della
provincia in cui il Cpta è situato è responsabile per i contratti stipulati per
l’amministrazione dei centri con gli enti locali o con altre strutture
pubbliche o private selezionate in base ai criteri stabiliti dal ministero
dell’Interno.
Circa metà dei Cpta sono gestiti dalla Croce Rossa Italiana
e dalla Confraternita delle Misericordie d’Italia, un’organizzazione cattolica
laica: alcuni sono gestiti da associazioni ad hoc – quali la cooperativa Fiamme
d’Argento, composta da carabinieri in pensione che gestiscono il Cpta di
Restinco, e la Fondazione Regina Pacis, vicina all’Arcidiocesi di Lecce, che
gestiva il centro Regina Pacis, Cpta sino al dicembre 2004.
Almeno uno è gestito da un ente locale, il Comune di Otranto
(che dirige il centro Don Tonino Bello di Lecce).
Il personale di sorveglianza all’interno del centro, alle
dipendenze dell’amministrazione, può comprendere uomini e donne ma, in base a
specifiche direttive, le detenute dovrebbero godere dell’assistenza di
personale femminile.
I gestori hanno il diritto, a loro volta, di dare in appalto
ad altri enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà
sociale
alcuni servizi: non solo la mensa o la lavanderia, ma anche quelli di
interpretariato, consulenza legale, mediazione culturale, supporto psicologico
e di assistenza sociale.
È compito del questore assicurare la sicurezza esterna e
l’ordine pubblico dei Cpta. I relativi regolamenti
stabiliscono che i perimetri dei Cpta sono controllati da agenti di pubblica
sicurezza (Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza) che dovrebbero
intervenire quando necessario a ristabilire l’ordine e a prevenire la fuga.
Spetta altresì agli agenti di pubblica sicurezza
accompagnare i detenuti durante i trasferimenti da e verso il centro (per
esempio agli uffici giudiziari, ai consolati o ai voli per lasciare il paese).
In base alle norme interne rilevanti:
·
gli stranieri detenuti nei Cpta dovrebbero ricevere un
trattamento pienamente rispettoso della dignità dell’essere umano, del tutto
imparziale e privo di qualsiasi discriminazione ed è compito del ministro
dell’Interno assicurare che i loro diritti siano rispettati;
·
un regolamento interno dovrebbe essere redatto per ogni centro,
al fine di disciplinare il trattamento dei detenuti, le cure mediche e gli
altri servizi disponibili. I suoi punti chiave, uniti ad una copia di una
“carta dei diritti e dei doveri”, tradotta in una lingua conosciuta dal singolo
cittadino straniero, dovrebbe essere consegnata a ciascuno di loro al momento
dell’ingresso nel Cpta.
Le informazioni fornite ai detenuti dovrebbero includere:
·
la motivazione in base alla quale sono detenuti e la legislazione
di riferimento; il procedimento di espulsione al quale sono sottoposti; il loro
diritto a presentare ricorso; il loro diritto a ottenere l’assistenza di un
avvocato, anche a spese dello Stato; la possibile durata della loro detenzione;
l’assistenza e i servizi disponibili (inclusi il diritto di accesso ai servizi
di interpretariato, consulenza legale, mediazione culturale, supporto
psicologico e assistenza sociale) e la possibilità di presentare domanda
d’asilo;
·
il diritto a ricevere cure da medici e infermieri; tre pasti al
giorno; cibi preparati tenendo conto, nei limiti del possibile, della loro fede
religiosa; prodotti per l’igiene; biancheria per il letto e il bagno; abiti
essenziali ed adeguati; un servizio di lavanderia e l’uso di aree attrezzate
per lo sport e altre attività ricreative;
·
il diritto a stare insieme con i membri del proprio nucleo
familiare, se anch’essi sono in stato di detenzione in un Cpta, e il diritto di
chiedere che i parenti, gli amici e i rappresentanti diplomatici del loro paese
siano informati immediatamente della loro detenzione;
·
il diritto a incontrarsi privatamente con un avvocato che li
rappresenti, con i parenti conviventi e i ministri di culto; il loro diritto a
incontrare rappresentanti di organizzazioni umanitarie che lavorino nei centri
per poter chiarire la loro situazione e ottenere consulenze legali, assistenza
sociale o supporto psicologico;
·
il diritto a richiedere e ricevere visite, previa autorizzazione
del prefetto, da parte di cittadini italiani o di stranieri con il permesso di
soggiorno;
·
il diritto a spedire e a ricevere liberamente corrispondenza e a
usare il proprio telefono mobile o i telefoni pubblici installati nel centro.
In aggiunta, i rappresentanti in Italia dell’Unhcr, muniti
di apposita autorizzazione da parte del ministero dell’Interno, hanno il
diritto di accedere ai centri in ogni momento, eccetto che “per le esigenze di
sicurezza e di regolare funzionamento della struttura” e di parlare in privato
con ogni cittadino straniero che desideri usufruire di tale possibilità. I
parlamentari hanno il diritto di entrare in ogni luogo di detenzione in Italia,
inclusi i Cpta.
Nel marzo 2005, rispondendo ad un’interpellanza parlamentare
che chiedeva chiarimenti sul diritto d’accesso, il sottosegretario all’Interno
ha dichiarato che oltre ai membri del parlamento italiano, in base all’art. 21
del Dpr 394 del 31 agosto 1999, l’accesso ai Cpta è consentito solo al
personale dell’ente gestore; agli agenti di pubblica sicurezza; ai giudici
competenti per territorio; ai parenti conviventi dei detenuti; ai ministri di
culto; ai rappresentanti diplomatici o consolari; al personale delle
associazioni del volontariato e alle cooperative di solidarietà sociale ammesse
a svolgere attività di assistenza sulla base di convenzioni con la Prefettura o
sulla base di progetti di collaborazione concordati con il prefetto.
Il sottosegretario all’Interno ha dichiarato, inoltre, che
erano state rilasciate alcune autorizzazioni individuali all’accesso in
relazione a specifiche esigenze adeguatamente motivate.
In teoria, la legislazione e i regolamenti in materia
sembrano dettare norme in base alle quali i cittadini stranieri trattenuti nei
Cpta godrebbero di molti dei più importanti fra i diritti dei detenuti e dei
richiedenti asilo sanciti dagli standard internazionali per la protezione dei
diritti umani. Tuttavia, vi sono evidenti differenze, frequenti e marcate, tra
la politica e la prassi, e dalle denunce e notizie relative alla situazione dei
Cpta che sono pervenute all’attenzione di AI negli ultimi anni, emerge un
quadro molto diverso.
Nel gennaio 2004 la missione italiana dell’importante
associazione umanitaria internazionale Medici senza frontiere (d’ora in avanti
Msf), ha pubblicato un rapporto autorevole e fortemente critico sui centri di
detenzione dei richiedenti asilo e immigrati.
Il rapporto contiene i risultati delle ricerche effettuate
da decine di medici, avvocati e assistenti sociali, nonché delle visite
compiute fra giugno e novembre 2003 in tutti i centri allora esistenti. Il
principale obiettivo della ricerca di Msf è stato quello di valutare le
condizioni sanitarie e sociali all’interno dei Cpta, lo stato delle
infrastrutture, i metodi di gestione, gli standard dei servizi forniti, il
rispetto delle norme rilevanti nonché eventuali differenze tra un centro e
l’altro.
L’accesso di Msf ai centri era stato autorizzato dal
ministro dell’Interno il quale, in seguito alla pubblicazione del rapporto, ha
affermato che alcune delle informazioni riportate non erano corrette, che l’associazione
era stata autorizzata ad accedere ai centri nell’intesa che le ricerche
sarebbero state indirizzate specificatamente alla situazione sanitaria nei
centri, in particolare al rischio posto dalla Sars (polmonite atipica), al fine
di fornire assistenza professionale alle autorità nel realizzare miglioramenti.
Il ministro ha dichiarato che Msf avrebbe inviato il suo
rapporto direttamente ai mezzi d’informazione, piuttosto che sottoporlo alle
autorità e che tali comportamenti facevano sorgere dubbi sulle reali finalità
dell’associazione.
Msf ha risposto che la richiesta di autorizzazione
all’accesso ai centri non faceva menzione della Sars, che essa “spiegava
chiaramente i metodi e gli scopi” delle visite e che il rapporto era stato
sottoposto al ministro una settimana prima dell’invio alla stampa.
Successivamente Msf – che dal 2002 aveva lavorato nel Cpta
di Lampedusa – ha
fatto richiesta, in parecchie occasioni, di continuare a visitare tale centro e
vari altri centri in cui sono confinati i richiedenti asilo e i migranti
espulsi, ma si è vista negare l’accesso in molte occasioni.
Nello stesso tempo il ministero dell’Interno ha informato il
parlamento che, dopo il rapporto di Msf, erano state introdotte delle riforme.
Sebbene la legislazione italiana contenga specifiche
disposizioni affinché i membri del parlamento italiano e dell’Unhcr possano
accedere ai Cpta, i rappresentanti di entrambe le istituzioni hanno in più
occasioni, specialmente negli ultimi 12 mesi, avuto difficoltà e subìto ritardi
nell’entrare liberamente in alcuni centri.
Anche gli avvocati, a volte, hanno avuto problemi a ottenere
l’accesso per visitare i propri assistiti. Alcuni preti cattolici impegnati in
attività pastorali con i migranti e i rifugiati hanno protestato pubblicamente
per le grandi difficoltà incontrate a ottenere l’accesso.
Come già detto, i gruppi e le Ong vengono raramente
autorizzati a visitare i centri e in genere, quando ciò accade, le visite sono
soggette a restrizioni. Ai giornalisti è normalmente negato l’ingresso. Negli
ultimi anni e in particolare negli ultimi 18 mesi, la maggior parte delle
principali Ong che lavorano in favore dei richiedenti asilo e degli immigrati
si è vista negare l’accesso ai Cpta e agli altri centri dove sono detenuti richiedenti
asilo e immigrati. Come indicato nell’Introduzione, la stessa AI ha richiesto
l’accesso ai Cpta e ai centri d’identificazione, vedendoselo sinora rifiutare.
È difficile formulare valutazioni generali circa la
situazione attuale nei Cpta. In base alle denunce ricevute, nonostante la legge
e le direttive provino a regolare in maniera omogenea le condizioni di vita, il
trattamento e i diritti dei detenuti a livello nazionale, le attuali strutture,
le condizioni e i singoli regimi differiscono: le diverse organizzazioni alle
quali è affidata la gestione appaiono spesso avere propri standard, metodi e
filosofie organizzative.
Per di più, sin dall’introduzione delle Legge 189/2002 ci
sono state spesso incertezza e confusione sulla precisa classificazione e sul
ruolo di alcuni centri. Comunque, appare chiaro che l’accesso al mondo esterno
di molti – o meglio della maggior parte – dei detenuti nei Cpta, è estremamente
limitato e in alcuni casi inesistente.
I Cpta presentano talvolta infrastrutture inadeguate: alcuni
detenuti sono stati sistemati in alloggi provvisori e container inadatti al
soggiorno prolungato; altri sono stati esposti a temperature estreme; altri
ancora sono stati trattenuti in condizioni di estremo sovraffollamento. Alcuni
centri hanno uno spazio interno o esterno per attività ricreative troppo
piccolo, altri ne sono privi.
In alcuni centri i detenuti sono stati tenuti all’interno
per la maggior parte del tempo e hanno avuto un accesso all’aria aperta
estremamente limitato.
Si è avuta notizia di sporcizia e condizioni insalubri in
alcuni centri, così come casi di mancata fornitura di prodotti per l’igiene,
lenzuola, biancheria e vestiti adeguati e puliti. Ci sono state sporadiche
proteste sull’insoddisfacente qualità del cibo servito.
Nel maggio 2005 rappresentanti di quattro sindacati della
polizia italiana
hanno reso pubbliche dichiarazioni nelle quali riconoscono, tra le altre cose,
che c’è stato spesso un problema di estremo sovraffollamento nei Cpta, che
produce un impatto negativo sulle condizioni di vita dei detenuti.
Hanno inoltre espresso preoccupazione per una generale
mancanza di risorse dedicate alle condizioni di vita nei Cpta.
Durante la sua quarta visita periodica in Italia, tra il 21
novembre e il 3 dicembre 2004, il Comitato del Consiglio d’Europa per la
prevenzione della tortura e di trattamenti o punizioni inumani o degradanti ha
visitato quattro Cpta in Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Lampedusa e
Trapani. È degno di nota che successivamente alla visita, il Comitato ha
dichiarato che durante il colloquio finale con le autorità italiane il ministro
dell’Interno ha annunciato la chiusura del Cpta di Agrigento, “facendo seguito
alle immediate osservazioni fatte dalla delegazione”.
Successivamente il ministro dell’Interno ha informato il
parlamento che il Cpta di Agrigento era stato chiuso per restauri sin
dall’ottobre 2004 e che, facendo seguito alle valutazioni del Comitato, che
aveva ritenuto il centro “inadeguato”, esso era stato definitivamente chiuso a
dicembre 2004. Il
rapporto del Comitato sulla sua visita, secondo la procedura, sarà pubblicato
solo con il consenso del governo, e mentre scriviamo, non è ancora pubblico.
Le differenze nel budget pro capite, che le organizzazioni
che hanno vinto la gara per la gestione dei centri hanno presentato al prefetto
nelle loro offerte di appalto, determinano variazioni nell’ammontare
giornaliero che viene stanziato, per detenuto, in ciascun centro, dal prefetto
stesso. Queste variazioni hanno sollevato dubbi e preoccupazioni riguardo alla
parità di trattamento fra i detenuti dei vari Cpta del paese e all’adeguatezza
di tale trattamento. È stato espresso il timore che alcuni dei gestori siano stati
selezionati non in base alla conoscenza e all’esperienza nel settore, ma
prevalentemente su basi economiche.
Pare che molti membri del personale di sorveglianza dei Cpta
non abbiano ricevuto un’appropriata o sufficiente preparazione per occuparsi di
detenuti, delle loro particolari necessità, dei problemi che essi hanno in
quanto cittadini stranieri e richiedenti asilo in attesa di espulsione o come
avviene in molti casi, in quanto ex condannati trasferiti direttamente dalle
carceri.
Per di più, in alcuni centri che ospitano detenute, la
presenza di uno staff femminile che provveda ai loro bisogni sarebbe scarsa se
non inesistente.
Sembra che la mancanza di un’adeguata preparazione sia da
riferire non solo al personale di sorveglianza, ma anche a molti degli agenti
di pubblica sicurezza che provvedono alla sicurezza dei centri. Essi
opererebbero normalmente anche all’interno, e non solo all’esterno di alcuni
centri, contravvenendo alle direttive fissate dal ministro dell’Interno.
C’è stato un certo numero di denunce di abusi di matrice
razzista, aggressioni fisiche e uso eccessivo della forza da parte degli agenti
di pubblica sicurezza e da parte del personale di sorveglianza, in particolare
durante proteste e in seguito a tentativi di evasione. Vari procedimenti penali
sono in corso laddove i detenuti sono stati in grado di sporgere querela (cfr.
Casi illustrativi delle preoccupazioni di AI).
Nel 2005 sono emerse diverse accuse di aggressioni fisiche,
uso di sedativi e metodi di costrizione pericolosi usati durante le operazioni
di espulsione coattiva a opera della polizia, durante i trasferimenti per e
dall’aeroporto e a bordo degli aerei (cfr. ancora Casi illustrativi delle
preoccupazioni di AI).
Ci sono state denunce – sottolineate in modo forte dal
rapporto di Msf – di inadeguata assistenza medica, inclusa quella psicologica e
psichiatrica, disponibile per i detenuti in alcuni centri, così come vi sono
prove dell’eccessiva prescrizione di sedativi e tranquillanti e di carenze
nella gestione delle cartelle cliniche e nelle misure prese per prevenire il
diffondersi di epidemie.
Fra i detenuti dei Cpta vi sono numerosi casi di
autolesionismo, apparentemente a causa dell’estrema frustrazione, incertezza e
ansia per il futuro, mancanza di informazioni sulla loro sorte e risentimenti
fra alcuni degli ex carcerati che percepiscono la detenzione nei Cpta come
un’ulteriore punizione in aggiunta alla condanna al carcere già scontata. Ciò
nonostante, Msf ha rilevato che il supporto psicologico nei casi di
autolesionismo era spesso inadeguato o assente.
Si è avuta notizia che pochi centri hanno steso un
regolamento interno, come richiesto dal ministero dell’Interno e sebbene una
“carta dei diritti e dei doveri” sia consegnata alla maggior parte dei detenuti
al momento dell’ingresso nel centro, essa si è rivelata uno strumento
d’informazione spesso insufficiente.
In alcuni casi ciò può avvenire perché nulla è stato fatto
per ovviare alle difficoltà dovute all’analfabetismo di alcuni detenuti e,
laddove esistano, all’inadeguatezza dei servizi di traduzione o
interpretariato.
Avvocati, parlamentari e rappresentanti di Ong che hanno
ottenuto l’accesso ai Cpta hanno riferito che un certo numero di detenuti coi
quali essi hanno parlato non si rendesse neanche conto della ragione della loro
detenzione, del fatto che dovevano essere espulsi o del loro diritto a
presentare richiesta d’asilo.
La mancanza d’accesso al mondo esterno e le difficoltà
nell’ottenere un’adeguata consulenza legale, l’accesso ad avvocati qualificati
e a Ong, nonché ad adeguati servizi di interpretariato, comporta che alcuni
detenuti non ricevano informazioni su come accedere alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato o alle procedure per impugnare i
decreti di espulsione, oppure che ricevano informazioni scorrette.
Le organizzazioni che amministrano i centri avrebbero
talvolta consigliato ai detenuti alcuni avvocati, che poi non avrebbero
mostrato alcun impegno in favore dei loro nuovi assistiti. Altri avvocati e
Ong, spesso con scarse risorse a disposizione, hanno problemi nell’accesso alle
strutture e nell’individuare quali siano e dove si trovino i richiedenti asilo
bisognosi di assistenza.
Inoltre, in alcuni centri mancherebbero aree private
destinate ai colloqui e agli incontri con i visitatori, inclusi gli avvocati
dei detenuti; ci sono denunce riguardanti la presenza, durante gli incontri,
nelle vicinanze e a portata di voce, del personale di sorveglianza e degli
agenti di pubblica sicurezza, il che fa sorgere timori di violazione del
diritto dei detenuti a consultarsi con un legale in privato, così come è
consentito a qualunque altra persona privata della propria libertà.
Talvolta, poi, le domande di asilo sarebbero state inoltrate
alle autorità preposte in via discrezionale e non automatica, sulla base della
nazionalità reale o persino presunta dei richiedenti. Il fatto di non esaminare
le domande di asilo in maniera approfondita e individuale, come richiesto dagli
standard internazionali, ha portato talvolta a espulsioni collettive in
violazione del diritto internazionale in materia di rifugiati e in materia di
diritti umani (cfr. Casi illustrativi delle preoccupazioni di AI).
Ci sono stati anche casi in cui alcune persone sarebbero
state detenute nei Cpta nonostante fossero in possesso di un regolare permesso
di soggiorno, e perciò sottoposti a una detenzione illegale, in alcuni casi
confermata dal giudice durante l’udienza di convalida, nonostante le proteste
della persona interessata.
Sono stati inoltre riferiti episodi di presenza in alcuni
centri di donne incinte e minori di 18 anni non accompagnati, in violazione
delle disposizioni di legge e delle direttive. Pare che talvolta siano stati
usati metodi inattendibili per determinare l’età di ragazzi e ragazze, quando
questa fosse controversa.
Alcuni detenuti ed ex detenuti hanno espresso il timore di
essere trattenuti nei centri con delinquenti condannati o sospettati tali, che
devono essere espulsi su ordine del giudice, dal momento che non esistono aree
separate dove alloggiarli.
Nel rapporto sulla sua visita di giugno 2004 in Italia, che
comprendeva anche l’ingresso nei Cpta e in altre strutture che trattengono
cittadini stranieri, e che è stato presentato alla Commissione sui diritti
umani delle Nazioni Unite, la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui
diritti umani dei migranti conclude che “una migliore coordinazione è richiesta
fra il ministero dell’Interno e le autorità carcerarie circa l’espulsione di
cittadini stranieri.
Trattenere nei Cpta ex condannati implica un’ingiustificata
estensione delle loro condanne e crea problemi di sicurezza personale per tutti
coloro che vi sono trattenuti, in particolare se donne”.
Raramente c’è chiarezza fra i detenuti su come e a chi
dovrebbe essere rivolta una denuncia, o una preoccupazione riguardo al
trattamento da parte del personale, dei compagni di prigionia o degli agenti di
pubblica sicurezza; la maggior parte di loro non avrebbe pieno accesso a
meccanismi di denuncia né a consulenze indipendenti.
Talvolta, ad alcuni detenuti che intendevano denunciare
qualcosa è stata offerta la possibilità di accedere al sistema di giustizia
penale da parte di avvocati, Ong o parlamentari in visita, ma la maggior parte
delle presunte vittime sarebbe riluttante a sporgere denunce per abusi mentre
si trova ancora nei Cpta, per paura di ritorsioni.
Nel marzo 2005 il ministero dell’Interno ha assicurato al
parlamento che stava lavorando costantemente per far sì che le linee-guida
sulla gestione dei Cpta fossero implementate, anche attraverso visite lampo da
parte dei suoi funzionari e interventi per ammodernare o ristrutturare i centri
esistenti al fine di migliorarne il funzionamento.
Ad ogni modo, non esiste un organismo indipendente di
controllo e ispezione ed esso non pare essere nei progetti del governo.
“I governi devono garantire la
massima trasparenza su come i centri operano, a partire, almeno,
dall’assicurazione che commissioni nazionali indipendenti, difensori civici e
Ong, avvocati e prossimi congiunti dei detenuti abbiano accesso agli stessi. In
particolare, il loro operato deve essere regolarmente monitorato attraverso
provvedimenti giudiziari.”
“Laddove le espulsioni forzate
siano inevitabili, occorre che esse avvengano in una situazione di completa
trasparenza, al fine di garantire che i diritti umani fondamentali siano stati
rispettati in ogni stadio.”
Estratti dalle Raccomandazioni
del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, CommDH/Rec (2001)1,
formulate nel settembre 2001 “riguardo ai diritti degli stranieri che
desiderino entrare in uno Stato membro del Consiglio d’Europa e all’attuazione
dei decreti di espulsione”
Il 30 novembre 2002 una delegazione guidata da un
parlamentare della Camera dei Deputati ha visitato il Cpta per verificare le
condizioni di detenzione. I delegati, in seguito, hanno riferito che durante la
visita sono state raccolte numerose dichiarazioni da parte dei detenuti circa i
maltrattamenti che molti di essi riferivano di aver subito in più di
un’occasione. Le accuse formulate riguardavano varie forme di maltrattamento a
cui molti detenuti, per la maggior parte di nazionalità marocchina, erano stati
sottoposti in seguito a un tentativo di fuga dal centro avvenuto il 22 novembre
2002.
I delegati hanno dichiarato che i trattenuti mostravano
segni visibili di lesioni, tra cui contusioni e tumefazioni, altri riportavano
suture e altri ancora avevano arti fasciati o ingessati.
Diciassette cittadini marocchini hanno sporto denuncia alla
Procura di Lecce in relazione agli incidenti del 22 novembre 2002, accusando di
maltrattamento il direttore del Cpta locale (un prete cattolico), il personale
di vigilanza e i carabinieri incaricati dei servizi di sicurezza.
Nel luglio 2003, mentre l’inchiesta era ancora in corso, il
ministero dell’Interno ha comunicato al parlamento che secondo la Prefettura di
Lecce (l’Ufficio territoriale del governo), il 22 novembre circa 40 detenuti,
tutti di nazionalità marocchina, avevano tentato la fuga dal centro ed erano
stati intercettati dai carabinieri: solo tre di essi erano riusciti a scappare.
Il ministero ha dichiarato che, nel corso degli incidenti,
tre carabinieri e alcuni cittadini marocchini avevano riportato lesioni lievi.
L’inchiesta del pm si è conclusa nell’ottobre 2003 e nel
gennaio 2004 il direttore del Cpta, sei membri del personale di vigilanza, 10
carabinieri e due dottori assegnati al Cpta sono stati rinviati a giudizio in
connessione con gli incidenti del novembre 2002. La prima udienza si è tenuta
nel 2004, mentre quelle successive erano ancora in corso nel maggio 2005. Il
direttore, il personale di vigilanza e i carabinieri sono accusati di diversi
reati tra cui abuso d’ufficio, abuso dei mezzi di correzione (minacce e
coercizione dei detenuti), violenze fisiche e psicologiche e omissione di
intervento in caso di violenza altrui.
Tra le presunte vittime di maltrattamento figuravano 20
uomini marocchini, identificati per nome, e un numero di detenuti non
identificati. Secondo le testimonianze, i detenuti sono stati colpiti con
schiaffi, pugni, calci e manganellate e, in un caso, con il calcio della
pistola, costretti (in alcuni casi, anche con il manganello) a mangiare carne
di maiale, in violazione del loro credo religioso.
Un uomo, dopo essere stato colpito con pugni, schiaffi e
manganellate e costretto a mangiare carne di maiale, è stato spogliato ed è
stato costretto a restare fuori nel cortile al freddo e al gelo per diverse
ore.
I detenuti hanno riportato diverse lesioni tra cui tagli
estesi e contusioni in varie parti del corpo, incluso sui genitali, sulla testa
e sul viso; molti, a quanto pare, riportavano fratture e ad un uomo sarebbero stati
rotti due denti.
Il direttore e i due medici, accusati il primo di essere il
mandante e gli altri due gli esecutori materiali, sono accusati di aver redatto
e firmato falsi certificati medici datati 23 novembre 2002, che attribuivano le
lesioni riportate da 11 dei detenuti al fatto che si fossero gettati
deliberatamente da uno dei piani superiori del centro in un tentativo di fuga.
Sembra che uno dei due medici non fosse in servizio il 23 novembre 2002 e che
tre degli 11 detenuti in questione fossero fuggiti dal centro il 21 novembre e
non vi avessero più fatto ritorno fino al 25 dello stesso mese.
Sembra che almeno quattro delle presunte vittime siano state
espulse dal paese il giorno precedente alla visita della delegazione e che, nei
mesi successivi, altri siano stati espulsi o rilasciati per via dello scadere
del termine massimo di permanenza al centro. Tuttavia, 11 dei 17 uomini che
avevano sporto denuncia continuano a portare avanti il procedimento penale.
La maggior parte di loro ha richiesto e ottenuto, nel
gennaio 2003, il permesso di soggiorno rinnovabile ogni tre mesi, emesso sulla
base della loro coinvolgimento nel procedimento penale in corso.
Denunce di aggressione fisica
Nell’arco delle 48 ore successive al tentativo di fuga e dei
violenti disordini avvenuti nel Cpta la notte del 2 marzo 2003, un consigliere
regionale e due parlamentari hanno visitato il centro e intervistato i
detenuti. In seguito alla visita sono emerse denunce secondo le quali alcuni
detenuti sarebbero stati oggetto di aggressione fisica e di eccessivo uso della
forza. Undici detenuti - tutti di origine nordafricana eccetto una, originaria
del Sud America - hanno sporto denuncia.
La Procura di Bologna ha aperto quindi un’inchiesta e ha
inviato inizialmente avvisi di garanzia a 10 funzionari di polizia, un
carabiniere e un alto funzionario della Croce Rossa (incaricata, al tempo,
della gestione dei Cpta) di stanza al centro in relazione al coinvolgimento
attivo o passivo (per omissione di intervento) nei presunti episodi di
maltrattamento.
Al tempo dei presunti incidenti, il Cpta ospitava 65
persone. In seguito al tentativo di fuga, la notte del 2 marzo due detenuti
nordafricani, assieme a un altro gruppo di detenuti, sono stati oggetto di
ripetute aggressioni fisiche. Hanno detto che i funzionari indossavano il casco
e che li avrebbero aggrediti con scudi e manganelli.
Più di 10 detenuti, tra cui una donna originaria del Sud
America, hanno riportato gravi lesioni nell’incidente, inclusi contusioni,
tagli alla testa, al torace, alla schiena e alle braccia. Alcuni di essi sono
stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale locale per ricevere cure
mediche; altri invece, sono stati medicati dal servizio sanitario del Cpta.
I parlamentari in visita al Cpta hanno riferito di aver
notato macchie di sangue sul pavimento di entrambi i padiglioni, quello
maschile e quello femminile. Due delle persone oggetto di presunte aggressioni
sono state espulse dal paese poco dopo l’incidente; una di loro è stata espulsa
il 5 marzo nonostante avesse riportato lesioni gravi. Gli avvocati delegati dai
querelanti sono riusciti, infine, a ottenere per i detenuti il diritto di
rimanere in Italia, fino alla fine del processo, sulla base di permessi di
soggiorno rilasciati a causa del loro coinvolgimento nel procedimento penale in
corso.
I detenuti hanno dichiarato che non appena avevano visto che
i due uomini che avevano tentato di fuggire venivano condotti nella stanza da
agenti di pubblica sicurezza e avevano iniziato a sentire le grida a seguito
delle percosse, avevano iniziato a protestare e che, successivamente, avevano
visto uscire dalla stanza i due uomini che sanguinavano copiosamente.
Rispondendo a un’interrogazione parlamentare presentata
alcuni giorni dopo gli incidenti, il ministero dell’Interno ha sostenuto che i
funzionari di polizia avevano esercitato un uso adeguato della forza al fine di
evitare la fuga e per far fronte alle azioni violente dei detenuti e che due
funzionari avevano riportato lesioni causate da strumenti taglienti ed erano
stati ricoverati all’ospedale locale.
Alla fine del 2004, la Procura della Repubblica di Bologna
ha concluso l’inchiesta e ha chiesto al giudice per le indagini preliminari il
rinvio a giudizio di quattro funzionari di polizia. Ha chiesto invece
l’archiviazione nei confronti di un altro funzionario di polizia e di un
carabiniere, sulla base del fatto che le vittime non erano riuscite ad
identificarli con certezza come loro aggressori.
Il pm ha inoltre richiesto l’archiviazione nei confronti
dell’operatore della Croce Rossa, sulla base del fatto che non aveva preso
direttamente parte alle aggressioni: gli avvocati a difesa della parte lesa
hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, sulla quale al
momento in cui scriviamo il giudice non si è ancora pronunciato.
Quattro agenti di polizia sono stati rinviati a giudizio ma
la data del processo non era stata ancora fissata alla fine di maggio del 2005.
Nessuna azione disciplinare è stata intrapresa nei loro confronti.
Presunta somministrazione abusiva di farmaci sedanti
Nel gennaio 2004 la Procura della Repubblica di Bologna ha
aperto un’inchiesta penale contro ignoti, a seguito di denunce presentate da
tre ex detenuti del Cpta.
Darwin Livingston, un cittadino dell’Ecuador, Lahar Said, un
cittadino marocchino, e altri cittadini stranieri hanno detto che loro ed altri
detenuti provavano spesso sonnolenza e disorientamento dopo aver consumato i
pasti e le bevande forniti dal centro di permanenza e hanno denunciato che gli
sarebbero stati somministrati farmaci sedanti a loro insaputa.
I detenuti hanno allegato alle denunce depositate i
risultati delle analisi del sangue, secondo le quali poco dopo il loro rilascio
dal centro erano stati rinvenute nel sangue tracce di farmaci in grosse
quantità. Molte sono state le supposizioni riguardo l’eventualità che ai
detenuti fossero stati somministrati farmaci al fine di sedarli e
tranquillizzarli.
Il pubblico ministero ha ordinato un’ampia ispezione del
centro in cui sono stati prelevati alcuni campioni di alimenti e bevande
distribuiti ai detenuti, le cartelle cliniche sono state sequestrate e sono
stati analizzati i farmaci presenti e gestiti dal personale sanitario del
centro. Alla fine del giugno 2004 il pm ha concluso che nei campioni sottoposti
alle analisi specialistiche non era stata rilevata alcuna traccia dei farmaci
menzionati nelle denunce presentate dai detenuti e supportate dai test clinici
effettuati, e che questi ultimi erano da considerarsi inattendibili. Tuttavia,
tali risultati e la richiesta di archiviazione rivolta al giudice per le
indagini preliminari (gip), sono stati impugnati dagli avvocati dei detenuti,
senza successo. La procedura penale è stata archiviata senza un’ulteriore
azione legale.
Il 19 marzo 2005 a Milano, una manifestazione antifascista e
antirazzista cui avevano preso parte 5000 persone, si è conclusa con una marcia
davanti al Cpta di via Corelli. In seguito ai negoziati che si sono protratti
per circa un’ora, una delegazione composta da 12 persone, tra cui un avvocato e
un giornalista, è stata autorizzata a entrare nel centro. La delegazione ha
potuto parlare in privato per circa un’ora con quattro detenuti e, con il loro
assenso, registrare le testimonianze relative al recente tentativo fallito di
espulsione dall’Italia tramite l’aeroporto di Milano-Malpensa. Le testimonianze
sono state rese pubbliche il 1° aprile 2005 (disponibili sul sito
www.meltingpot.org), dopo l’espulsione di coloro che le avevano rese.
Uno di questi, un cittadino ecuadoriano, ha dichiarato che
prima dell’incontro con la delegazione alcuni agenti di pubblica sicurezza di
stanza presso il Cpta di via Corelli lo avevano trasferito all’aeroporto. Una
volta atterrato l’aereo, il detenuto avrebbe detto ai funzionari che non aveva
intenzione di ritornare nel suo paese a causa della povertà e perché aveva un
figlio malato che avrebbe potuto sostenere con i soldi guadagnati in Italia.
Durante il trasferimento all’aeroporto i funzionari gli avevano legato le mani
dietro la schiena. Egli ha dichiarato che quando si era rifiutato di salire i
poliziotti lo avevano afferrato, trascinato a bordo e picchiato mentre era
ancora ammanettato. Quando i poliziotti lo avevano colpito in viso, aveva cominciato
a sanguinare copiosamente.
La sua testimonianza è stata supportata dal racconto di una
delle altre tre detenute intervistate (tutte di origine brasiliana). La donna
era stata trasferita con il cittadino ecuadoriano per essere espulsa assieme a
lui; ha asserito di aver assistito all’aggressione, ma sia lei che la presunta
vittima hanno dichiarato che in quel momento non erano presenti altri
testimoni. L’operazione d’espulsione è stata sospesa e l’uomo è stato riportato
al Cpta dentro a un veicolo della polizia. Si sono fermati a una pompa di
benzina, poiché nel frattempo lui aveva perso molto sangue. I funzionari che lo
scortavano gli avrebbero pulito frettolosamente le ferite affermando che lo
avrebbero riportato all’aeroporto entro pochi giorni e minacciandolo che, se
avesse fatto altre storie per salire sull’aereo, gli avrebbero applicato dei
nastri adesivi sulla bocca.
Ha detto, inoltre, di aver visto i poliziotti colpire uno
dei suoi amici allo stomaco durante le operazioni di espulsione dal Cpta
avvenute quella mattina. Una delle donne brasiliane ha dichiarato che è stata
fatta scendere dal volo Alitalia che l’avrebbe dovuta espellere dopo aver detto
al capitano di non aver intenzione di partire. A quel punto sarebbe arrivata la
polizia per portarla via e condurla nel loro furgone dove i poliziotti le
avrebbero spinto la testa contro la finestra e l’avrebbero colpita sul collo
con dei calci.
Una seconda donna brasiliana ha dichiarato di aver detto
agli agenti di polizia, al primo tentativo di espulsione, di non voler partire;
questi, allora, avrebbero minacciato di portarla al carcere di San Vittore
piuttosto che ricondurla al Cpta.
Tuttavia, è stata riportata al Cpta. In un secondo
tentativo, avvenuto nel febbraio 2005, la donna ha dichiarato di essere stata
ammanettata e assieme ad una sua amica brasiliana, accompagnata a bordo
dell’aereo da due agenti di polizia che le avrebbero dovute scortare fino in
Brasile. La donna ha affermato di aver provato a parlare al capitano dell’aereo
ma i due agenti seduti al suo fianco hanno cominciato a metterle del nastro
adesivo sulla bocca. La donna ha detto di aver iniziato a urlare e a lamentarsi
perché non voleva tornare in Brasile senza i suoi effetti personali.
Gli agenti continuavano a premerle il nastro adesivo sulla
bocca così che le risultava difficile respirare, mentre iniziavano ad arrivare
altri funzionari di polizia portando il numero degli agenti a un totale di sei.
La donna ha dichiarato che le premevano la bocca con una mano, le bloccavano la
testa e le afferravano il collo con una tale forza da causarle pesanti lividi.
Ha affermato che la polizia l’aveva colpita, ingiuriandola e minacciando di
ucciderla se non fosse partita.
Tuttavia, ha dichiarato che i passeggeri a bordo dello
stesso volo Alitalia sono intervenuti in sua difesa chiedendo di smettere di
picchiarla.
La donna ha aggiunto che la polizia, inoltre, aveva
afferrato e stretto la sua amica con forza per la gola. Ha detto di aver temuto
per la vita dell’amica, dal momento che la sua testa era legata al sedile
dell’aereo con un nastro adesivo. Ha detto anche che una serie di testimoni
erano presenti al momento dell’incidente avvenuto su un volo di partenza alle
ore 21, con destinazione San Paolo, Brasile, il 15 febbraio 2005.
Quando la donna è stata ricondotta a terra, tutti suoi
effetti personali erano rimasti nella stiva dell’aereo. Si è lamentata di
questo con la polizia, ma gli agenti le hanno detto che non importava e hanno
minacciata nuovamente di portarla al carcere di San Vittore e di ammazzarla di
botte.
La donna ha anche dichiarato che durante un tentativo
d’espulsione aveva visto un’altra persona completamente immobilizzata dal
nastro adesivo attorcigliato attorno al corpo, perfino attorno al volto e al
collo, e che quando questa si muoveva sembrava rischiasse il soffocamento
poiché il nastro attorno al collo era legato anche al sedile.
La terza donna brasiliana ha raccontato di essere arrivata
in Italia con un visto per turismo di tre mesi il 24 gennaio 2005 ed essersi
rivolta al commissariato competente per richiedere un regolare permesso di
soggiorno entro i termini. Il 27 gennaio la polizia le ha rilasciato un
permesso di soggiorno con scadenza il 22 aprile.
Tuttavia, il 10 febbraio, la polizia, tra cui il funzionario
che le aveva rilasciato il permesso, si era presentata al suo domicilio, le
aveva sequestrato il permesso di soggiorno e, dopo averla trattenuta al
commissariato di polizia per un giorno, l’aveva trasferita al Cpta. La donna ha
detto di aver comunicato queste informazioni al giudice ma lui le avrebbe
risposto che si rendeva conto che si trovava nel paese legalmente ma che era
stato pagato solamente per sottoscrivere una decisione che era stata già presa.
Successivamente, la donna ha presentato appello contro
l’ordine d’espulsione ma, al tempo della visita della delegazione, era ancora in
attesa dell’esito.
Secondo il suo racconto, quando la donna ha appreso che la
polizia aveva intenzione di espellerla, ha chiesto di essere condotta al suo
domicilio per raccogliere gli effetti personali.
Tuttavia la richiesta è stata respinta e le è stato detto
che qualcuno avrebbe spedito le sue cose in Brasile; lei ha protestato che ciò
era impossibile dal momento che non conosceva nessuno. Mentre, il 17 marzo, la
accompagnavano all’aeroporto, ha detto che non voleva partire perché i suoi
documenti d’identità brasiliani e i soldi erano rimasti nel domicilio in cui
viveva, e dal momento che il volo diretto in Brasile atterrava a San Paolo o a
Rio e lei abitava lontano dalle città, non sapeva cosa avrebbe potuto fare una
volta lì, “senza soldi, senza niente” con sé.
A quel punto, ha mostrato alla delegazione le braccia su cui
erano visibili i segni delle lesioni che si era auto-inflitta per essere
riportata a terra.
Il 1° aprile, le quattro persone intervistate dalla
delegazione, che avevano presentato denuncia penale in relazione al trattamento
subìto dalla polizia, sono state rimpatriate. Il cittadino ecuadoriano ha
telefonato al suo avvocato in Italia, raccontandogli che si era sentito
profondamente assonnato dopo il pasto serale consumato al Cpta e che non si
ricordava niente fino a quando non si era risvegliato in Ecuador; ciò fa
supporre che gli sarebbero stati somministrati dei sedativi prima delle
operazioni di sgombero effettuate nel centro.
Centinaia di migranti di diversa nazionalità che non sono
stati deportati in Libia direttamente e immediatamente dal centro di Lampedusa
a metà marzo del 2005 (cfr. sotto, Cpta di Lampedusa - zona aeroportuale,
2004-2005), sono stati trasferiti nella zona dell’aeroporto militare di
Sant’Anna di Crotone in cui sono ubicati sia il centro d’identificazione e di
prima accoglienza sia il Cpta e, a quanto pare, trattenuti nel primo. Numerose
persone hanno preso parte ai tentativi di fuga dal centro avvenuti nei giorni
successivi, molti dei quali riusciti.
Alcuni parlamentari e avvocati che hanno potuto visitare il
centro il 24 e il 25 marzo hanno riferito che numerosi detenuti erano
trattenuti senza che la reclusione fosse stata autorizzata da alcun giudice.
Molti sembravano avere meno di 18 anni, tra cui un minore disabile accompagnato
dai genitori. Inoltre, secondo le denunce, durante il tentativo di fuga
avvenuto la settimana prima, gli agenti di polizia avevano percosso ripetutamente
i detenuti (tra cui donne e giovani apparentemente minorenni), mirando alla
testa e ad altre parti del corpo. Inoltre essi avrebbero inferto ai detenuti
bruciature con quelli che i detenuti stessi hanno descritto come “bastoni che
hanno l’elettricità”.
A sostegno delle accuse, i detenuti hanno mostrato quelli
che apparivano come segni di ustione uniformi sulla schiena e sulle mani. I
visitatori hanno notato inoltre sei detenuti, ognuno con una gamba ingessata o
vistosamente fasciata. La polizia ha negato l’uso del tipo di armi menzionate
dai detenuti e ha dichiarato che i manganelli a scossa elettrica non fanno
parte dell’attrezzatura impiegata della polizia italiana. Tuttavia, la polizia
non ha fornito alcuna spiegazione chiara degli incidenti e di come i detenuti
si sarebbero procurati le lesioni.
Il 2 aprile 2005, nell’ambito della Giornata d’azione
europea per la libera circolazione dei migranti, si è svolta nella città una
manifestazione di protesta contro il Cpta di Ragusa, cui hanno preso parte
migliaia di persone, conclusasi davanti al centro. Una delegazione composta da
sei donne, tra cui rappresentati delle Ong, un’interprete e un’avvocata esperta
d’immigrazione in Sicilia, è stata autorizzata a entrare nel centro dal
cancello esterno alla zona d’accesso generale. Nell’intervista pubblicata il 7
aprile, (disponibile sul sito www.ilpassaporto.it), l’avvocata ha dichiarato
che, al momento della visita, nel centro si trovavano solo detenute di sesso
femminile, tra cui cittadine della Liberia, del Ghana, della Colombia, della
Repubblica Dominicana, della Romania e della Moldavia: la maggior parte di esse
erano di origine africana.
Ai componenti della delegazione è stato vietato l’accesso
agli spazi abitati dalle detenute e sarebbero stati scortati da agenti di
polizia durante tutto l’arco dei 25 minuti della loro permanenza nel centro.
Le donne da loro incontrate si sono lamentate della
sporcizia del luogo, della fornitura di un solo litro e mezzo d’acqua al giorno
per due persone, della cattiva qualità del cibo che provocava dolori di stomaco
e dell’inadeguata assistenza medica e sanitaria. Hanno inoltre segnalato che,
per sopperire alla maggior parte dei problemi di salute, venivano loro
prescritti degli antinfiammatori.
L’avvocata ha riferito che la maggior parte delle donne con
cui la delegazione ha avuto modo di parlare aveva già ottenuto il permesso di
soggiorno in passato, emesso per motivi di studio o di lavoro; alcune hanno
dichiarato, inoltre, che erano state riconosciute rifugiate. Tuttavia, alcune
di esse hanno riferito che nel momento in cui avevano tentato di rinnovare il
loro permesso le autorità di polizia, senza preavviso, avevano notificato loro
degli ordini di espulsione e le avevano trasferite al Cpta.
Le donne hanno dichiarato che gli avvocati d’ufficio
incaricati di seguire il loro caso avevano visitato il Cpta non più di due
volte nell’arco di un mese. L’avvocata ha realizzato che la donna con cui stava
parlando non sembrava essere stata informata dei suoi diritti e che cercava di
raccogliere informazioni riguardo la loro situazione giuridica, chiedendole
pertanto di rappresentarle.
Sebbene le donne avessero il diritto di contattare un
avvocato con mezzi propri, la maggior parte di loro era stata portata al Cpta
di Ragusa da diverse città e piccoli centri e, dal momento che non conoscevano
il luogo in cui si trovavano, avevano scarse possibilità di trovare un avvocato
con mezzi propri senza poter accedere ad alcuna consulenza e assistenza in tal
senso.
L’avvocata ha riferito che, man a mano che la visita
procedeva, si è trovata circondata da donne che le chiedevano assistenza legale
ma è riuscita ad ottenere l’autorizzazione ufficiale ad agire solo per conto di
sei di loro a causa dell’intervento della polizia che ha obbligato la
delegazione ad abbandonare il centro. Nell’arco di pochi giorni l’avvocata ha
dichiarato di aver saputo che quattro delle sei donne erano state trasferite
dal centro: ha ipotizzato che fossero state rimpatriate.
Questo centro è situato sull’isola di Lampedusa, il
territorio più a sud dell’Italia. Dista circa 205 km dalla costa della Sicilia
e circa 300 km dalla Libia. Il governo lo ha descritto come un Cpta ma funziona
principalmente come un centro di “prima assistenza” e come “centro di
smistamento” (Per ulteriori informazioni cfr. Lista dei Cpta e dei centri
d’identificazione noti ad AI – Appendice 2)
Accesso alle procedure di asilo e diritto a non essere
espulsi arbitrariamente
Nell’ultimo anno AI ha espresso preoccupazione riguardo alle
modalità con cui il governo italiano gestisce gli arrivi provenienti dal mare.
Tali modalità stanno compromettendo seriamente il diritto fondamentale a
richiedere asilo e il principio di non respingimento (non-refoulment),
che proibisce il rinvio forzato di qualsiasi persona in un paese in cui questa
sia a rischio di subìre gravi violazioni dei diritti umani.
L’articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
tortura proibisce il rinvio di qualunque persona verso un paese in cui sia a
rischio di tortura o di trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
L’articolo 13 del Patto internazionale sui diritti civili e politici,
rafforzato dal Commento generale 15 della Commissione dei diritti umani delle
Nazioni Unite, vieta l’espulsione arbitraria, conferendo a qualsiasi cittadino
straniero (che abbia o meno presentato richiesta d’asilo) il diritto ad una decisione
sul suo singolo caso.
Secondo il Quarto protocollo della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al governo
italiano è proibito espellere gruppi interi di persone senza considerare
debitamente la situazione individuale di ognuna di esse: esattamente ciò che
pare sia stato fatto in diverse occasioni in cui molte persone sono state
allontanate dal centro di Lampedusa.
Appare evidente che sono state ripetutamente ignorate le
tutele previste dalla legislazione e dagli standard nazionali relativi
all’esecuzione del decreto di espulsione e di respingimento alla frontiera,
come garantire l’accesso all’Unhcr, al patrocinio legale e ad interpreti
competenti, nonché la necessità di convalida da parte di un’autorità
giudiziaria.
Eventi dell’ottobre 2004
Tra il 29 settembre e l’8 ottobre 2004, un totale di 1778
cittadini stranieri, tra cui uomini, donne e bambini (presumibilmente di
diversa nazionalità), hanno raggiunto l’isola di Lampedusa dopo essere salpati
apparentemente dalle coste libiche. Sono stati detenuti nel centro di
Lampedusa, che è stato immediatamente chiuso al pubblico per motivi di
sicurezza; ai detenuti non è stato possibile utilizzare neanche il telefono
pubblico, ragion per cui risultavano isolati a tutti gli effetti dal mondo
esterno.
Il 4 ottobre 2004 l’Unhcr ha espresso “grave preoccupazione”
riguardo al destino dei nuovi arrivati in seguito alle notizie secondo cui
molti di essi erano stati rinviati in Libia su voli aerei “senza un’adeguata
valutazione delle loro possibili necessità di protezione internazionale”.
Ha dichiarato che tutti i richiedenti asilo “dovrebbero
avere accesso a un’equa procedura mirata a verificare le loro eventuali
necessità di protezione in base alla Convenzione sui rifugiati del 1951”.
L’Unhcr è stata informata dai funzionari italiani che alle
persone provenienti da Eritrea, Somalia ed Etiopia era stato riconosciuto
l’accesso alle procedure d’asilo, mentre quelli di nazionalità diversa (che si
supponeva provenissero principalmente dall’Egitto) erano stati rinviati in
Libia.
L’organizzazione ha dichiarato di aver richiesto sia alle
autorità italiane che a quelle libiche di garantire l’accesso ai cittadini
stranieri in questione e che un funzionario dell’Unhcr si trovava a Lampedusa.
Ciò nonostante l’Unhcr non ha avuto, in prima battuta,
risposta alle proprie richieste.
Come ha sottolineato AI nell’ottobre 2004, i cittadini
libici rimpatriati in Libia rischiavano di subire gravi violazioni dei diritti
umani mentre i cittadini non-libici rischiavano di essere arrestati sulla base
di accuse tra cui l’attraversamento illegale della frontiera libica.
In seguito l’Unhcr ha riferito che solo il 6 ottobre 2004,
circa cinque giorni dopo la richiesta d’autorizzazione e “dopo che oltre 1000
persone erano già state rinviate in aereo in Libia”, le è stata concessa
l’autorizzazione ad accedere al centro di Lampedusa, in cui è entrata il 7 ottobre
2004. La valutazione preliminare dell’Unhcr è che “l’affrettato criterio –
basato sulla nazionalità – usato per selezionare le persone alle quali
consentire l’accesso alla procedura d’asilo non ha permesso a singoli individui
di qualsiasi nazionalità di inoltrare domanda”.
Due senatori hanno potuto visitare il centro il 7 ottobre
2004, quando ormai poche persone si trovavano ancora all’interno.
Secondo il ministero dell’Interno, un totale di 1153 persone
sono state rinviate verso la Libia; 544, invece, sono state trasferite in altri
centri di permanenza in Italia al fine di presentare richiesta d’asilo. L’Unhcr
non ha potuto parlare con le persone che l’Italia ha rinviato in Libia.
La stragrande maggioranza dei detenuti che è passata nel
centro tra il 29 settembre e il 7 ottobre 2004, durante il periodo di
reclusione sembra aver avuto scarso o nessun accesso alla consulenza legale relativa
alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato e un’inadeguata
assistenza legale.
Il ministero dell’Interno ha affermato che le procedure
d’identificazione e il trasferimento delle persone trattenute al centro di
Lampedusa ad ottobre 2004 sono stati effettuati in conformità ai relativi
standard internazionali.
Eventi successivi al marzo 2005
Tra il 13 e il 21 marzo 2005 un totale di 1235 cittadini
stranieri (di presunta diversa nazionalità) hanno raggiunto l’isola. La sera del
14 marzo l’Unhcr ha chiesto di visitare il centro di Lampedusa ma la richiesta
è stata respinta per motivi di sicurezza. Tuttavia, in seguito sarebbe stato
autorizzato l’accesso ad alcuni funzionari libici.
Il 16 marzo il ministro dell’Interno ha riferito al
parlamento che l’Italia stava agendo in piena conformità con la legislazione
nazionale e con le norme di diritto internazionale in materia di diritti umani
e dei rifugiati. Ha affermato che tutti i cittadini stranieri che erano giunti
a Lampedusa erano egiziani, ma che avevano dichiarato di venire dall’Iraq o
dalla Palestina. Ha aggiunto che i funzionari libici erano stati autorizzati ad
entrare nel centro allo scopo di collaborare con le autorità italiane nelle
operazioni d’identificazione dei trafficanti di esseri umani.
Il 17 marzo 180 persone sono state trasferite dal centro di
Lampedusa, trasportate via aerea alla capitale libica di Tripoli e scortate
durante il tragitto da agenti di pubblica sicurezza.
In un comunicato stampa del 18 marzo l’Unhcr ha espresso
preoccupazione per il fatto che i metodi affrettati utilizzati per valutare le
diverse istanze non avevano garantito a coloro che avrebbero potuto inoltrare
una fondata domanda d’asilo un’adeguata valutazione.
L’Unhcr ha inoltre evidenziato che non era affatto chiaro
che le autorità italiane avessero preso le necessarie precauzioni per garantire
che nessun vero rifugiato venisse rinviato in Libia, che non poteva essere
considerato un paese d’asilo sicuro.
Ha sottolineato, inoltre, che non aveva ancora avuto accesso
alle persone che l’Italia aveva rinviato in Libia da Lampedusa nell’ottobre
2004.
L’Unhcr ha inoltre espresso preoccupazione per il fatto che
se vi fossero stati richiedenti asilo libici nel centro durante la visita dei
funzionari libici, una tale pratica sarebbe risultata contraria ai fondamentali
principi sulla protezione dei rifugiati e avrebbe potuto costituire di per sé
motivo per una valida domanda di asilo sur place.
L’Unhcr si è dichiarata profondamente rammaricata per la
mancanza di trasparenza che ha caratterizzato lo svolgersi di questi eventi da
parte delle autorità italiane e di quelle libiche.
All’Unhcr non è stato permesso di visitare il centro di
Lampedusa fino alla sera del 21 marzo; quando l’organizzazione è entrata, il 24
marzo, solo 80 persone erano ancora trattenute.
A metà di aprile il ministero dell’Interno ha dichiarato
che, fino a quel momento, 494 persone tra quelle giunte al centro nel mese di
marzo erano state rinviate in Libia mentre 76 erano state rinviate in Egitto.
Il 6 aprile la Corte europea dei diritti umani ha richiesto
al governo italiano di trasmettere informazioni a seguito del ricorso
presentato per conto di 79 persone identificate, tutte di sesso maschile, che
avevano raggiunto l’isola di Lampedusa nel mese di marzo e la maggior parte
delle quali era stata presumibilmente rinviata dall’Italia pochi giorni dopo
l’arrivo. La Corte, che intendeva verificare se le procedure adottate nei casi
in questione fossero in conformità con la Convenzione europea dei diritti umani
e con la legislazione italiana, ha richiesto all’Italia di fornire, nel giro di
un mese, chiarimenti riguardo le procedure d’identificazione e di espulsione
che erano state applicate in quei casi.
La risposta dell’Italia, a quanto pare, ha evidenziato tra
l’altro che 14 ricorrenti erano stati espulsi prima della richiesta della
Corte, e che altri 11 sarebbero stati espulsi a breve. Tuttavia, non ha fornito
alcuna informazione riguardo al destino degli altri 54 richiedenti. Gli
avvocati italiani che assistevano i migranti hanno dichiarato che questi si
trovavano al centro di Lampedusa il 1° aprile: uno degli avvocati aveva
accompagnato un senatore italiano che aveva potuto accedere al centro quel
giorno e li aveva potuti incontrare, registrare i nomi e ricevere
l’autorizzazione ufficiale ad agire come loro rappresentante legale.
Il 10 maggio la Corte ha richiesto alle autorità italiane di
sospendere l’espulsione di un gruppo di 11 richiedenti asilo fino a successiva
comunicazione.
Il 14 aprile il parlamento europeo ha adottato una
“risoluzione su Lampedusa” in cui, tra le altre cose, ha espresso
preoccupazione sulle “espulsioni collettive di migranti” da Lampedusa avvenute
tra ottobre 2004 e marzo 2005 di fronte al rifiuto delle autorità italiane di
permettere l’accesso all’Unhcr al centro di Lampedusa, nonostante questo fosse
stato garantito ai funzionari libici. Ha inoltre espresso preoccupazione
riguardo al destino di centinaia di richiedenti asilo rinviati in Libia dall’isola
di Lampedusa, “visto che tale paese non è firmatario della Convenzione di
Ginevra sui rifugiati, non dispone di un regime di asilo, non offre garanzie
efficaci di tutela dei diritti dei rifugiati e pratica arresti, detenzioni ed
espulsioni arbitrari; considerando inoltre che le persone espulse sono
generalmente ammanettate e ignorano il luogo dove sono destinate”. Inoltre ha
espresso preoccupazioni circa “il trattamento e le condizioni di vita
deplorevoli delle persone detenute nei campi libici, nonché i recenti rimpatri
di massa di stranieri dalla Libia verso i loro paesi d’origine, in condizioni
che non assicuravano la dignità né la sopravvivenza”, nonché per le
“informazioni provenienti da fonti libiche secondo le quali a seguito di tali
espulsioni si sarebbero verificati 106 decessi”.
Il parlamento europeo ha invitato le autorità italiane e
tutti gli Stati membri ad astenersi dall'effettuare espulsioni collettive di
richiedenti asilo e di "migranti irregolari" verso la Libia o altri
paesi, e ad assicurare l'esame individuale delle domande di asilo nonché il
rispetto del principio di non respingimento. Il parlamento ritiene che le
espulsioni collettive di migranti verso la Libia da parte delle autorità
italiane “costituiscano una violazione del principio di non respingimento e che
le autorità italiane siano venute meno ai loro obblighi internazionali
omettendo di assicurarsi che la vita delle persone espulse non fosse minacciata
nel loro paese di origine”. Ha invitato le autorità italiane a garantire
all'Unhcr “libero accesso al centro di Lampedusa e alle persone ivi detenute,
che potrebbero avere bisogno di una protezione internazionale”.
Nelle prime settimane di maggio, più di 1000 persone hanno
raggiunto Lampedusa sia direttamente sia dopo l’arrivo a Linosa (un’altra isola
a largo della Sicilia) da cui sono state trasferite a Lampedusa. Il 16 maggio
fonti giornalistiche italiane hanno riferito che 50 persone erano state
apparentemente rinviate in Libia da Lampedusa due giorni prima. Un volo era
partito da Lampedusa il 14 maggio, ma le autorità italiane avevano affermato
che era diretto all’aeroporto militare di Sant’Anna di Crotone, luogo in cui si
trovano il centro d’identificazione e d’accoglienza e il Cpta.
Il 21 maggio gli organi d’informazione italiani hanno
riferito che un volo con circa 60 migranti era partito da Lampedusa quello
stesso giorno, con destinazione Libia. Alla fine di maggio il governo non aveva
né confermato né smentito queste notizie.
Condizioni di detenzione
La Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti
umani dei migranti, nel suo rapporto relativo alla sua visita in Italia nel
giugno 2004, quando è entrata anche nel Cpta di Lampedusa
ha espresso “stupore nel riscontrare che nel giorno della sua visita al Cpta di
Lampedusa nessun immigrato era trattenuto nel centro.
Secondo il registro ufficiale del centro 62 persone erano
state trasferite nel Cpta di Sant’Anna di Crotone (Calabria) il giorno
precedente alla sua visita. Nello stesso mese, il registro indicava che fino a
329 persone erano trattenute nel Cpta in uno stesso giorno, sebbene la capienza
massima del centro fosse di 190 posti letto”.
La Relatrice ha dichiarato che “il Cpta di Lampedusa fu
costruito nel 1998 come centro provvisorio e da allora la struttura è rimasta
inalterata, nonostante le migliorie apportate, tra cui l’infermeria e lo spazio
per la preghiera per i migranti musulmani.
Gli immigrati continuano a essere ospitati all’interno di
strutture provvisorie e container. È opinione della Relatrice speciale che
l’ubicazione del centro adiacente all’aeroporto non fornisca garanzie di
sicurezza. Sembra che il progetto per la costruzione di un nuovo centro
all’interno dell’isola sia stato sospeso a causa delle proteste degli abitanti.
Il ministero dell’Interno ha riferito che sono in corso dei negoziati con il
ministero della Difesa per l’assegnazione di un'altra sede in un’altra parte
dell’isola”.
La Relatrice speciale ha concluso che “le strutture del Cpta
di Lampedusa sono palesemente inadeguate per gestire gli arrivi frequenti di
numerosi gruppi di migranti sull’isola.
L’azione in risposta ad arrivi di questo tipo non può essere
improvvisata o gestita sotto la pressione di condizioni congiunturali, e
l’Italia non deve venir meno agli obblighi internazionali relativi al rispetto
dei diritti umani che si è impegnata ad osservare…”.
Ha poi raccomandato “l’adozione di provvedimenti urgenti al
fine di assicurare l’assistenza sanitaria per gli arrivi di massa a Lampedusa.
La priorità del Cpta di Lampedusa è quella di procedere alla corretta
identificazione di qualsiasi persona approdi sull’isola e non l’immediato
rinvio degli immigrati appena arrivati”.
Tra il 29 settembre e l’8 ottobre 2004, un totale di 1787
cittadini stranieri è approdato sull’isola di Lampedusa ed è passato per il
centro di permanenza la cui capacità massima è di 190 posti letto. Due senatori
che hanno potuto accedere al centro il 7 ottobre, quando lì si trovavano poche
persone, hanno riferito che in conseguenza dell’eccessivo affollamento alcune
di esse erano state costrette a dormire per terra all’aperto, senza lenzuola o
coperte, e che le condizioni sanitarie erano inadeguate e ponevano dei rischi
per la salute.
In risposta al rapporto della Relatrice speciale per i
diritti umani dei migranti, il
governo ha dichiarato che il centro di Lampedusa forniva “assistenza sanitaria
e di primo soccorso” (Dpr 394/1999) ai “cittadini extra-comunitari che
arrivavano via mare”, ragion per cui questa era pienamente operativa solo
durante il breve periodo intercorso tra l’arrivo degli immigrati irregolari e
il loro trasferimento via mare o via aerea agli altri centri d’accoglienza in
Sicilia o in altre zone della penisola. È ovvio – spiegava la nota del governo
- che l’immediata assistenza e gli aiuti forniti dal centro intendono evitare
il sovraffollamento di utenti che provocherebbe forte disagio per le persone
interessate, ed intendono consentire agli abitanti di Lampedusa il normale
svolgimento delle proprie attività quotidiane.
Il governo aggiungeva, inoltre, che era in programma
l’abbandono della struttura e che le procedure amministrative che coinvolgono
il ministero della Difesa erano entrate nella fase finale attraverso
l’acquisizione della zona comprendente la caserma Adorno, con l’obiettivo di
costruire una struttura più adeguata dal punto di vista logistico e con una
capienza maggiore.
Tra il 13 e il 21 marzo un totale di 1235 cittadini
stranieri ha raggiunto l’isola. Secondo il governo, nonostante le condizioni di
sovraffollamento del centro, a ognuno si è assicurato assistenza sanitaria,
cibo, vestiario e prodotti per l’igiene personale.
Un comunicato stampa emesso dall’Unhcr il 18 marzo, nel
momento in cui un funzionario direttivo dell’organizzazione era in loco e stava
ancora attendendo risposta alla richiesta d’accesso al centro presentata
dall’Unhcr il 14 marzo, ha espresso rammarico del fatto che “nonostante le
recenti esperienze, le autorità italiane non abbiano effettuato alcun tentativo
di ampliare il centro di accoglienza di Lampedusa. Con una capienza di appena
190 posti, il centro viene facilmente a trovarsi in condizioni di eccessiva
pressione e sovraffollamento, creando un’atmosfera di crisi e di emergenza
probabilmente ingiustificata”.
Il 20 marzo due senatori hanno potuto visitare il centro, ma
hanno avuto accesso unicamente all’infermeria e al reparto femminile, mentre
alcuni esponenti di un’Ong locale, la Rete antirazzista siciliana, lo stesso
giorno hanno avuto modo di parlare con alcuni detenuti ma a distanza,
attraverso le grate del recinto metallico. In seguito, è stato riferito che in
quel momento circa 600 persone erano trattenute nel centro in cattive
condizioni igieniche, senza acqua calda e con 10 gabinetti non funzionanti, e
che alcuni dei detenuti che erano lì da cinque o anche sette giorni si
trovavano ancora senza materassi o coperte.
Nella prima settimana di maggio, più di 1000 persone hanno
raggiunto Lampedusa, sia direttamente sia attraverso Linosa e sono state
successivamente trasferite a Lampedusa. Nuovamente, sono emerse informazioni
circa l’aggravamento delle condizioni di detenzione.
Altre informazioni
Per altre informazioni di AI, si prega di consultare i
documenti elencati di seguito.
I seguenti documenti sono disponibili sul sito
www.amnesty.org.
-
Italy: Government must ensure access to asylum for those in need of
protection (AI Index: EUR 30/001/2004), ottobre 2004;
-
AI Urgent Action - Italy/Libya (AI Index: EUR 30/001/2005), 18 marzo
2005;
-
AI calls on the European Commission to take action against Italy (AI
Index: IOR 61/007/2005);
-
Amnesty Concerns in Europe and Central Asia: July- December 2005, Italy
(AI Index: EUR 01/002/2005;
-
Rapporto annuale 2005, (EGA Editore), schede sull’Italia e sulla Libia;
-
Libya: time to make human rights a reality, AI Index: MDE: 19/002/2004
-
Libya: Refugees face imminent expulsion, 23 dicembre 2004, AI Index: MDE
19/022/2004.
-
Sul sito www.amnesty-eu.org, assieme ad altre informazioni
relative a interventi
pertinenti di AI a livello europeo, è disponibile il
rapporto:
-
Immigration cooperation with Libya: the Human Rights Perspective, 12
aprile 2005.
Sul sito www.amnesty.it sono disponibili informazioni
dettagliate in italiano relative ad altri interventi pertinenti di AI alle
autorità italiane .
AI chiede alle autorità italiane di:
·
garantire che le Linee-guida in 20 punti relative a ogni fase
delle procedure di “rinvio forzato” [CM (2005) 40] adottate dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa il 9 maggio 2005 siano ampiamente diffuse a
tutti gli organi nazionali competenti e interamente applicate [consultare
l’Appendice 3 per il testo completo];
·
garantire che le procedure di detenzione e le pratiche adottate
nelle strutture in cui i migranti irregolari e i richiedenti asilo sono privati
della libertà, rispettino gli standard internazionali esistenti relativi al
trattamento delle persone private della libertà tra cui il Corpo dei principi
per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di
detenzione o prigionia, gli Standard minimi delle Nazioni Unite sul trattamento
dei detenuti e il Regolamento europeo sul carcere adottato dal Consiglio
d’Europa;
·
garantire, quindi, che sia riconosciuto a tutti i migranti
irregolari e ai richiedenti asilo privati della libertà il diritto di accedere
ed incontrare un avvocato, sia nella prassi sia nelle previsioni legislative, e
che, inoltre, siano chiaramente esposti in tutte le strutture di accoglienza
elenchi accurati recanti i recapiti dei servizi legali e delle principali
Organizzazioni non governative che forniscono consulenza legale;
·
garantire la piena attuazione delle raccomandazioni adottate dal
Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura e dal
Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa in materia di diritti e
condizioni di detenzione dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo, tra
cui le raccomandazioni sulla massima trasparenza delle operazioni effettuate
nei centri di detenzione, al fine di assicurare il rispetto dei diritti umani
fondamentali e le raccomandazioni relative al trattamento dei detenuti durante
le operazioni di allontanamento forzato dal territorio, tra cui le
raccomandazioni relative ai mezzi di costrizione utilizzati;
·
garantire la piena applicazione degli obblighi assunti
dall’Italia ratificando il Quarto protocollo opzionale della Convenzione
europea sulla salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
secondo il quale l’espulsione di interi gruppi di cittadini stranieri, senza
una considerazione appropriata della situazione di ciascun individuo, è
vietata;
·
ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei
diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;
·
garantire la piena attuazione delle raccomandazioni della
Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti (UN Doc
N. E/CN.4/2005/85/Add.3) a seguito alla sua visita in Italia nel giugno 2004,
con particolare riguardo a tutte le raccomandazioni relative ai Cpta e ai
centri d’identificazione, allo sviluppo di programmi di rimpatrio volontario
assistito per i migranti e alla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione
internazionale sui diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle
loro famiglie.
·
approvare una legge specifica e organica sul diritto d’asilo, in
piena conformità con gli standard internazionali in materia del diritto dei
rifugiati, come ripetutamente richiesto dall’Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (Unhcr);
·
garantire che la detenzione dei richiedenti asilo non sia
considerata la regola e che le pratiche correnti in materia di detenzione dei
richiedenti asilo siano conformi alla Linee-guida rivisitate dell’Unhcr sui
criteri e gli standard applicabili alla detenzione dei richiedenti asilo;
·
garantire che tutti i richiedenti asilo la cui detenzione risulti
fondata sulla base dei principi di legittimità, necessità e proporzionalità,
abbiano accesso all’Unhcr senza ritardo, e che tutti i richiedenti asilo, la
cui condizione di detenzione non possa essere giustificata in conformità con il
diritto internazionale e gli standard relativi ai diritti dei rifugiati,
vengano immediatamente rilasciati.
·
garantire, in conformità con gli standard internazionali, che
venga nominato un organismo indipendente di controllo e ispezione che possa
condurre visite regolari, illimitate e senza preavviso, in tutte le strutture
in cui siano detenuti migranti irregolari e richiedenti asilo (tra cui i Cpta,
i centri d’identificazione, le zone aeroportuali, le zone di transito
internazionale e tutti i mezzi di trasporto impiegati per il trasferimento di
queste persone alla presenza di agenti di pubblica sicurezza) e garantire
altresì la conformità agli standard nazionali e internazionali.
Il Corpo dei principi delle Nazioni Unite per la protezione
di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o prigionia
adottato con la risoluzione 43/173 dall’Assemblea Generale il 9 dicembre 1988,
non è di mero indirizzo. Il Corpo dei principi richiede ai governi di adottare
misure specifiche al fine di attuarne ed eseguirne le previsioni. Pertanto, si
richiede alle autorità italiane, in conformità con il Principio 29, di
garantire:
-
che i luoghi in cui i migranti irregolari e i richiedenti asilo sono
privati della libertà siano regolarmente visitati da personale esperto e
qualificato al fine di vigilare sulla stretta osservanza delle leggi e delle
regolamentazioni pertinenti;
-
che gli ispettori vengano nominati e incaricati da un’autorità
competente distinta da quella incaricata dell’amministrazione del luogo di
detenzione o di prigionia;
-
che tutti i detenuti abbiano diritto a comunicare con gli ispettori in
libertà e riservatezza;
·
garantire che l’Italia, già firmataria del Protocollo opzionale
alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, proceda a ratificarlo
così da impegnarsi alla creazione di un efficiente meccanismo interno di
ispezione per tutti i luoghi in cui le persone sono private della libertà.
·
riesaminare le attuali procedure di denuncia relative al
trattamento dei detenuti nei Cpta e nei centri d’identificazione e il trattamento
loro riservato nelle operazioni di espulsione, al fine di garantire la
possibilità di ricorrere a procedure di denuncia accessibili, efficaci e
imparziali;
·
istituire e attuare provvedimenti efficaci per impedire che la
persone siano dissuase dallo sporgere denuncia e assicurarsi che i denuncianti
e i testimoni siano tutelati da qualsiasi forma d’intimidazione o molestia;
·
garantire che le istruzioni relative alle procedure di denuncia
vengano diffuse in tutti i Cpta e nei centri di detenzione in diverse lingue.
Garantire che le persone siano provviste della “Carta dei diritti e dei doveri”
al loro arrivo al Cpta e al centro d’identificazione, e che tale Carta venga
emendata al fine di riconoscere il diritto dei detenuti di presentare denunce
in relazione al trattamento subito e dare informazioni sulle relative procedure
da seguire.
·
garantire che venga avviata un’indagine accurata, rapida,
indipendente e imparziale, in conformità con le migliori pratiche adottate
nelle indagini di questo tipo, sulla base di ogni singola accusa di gravi
violazioni dei diritti umani imputata ai funzionari delle forze dell’ordine e
al personale di sorveglianza dei Cpta e dei centri d’identificazione, in linea
con gli standard internazionali;
·
nel caso in cui vi sia ragionevolmente motivo di credere che sia
stato fatto ricorso alla tortura o a trattamento crudele, inumano o degradante,
garantire l’avvio di un’indagine anche nel caso in cui la vittima non abbia
presentato formale denuncia;
·
assicurarsi che coloro che sono ragionevolmente sospettati di
essere responsabili di gravi violazioni dei diritti umani vengano sottoposti a
giudizio nell’ambito di procedimenti equi e che vengono prese decisioni commisurate
alla gravità del reato eventualmente accertato;
·
introdurre nel codice penale uno specifico reato di tortura, in
conformità con la definizione contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite
contro la tortura;
·
assicurarsi che le presunte vittime e testimoni di gravi
violazioni dei diritti umani non vengano allontanati dal paese mentre è in
corso l’indagine sui presunti incidenti.
·
riguardo ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati del
servizio di scorta e sicurezza, al fine di assicurare la revisione della
relativa regolamentazione e della formazione ricevuta con l’obiettivo di
garantire che:
o
i funzionari ricevano un’adeguata formazione sull’uso della forza
legittimo e proporzionato e che vengano adottati i provvedimenti necessari al
fine di combattere gli atteggiamenti e il comportamento razzista o
discriminatorio presente tra i funzionari;
o
i funzionari ricevano chiare istruzioni relative al fatto che la
forza e altri mezzi di contenzione impiegati nelle espulsioni e
nell’accompagnamento delle persone alla frontiera non debbano andare oltre lo
stretto necessario e che è assolutamente inaccettabile che una persona soggetta
a espulsione sia aggredita fisicamente allo scopo di costringerla a salire a
bordo di un mezzo di trasporto o punirla per essersi rifiutata di farlo;
o
i metodi di contenzione che impediscono le normali funzioni
respiratorie e che comportano un rischio rilevante per la vita (come l’uso del
nastro adesivo e di quelli capaci di provocare asfissia da posizione) vengano
specificatamente proibiti e che qualsiasi somministrazione di farmaci sedanti
sia effettuata in linea con criteri puramente medici conformi al Principio 5
dei Principi delle Nazioni Unite di etica medica;
o
durante le operazioni d’espulsione coattiva, a tutti i detenuti
siano forniti acqua e cibo, che gli stessi possano avere rapido accesso ai
bagni e vengano trattati con rispetto per la loro dignità personale.
·
riguardo al personale di sorveglianza:
o
garantire che i direttori e il personale di sorveglianza siano
accuratamente selezionati e ricevano un’adeguata formazione con particolare
riguardo ai diritti umani delle persone private della libertà, dei richiedenti
asilo e dei migranti irregolari. In linea con le raccomandazioni del Comitato
del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura, il personale di
vigilanza di cittadini stranieri detenuti in base al diritto dell’immigrazione
dovrebbe possedere attitudini sviluppate nel campo della comunicazione interpersonale,
avere familiarità con le diverse culture dei detenuti e, almeno alcuni di loro,
ottime conoscenze linguistiche e imparare a riconoscere i potenziali sintomi da
stress manifestati dalle persone detenute (sia post-traumatici che indotti dal
cambiamento socioculturale) e adottare le misure necessarie;
o
garantire l’impiego del personale femminile in luoghi dove siano
presenti le donne al fine di rispettare i loro valori culturali; si raccomanda
anche di migliorare la protezione fisica delle donne ospitate nei centri.
·
riguardo al personale medico impiegato nei Cpta e nei centri
d’identificazione
o
garantire che ricevano una formazione con particolare riguardo
alle caratteristiche specifiche della fornitura di cure sanitarie da applicare
all’interno di una struttura di detenzione e alle specifiche esigenze dei
richiedenti asilo, tra cui quelle psicologiche.
·
garantire che i minori non accompagnati che arrivano in Italia
non siano detenuti e godano di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e con gli altri standard
internazionali sulla cura e la tutela dei minori non accompagnati.
Onorevole Giuseppe
Pisanu
Ministro dell’Interno
Ministero dell’Interno
Palazzo Viminale
via Agostino Depretis 7
00184 Rome
Italy
14 March 2005
Dear Minister,
I am writing in connection with a request to visit
facilities used to confine asylum-seekers and unauthorized immigrants which the
Italian Section of Amnesty International (AI Italy) addressed to the Department
for Civil Liberties and Immigration (Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione) in January 2005.
In a letter dated 24 January and in a meeting of 24
February, AI Italy informed the Department of recently initiated Amnesty
International research concerning the human rights of migrant children held in
facilities where the identities and nationalities of foreign citizens arriving
in Italy are established, and their right of entry to Italian territory and the
basic admissibility of any asylum applications are checked. AI Italy sought
permission for Amnesty International researchers to carry out visits to such
facilities between February and September 2005 and to speak to child inmates,
including unaccompanied children, and relevant family members. The Department
refused AI Italy’s request by a letter of 4 February 2005 and confirmed its
position during the 24 February meeting. A copy of the relevant exchange of
correspondence is attached.
Amnesty International recognizes that states have a
sovereign right to control the entry, residence and expulsion of aliens. This
right must, however, be exercised in accordance with international refugee and
human rights law and standards, including the principle of proportionality and
non-discrimination, and cannot be at the expense of the human rights of
asylum-seekers or migrants, whatever their legal status.
In its communications with the Department, AI Italy
explained that the organization’s current research aims to study and report on
the legal situation and general welfare of children held in the facilities, in
the light of relevant national and international standards; to draw the
attention of the relevant Italian authorities to any practices and situations
not in line with such standards and to make relevant recommendations for
improvement or reform.
In seeking access to facilities where asylum-seekers and
unauthorized immigrants are confined, Amnesty International bears in mind that,
according to international refugee standards, as set out by the Executive
Committee (EXCOM) of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
and in UNHCR Guidelines, the detention of asylum-seekers is “inherently
undesirable”.
States may resort to their detention exceptionally, on
specific grounds prescribed by law, and in conformity with the general norms
and principles of international human rights law, only when other measures
short of detention will not suffice, and only for a minimal period.
International standards, as enshrined in the Convention on
the Rights of the Child, prohibit the unlawful or arbitrary deprivation of
children’s liberty. Article 37 (b) of the Convention provides for the arrest,
detention or imprisonment of a child to be in conformity with the law and to be
used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period
of time. Every child deprived of liberty is to be treated with humanity and
respect for the inherent dignity of the human person and in a manner which
takes into account the needs of persons of his or her age.
International refugee standards
reflect these principles. They recognize that child asylum-seekers, in
particular unaccompanied minors, have special protection needs due to their
particular vulnerability, and emphasize that unaccompanied children should not,
as a general rule, be detained.
In order to guarantee full respect for the fundamental human
rights of people deprived of their liberty, Amnesty International believes that
facilities where asylumseekers and migrants are confined, especially those
holding children, should be open to outside scrutiny from concerned
organizations and, in particular those with longstanding experience of the
human rights of asylum-seekers, refugees, migrants and detainees.
As you will be aware, international standards, such as the
1988 UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of
Detention or Imprisonment, also
underline the importance of contact with the outside world for detainees and
prisoners. These standards apply equally to detained asylum-seekers and
unauthorized immigrants.
In its 7th General Report, the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
expressed its main concerns and views regarding the treatment of “immigration
detainees” – defined as “foreign nationals deprived of their liberty under
aliens legislation”.
In paragraph 31 the CPT states that “immigration detainees
should be entitled to maintain contact with the outside world during their
detention, and in particular to have access to a telephone and to receive
visits from relatives and representatives of relevant organizations.”
We would also like to draw your attention, in particular, to
Recommendation CommDH (01) 1, which the Council of Europe’s Commissioner for
Human Rights addressed to Council of Europe member states ‘concerning the
rights of aliens wishing to enter a Council of Europe member State and the
enforcement of expulsions orders’ in September 2001.
The Recommendation underlines, in Article 9, that “On no account
must holding centres be viewed as prisons” and, in Article 10, that
“Governments must guarantee maximum transparency in respect of how holding
centres operate, by ensuring at least that independent national commissions,
ombudsmen and NGOs, lawyers and close relatives of detainees have access to
them… ”.
The desirability of allowing non-governmental organizations
(NGOs) access to facilities holding asylum-seekers was further underlined in a
recommendation adopted by the Council of Europe Committee of Ministers in April
2003. In Article 18 of Recommendation (2003) 5 on ‘measures of detention of
asylum seekers’ the Committee of Ministers asks member states to apply the
following principle: “Asylum seekers should be allowed to contact and, wherever
possible, receive visits from relatives, friends, social and religious
counsellors, non-governmental organisations active in the field of human rights
or in the protection of refugees or asylum-seekers, and to establish
communication with the outside world.”
The refusal by the Department for Civil Liberties and
Immigration of AI Italy’s request does not appear to be in line with such
Council of Europe recommendations.
Nor does it appear to be in line with the emphasis which the
Italian government has itself laid on the goal of ensuring “the greatest
maximum transparency” in
the management of detention facilities for foreigners. Allowing NGOs such as
Amnesty International, with established expertise in the rights of
asylum-seekers, unauthorized immigrants and detainees, to visit detention
facilities for foreign citizens appears fully in line with the goal of
transparency.
Amnesty International also believes that, allowing
established NGOs with relevant expertise to visit detention facilities holding
asylum-seekers and unauthorized immigrants in Italy is all the more important,
given that Italy lacks an independent national human rights institution (NHRI)
conforming to the so-called ‘Paris Principles’ relating to the functioning of
NHRIs, adopted by the UN General Assembly in 1993, and that it has not yet
established a permanent independent monitoring and inspection system by
“qualified and experienced persons” to supervise the strict observance of
relevant laws and regulations in detention facilities, in line with Principle
We would also point out that in recent years governments in
a number of countries, both within the European Union (such as Spain and the
United Kingdom) and elsewhere (including the USA) have granted Amnesty
International permission to visit detention facilities holding asylum-seekers
and unauthorized immigrants.
We urge you, therefore, to reconsider the decision of the
Department for Civil Liberties and Immigration and grant Amnesty International
access to facilities used to confine asylum-seekers and unauthorized
immigrants. Amnesty International is seeking your assurance that the Italian
government is willing, in principle, to allow the organization to visit such
facilities, with prior notice, in order to assess the human rights situation of
the residents, in particular migrant or asylum-seeking children.
Amnesty International seeks further assurance that during
such visits its researchers would be able to speak to residents in private,
subject to their agreement and to reasonable conditions to ensure security and
good order.
We trust that it will be possible to resolve this matter and
pursue a constructive dialogue concerning the human rights of asylum-seekers
and unauthorized immigrants.
A copy of this letter is being sent, for information, to
Minister Giuseppe Calvetta, President of the Inter-Ministerial Committee for
Human Rights.
Yours sincerely,
Irene Khan, Secretary General
Agrigento: ASI/Contrada San Benedetto
Nel dicembre 2004 ed ancora nell’aprile 2005, il ministero
degli Interni ha informato il parlamento che il Cpta di Agrigento è chiuso per
ristrutturazione sin dall’ottobre 2004.
Il Cpta è stato chiuso “in via definitiva” a partire dal
dicembre 2004 a seguito delle osservazioni espresse dal Comitato per la
prevenzione della tortura e dei trattamenti e pene crudeli, inumani e
degradanti del Consiglio d’Europa alla fine della sua quarta visita periodica
in Italia nel dicembre 2004. Fonti non confermate sostengono che il centro
verrà riaperto nel 2005 dopo i relativi lavori di ampliamento.
Lampedusa (prov. Agrigento): zona aeroportuale
Questo centro ha uno status giuridico speciale. Nella sua
quarta relazione periodica sull’attuazione della Convenzione contro la tortura
delle Nazioni Unite dell’aprile 2004 (UN Doc. No: CAT/C/67/Add.3), il governo
ha spiegato che la “funzione principale” del centro è quella di “fornire una
prima assistenza e servire da centro di transito” e in alcune dichiarazioni
rivolte al parlamento il 10 marzo 2005 (Senato della Repubblica - Seduta n.
761), il ministero degli Interni ha confermato che Lampedusa è un Cpta e che la
sua principale funzione è quella sopra menzionata.
Bologna: ex caserma Chiarini, via Mattei
Brindisi: Contrada Restinco
Caltanissetta: Contrada Niscima, Pian del Lago
Lamezia Terme: Coop. Malgrado Tutto, Pian del Duca
Crotone: Sant’ Anna, Isola Capo Rizzuto
Milano: via Corelli
Modena: viale La Marmora
Otranto (prov. Lecce): centro Don Tonino Bello
Questo centro ha uno status giuridico speciale. In alcune
dichiarazioni rivolte al parlamento il 10 marzo 2005 (Senato della Repubblica -
Seduta n. 761), il ministero dell’Interno ha confermato che la “funzione
principale” del Cpta è quella di “fornire una prima assistenza” e servire da
centro di transito (cfr. Cpta di Lampedusa).
Ragusa: ex-Somicem Agip, via Colajanni
Roma: Ponte Galeria
Melendugno (prov. Lecce): Regina Pacis, Loc. S. Foca
Ha sospeso ripetutamente la sua funzione di Cpta nel
dicembre 2004.
Torino: corso Brunelleschi
Trapani: Opera Pia Serraino Vulpitta
Napoli: fonti non confermate sostengono l’esistenza di un
piccolo Cpta che ospita 50
persone.
Bari: Palese
Foggia: Borgo Tressanti (comunemente conosciuto come Borgo
Mezzanone)
Gradisca d’Isonzo (prov. Gorizia)
Perugia: fonti non confermate sostengono l’esistenza di un
Cpta in fase di allestimento.
Trapani-Milo
Lampedusa (prov. di Agrigento) in sostituzione dell’attuale
centro di Lampedusa
sopramenzionato.
* Centri elencati come centri d’identificazione nella quarta
relazione periodica del
governo italiano sull’attuazione della Convenzione contro la
tortura delle Nazioni Unite
dell’aprile 2004.
** Centri elencati come Centri d’identificazione nella
quarta relazione periodica del
governo italiano sull’attuazione della Convenzione contro la
tortura delle Nazioni Unite
dell’aprile 2004 come strutture di appoggio ai Cpta
istituiti caso per caso in base alle
necessità.
Altri centri elencati qui sotto
appaiono come “centri d’accoglienza” nelle liste ufficiali
del gennaio 2004: Amnesty
International ignora il loro attuale status giuridico, sembra
però che alcuni di essi
diventeranno dei centri d’identificazione.
Bari : Palese*
Crotone: Sant’ Anna*
Foggia: Ortanova (conosciuta anche come Borgo Tressanti e
più comunemente come Borgo Mezzanone)*
Otranto (prov. di Lecce)
Lecce: Lorizzonte, Loc. La Badessa*
Ancona: Benincasa**
Caltanissetta: Pian del Lago*
Como**
Trapani: Salinagrande*
Gorizia: ex scuola S. Giuseppe **
Pantelleria (prov. di Trapani): Caserma Barone*
Centri d’identificazione in fase di progettazione
Siracusa: Contrada Pantelleria
Centri che pare siano destinati a fungere da centri
polifunzionali nel futuro prossimo o immediato
Gradisca d’Isonzo (prov. di Gorizia)
Milano: via Corelli
Roma: Ponte Galeria
Foggia: Ortanova (conosciuta anche come Borgo Tressanti e
più comunemente come
Borgo Mezzanone)
Crotone: Sant’ Anna.
Twenty guidelines on forced return
The Committee of Ministers,
Recalling that, in accordance with Article 1 of the European
Convention on Human
Rights, member states shall secure to everyone within their
jurisdiction the rights and
freedoms defined in Section I of the Convention;
Recalling that everyone shall have the right to freedom of
movement in accordance
with Article 2 of Protocol No. 4 to the Convention;
Recalling that member states have the right, as a matter of
well-established
international law and subject to their treaty obligations,
to control the entry and
residence of aliens on their territory;
Considering that, in exercising this right, member states
may find it necessary to
forcibly return illegal residents within their territory;
Concerned about the risk of violations of fundamental rights
and freedoms which may
arise in the context of forced return;
Believing that guidelines not only bringing together the
Council of Europe's standards
and guiding principles applicable in this context, but also
identifying best possible
practices, could serve as a practical tool for use by both
governments in the drafting
of national laws and regulations on the subject and all
those directly or indirectly
involved in forced return operations;
Recalling that every person seeking international protection
has the right for his or her
application to be treated in a fair procedure in line with
international law, which
includes access to an effective remedy before a decision on
the removal order is
issued or is executed,
1. Adopts the attached guidelines and invites member states
to ensure that they are
widely disseminated amongst the national authorities
responsible for the return of
aliens.
2. Considers that in applying or referring to those
guidelines the following elements
must receive due consideration:
a. none of the guidelines imply any new obligations for
Council of Europe member
states. When the guidelines make use of the verb “shall”
this indicates only that the
obligatory character of the norms corresponds to already
existing obligations of
member states. In certain cases however, the guidelines go
beyond the simple
reiteration of existing binding norms. This is indicated by
the use of the verb “should”
to indicate where the guidelines constitute recommendations
addressed to the
member states. The guidelines also identify certain good
practices, which appear to
represent innovative and promising ways to reconcile a
return policy with full respect
for human rights. States are then “encouraged” to seek
inspiration from these
practices, which have been considered by the Committee of
Ministers to be desirable;
b. nothing in the guidelines shall affect any provisions in
national or international law
which are more conducive to the protection of human rights.
In particular, in so far as
these guidelines refer to rights which are contained in the
European Convention on
Human Rights, their interpretation must comply with the
case-law of the European
Court of Human Rights;
c. the guidelines are without prejudice to member states'
reservations to international
instruments.
Chapter I – Voluntary return
Guideline 1. Promotion of voluntary return
The host state should take measures to promote voluntary
returns, which should be
preferred to forced returns. It should regularly evaluate
and improve, if necessary, the
programmes which it has implemented to that effect.
Chapter II – The removal order
Guideline 2. Adoption of the removal order
Removal orders shall only be issued in pursuance of a
decision reached in accordance
with the law.
1. A removal order shall only be issued where the
authorities of the host state have
considered all relevant information that is readily
available to them, and are satisfied,
as far as can reasonably be expected, that compliance with,
or enforcement of, the
order, will not expose the person facing return to:
a. a real risk of being executed, or exposed to torture or
inhuman or degrading
treatment or punishment;
b. a real risk of being killed or subjected to inhuman or
degrading treatment by nonstate
actors, if the authorities of the state of return, parties
or organisations
controlling the state or a substantial part of the territory
of the state, including
international organisations, are unable or unwilling to
provide appropriate and
effective protection; or
c. other situations which would, under international law or
national legislation, justify
the granting of international protection.
2. The removal order shall only be issued after the
authorities of the host state,
having considered all relevant information readily available
to them, are satisfied that
the possible interference with the returnee's right to
respect for family and/or private
life is, in particular, proportionate and in pursuance of a
legitimate aim.
3. If the state of return is not the state of origin, the
removal order should only be
issued if the authorities of the host state are satisfied,
as far as can reasonably be
expected, that the state to which the person is returned
will not expel him or her to a
third state where he or she would be exposed to a real risk
mentioned in paragraph 1,
sub-paragraph a. and b. or other situations mentioned in
paragraph 1, subparagraph
c.
4. In making the above assessment with regard to the
situation in the country of
return, the authorities of the host state should consult
available sources of
information, including non-governmental sources of
information, and they should
consider any information provided by the United Nations High
Commissioner for
Refugees (UNHCR).
5. Before deciding to issue a removal order in respect of a
separated child, assistance
– in particular legal assistance – should be granted with
due consideration given to
the best interest of the child. Before removing such a child
from its territory, the
authorities of the host state should be satisfied that
he/she will be returned to a
member of his/her family, a nominated guardian or adequate
reception facilities in the
state of return.
6. The removal order should not be enforced if the
authorities of the host state have
determined that the state of return will refuse to readmit
the returnee. If the returnee
is not readmitted to the state of return, the host state
should take him/her back.
Guideline 3. Prohibition of collective expulsion
A removal order shall only be issued on the basis of a
reasonable and objective
examination of the particular case of each individual person
concerned, and it shall
take into account the circumstances specific to each case.
The collective expulsion of
aliens is prohibited.
Guideline 4. Notification of the removal order
1. The removal order should be addressed in writing to the
individual concerned either
directly or through his/her authorised representative. If
necessary, the addressee
should be provided with an explanation of the order in a
language he/she
understands. The removal order shall indicate:
– the legal and factual grounds on which it is based;
– the remedies available, whether or not they have a
suspensive effect, and the
deadlines within which such remedies can be exercised.
2. Moreover, the authorities of the host state are
encouraged to indicate:
– the bodies from whom further information may be obtained
concerning the
execution of the removal order;
– the consequences of non-compliance with the removal order.
Guideline 5. Remedy against the removal order
1. In the removal order, or in the process leading to the
removal order, the subject of
the removal order shall be afforded an effective remedy
before a competent authority
or body composed of members who are impartial and who enjoy
safeguards of
independence. The competent authority or body shall have the
power to review the
removal order, including the possibility of temporarily
suspending its execution.
2. The remedy shall offer the required procedural guarantees
and present the
following characteristics:
– the time-limits for exercising the remedy shall not be
unreasonably short;
– the remedy shall be accessible, which implies in
particular that, where the subject of
the removal order does not have sufficient means to pay for
necessary legal
assistance, he/she should be given it free of charge, in
accordance with the relevant
national rules regarding legal aid;
– where the returnee claims that the removal will result in
a violation of his or her
human rights as set out in guideline 2.1, the remedy shall
provide rigorous scrutiny of
such a claim.
3. The exercise of the remedy should have a suspensive
effect when the returnee has
an arguable claim that he or she would be subjected to
treatment contrary to his or
her human rights as set out in guideline 2.1.
Chapter III – Detention pending removal
Guideline 6. Conditions under which detention may be
ordered
1. A person may only be deprived of his/her liberty, with a
view to ensuring that a
removal order will be executed, if this is in accordance
with a procedure prescribed by
law and if, after a careful examination of the necessity of
deprivation of liberty in each
individual case, the authorities of the host state have
concluded that compliance with
the removal order cannot be ensured as effectively by
resorting to non-custodial
measures such as supervision systems, the requirement to
report regularly to the
authorities, bail or other guarantee systems.
2. The person detained shall be informed promptly, in a
language which he/she
understands, of the legal and factual reasons for his/her
detention, and the possible
remedies; he/she should be given the immediate possibility
of contacting a lawyer, a
doctor, and a person of his/her own choice to inform that
person about his/her
situation.
Guideline 7. Obligation to release where the removal
arrangements are halted
Detention pending removal shall be justified only for as
long as removal arrangements
are in progress. If such arrangements are not executed with
due diligence the
detention will cease to be permissible.
Guideline 8. Length of detention
1. Any detention pending removal shall be for as short a
period as possible.
2. In every case, the need to detain an individual shall be
reviewed at reasonable
intervals of time. In the case of prolonged detention
periods, such reviews should be
subject to the supervision of a judicial authority.
Guideline 9. Judicial remedy against detention
1. A person arrested and/or detained for the purposes of
ensuring his/her removal
from the national territory shall be entitled to take
proceedings by which the
lawfulness of his/her detention shall be decided speedily by
a court and, subject to
any appeal, he/she shall be released immediately if the
detention is not lawful.
2. This remedy shall be readily accessible and effective and
legal aid should be
provided for in accordance with national legislation.
Guideline 10. Conditions of detention pending removal
1. Persons detained pending removal should normally be
accommodated within the
shortest possible time in facilities specifically designated
for that purpose, offering
material conditions and a regime appropriate to their legal
situation and staffed by
suitably qualified personnel.
2. Such facilities should provide accommodation which is
adequately furnished, clean
and in a good state of repair, and which offers sufficient
living space for the numbers
involved. In addition, care should be taken in the design
and layout of the premises to
avoid, as far as possible, any impression of a “carceral”
environment. Organised
activities should include outdoor exercise, access to a day
room and to radio/television
and newspapers/magazines, as well as other appropriate means
of recreation.
3. Staff in such facilities should be carefully selected and
receive appropriate training.
Member states are encouraged to provide the staff concerned,
as far as possible, with
training that would not only equip them with interpersonal
communication skills but
also familiarise them with the different cultures of the
detainees. Preferably, some of
the staff should have relevant language skills and should be
able to recognise possible
symptoms of stress reactions displayed by detained persons
and take appropriate
action. When necessary, staff should also be able to draw on
outside support, in
particular medical and social support.
4. Persons detained pending their removal from the territory
should not normally be
held together with ordinary prisoners, whether convicted or
on remand. Men and
women should be separated from the opposite sex if they so
wish; however, the
principle of the unity of the family should be respected and
families should therefore
be accommodated accordingly.
5. National authorities should ensure that the persons
detained in these facilities have
access to lawyers, doctors, non-governmental organisations,
members of their
families, and the UNHCR, and that they are able to
communicate with the outside
world, in accordance with the relevant national regulations.
Moreover, the functioning
of these facilities should be regularly monitored, including
by recognised independent
monitors.
6. Detainees shall have the right to file complaints for
alleged instances of illtreatment
or for failure to protect them from violence by other
detainees.
Complainants and witnesses shall be protected against any
ill-treatment or
intimidation arising as a result of their complaint or of
the evidence given to support
it.
7. Detainees should be systematically provided with
information which explains the
rules applied in the facility and the procedure applicable
to them and sets out their
rights and obligations. This information should be available
in the languages most
commonly used by those concerned and, if necessary, recourse
should be made to the
services of an interpreter. Detainees should be informed of
their entitlement to
contact a lawyer of their choice, the competent diplomatic
representation of their
country, international organisations such as the UNHCR and
the International
Organization for Migration (IOM), and non-governmental
organisations. Assistance
should be provided in this regard.
Guideline 11. Children and families
1. Children shall only be detained as a measure of last
resort and for the shortest
appropriate period of time.
2. Families detained pending removal should be provided with
separate
accommodation guaranteeing adequate privacy.
3. Children, whether in detention facilities or not, have a
right to education and a right
to leisure, including a right to engage in play and
recreational activities appropriate to
their age. The provision of education could be subject to
the length of their stay.
4. Separated children should be provided with accommodation
in institutions provided
with the personnel and facilities which take into account
the needs of persons of their
age.
5. The best interest of the child shall be a primary
consideration in the context of the
detention of children pending removal.
Chapter IV – Readmission
Guideline 12. Cooperation between states
1. The host state and the state of return shall cooperate in
order to facilitate the
return of foreigners who are found to be staying illegally
in the host state.
2. In carrying out such cooperation, the host state and the
state of return shall
respect the restrictions imposed on the processing of
personal data relating to the
reasons for which a person is being returned. The state of
origin is under the same
obligation where its authorities are contacted with a view
to establishing the identity,
the nationality or place of residence of the returnee.
3. The restrictions imposed on the processing of such
personal data are without
prejudice to any exchange of information which may take
place in the context of
judicial or police cooperation, where the necessary
safeguards are provided.
4. The host state shall exercise due diligence to ensure
that the exchange of
information between its authorities and the authorities of
the state of return will not
put the returnee, or his/her relatives, in danger upon
return. In particular, the host
state should not share information relating to the asylum
application.
Guideline 13. States' obligations
1. The state of origin shall respect its obligation under
international law to readmit its
own nationals without formalities, delays or obstacles, and
cooperate with the host
state in determining the nationality of the returnee in
order to permit his/her return.
The same obligation is imposed on states of return where
they are bound by a
readmission agreement and are, in application thereof,
requested to readmit persons
illegally residing on the territory of the host (requesting)
state.
2. When requested by the host state to deliver documents to
facilitate return, the
authorities of the state of origin or of the state of return
should not enquire about the
reasons for the return or the circumstances which led the
authorities of the host state
to make such a request and should not require the consent of
the returnee to return
to the state of origin.
3. The state of origin or the state of return should take
into account the principle of
family unity, in particular in relation to the admission of
family members of the
returnees not possessing its nationality.
4. The state of origin or the state of return shall refrain
from applying any sanctions
against returnees:
– on account of their having filed asylum applications or
sought other forms of
protection in another country;
– on account of their having committed offences in another
country for which they
have been finally convicted or acquitted in accordance with
the law and penal
procedure of each country; or
– on account of their having illegally entered into, or
remained in, the host state.
Guideline 14. Statelessness
The state of origin shall not arbitrarily deprive the person
concerned of its nationality,
in particular where this would lead to a situation of
statelessness. Nor shall the state
of origin permit the renunciation of nationality when this
may lead, for the person
possessing this state's nationality, to a situation of
statelessness which could then be
used to prevent his or her return.
Chapter V – Forced removals
Guideline 15. Cooperation with returnees
1. In order to limit the use of force, host states should
seek the cooperation of
returnees at all stages of the removal process to comply
with their obligations to leave
the country.
2. In particular, where the returnee is detained pending
his/her removal, he/she
should as far as possible be given information in advance
about the removal
arrangements and the information given to the authorities of
the state of return.
He/she should be given an opportunity to prepare that
return, in particular by making
the necessary contacts both in the host state and in the
state of return, and if
necessary, to retrieve his/her personal belongings which
will facilitate his/her return in
dignity.
Guideline 16. Fitness for travel and medical examination
1. Persons shall not be removed as long as they are
medically unfit to travel.
2. Member states are encouraged to perform a medical
examination prior to removal
on all returnees either where they have a known medical
disposition or where medical
treatment is required, or where the use of restraint
techniques is foreseen.
3. A medical examination should be offered to persons who
have been the subject of a
removal operation which has been interrupted due to their
resistance in cases where
force had to be used by the escorts.
4. Host states are encouraged to have ”fit-to-fly”
declarations issued in cases of
removal by air.
Guideline 17. Dignity and safety
While respecting the dignity of the returnee, the safety of
the other passengers, of the
crew members and of the returnee himself/herself shall be
paramount in the removal
process. The removal of a returnee may have to be
interrupted where its continuation
would endanger this.
Guideline 18. Use of escorts
1. The authorities of the host state are responsible for the
actions of escorts acting on
their instruction, whether these people are state employees
or employed by a private
contractor.
2. Escort staff should be carefully selected and receive
adequate training, including in
the proper use of restraint techniques. The escort should be
given adequate
information about the returnee to enable the removal to be
conducted safely, and
should be able to communicate with the returnee. Member
states are encouraged to
ensure that at least one escort should be of the same sex as
that of the returnee.
3. Contact should be established between the members of the
escort and the returnee
before the removal.
4. The members of the escort should be identifiable; the
wearing of hoods or masks
should be prohibited. Upon request, they should identify
themselves in one way or
another to the returnee.
Guideline 19. Means of restraint
1. The only forms of restraint which are acceptable are
those constituting responses
that are strictly proportionate responses to the actual or
reasonably anticipated
resistance of the returnee with a view to controlling
him/her.
2. Restraint techniques and coercive measures likely to
obstruct the airways partially
or wholly, or forcing the returnee into positions where
he/she risks asphyxia, shall not
be used.
3. Members of the escort team should have training which
defines the means of
restraint which may be used, and in which circumstances; the
members of the escort
should be informed of the risks linked to the use of each
technique, as part of their
specialised training. If training is not offered, as a
minimum regulations or guidelines
should define the means of restraint, the circumstances
under which they may be
used, and the risks linked to their use.
4. Medication shall only be administered to persons during
their removal on the basis
of a medical decision taken in respect of each particular
case.
Guideline 20. Monitoring and remedies
1. Member states should implement an effective system for
monitoring forced returns.
2. Suitable monitoring devices should also be considered
where necessary.
3. The forced return operation should be fully documented,
in particular with respect
to any significant incidents that occur or any means of
restraint used in the course of
the operation. Special attention shall be given to the protection
of medical data.
4. If the returnee lodges a complaint against any alleged
ill-treatment that took place
during the operation, it should lead to an effective and
independent investigation
within a reasonable time.
Appendix: Definitions
For the purpose of these guidelines, the following
definitions apply:
– State of origin: the state of which the returnee is a
national, or where he/she
permanently resided legally before entering the host state;
– State of return: the state to which a person is returned;
– Host state: the state where a non-national of that state
has arrived, and/or has
sojourned or resided either legally or illegally, before
being served with a removal
order;
– Illegal resident: a person who does not fulfil, or no
longer fulfils, the conditions for
entry, presence in, or residence on the territory of the
host state;
– Returnee: any non-national who is subject to a removal
order or is willing to return
voluntarily;
– Return: the process of going back to one's state of origin,
transit or other third
state, including preparation and implementation. The return
may be voluntary or
enforced;
– Voluntary return: the assisted or independent departure to
the state of origin,
transit or another third state based on the will of the
returnee;
– Assisted voluntary return: the return of a non-national
with the assistance of the
International Organization for Migration (IOM) or other
organisations officially
entrusted with this mission;
– Supervised voluntary return: any return which is executed
under direct supervision
and control of the national authorities of the host state,
with the consent of the
returnee and therefore without coercive measures;
–Forced return: the compulsory return to the state of
origin, transit or other third
state, on the basis of an administrative or judicial act;
– Removal: act of enforcement of the removal order, which
means the physical
transfer out of the host country;
– Removal order: administrative or judicial decision
providing the legal basis of the
removal;
– Readmission: act by a state accepting the re-entry of an
individual (own nationals,
third country nationals or stateless persons), who has been
found illegally entering,
being present in or residing in another state;
– Readmission agreement: agreement setting out reciprocal
obligations on the
contracting parties, as well as detailed administrative and
operational procedures, to
facilitate the return and transit of persons who do not or
no longer fulfil the conditions
of entry to, presence in or residence in the requesting
state;
– Separated children: children separated from both parents,
or from their previous
legal or customary primary care-giver, but not necessarily
from other relatives.